Art. 23
Modifiche all'articolo 323 del codice penale
1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di
norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
discrezionalita'