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Meloni ai sindaci: «La paura della firma inchioda la nazione, rivedere l'abuso d'ufficio». Penso sia arrivato il momento di affrontare il tema della responsabilità dei sindaci: bisogna definire meglio a partire dall’abuso d’ufficio le norme penali per i pubblici amministratori che oggi hanno un perimetro così elastico che» lasciano spazio a «interpretazioni troppo discrezionali».
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Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è certamente la norma penale codicistica più modificata nella storia del Codice Rocco: la prima modifica avvenne nel 1990, la seconda nel 1997 e l'ultima nel 2020. Sono state modifiche che hanno vieppiù specificato la condotta tipica (incriminata) per ridurre il margine interpretativo della disposizione e al contempo la sua sfera di operatività (che significa meno condanne). Non esiste nel codice penale una disposizione incriminatrice più tassativa dell'attuale art. 323 c.p., che ha escluso dalla punibilità le condotte discrezionali dei pubblici ufficiali (la discrezionalità dell'atto amministrativo riguarda i gradi più elevati, cioè quelli dirigenziali, della gerarchia amministrativa). Adesso la Meloni vuole dare ancor più 'serenità' agli alti gradi della gerarchia amministrativa (con una specifica preoccupazione per quella territoriale), che significa ancora maggiore impunità. Chi lo avrebbe detto che un capo di governo law and order come Giorgia sarebbe stato così 'garantista', cioè impunitario? Andreotti, sotto terra, si sarà certamente commosso.