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  1. #1
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    Predefinito L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    https://www.altalex.com/documents/ne...lenza-sessuale

    Erano gli anni ’70 quando venne per la prima volta – e su scala nazionale – messo in luce il meccanismo di vittimizzazione secondaria in auge nelle aule di giustizia ai danni delle donne che avessero subìto violenza sessuale. Ma a distanza di quasi mezzo secolo da allora, possiamo davvero asserire con certezza che la situazione sia cambiata?

    26 gennaio 2022, Tribunale di Busto Arsizio: un collegio giudicante composto di sole donne assolve l’imputato, un rappresentante sindacale sul quale grava l’accusa di violenza sessuale ai danni di una hostess, con la quale aveva fissato un appuntamento per discutere di questioni lavorative.

    Il motivo? La persona offesa non avrebbe espresso con la dovuta prontezza il suo dissenso.

    Una pronuncia grottesca, ai limiti dell’assurdo ma, nonostante ciò, tristemente vera ed attuale.

    Più nel dettaglio, la vittima ha raccontato – fornendo una ricostruzione peraltro pienamente validata dalle giudici – che l’uomo sarebbe arrivato all’incontro in ritardo e, per questo motivo, l’avrebbe fatta accomodare nella saletta della sede dell’associazione sindacale dell’aeroporto. Mentre ella seguitava a spiegare i suoi problemi lavorativi, lui avrebbe chiuso la porta alle sue spalle e, dopo averle posto le mani sul collo ed averla baciata massaggiandole la schiena, l’avrebbe palpeggiata ed infilato le mani nello slip, “tirandolo come per farla alzare”.

    Giungendo però al punto critico del provvedimento in questione, ad escludere tanto l’elemento soggettivo quanto quello oggettivo, necessari per il configurarsi dell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 bis, co. 1 e 3 c.p. sarebbe stata la tardività della reazione della donna, giunta – come da lei stessa affermato – circa venti o trenta secondi dopo l’inizio delle violenze. Inoltre, le posizioni assunte dai due soggetti (lei seduta, lui in piedi alle sue spalle) avrebbero incontrovertibilmente impedito all’imputato di “percepire eventuali espressioni di contrarietà”.

    L’art. 609 bis c.p., pur non menzionando esplicitamente il consenso, indica espressamente gli elementi in presenza dei quali è possibile desumerne la mancanza, ossia violenza o minaccia, abuso d’autorità, induzione in errore od approfittamento di una condizione d’inferiorità – sia essa fisica o psichica – della vittima.

    Questo implica che la mancanza o il vizio del consenso configuri un requisito esplicito della fattispecie in esame ed un elemento essenziale del reato.

    A corroborare tale assunto, si possono menzionare alcune delle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, cui – evidentemente – il collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio ha faticato a conformarsi.

    Nella sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 7590/2019, si legge chiaramente che “integra il reato [di violenza sessuale] non soltanto la condotta invasiva della sfera di libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa”.

    Sempre nel 2019, con la sent. n. 12628, la Cassazione ha inteso precisare che “non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 66 del 1996, un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita”.

    Ad opinione delle giudici, invece, l’onere di dimostrare il proprio dissenso graverebbe per intero sulla donna, il cui errore, tanto rilevante da escludere incontrovertibilmente la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sarebbe stato quello di non aver reagito nell’immediato ma dopo – appena – una manciata di secondi. È da imputare alla vittima, quindi, l’assenza di una sua conformazione ad un modello d’azione standard che le donne dovrebbero porre in essere qualora subiscano atti sessuali indesiderati, senza tener conto di fattori psicosomatici importanti e presenti anche in natura, come quello del c.d. freezing, particolare risposta di paura dalla durata compresa tra pochi secondi e trenta minuti che si manifesta attraverso bradicardia ed immobilizzazione della persona in situazioni di emergenza.

    Non rientra nelle intenzioni di chi scrive addentrarsi in argomentazioni di natura psicologica, purtuttavia è doloroso constatare come – ancora una volta – organi del sistema giudiziario assumano le proprie decisioni facendosi guidare da stereotipi e pregiudizi che danno vita ad una vera e propria vittimizzazione secondaria, tale da rendere più o meno esplicitamente responsabili le donne per non aver impedito la violenza subìta.

    Eppure erano ancora gli anni ’70 quando l’avvocata Tina Lagostena Bassi, nella sua arringa diventata celebre con il lungometraggio “Processo per stupro” diretto da Loredana Dordi, chiedeva giustizia, una giustizia che – lungi dal concretarsi in lauti risarcimenti in denaro – era da lei intesa come una modificazione della concezione socio-culturale della donna in Italia, anche ed in primis attraverso quelle aule di tribunale in cui, allora, era d’uso “un certo modo di fare i processi per violenza”, incentrati sulla sistematica trasformazione delle donne da vittime ad imputate.

    Si ritiene che quel processo dall’enorme potenza mediatica si sia rivelato un vero e proprio spartiacque nel mondo della giustizia italiana, quasi segnando un “prima” e un “dopo” nella gestione dei processi aventi ad oggetto reati di violenza sessuale.

    Sentenze come quelle di Busto Arsizio, però, ogni tanto compaiono ancora a distanza di 50 anni nel panorama della giustizia italiana, oscurandolo.

  2. #2
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    È una specie di biasimo che mi richiama la capacitá di reazione interdetta da chissá cosa o chi di fronte ad una intraprendenza molesta.
    È un lambicco di portata *generale....

    *Qua la speculazione si perde nell'indefinito o nel pretestuoso , per poterla sintetizzare momò , in frasi lapidarie.

  3. #3
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    E' chiaro che da una parte è il rifiuto che determina la mancanza del consenso, altrimenti finiamo cone gli usa che se la donna non afferma esplicitamente l'intenzione di fare sesso l'uomo è comunque colpevole di stupro; dall'altra non è nemmeno possibile che l'uomo arrivi e, mettiamo, palpeggi bellamente il seno di una donna e non la si consideri molestia fino a che la donna non gli chiede di smettere.
    La progressività dell'azione potrebbe fungere da spartiacque, cioè se uno inizia con contatti che non hanno risvolti tipicamente sessuali, come toccare la mano per esempio, e arriva progressivamente a contatti con risvolti sessuali senza ricevere uno stop, allora non si dovrebbe parlare di molestia o stupro, se riceve lo stop e non si ferma invece si.
    Questo dal punto di vista prettamente penale intendo, poi uno che incontra una tipa sconosciuta e inizia ad approcciarla fisicamente ognuno lo giudichi da sè
    Far ragionare un idiota non è impossibile, è inutile

  4. #4
    Crocutale
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Almeno una volta prima chiedevano vuoi guzzare ?
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  5. #5
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Direi che vi sono gesti che possono essere intesi nel contesto di un corteggiamento “senza parole” ed altri che sono comunque invasivi della libertà altrui.

    Il problema è che fino a qualche decina di anni fa questi confini erano abbastanza chiari a tutti - e sopratutto erano realistici e concreti.

    Oggi tutto è interpretabile come “violenza”.

  6. #6
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Però la regola generale, ovviamente valevole per uomini e per donne, dovrebbe essere che il contatto fisico, di qualsiasi tipo, è consentito solo dopo consenso esplicito (salvo le eccezioni eventualmente previste dalla legge, ad esempio in situazioni di emergenza).
    Mi sembra un sistema equo e chiaro.

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    concorso cimad 2022

  7. #7
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Citazione Originariamente Scritto da cimad5 Visualizza Messaggio
    Però la regola generale, ovviamente valevole per uomini e per donne, dovrebbe essere che il contatto fisico, di qualsiasi tipo, è consentito solo dopo consenso esplicito (salvo le eccezioni eventualmente previste dalla legge, ad esempio in situazioni di emergenza).
    Mi sembra un sistema equo e chiaro.

    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    Dissento nella maniera più recisa. Un breve tocco su una spalla o su un braccio non può dover necessitare di previo consenso.

    A meno che non ci si voglia incamminare sulla via di una civiltà completamente folle e disumanizzata

  8. #8
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Citazione Originariamente Scritto da Vladimir Ilyich Visualizza Messaggio
    Dissento nella maniera più recisa. Un breve tocco su una spalla o su un braccio non può dover necessitare di previo consenso.

    A meno che non ci si voglia incamminare sulla via di una civiltà completamente folle e disumanizzata
    Si potrebbe dare un consenso generale, sempre valido, salvo revoca.

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    concorso cimad 2022

  9. #9
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Citazione Originariamente Scritto da cimad5 Visualizza Messaggio
    Si potrebbe dare un consenso generale, sempre valido, salvo revoca.

    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    Consenso generale presuntivo per tutta una serie di approcci fisici di carattere solo lievemente intrusivo - diciamo fino al bacio rubato sulle labbra (senza lingua).

    Per il resto necessita il consenso o verbale o per comportamenti conseguenti.

  10. #10
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    Predefinito Re: L’importanza del costume giudiziario nei casi di violenza sessuale

    Citazione Originariamente Scritto da cimad5 Visualizza Messaggio
    Però la regola generale, ovviamente valevole per uomini e per donne, dovrebbe essere che il contatto fisico, di qualsiasi tipo, è consentito solo dopo consenso esplicito (salvo le eccezioni eventualmente previste dalla legge, ad esempio in situazioni di emergenza).
    Mi sembra un sistema equo e chiaro.

    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    Quindi se tu tocchi la spalla ad una persona perchè si volti verso di te e poterle chiedere, che so, informazioni, è violenza sessuale ?
    Non è né equo né chiaro, anzi è delirante pensare ad una società con un futuro così.
    “No le demos lugar a los zurdos de mierda que dicen que la ganancia extraordinaria está mal”

 

 
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