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Erano gli anni ’70 quando venne per la prima volta – e su scala nazionale – messo in luce il meccanismo di vittimizzazione secondaria in auge nelle aule di giustizia ai danni delle donne che avessero subìto violenza sessuale. Ma a distanza di quasi mezzo secolo da allora, possiamo davvero asserire con certezza che la situazione sia cambiata?
26 gennaio 2022, Tribunale di Busto Arsizio: un collegio giudicante composto di sole donne assolve l’imputato, un rappresentante sindacale sul quale grava l’accusa di violenza sessuale ai danni di una hostess, con la quale aveva fissato un appuntamento per discutere di questioni lavorative.
Il motivo? La persona offesa non avrebbe espresso con la dovuta prontezza il suo dissenso.
Una pronuncia grottesca, ai limiti dell’assurdo ma, nonostante ciò, tristemente vera ed attuale.
Più nel dettaglio, la vittima ha raccontato – fornendo una ricostruzione peraltro pienamente validata dalle giudici – che l’uomo sarebbe arrivato all’incontro in ritardo e, per questo motivo, l’avrebbe fatta accomodare nella saletta della sede dell’associazione sindacale dell’aeroporto. Mentre ella seguitava a spiegare i suoi problemi lavorativi, lui avrebbe chiuso la porta alle sue spalle e, dopo averle posto le mani sul collo ed averla baciata massaggiandole la schiena, l’avrebbe palpeggiata ed infilato le mani nello slip, “tirandolo come per farla alzare”.
Giungendo però al punto critico del provvedimento in questione, ad escludere tanto l’elemento soggettivo quanto quello oggettivo, necessari per il configurarsi dell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 bis, co. 1 e 3 c.p. sarebbe stata la tardività della reazione della donna, giunta – come da lei stessa affermato – circa venti o trenta secondi dopo l’inizio delle violenze. Inoltre, le posizioni assunte dai due soggetti (lei seduta, lui in piedi alle sue spalle) avrebbero incontrovertibilmente impedito all’imputato di “percepire eventuali espressioni di contrarietà”.
L’art. 609 bis c.p., pur non menzionando esplicitamente il consenso, indica espressamente gli elementi in presenza dei quali è possibile desumerne la mancanza, ossia violenza o minaccia, abuso d’autorità, induzione in errore od approfittamento di una condizione d’inferiorità – sia essa fisica o psichica – della vittima.
Questo implica che la mancanza o il vizio del consenso configuri un requisito esplicito della fattispecie in esame ed un elemento essenziale del reato.
A corroborare tale assunto, si possono menzionare alcune delle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, cui – evidentemente – il collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio ha faticato a conformarsi.
Nella sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 7590/2019, si legge chiaramente che “integra il reato [di violenza sessuale] non soltanto la condotta invasiva della sfera di libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa”.
Sempre nel 2019, con la sent. n. 12628, la Cassazione ha inteso precisare che “non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 66 del 1996, un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita”.
Ad opinione delle giudici, invece, l’onere di dimostrare il proprio dissenso graverebbe per intero sulla donna, il cui errore, tanto rilevante da escludere incontrovertibilmente la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sarebbe stato quello di non aver reagito nell’immediato ma dopo – appena – una manciata di secondi. È da imputare alla vittima, quindi, l’assenza di una sua conformazione ad un modello d’azione standard che le donne dovrebbero porre in essere qualora subiscano atti sessuali indesiderati, senza tener conto di fattori psicosomatici importanti e presenti anche in natura, come quello del c.d. freezing, particolare risposta di paura dalla durata compresa tra pochi secondi e trenta minuti che si manifesta attraverso bradicardia ed immobilizzazione della persona in situazioni di emergenza.
Non rientra nelle intenzioni di chi scrive addentrarsi in argomentazioni di natura psicologica, purtuttavia è doloroso constatare come – ancora una volta – organi del sistema giudiziario assumano le proprie decisioni facendosi guidare da stereotipi e pregiudizi che danno vita ad una vera e propria vittimizzazione secondaria, tale da rendere più o meno esplicitamente responsabili le donne per non aver impedito la violenza subìta.
Eppure erano ancora gli anni ’70 quando l’avvocata Tina Lagostena Bassi, nella sua arringa diventata celebre con il lungometraggio “Processo per stupro” diretto da Loredana Dordi, chiedeva giustizia, una giustizia che – lungi dal concretarsi in lauti risarcimenti in denaro – era da lei intesa come una modificazione della concezione socio-culturale della donna in Italia, anche ed in primis attraverso quelle aule di tribunale in cui, allora, era d’uso “un certo modo di fare i processi per violenza”, incentrati sulla sistematica trasformazione delle donne da vittime ad imputate.
Si ritiene che quel processo dall’enorme potenza mediatica si sia rivelato un vero e proprio spartiacque nel mondo della giustizia italiana, quasi segnando un “prima” e un “dopo” nella gestione dei processi aventi ad oggetto reati di violenza sessuale.
Sentenze come quelle di Busto Arsizio, però, ogni tanto compaiono ancora a distanza di 50 anni nel panorama della giustizia italiana, oscurandolo.




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