Volevo mettere in evidenza di come in questi ultimi anni (ma in certi casi ben oltre) dentro questo forum ci siano personaggi che giornalmente vanno in violazione di uno o più degli articoli del codice penale che ho riportato in stralcio qui sotto. Solo per farvi capire che ogni tanto con le parole, per quanto "allegre in un forum", debbono essere più saggiamente dette o pensate.
Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda
2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata
Art. 270 - Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento[Cost. 18; c.p. 302, 311, 312]
Art. 278 - Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
Art. 279 - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica.
Chiunque pubblicamente [c.p. 266], fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [Cost. 90; c.p. 7, n. 1, 301, 311, 312, 360]
Art. 281 - Offesa alla libertà del Capo del Governo.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Art. 282 - Offesa all'onore del Capo del Governo.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione
Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana.
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000
Art. 293 - Circostanza aggravante.
Nei casi indicati dai due articoli precedenti la pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero [c.p. 4, 242].
Art. 297 - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 7, n. 1, 29, 302, 311, 312; c.p.p. 275]
Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000
Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi , preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni . La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia.
Chiunque pubblicamente [c.p. 266] istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275].
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente [c.p. 414]
Art. 311 - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.
Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità