Originariamente Scritto da
gianc
CE LO SPIEGHINO...
https://www.ilfattoquotidiano.it/202...-bene/5739296/
È ciò che stiamo vivendo in questi giorni, chiusi in casa dalle disposizioni dei diversi Dpcm (che dal punto di vista formale non costituirebbero fonti del diritto ma semplici atti amministrativi, come i Dm, probabilmente adottati in quanto meglio si adatterebbero alla predisposizione di un regolamento sanitario). Così, come se nulla fosse, in un lasso di tempo incredibilmente breve ci troviamo limitati in diritti che la nostra Costituzione sancisce, consacra e dichiara inviolabili, irrinunciabili e indisponibili, stabilendo a quali condizioni, e da parte di quali autorità, essi possano subire eventuali limitazioni, garantendo che possano essere adottate solo se motivate da casi di eccezionale gravità (e quello attuale indiscutibilmente lo è).
Parliamo dei diritti di libertà, contenuti nella nostra Carta nel Titolo I della Parte I – rapporti civili: dall’art.13, sulla libertà personale, inteso qui in particolare come libertà da qualunque tipo di costrizione che possa ostacolare movimenti e azioni, all’art. 16, secondo cui “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, con il secondo comma che aggiunge la libertà di muoversi da e verso l’estero (con e senza Schengen, tutto è saltato con la pandemia); già qui, però si parla delle “limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
C’è poi la libertà di riunione dell’art.17 per cui, in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro, stadio), non sarebbe neanche richiesto preavviso, ma le autorità possono vietarle “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”, com’è chiaramente il nostro caso. Ma noi oggi siamo ben oltre, con il divieto espresso di “andare a trovare un amico” anche a casa sua, e persino di andare da un proprio familiare (si cerca di limitare i contagi, naturalmente). Si può uscire di casa solo per necessità, è ben chiaro.
Sul diritto di associazione dell’art. 18 glissiamo senza indugi, mentre due parole vanno dette sul “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata” per cui l’unico limite previsto dall’art. 19 sarebbe “purché non si tratti di riti contrari al buon costume”, qualunque cosa questo possa ormai significare. Il problema non si pone, visto che la Chiesa cattolica ha adottato autonomamente e in buon anticipo variazioni nella liturgia e nelle cerimonie per mettere in sicurezza tanto i fedeli quanto gli ecclesiastici. C’è lo streaming a sopperire a tutto ma non sarà la stessa cosa, se pensiamo alle celebrazioni in vista della prossima Pasqua. E il papa gira da solo per le strade di Roma.