Il DL 44/2021 parla chiaro:
Fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, è previsto l’obbligo vaccinale per gli esercenti professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario (art. 1 L. 43/2006) che svolgono la propria prestazione:
nelle strutture sanitarie
nelle strutture sociosanitarie
nelle strutture socioassistenziali
nelle farmacie e nelle parafarmacie
negli studi professionali
La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e per l’esercizio della professione sanitaria. Può essere evitata solo in caso di accertato pericolo per la salute dovuto a particolari condizioni cliniche documentate. La mancata vaccinazione comporta la sospensione dalle mansioni che implicano contatti interpersonali, con conseguenze in termini di retribuzione. (art. 4 comma 8)