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  1. #1
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    Predefinito Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    https://it.wikipedia.org/wiki/Dispos...blica_Italiana
    La Costituzione della Repubblica Italiana contiene diciotto disposizioni transitorie e finali, il cui intento è di gestire il passaggio dal precedente ordinamento a quello repubblicano. Esse hanno carattere di eccezionalità, ovvero una volta raggiunto il loro scopo non sono atte a ripetersi.
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  2. #2
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Tra le principali sono:
    la previsione per la quale il Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della Repubblica - carica alla quale era stato eletto Enrico De Nicola - ha assunto la qualifica di primo Presidente della Repubblica italiana (I);
    alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in vigore della costituzione (varie, vedi ad esempio: senatore di diritto);
    norme transitorie per il funzionamento del sistema giudiziale (VIII);
    il non riconoscimento dei titoli nobiliari, e la loro nullità (XIV);
    la possibilità entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione di formare altre Regioni con un procedimento semplificato tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (XI);
    il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti (XII);
    l'esproprio e il passaggio al demanio dei beni appartenenti a Casa Savoia sul territorio italiano (XIII).
    disposizioni inerenti alla promulgazione della Costituzione (XVIII).

    Tutte risolte a parte la XII, la quale dispone:
    È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
    In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

    Se l'ineleggibilità per i capi del fascismo durava cinque anni non sarebbe dovuto durare cinque anni anche il divieto di ricostituzione del partito fascista ?
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  3. #3
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da gianc Visualizza Messaggio
    Tra le principali sono:
    la previsione per la quale il Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della Repubblica - carica alla quale era stato eletto Enrico De Nicola - ha assunto la qualifica di primo Presidente della Repubblica italiana (I);
    alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in vigore della costituzione (varie, vedi ad esempio: senatore di diritto);
    norme transitorie per il funzionamento del sistema giudiziale (VIII);
    il non riconoscimento dei titoli nobiliari, e la loro nullità (XIV);
    la possibilità entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione di formare altre Regioni con un procedimento semplificato tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (XI);
    il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti (XII);
    l'esproprio e il passaggio al demanio dei beni appartenenti a Casa Savoia sul territorio italiano (XIII).
    disposizioni inerenti alla promulgazione della Costituzione (XVIII).

    Tutte risolte a parte la XII, la quale dispone:
    È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
    In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

    Se l'ineleggibilità per i capi del fascismo durava cinque anni non sarebbe dovuto durare cinque anni anche il divieto di ricostituzione del partito fascista ?

    No, la riorganizzazione del fascismo è per sempre.
    Il sonno della ragione genera mostri.


    Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.

  4. #4
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da gianc Visualizza Messaggio
    Tra le principali sono:
    la previsione per la quale il Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della Repubblica - carica alla quale era stato eletto Enrico De Nicola - ha assunto la qualifica di primo Presidente della Repubblica italiana (I);
    alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in vigore della costituzione (varie, vedi ad esempio: senatore di diritto);
    norme transitorie per il funzionamento del sistema giudiziale (VIII);
    il non riconoscimento dei titoli nobiliari, e la loro nullità (XIV);
    la possibilità entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione di formare altre Regioni con un procedimento semplificato tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (XI);
    il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti (XII);
    l'esproprio e il passaggio al demanio dei beni appartenenti a Casa Savoia sul territorio italiano (XIII).
    disposizioni inerenti alla promulgazione della Costituzione (XVIII).

    Tutte risolte a parte la XII, la quale dispone:
    È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
    In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

    Se l'ineleggibilità per i capi del fascismo durava cinque anni non sarebbe dovuto durare cinque anni anche il divieto di ricostituzione del partito fascista ?
    No

  5. #5
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da Tiresia Visualizza Messaggio
    No
    Sembra che l'interpretazione predominante sia che tutte le disposizioni transitorie terminano in una data certa o con lo scadere di assemblee legislative o di cariche elettive mentre il divieto di ricostituzione del partito fascista è per sempre (pur essendo una norma transitoria).
    Sinceramente non capisco.
    La norma si scontra con l'articolo 49 della Costituzione che dovrebbe essere predominante su ogni altra norma più restrittiva, o no ?
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  6. #6
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da gianc Visualizza Messaggio
    Tra le principali sono:
    la previsione per la quale il Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della Repubblica - carica alla quale era stato eletto Enrico De Nicola - ha assunto la qualifica di primo Presidente della Repubblica italiana (I);
    alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in vigore della costituzione (varie, vedi ad esempio: senatore di diritto);
    norme transitorie per il funzionamento del sistema giudiziale (VIII);
    il non riconoscimento dei titoli nobiliari, e la loro nullità (XIV);
    la possibilità entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione di formare altre Regioni con un procedimento semplificato tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (XI);
    il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti (XII);
    l'esproprio e il passaggio al demanio dei beni appartenenti a Casa Savoia sul territorio italiano (XIII).
    disposizioni inerenti alla promulgazione della Costituzione (XVIII).

    Tutte risolte a parte la XII, la quale dispone:
    È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
    In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

    Se l'ineleggibilità per i capi del fascismo durava cinque anni non sarebbe dovuto durare cinque anni anche il divieto di ricostituzione del partito fascista ?


    Mica lo sapevo che la Costituzione riammetteva in parlamento trascorsi 5 anni i "capi del fascismo". Quindi quando manifestavo contro Almirante al grido "c'è un noto fascista in parlamento" in quanto membro delle Brigate Nere - l'irrispettoso della Costituzione ero io??
    Lo stupido che sa di esserlo

  7. #7
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da gianc Visualizza Messaggio
    Sembra che l'interpretazione predominante sia che tutte le disposizioni transitorie terminano in una data certa o con lo scadere di assemblee legislative o di cariche elettive mentre il divieto di ricostituzione del partito fascista è per sempre (pur essendo una norma transitoria).
    Sinceramente non capisco.
    La norma si scontra con l'articolo 49 della Costituzione che dovrebbe essere predominante su ogni altra norma più restrittiva, o no ?
    No, direi che la repulsione per il partito fascista è più che palese nella costituzione.

    Al riparo da ogni possibile cavillo rifondativo.

  8. #8
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da Forrest Gump Visualizza Messaggio
    Mica lo sapevo che la Costituzione riammetteva in parlamento trascorsi 5 anni i "capi del fascismo". Quindi quando manifestavo contro Almirante al grido "c'è un noto fascista in parlamento" in quanto membro delle Brigate Nere - l'irrispettoso della Costituzione ero io??
    La Costituzione (più bella del mondo) è piena di grandi sorprese.
    Come pieno di sorprese è il periodo istituzionale del dopo guerra quando i partiti antifascisti per antonomasia formarono governi appoggiati dai post fascisti senza neppure pensarci un attimo.
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  9. #9
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da Tiresia Visualizza Messaggio
    No, direi che la repulsione per il partito fascista è più che palese nella costituzione.

    Al riparo da ogni possibile cavillo rifondativo.
    Tutto si può dire meno che i costituenti fossero fessi o non conoscitori del diritto, tra di loro c'erano delle vere colonne formatosi durante il fascismo.
    Però la logica e la filologia non lasciano dubbi:
    1. Articolo 49 = Norma generale fondante.
    2. XII Disposizione = Norma eccezionale e transitoria.

    https://dizionari.corriere.it/dizion...nsitorio.shtml
    transitorio
    [tran-si-tò-rio] agg. (pl.m. -ri)
    1 Non durevole, limitato nel tempo SIN provvisorio, temporaneo
    "Si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo e alcune persone per tutto il tempo, ma non si possono beffare tutte le persone per tutto il tempo". Abramo Lincoln

  10. #10
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    Predefinito Re: Disposizioni Transitorie della Costituzione, ancora in vigore ?

    Citazione Originariamente Scritto da gianc Visualizza Messaggio
    Tutto si può dire meno che i costituenti fossero fessi o non conoscitori del diritto, tra di loro c'erano delle vere colonne formatosi durante il fascismo.
    Però la logica e la filologia non lasciano dubbi:
    1. Articolo 49 = Norma generale fondante.
    2. XII Disposizione = Norma eccezionale e transitoria.

    https://dizionari.corriere.it/dizion...nsitorio.shtml
    transitorio
    [tran-si-tò-rio] agg. (pl.m. -ri)
    1 Non durevole, limitato nel tempo SIN provvisorio, temporaneo
    Infatti la limitazione al diritto di voto per i capi del fascismo è decaduta.

    Oggi possono votare.

 

 
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