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L'autonomia differenziata spacca il Paese
di Beniamino Deidda
già Procuratore generale della Repubblica di Firenze e componente del comitato scientifico di Questione Giustizia
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1. Il progetto di regionalismo differenziato portato avanti dalla Lega, e soprattutto dal dinamismo del Ministro Calderoli, ha già provocato molte e significative opposizioni da parte di qualche commentatore, ma finora non ha avuto considerevoli reazioni da parte delle forze politiche. Se si aggiunge che la materia è un po' ostica e non facilmente comprensibile da larghi strati della popolazione, si vedrà quanto sia facile che il progetto vada avanti per la sua strada nel disinteresse generale.
Tuttavia non si può dubitare che gli effetti provocati all’approvazione del progetto Calderoli sarebbero davvero rilevanti per i cittadini: l’incidenza sui loro diritti sociali sarebbe decisiva, soprattutto se si considerano le ricadute che l’approvazione del disegno di legge avrebbe per materie delicatissime come la salute e la scuola.
Finora le critiche al disegno Calderoli si sono appuntate sulle conseguenze sociali ed economiche che la sua approvazione comporterebbe. Conseguenze assai rilevanti tanto da far temere una spaccatura insanabile tra regioni povere e regioni ricche. Non è un caso che Gianfranco Viesti abbia definito il regionalismo differenziato come «la secessione dei ricchi».
Sono state invece relativamente poche le osservazioni dei commentatori sulla compatibilità del disegno Calderoli con le norme della Costituzione. Con questo breve scritto vorrei esaminare il contrasto di alcuni specifici punti del progetto con il testo della Costituzione italiana.
2. Occorre innanzitutto sistemare la questione del regionalismo differenziato nella cornice della Costituzione. Tra i principi fondamentali troviamo l’art. 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Come quasi tutte le norme fondamentali della Costituzione, l’art. 5 contiene il rifiuto netto dei valori del passato regime fascista, che aveva realizzato un sistema politico e amministrativo fortemente accentrato, e stabilisce il decentramento di competenze e funzioni a livello locale, come tratto distintivo dello Stato democratico, capace cioè di sollecitare l’esercizio della democrazia in ogni ambito locale. Questo decentramento, tuttavia, viene previsto dopo avere sottolineato che «la Repubblica è una e indivisibile». L’unità e l’indivisibilità della Repubblica costituiscono un richiamo agl’ideali del Risorgimento: non significano solo un’integrazione normativa tra i vari livelli di governo centrale e locali, ma significano soprattutto una unità di valori e di principi condivisi, capace di evitare le derive autonomiste. Quindi non solo un paese unito per territorio, ma anche coeso dal punto di vista dei valori politici, in un processo che vede tutto il popolo italiano unito da vincoli di solidarietà e dal rispetto dei doveri fondamentali previsti nella Costituzione. Ancora, l’espressione “Repubblica indivisibile” significa che la Repubblica è inscindibile, non può cioè essere frazionata o smembrata in tanti staterelli regionali, separati territorialmente. Dunque l’esplicita affermazione dell’unità e indivisibilità della Repubblica significa il rifiuto di ogni separazione territoriale e di ogni indipendentismo o federalismo regionale.
3. Ma l’onorevole Calderoli l’articolo 5 non lo legge così. Intervistato da un giornalista sui dubbi di costituzionalità del suo progetto di legge, ha risposto: «ma è proprio la Costituzione che promuove le autonomie locali e consente l’autonomia differenziata». Proviamo a chiarire. Ho già illustrato quale fosse l’intenzione dei Costituenti quando scrissero l’articolo 5. Anzi, durante i lavori dell’Assemblea ci fu chi propose che l’espressione «una e indivisibile» comparisse nell’articolo 1 insieme al principio democratico e al fondamento sul lavoro. Quindi certamente per i costituenti l’unità della Repubblica rappresentava il confine invalicabile di ogni decentramento di poteri e di competenze regionali. Ne consegue che la Costituzione favorisce le autonomie e il decentramento amministrativo, purché venga salvaguardata l’unità politica e amministrativa del nostro Paese.
E’ dunque chiaro che l’onorevole Calderoli e molti altri giocano su una formulazione dell’articolo 5 che solo apparentemente è contraddittoria, perché prevede varie articolazioni territoriali all’interno di una Repubblica una e indivisibile.
Ma bisogna aggiungere che l’onorevole Calderoli non ha tutti i torti. E’ vero che la Costituzione votata nel 1947 non prevedeva nessuna forma di autonomia differenziata, ma nel 2001 la maggioranza di centro sinistra pensò bene di modificare il titolo V della Costituzione introducendo negli artt. 116 e 117 la previsione di ulteriori forme di autonomia regionale di cui ora si avvale il disegno di legge Calderoli.
Non solo, il Governo Gentiloni nel febbraio 2018, a tre giorni dalle elezioni politiche, firmò una prima intesa di competenze più larghe con le regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Un anno dopo, nel febbraio e poi nel maggio 2019, il Governo Conte I ha stipulato separatamente con le stesse regioni una bozza d’intesa riguardante il dettaglio delle competenze che sarebbero state trasferite. Infine nel febbraio dell’anno 2020 il governo Conte II ha integrato con nuove materie l’intesa raggiunta con le medesime Regioni.
Mi pare doveroso ricordate queste circostanze perché lo scempio che si prepara con l’autonomia differenziata ha molti padri e non si identificano tutti con i cattivi secessionisti della Lega o con l’estrema destra ora al Governo.





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