Di tutte le possibili reazioni ad un insulto, la più efficace è il silenzio - Santiago Ramòn y Cajal
A paraulas maccas urigas surdas
Tessera N° 29 Fronda ForumerZ di POL
Segretaria liquidatrice di Italia Morta
Non è facile rispondere, per la complessità della questione dell'ammissibilità dei referendum abrogativi a fronte della non univocità della dottrina, della incompletezza delle sentenze costituzionali che hanno obiettive difficoltà a regolare una materia, quella legislativa, sempre mutevole, e della variabilità dei quesiti referendari. In questo caso mi sembrano (almeno) due le ragioni di forte perplessità sull'ammissibilità del referendum. 1. Il referendum ha ad oggetto norme emergenziali in materia costituzionalmente sensibile come quella a tutela del bene della salute di cui all'art. 32 Cost. L'abrogazione (non di singole parti, ma totale) di tutti i decreti emanati in via emergenziale sarebbe una negazione di cautele suggerite dalla scienza a tutela della vita e della salute, non sostituita da altre cautele perché ritornerebbe in vigore la normativa ordinaria precedente la pandemia. Si creerebbe così un vuoto di tutela a detrimento della vita e della salute dei cittadini. 2. I decreti oggetto di referendum contengono disposizioni che incidono su campi assai diversi (la scuola, gli uffici, il commercio, l'industria, i trasporti...) con una miriade di rinvii ad altri testi normativi. L'elettore che decide su di un referendum di tale portata normativa non è obiettivamente in grado di sapere quali sono gli effetti normativi, a valanga, determinati dalla eventuale decisione di abrogazione referendaria. E', per fare un esempio paradossale, come se si dicesse se si vuole o no l'abrogazione del codice civile. E mi sembrerebbe strano che la Costituzione attribuisca ai proponenti di un referendum il potere di indurre gli elettori ad un atto così impegnativo e gravido di conseguenze con un semplice trattino sulla scheda referendaria. Queste sono le osservazioni che a me -che non sono specializzato in diritto costituzionale- vengono in mente di primo acchito. Ma sono ben consapevole che su questo argomento si potrebbe organizzare un convegno preliminare di costituzionalisti, per esaminare in modo più analitico la montagna di problematiche che questo tipo di referendum implica e sulla quantità di quesiti referendari implicitamente coinvolti nella richiesta abrogativa.
non puoi negare un referendum con la motivazione che le norme da abrogare giustificano se stesse.
Nessuno sta giudicando la scienza, solo come viene interpretata ed applicata.
Tutte le tue contestazioni non sono di carattere giuridico ma di opinione
Praticamente stai dicendo che un referendum può essere chiesto solo se non è contestato dal governo in carica
Citami se vuoi risposta @osservatore90
«Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto.»
Le tue osservazioni sono la conferma di quello che ho osservato nel post a proposito della difficoltà di comprensione, da parte degli elettori, di un referendum che per oggetto e per molteplicità di quesiti implicati nella decisione referendaria non si presta -cioè non è ammissibile- alla consultazione popolare.
Non vedo l'ora di firmare.
San Valentino, la festa di ogni cretino, che crede di essere amato e invece è soltanto fregato.
Io te lo appoggio (cit.) Gli unici limiti che la Costituzione pone sull'indizione di referendum abrogativo sono in merito alla materia, che non può riguardare trattati internazionali, bilanci, tributi, amnistie, indulti, articoli costituzionali, leggi costituzionali e di revisione costituzionali; tuttavia la Consulta ha già tenuto a precisare che può inculare quelli che propongono quesiti "eccessivamente manipolativi" e/o quelli che possono creare un vuoto legislativo che paralizzi l'attività istituzionale. Basta vedere che fine ha fatto la proposta di referendum sul Rosatellum....
Anch'io negazionista e ne vado fierissimo: nego che esista almeno un negazionista intelligente