In assenza di collaborazione giudiziaria dell’Egitto alla giurisdizione penale italiana sul caso dell’omicidio Regeni, il pm ha invocato l’intervento della Corte costituzionale perché colmi la “lacuna” del nostro sistema processuale penale, che non consente la processabilità di imputati assenti di cui non sia certa la loro conoscenza del processo in casi particolari come questo. Il pm romano però ha ‘dimenticato’ di citare la norma costituzionale che sarebbe stata violata da questa “lacuna” (sperando forse che sia la Corte costituzionale a trovarla). La realtà è che questa norma costituzionale a tutela della parte offesa non esiste esplicitamente (salva la sua rinvenibilità in sede interpretativa di altre disposizioni costituzionali). Ma le difficoltà di giustizia del caso Regeni derivano pure dalla recente riforma Cartabia del processo penale, che ha elevato il livello di garantismo (in favore dell’indagato/imputato) modificando l’art. 420-bis c.p.p. che a proposito del doveroso “avviso” all’imputato dell’udienza preliminare a suo carico disponeva, al secondo comma, che “la probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza dell’avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione”. Questa norma, che attribuiva al giudice un potere di valutazione discrezionale insindacabile sul punto della conoscenza del processo da parte dell’imputato, non esiste più, sicché per potersi procedere è necessaria la presenza dell’imputato in aula o la prova certa (e comunque discutibile e sindacabile in sede processuale) della sua conoscenza del procedimento a suo carico. Il pm ha in pratica ‘scaricato’ sulla corte costituzionale il compito di risolvere il problema ‘politico’ dell’assenza di garanzie processuali penali anche a favore della parte offesa.




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