Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto (383 del 6 ottobre 2022) che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche (dalla zona A alla Zona F) in funzione dei gradi - giorno (clima medio del comune), indipendentemente dalla ubicazione geografica.
Per ogni zona climatica è stato stabilito un periodo di accensione (ad esempio era previsto dal 1 dicembre al 15 marzo per la zona A) ed un orario consentito (cioè un numero massimo di ore di accensione).
Nella zona F non vi è nessuna limitazione.
(...)
Per la stagione invernale 2022-2023 si scende quindi a 17 e 19 gradi.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
(...)
Sanzioni e controlli
Per quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto, si applicano le previsioni del DPR n. 74/2013, in particolare le sanzioni a carico del responsabile dell'impianto, del terzo responsabile e del conduttore connesse con l'omesso controllo degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Fonte:
https://www.condominioweb.com/novita...osizioni.19791