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  1. #21
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da cimad5 Visualizza Messaggio
    Il Codice Penale, ci si è dimenticati di aggiungere "fascista".
    Direi che il codice penale è fascista fa drizzare un po i capelli a qualsiasi giurista. MA veramente....e non serve dire che è nato nel periodo fascista, visto che è stato nell'arco dei decenni successivi PROFONDAMENTE cambiato, e sono stati tolti tutti i riferimenti normativi coercitivi di stampo fascista.

  2. #22
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da Vladimir Ilyich Visualizza Messaggio
    Guarda, ognuno di noi ha scritto cose di cui si dovrebbe vergognare - io per primo.

    Non siamo angeli. Ma un conto è lasciarsi scappare una scoreggia, magari dopo un pranzo gargantuesco, un conto è loffare continuamente come una mandria di bufali tibetani col meteorismo.
    Fammi vedere quale articolo del codice penale avrei violato
    "non sto mai dalla parte di nessuno, perché nessuno sta mai dalla mia.” (Cit.)

  3. #23
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    Direi che il codice penale è fascista fa drizzare un po i capelli a qualsiasi giurista. MA veramente....e non serve dire che è nato nel periodo fascista, visto che è stato nell'arco dei decenni successivi PROFONDAMENTE cambiato, e sono stati tolti tutti i riferimenti normativi coercitivi di stampo fascista.
    L'impianto generale è ancora quello fascista, molto utile anche al regime politico successivo, e gli articoli da te riportati lo dimostrano.

  4. #24
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da RigorMontis Visualizza Messaggio
    Fammi vedere quale articolo del codice penale avrei violato
    Tu? E che ne so - francamente?

    So che ci sono forumisti che non lesinano con gli insulti e le diffamazioni verso cariche politiche.

    In effetti tu mi sembri far parte di coloro che preferiscono il fioretto rispetto alla clava.

  5. #25
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da cimad5 Visualizza Messaggio
    L'impianto generale è ancora quello fascista, molto utile anche al regime politico successivo, e gli articoli da te riportati lo dimostrano.
    Diciamo che il codice penale è un Frankenstein in cui convivono - su uno scheletro addirittura pre-fascista - istanze liberali, fasciste e moderne.

    Bisogna riconoscere però che Rocco era un giurista intelligente, ed il suo codice non fu affatto male per l’epoca e la specifica situazione politica.

  6. #26
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da Vladimir Ilyich Visualizza Messaggio
    Diciamo che il codice penale è un Frankenstein in cui convivono - su uno scheletro addirittura pre-fascista - istanze liberali, fasciste e moderne.

    Bisogna riconoscere però che Rocco era un giurista intelligente, ed il suo codice non fu affatto male per l’epoca e la specifica situazione politica.
    La situazione politica specifica, appunto.

    Cmq tutti gli articoli citati, tranne il 270, sostanzialmente comprimono la libertà d'espressione.

  7. #27
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da Vladimir Ilyich Visualizza Messaggio
    Tu? E che ne so - francamente?

    So che ci sono forumisti che non lesinano con gli insulti e le diffamazioni verso cariche politiche.

    In effetti tu mi sembri far parte di coloro che preferiscono il fioretto rispetto alla clava.
    Questo succedeva anche prima dell'avvento del Covid-19
    "non sto mai dalla parte di nessuno, perché nessuno sta mai dalla mia.” (Cit.)

  8. #28
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
    Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
    La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
    Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
    Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
    1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda
    2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
    3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata


    se qualcuno é un militare si identifichi, tutti possono millantare di esserlo





    Art. 270 - Associazioni sovversive
    Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni
    Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
    Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento[Cost. 18; c.p. 302, 311, 312]


    nessuno ha fatto mai ció



    Art. 278 - Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
    Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

    questa forse si ma si deve distinguere tra offese e giudizi sull'operato



    Art. 279 - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica.
    Chiunque pubblicamente [c.p. 266], fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [Cost. 90; c.p. 7, n. 1, 301, 311, 312, 360]


    boh


    Art. 281 - Offesa alla libertà del Capo del Governo.
    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

    come può una scritta attentare alla libertá del capo di governo mah




    Art. 282 - Offesa all'onore del Capo del Governo.
    Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


    giudicare male gli atti del capo di governo non é reato.



    Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
    Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000
    La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione

    boh


    Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana.
    Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000

    scrivere fatte non é vilipendere


    Art. 293 - Circostanza aggravante.
    Nei casi indicati dai due articoli precedenti la pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero [c.p. 4, 242].

    Art. 297 - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
    Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 7, n. 1, 29, 302, 311, 312; c.p.p. 275]


    Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
    Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000

    Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
    Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi , preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni . La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
    Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

    Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia.
    Chiunque pubblicamente [c.p. 266] istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275].
    La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente [c.p. 414]

    Art. 311 - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.
    Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità[/QUOTE]

    comunque il 99% di questi atti dovrebbe essere abrogato in quanto reati di opinione, derivati dalla precedente monarchia
    Citami se vuoi risposta @osservatore90
    «Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto.»

  9. #29
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    Citazione Originariamente Scritto da cimad5 Visualizza Messaggio
    La situazione politica specifica, appunto.

    Cmq tutti gli articoli citati, tranne il 270, sostanzialmente comprimono la libertà d'espressione.
    Il dibattito sulla libertà d’espressione sarebbe interessante: si fronteggiano due diritti di gran calibro, ovvero quello di esprimere la propria opinione è quello di tutelare la propria dignità - e la dignità dell’istituzione.

    Il che non è quaestio de lana caprina, in quanto una conseguenza quasi inevitabile di un “infangamento” della dignità è la riprovazione sociale con conseguente danno esistenziale.

  10. #30
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    Predefinito Re: Il codice penale...questo sconosciuto nei forum

    che ridere...

 

 
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