La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa la limitazione della libertà di andare e venire o l’obbligo di permanere in un luogo qualsivoglia contro la propria volontà, seppure per un lasso assai limitato di tempo, attraverso la coercizione fisica o morale (minaccia di un danno, di una perseguibilità penale o amministrativa o di una sanzione per sé o per altri)

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale o di bilanciamento di questo diritto con altri diritti costituzionalmente rilevanti, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.