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  1. #1
    Seguace di Eraclito
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    Predefinito Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.1 della Camera

    Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori, Comunità di PoliticaInRete tutta, mi siate testimoni. Io sottoscritto XXX, dinnanzi a queste Camere riunite, giuro solennemente che durante il mio mandato osserverò e proteggerò con lealtà ed onestà la Costituzione e le Leggi di Politica In Rete. Assumo pertanto le funzioni di Presidente di PIR, nella consapevolezza che ogni violazione al Giuramento sarà una macchia indelebile sulla mia persona ed il mio onore.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Supermario; 15-03-10 alle 01:46
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
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  2. #2
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale II legislatura di PIR

    Indizione elezioni giudici

    A norma dell'Art. 51
    Indico l'elezione della corte costituzionale e dell'avvocato generale per il giorno 9 maggio 2010. Le fasi di votazione dureranno dal 9 maggio 2010 ( all'ora stabilita dall'amministrazione) per 72 ore esatte quindi fino al 12 maggio 2010 ( ora stabilita dall'amministrazione).

    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 15-03-10 alle 01:36
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  3. #3
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.1 del Senato: Autonomia & Autodeterminazione dei Popoli

    Il Senato di PIR riconosce in materia di autodeterminazione dei Popoli:
    - il diritto di ogni Nazione a possedere un proprio Stato.
    - il diritto di ogni Nazione di richiedere democraticamente e pacificamente l'Indipendenza dallo Stato Centrale
    - il diritto all'indipendenza è riconosciuto a condizione che il movimento indipendentista ottenga consensi elettorali pari ad almeno il 60% dei votanti con almeno il 60% di partecipanti al voto
    - il diritto di ogni Nazione di contestare e non riconoscere la legittimità dello Stato centrale, qualora le sue legittime richieste presso lo Stato Centrale non fossero accolte

    Il Senato di PIR riconosce in materia di autonomia che:
    - ogni comunità ha diritto di richiedere dal proprio Stato deleghe di potere pur in un quadro unitario
    - ogni comunità ha il diritto di mantenere le proprie usanze, dialetti, tradizioni nel proprio territorio all'interno del proprio Stato

    Il Senato di PIR ritiene che solo una Nazione possa autodeterminarsi mentre una comunità locale possa solo ottenere più autonomia amministrativa.

    Il Senato di PIR ritiene che sia una Nazione:
    - un popolo che condivida comuni radici etniche
    - un popolo che condivida comuni radici culturali
    - un popolo che condivida comuni radici linguistiche
    - un popolo che condivida una comune storia
    - un popolo che condivida comuni tradizioni

    In calce a questa legge il Senato di PIR esprime anche il suo sostegno alla causa per l'Indipendenza portata avanti dai Popoli:
    - Tibetano
    - Ceceno
    - Curdo
    - Uiguro

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
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  4. #4
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.2 del Senato: Riforma del Welfare

    Articolo 1
    L'indennità di disoccupazione viene erogata ai lavoratori che sono stati licenziati e possono far valere l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. A tal fine il lavoratore deve dimostrare di avere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ovvero almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Articolo 2
    L'indennità viene corrisposta per 12 mesi.

    Articolo 3
    La domanda per percepire l’indennità in questione deve essere presentata , entro 60 giorni dal licenziamento, allegando la lettera di licenziamento che accerti lo stato di disoccupato .

    Articolo 4
    l'indennità di disoccupazione è corrisposta nella misura del:
    - 80% della retribuzione

    Articolo 5
    Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
    - ha percepito tutte le giornate di indennità;
    - accetta un nuovo lavoro;
    - diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
    - rifiuta per 3 volte l'offerta di un nuovo impiego o un'offerta di formazione professionale
    - viene condannato con sentenza definitiva per un reato penale

    Articolo 7 – Sicurezza in ambito lavorativo
    I datori di lavoro che non rispettino le norme di sicurezza previste sono puniti con una pena dai quattro ai sedici anni di reclusione.
    I lavoratori che, messi in condizioni di farlo, non applichino dette norme di sicurezza sono sottoponibili a immediato licenziamento con giusta causa, e puniti con una pena dai due ai sei anni di reclusione.

    Articolo 8 – Riforma del trattamento di fine rapporto
    A ciascun lavoratore è conferita totale libertà di scelta sull'utilizzo delle somme accantonate, sui modi di impiego e sulla data del ritiro delle stesse.

    Articolo 9 – Regolarizzazione e fedeltà fiscale
    I datori di lavoro che non regolarizzeranno la posizione contributiva dei loro dipendenti sono puniti: a) con una multa da 24 a 100 volte la mensilità corrisposta al lavoratore medesimo; b) con la reclusione da due a sei anni

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 09-04-10 alle 13:18
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  5. #5
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.3 del Senato: Riforma della rappresentanza sindacale

    Articolo 1
    possono partecipare alla stipula dei contratti collettivi con le aziende solo i sindacati che rispettano i requisiti previsti dagli articoli due e tre

    Articolo 2
    L'iscrizione dei lavoratori di ogni singola azienda ad un sindacato ha validità limitata ad un solo anno alla scadenza del quale l'iscrizione deve essere esplicitamente rinnovata. E' vietata ogni forma di rinnovo automatico della tessera sindacale.

    Articolo 3
    I lavoratori iscritti ai sindacati per la durata della loro iscrizione annuale possono consentire una trattenuta del loro stipendio non superiore ad un quinto in favore del sindacato: L'obbligo di versare la trattenuta cessa con lo scadere annuale dell'iscrizione

    Articolo 4
    Le organizzazioni sindacali sono sottoposte alle medesime condizioni fiscali dei partiti politici e delle altre associazioni politiche fra cittadini

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  6. #6
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    Legge n.4 del Senato: partecipazione dei lavoratori

    Articolo 1
    Le imprese possono stipulare un contratto collettivo volto a istituire una delle forme seguenti di informazione, consultazione, partecipazione, o coinvolgimento dei lavoratori nell’andamento azienda:
    a) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, mediante acquisto delle azioni attraverso gli enti giuridici di cui al successivo capoverso b ;
    b) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.

    Articolo 2
    Partecipazione azionaria dei lavoratori
    1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
    2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell’impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.

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  7. #7
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.2 della Camera - Istituzione di un "Archivio Nazionale" di Transatlantico


    Art. 1
    E' istituito l' "Archivio Nazionale" di Transatlantico, aperto e mantenuto dall'Archivista Nazionale di Politica In Rete. L'Archivio rappresenta la memoria storica di Transatlantico.


    Art. 2
    L'Archivio Nazionale, sotto forma di thread in rilievo nel Forum "Archivio di Stato", deve contenere almeno le seguenti informazioni, suddivise per Legislatura:

    - Data di inizio e di conclusione della Legislatura;
    - Risultati elettorali;
    - Cariche istituzionali (Presidente di PIR, Presidenti delle Camere, Vicepresidenti, Giudici della Corte Costituzionale, Presidente del Consiglio, Ministri, e ogni altra carica prevista dalla Costituzione) con data di inizio e di fine incarico;
    - Composizione iniziale delle Camere, Gruppi parlamentari, Capigruppo, e successive variazioni;
    - Link di rinvio alle sedute delle Camere, del Governo e della Corte Costituzionale;
    - Link di rinvio alle Leggi approvate;
    - Link di rinvio alle sentenze della Corte Costituzionale;
    - Link di rinvio a threads o documenti rilevanti per la vita istituzionale della Legislatura (messaggi ufficiali presidenziali e governativi, comunicati di alto livello, consultazioni presidenziali, etc.).

    L'Archivista Nazionale si incarica di recuperare e pubblicare tutte le informazioni di questo tipo riguardanti la Legislatura Costituente.

    Qualora se ne ravvedi la necessità, su ordine dell'Amministrazione queste informazioni possono essere sviluppate su singoli threads.


    Art. 3
    L'Archivio contiene le biografie e le carriere politiche dei giocatori, nonchè le storie dei partiti e dei movimenti di Transatlantico. Queste informazioni possono essere pubblicate solo ed esclusivamente su espressa autorizzazione del forumista o del rappresentante in carica del partito oggetto della biografia o della storia. L'autorizzazione deve avvenire in maniera esplicita e pubblica: per ottenerla l'archivista aprirà un thread pubblicando il testo oggetto della pubblicazione e chiedendo autorizzazione esplicita alla persona di riferimento.

    I forumisti ed i partiti coinvolti nell'iniziativa possono in ogni momento chiedere la cancellazione o la semplice rettifica dei dati che li riguardano.
    L'Archivista, prima di pubblicare eventuali aggiornamenti o di apportare modifiche o procedere alla cancellazione, deve chiedere l'autorizzazione con le stesse modalità descritte in precedenza.


    Art. 4
    L'Archivista Nazionale è nominato dal Governo su proposta del Ministro degli Interni, che ha anche facoltà di indire un concorso pubblico volto alla selezione del nome da proporre al governo (vedi Art.5). Non può essere nominato archivista o candidarsi nel concorso pubblico chi ricopre già seguenti incarichi:
    - Presidente di PIR
    - Membro del governo di PIR
    - Presidente della Camera
    - Presidente del Senato

    L'Amministrazione ha comunque il diritto di nominare, in modo autonomo e di propria iniziativa, un Archivista Nazionale selezionabile tra tutti i forumisti, compresi quelli che ricoprono le cariche istituzionali che costituirebbero l'impossibilità a ricoprire questo ruolo su incarico del governo.

    Nel caso in cui avvenisse una nomina da parte dell'amministrazione e fosse già in carica un archivista di nomina governativa, quest'ultimo decadrebbe immediatamente dal suo incarico.


    Art. 5
    Il concorso pubblico per la scelta del nominativo da proporre al governo viene gestito dal ministro degli Interni. Egli apre un thread apposito dove i candidati dovranno proporsi entro 72 ore. Seguiranno altre 72 ore dove il ministro degli interni interrogherà i candidati (con modalità a sua scelta) ed infine arrivare alla proclamazione del nome da sottoporre al governo entro le 24 ore successive alla scadenza dell'interrogazione dei candidati.


    Art. 6
    Ciascun forumista può proporre un riassunto storico, redatto in forma discorsiva, sintetica ed esauriente, della Legislatura giunta al termine. L'Archivista Nazionale raccoglie in un'unica discussione tutti i testi proposti, e pubblica il link nell'Archivio Nazionale in modo tale che la Comunità abbia cognizione delle varie interpretazioni storiche di Transatlantico.


    Art. 7
    Per consentire il costante aggiornamento dell'Archivio Nazionale, l'Amministrazione dota dei poteri di Moderazione del Forum "Archivio di Stato" l'Archivista Nazionale, nel caso limitati solo ed esclusivamente alla modifica dei posts dell'Archivio.
    L'Archivista Nazionale deve assicurare la massima presenza ed un costante aggiornamento dell'Archivio Nazionale. Se nominato dal Governo, il suo incarico può essere revocato qualora questi requisiti non siano rispettati. Egli decade anche nei casi previsti dall' art. 76 della Costituzione.

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 09-04-10 alle 13:26
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  8. #8
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.3 della Camera - Istituzione della conferenza stampa di fine mese del Presidente del Consiglio

    Art. 1
    E' istituita la "Conferenza Stampa di Fine Mese del Presidente del Consiglio - Il Governo risponde", strumento informativo per l'esecutivo e di controllo per la Comunità.



    Art. 2
    Ogni seconda metà del mese il Presidente del Consiglio, a seconda delle proprie disponibilità, deve aprire un thread denominato "Conferenza Stampa di Fine Mese del Presidente del Consiglio - Il Governo risponde" con un preavviso pubblico di almeno una settimana.
    Le Conferenze Stampa sono sospese nei mesi di pausa istituzionale estiva individuati dalla legge.



    Art. 3
    Il Presidente del Consiglio, da solo od alla presenza di uno o più suoi ministri competenti in base alle tematiche trattate, a nome del Governo, pubblica in questo thread un Comunicato Ufficiale contenente le attività svolte dall'esecutivo, i propositi per il mese successivo, una riflessione sulla politica generale pirriana, i rapporti con le Camere, nonchè facoltativamente dei riferimenti ai fatti d'attualità.



    Art. 4
    Ciascun forumista iscritto ha diritto di porre una domanda al Presidente del Consiglio od ai suoi ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art. 3.
    Le domande riguardano il Comunicato Ufficiale del Presidente del Consiglio ma possono in ogni caso approfondire i seguenti temi:
    - comportamenti e dichiarazioni del Presidente del Consiglio;
    - attività e propositi dell'esecutivo;
    - stato della maggioranza di governo;
    - vita politica pirriana;
    - fatti d'attualità.



    Art. 5
    I forumisti hanno 3 giorni di tempo, una volta pubblicato il Comunicato Ufficiale del Presidente del Consiglio, per porre le domande.



    Art. 6
    Il Presidente del Consiglio ed i suoi ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art. 3 hanno 3 giorni di tempo per rispondere alle domande dei forumisti.
    Essi non hanno obbligo di risposta, ma devono motivare il rifiuto. Se lo ritiengono, possono rispondere con un solo intervento a domande considerate omogenee.
    I giorni a disposizione diventano 5 se il Presidente del Consiglio o un ministero a cui è stata posta una domanda su uno specifico tema riguardante le sue competenze si giustifica per sopravvenuti impegni esterni.



    Art. 7
    Il Presidente del Consiglio o uno dei ministri presenti secondo le modalità previste dall'Art 3 motiva la sua eventuale assenza alla Conferenza Stampa allegando, oltre alla giustificazione, il nome del sostituto pronto a rispondere alle domande. Il sostituto del Presidente del Consiglio deve essere un Ministro del Governo. Il sostituto di uno dei ministri deve essere un sottosegretario competente o lo stesso Presidente del Consiglio.



    Art. 8
    Il Presidente del Consiglio non può assentarsi per più di 2 Conferenze Stampa nel corso della Legislatura. In caso contrario viene dichiarato Pubblico Nemico della Libertà di Stampa, titolo che non comporta obbligo di dimissioni.



    Art. 9
    Una volta che siano pervenute nei termini stabiliti tutte le risposte del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri presenti nelle modalità previste dall'Art. 3, il thread della Conferenza Stampa viene chiuso. Facoltativamente, ciascun membro della Comunità ha il diritto di aprire un thread di commento, nel quale vengono discussi il Comunicato e le risposte del Presidente del Consiglio, senza limiti di partecipazione e di tempo.

    Il Presidente promulga
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    Ultima modifica di Cabraizinho; 09-04-10 alle 13:36
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    Legge n.5 del Senato: delocalizzazione

    Introduzione
    Il Senato di Politicainrete riconosce la centralità del Lavoro come momento di autorealizzazione della persona, e ne tutela la dignità. Allo stesso modo, riconosce il ruolo di promozione e di crescita sociali della libera impresa.
    Tuttavia, nell'approcciarsi alla globalizzazione gli Stati e le imprese hanno spesso fatto ricorso a metodi che si pensavano superati nell'epoca del monetarismo e delle supply-side economics trionfanti. Pratiche note da tempo come "socializzazione delle perdite, privatizzazione dei profitti", e che impoveriscono il Paese e la sua struttura produttiva senza un giustificato motivo. Se non è pensabile di bloccare in toto quegli effetti negativi che la globalizzazione economica presenta, come l'ovvia tendenza delle imprese a spostarsi laddove i costi di produzione siano minori, si può tuttavia cercare di porre un freno all'uso disinvolto di denaro e di suolo pubblici a sostegno di attività produttive destinate a essere semplici pedine temporanee nel gioco dell'economia globale.
    Piuttosto che sussidiare un'azienda per evitare che sposti altrove le sue produzioni, mantenendo l'impossibile miraggio di fare concorrenza a paesi con differenti strutture del mercato del lavoro e elevati differenziali salariali tramite compressione della domanda nazionale e incentivi alle imprese, è meglio lasciar fare il suo corso al mercato, ma investire le risorse collettive nella protezione e nella formazione dei lavoratori in prima persona.
    Nel proporre queste norme, facciamo nostri spunti di svariata provenienza, dalla normativa in materia di incentivi della Regione Marche alla risposta argentina alla crisi finanziaria di alcuni anni fa.


    Proposte
    -Per promuovere la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, su tutto il territorio nazionale la concessione di contributi a imprese locali o estere viene immediatamente sospesa, e si applica l'interesse legale ai contributi già erogati, nei seguenti casi:
    - delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della
    produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa entro cinque anni dall’erogazione del contributo;
    - mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo;
    - mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

    Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono disporre in qualunque momento ispezioni e controlli, anche a campione, al fine di verificare l’effettivo rispetto delle disposizioni dettate dalla legge.

    Entro il 31 Marzo di ogni anno, le Giunte Regionali sono tenute a redigere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

    -In attuazione del dettato comunitario sulla prevenzione della disoccupazione di lunga durata e la promozione dell'autoimprenditorialità, viene incentivata dallo Stato, di concerto con Regioni, Province e Comuni la trasmissione di imprese ai lavoratori riuniti in cooperative ai fini di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di competenze accumulato.

    -Lo Stato e gli enti locali sostengono le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato per finalità di salvaguardia occupazionale: a tal fine, in caso di bancarotta o fallimento o discontinuità dell'azienda stessa e dietro richiesta dei lavoratori, i suddetti enti rilevano d'ufficio l'azienda per poi cederla ai lavoratori stessi.

    -L'azienda rilevata dai lavoratori potrà, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, ricevere supporto per la formazione, l'assistenza tecnica e il tutoraggio, e ricevere prestiti senza interessi a sostegno della fase d'avvio dell'attività o, in alternativa, ricevere sgravi fiscali temporanei sugli utili conseguiti.

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    Nuovo regolamento del Senato

    Introduzione e Linea guida
    Lo scopo del Senato è quello permettere una discussione seria, dettagliata, esaustiva ed pluralista dei temi trattati, con lo scopo di produrre e approvare delle leggi sulla materia in questione.

    Senato vuole inoltre essere una vera e propria palestra d' oratoria politica, dove i vari Senatori sfideranno nelle sue aule, altri Senatori in un si spera acceso contraddittorio pubblico, in difesa dei propri ideali e dei propri valori.

    Art. 1 - Tutta l'attività del Senato sarà svolta in una sottosezione del Parlamento Virtuale, dedicata.
    Nella sottosezione saranno presenti obbligatoriamente due thread in rilievo e chiusi ai non addetti ai lavori:

    - Albo delle leggi approvate
    - Ufficio di Presidenza del Senato

    Art. 2 - Al termine delle elezioni del Senato e alla distribuzione ufficiale dei seggi, il Senatore eletto, con più post all'attivo assume l' incarico di presidente provvisorio del Senato.

    Art. 3 - Entro tre giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni ad opera della amministrazione, il presidente provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Senato, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Senatore con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente del Senato e per le due vicepresidenze del Senato.
    Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.

    La carica del Presidente del Senato sarà attribuita secondo Costituzione.
    Le cariche di Vicepresidente del Senato saranno attribuite nelle stesse modalità di quelle per il Presidente del Senato.

    Il Presidente del senato puo' essere destituito nel caso e con le modalità previste dalla Costituzione
    I Vicepresidenti possono a loro volta essere destituiti con le stesse modalità previste dalla Costituzione per la destituzione del Presidente del senato.

    Art. 4 - Una volta eletto il Presidente del Senato, le varie liste o coalizioni politiche presenti in Senato dovranno indicare pubblicamente ed ufficialmente il loro capogruppo presso l' ufficio di presidenza.
    Fatto ciò il Presidente del Senato dovrà convocare i capigruppo nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere.

    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per il Senato.

    Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.
    Un turno di discussione può durare un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto.

    La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.

    Art. 5 - La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:

    - Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.

    - Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
    Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
    Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.

    - Un quarto tema può essere proposto dal Governo in carica.

    Il relatore di questo progetto di legge potrà essere il capo del governo stesso o il ministro competente.

    Il Governo potrà comunque presentare la propria proposta di legge per ogni tema trattato dal Senato nel turno di dibattito, attraverso il capo del governo o il ministro competente.

    Questo però non inciderà nella libertà di ogni Senatore o delle singole liste di presentare un proprio progetto di legge.

    Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.

    Non potrà porre veti alle libere scelte tematiche dei partiti, ma piuttosto dovrà fare opera di persuasione e convincimento sul buonsenso di chi ha proposto un tema troppo vago o generalista.

    Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga che un tema è troppo grande e complesso, il Presidente del Senato potrà suddividerlo in due o più sottotemi che verranno poi votati separatamente e se approvati assumeranno la valenza di Legge del Senato.

    Art. 6 - Una volta scelti i temi, spetterà al Presidente del Senato aprire una seduta del Senato ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.

    Art. 7 - Il Presidente del Senato dovrà far svolgere quattro fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
    Il presidente del Senato potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare tutte e tre le fasi, più il tempo necessario per la votazione entro il turno di dibattito di massimo venti giorni escluse le operazioni di voto.

    Le quattro fasi sono:

    - Dibattito libero
    - Fase di scrittura delle proposte di legge
    - Fase di presentazione
    - Illustrazione posizione politica della lista d' appartenenza e dichiarazione di voto

    Nella fase di dibattito i Senatori potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente carpire se ci sono possibilità d' intesa con altre liste su posizioni comuni.

    Nella fase di scrittura delle proposte di legge, chi vuole potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.


    Nella fase di presentazione i relatori dovranno semplicemente postare nel thread apposito aperto dal Presidente del Senato il loro progetto di legge.
    In questa fase i Senatori che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente.

    Nella fase della dichiarazione di voto, i relatori presenteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
    In questa fase potranno intervenire tutti i Senatori eletti.
    Ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.

    Art.8 - I progetti di legge dovranno essere presentati in aula in questa forma:

    - Dovrà essere riportato in calce il titolo del Tema trattato e il nome del suo relatore.

    - Dovrà seguire un testo libero di presentazione della legge e annunciazione d' intenti che questa legge vuole perseguire.

    - Successivamente ci dovrà essere una seconda parte, divisa dalla prima , titolata in calce "Proposte", nella quale si dovranno elencare una o più proposte concrete per finalizzare e rendere pratica l' annunciazione d' intenti della prima parte.

    Art. 9 - Finite le quattro fasi il Presidente del Senato, nello stesso thread apre la fase di voto vera e propria.
    Il voto avrà una durata di 72 ore e dovrà essere conteggiato entro il turno di dibattito.

    Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    Art. 10 - Tutte quelle proposte di legge approvate, diventeranno leggi ufficiali dello Stato, fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l' approvazione di un altra proposta di legge sul medesimo tema.
    Le leggi approvate in ogni caso non potranno più essere modificate o sostituite, e quello specifico tema non potrà più essere trattato fino alla fine della legislatura.
    Solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
    Le leggi approvate verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate" messo in rilievo nel sottoforum "Senato".

    Art. 11 - Ogni legge approvata, oltre ad una numerazione progressiva, porterà anche il nome del proprio relatore e un titolo.

    Ogni legge approvata sarà riportata nel trhead "Albo delle leggi approvate".
    Nel titolo del thread dovrà anche essere specificato il numero della legislatura.

    Il Thread dovrà essere organizzato in questo modo:

    Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.

    Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dal Senato.

    Art. 12 - Nel caso di richiesta ufficiale di 5 Senatori, il Presidente del Senato e i rappresentanti ufficiali delle liste presenti in Senato ( o i loro sostituti indicati fra gli altri senatori ) andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno del Senato, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale.
    In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti Senatori rappresenta.
    Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.

    Art.13 - Fermo restanto che I Senatori decadranno secondo le modalità previste dalla Costituzione, al Presidente e Vicepresidenti spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposito thread intitolato "Presenze/Assenze al Senato".

    Art.14 - In osservanza alla Costituzione il Senato accoglierà, discuterà e voterà ed eventualmente emenderà le proposte di legge ordinarie di iniziativa popolare in una seduta dedicata.
    Spetterà al Presidente del Senato controllare che la proposta di legge sia conforme come forma a quanto richiesto dal regolamento interno del Senato.

    Disposizione transitoria
    Le norme sull'elezione e destituzione dei vicepresidenti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 3 non esprimono effetti nei confronti dei vicepresidenti in carica all'entrata in vigore di questa legge
    Essi rimangono in carica fino alle successiva elezione del Senato a seguito della quale avrà piena forza l'articolo 3.

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

 

 
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