. Probabilmente fai riferimento al common law britannico ma anche in Svizzera esistono spazi giuridici per le consuetudini ... Diritto consuetudinario
Nella storiografia, per diritto consuetudinario si intende il diritto vincolante, tramandato oralmente, formatosi con la tradizione e la pratica nell'ambito di una comunità giur. Nelle fonti tale diritto viene indicato come consuetudine o costume (lat. consuetudo, mos; franc. coutumes, us et coutumes, ted. Gewohnheitsrecht, Altes Herkommen); nelle aree francofone e quindi anche in Romandia esso è diffuso in forma di coutumes (consuetudini). Tipico delle culture giur. più remote, il diritto consuetudinario si contrappone al diritto scritto, statuito (diritto statutario), creato da un'autorità attraverso una procedura formale (leggi). Esso risulta perpetuato all'interno del diritto civico, del diritto territoriale, del diritto curtense e di altri diritti locali.
In ambito giur., il diritto consuetudinario comprende le norme giur. divenute vincolanti non grazie all'emanazione formale da parte del legislatore, ma in seguito alla lunga applicazione pratica di principi radicati nel senso comune della giustizia. Il Codice civile (CC) sviz. del 1907 ammette il diritto consuetudinario per i casi non previsti dalla legge, nei quali il giudice decide secondo la consuetudine (art. 1, 5, 699, 740 e 767 CC). https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/036507/2006-11-06/
invece nel nostro sistema giuridico abbiamo che la consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in direzione opposta al precetto legislativo non potendo così produrre effetti giuridici.