Il presidente Mattarella ha anticipato il suo discorso di celebrazione della Festa della Repubblica inserendovi anche la partecipazione dell'Italia alla guerra di Ucraina. Spiace davvero dover constatare le contraddizioni costituzionali contenute nel discorso del costituzionalista Mattarella a proposito della guerra. Mattarella indica l'aggressione della Russia come esempio tipico di guerra per la risoluzione di una controversia internazionale, che a norma dell'art. 11 Cost. è "ripudiata" dalla nostra Costituzione ("La Costituzione repubblicana, figlia del riscatto dalle tragiche esperienze della dittatura e del Secondo conflitto mondiale, indica il ripudio della guerra quale strumento di risoluzione delle controversie. Si tratta di un principio attualissimo e profondamente sentito, di cui l’inaccettabile aggressione della Federazione Russa all’Ucraina rappresenta la più brutale ed evidente negazione"). Fin qui tutto giusto. Ma è il 'dopo' che non è giusto e che sconfessa, contraddittoriamente, il principio dell'art. 11 Cost. Ed è quando Mattarella afferma che "i principi di solidarietà e giustizia che debbono unire i popoli impongono la ricerca di una pace giusta e non di una pace raggiunta ai danni di chi è stato aggredito. È in questo spirito che l’Italia, nel quadro della sua convinta appartenenza all’Unione Europea e all’Alleanza Atlantica, continuerà ad assicurare il proprio sostegno al popolo ucraino e al suo diritto all’indipendenza". Non c'è nessuna norma costituzionale che consenta all'Italia di derogare all'art. 11 Cost. se non il dovere "sacro" di difendere il suolo patrio da aggressioni (art. 52 Cost.), fra cui non rientra la difesa dell'Ucraina. Non c'è neppure alcun principio costituzionale che giustifichi la partecipazione alla guerra altrui per conseguire una pace "giusta", mentre i doveri che nascono dalla partecipazione dell'Italia alla Nato ed alla Ue non possono mai contraddire principi costituzionali fondamentali come quello di cui all'art. 11 Cost. La partecipazione dell'Italia a questi organismi internazionali consente soltanto, a norma dello stesso art. 11 Cost., "limitazioni di sovranità", cioè all'autonomia decisionale dell'Italia ma non ai suoi principi costituzionali.