A parte che i capi del fascismo ormai saranno tutti deceduti.Tra le principali sono:
la previsione per la quale il Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della Repubblica - carica alla quale era stato eletto Enrico De Nicola - ha assunto la qualifica di primo Presidente della Repubblica italiana (I);
alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in vigore della costituzione (varie, vedi ad esempio: senatore di diritto);
norme transitorie per il funzionamento del sistema giudiziale (VIII);
il non riconoscimento dei titoli nobiliari, e la loro nullità (XIV);
la possibilità entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione di formare altre Regioni con un procedimento semplificato tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (XI);
il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti (XII);
l'esproprio e il passaggio al demanio dei beni appartenenti a Casa Savoia sul territorio italiano (XIII).
disposizioni inerenti alla promulgazione della Costituzione (XVIII).
Tutte risolte a parte la XII, la quale dispone:
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Se l'ineleggibilità per i capi del fascismo durava cinque anni non sarebbe dovuto durare cinque anni anche il divieto di ricostituzione del partito fascista ?