
Originariamente Scritto da
Child44
Legge Brambilla .
passata nonostante l'opposizione sfrenata della sinistra.
In Parlamento, le opposizioni hanno votato contro, nel migliore dei casi si sono astenute,
boicottando fino all’ultimo la legge, che rimane una vittoria di civiltà nonostante l'opposizione stracciona e infame.
Entra in vigore oggi, 1 luglio 2025, la legge Brambilla, che introduce importanti modifiche al Codice penale e a quello di Procedura penale in materia di reati contro gli animali.
Un cambiamento netto, enunciato fin dal nuovo titolo del IX bis del Codice penale:
da “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo verso gli animali “, diventa “Dei delitti contro gli animali”.
Una rivoluzione culturale. Se fino a ieri gli animali erano tutelati, in una prospettiva antropocentrica, per il dolore che il loro maltrattamento procurava ai proprietari umani,
la prospettiva da oggi si ribalta: gli animali, sono loro stessi soggetti giuridici, meritevoli di tutela in via diretta. E non importa se abbiano un accompagnatore umano o meno».
Invito tutti ad aprire gli occhi sui reati contro gli animali, e a segnalarli, perché da oggi sono procedibili d’ufficio.
Scattate una foto e inviatela alle forze dell’ordine,
___ Le novità introdotte dalla Legge Brambilla : ____
1. Uccisione animali:
da 6 mesi a 3 anni di carcere, sempre congiunti a multa da 5 mila a 30 mila euro.
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando le sofferenze dell’animale, da 1 a 4 anni e multa da 10 mila a 60 mila euro.
2. Maltrattamento:
da 6 mesi a 2 anni di reclusione, sempre congiunti a multa da 5 mila a 30 mila euro.
3. Spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio:
Reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 15 mila a 30 mila euro.
Pena aumentata da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi per scommesse clandestine, per trarne profitto o se dal fatto deriva la morte dell’animale.
4. Combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali:
Reclusione da 2 a 4 anni e multa da 50mila a 160mila euro per chi li promuove, organizza o dirige .
Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5mila a 30 mila euro, fuori dal caso di concorso, per chi organizza o effettua scommesse. Attenzione: stessa pena anche per chi partecipa a qualsiasi titolo.
Ai soggetti abitualmente dediti ai delitti di combattimenti sono applicate le misure di prevenzione previste nel codice antimafia, tra cui, per esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’amministrazione giudiziaria di beni personali.
5. Uccisione o maltrattamento di animali altrui:
Diventa perseguibile d’ufficio. La pena da 1 a 4 anni, è applicabile anche all’uccisione o al danneggiamento di un solo bovino o equide.
6. Traffico di cuccioli:
Reclusione da 4 a 18 mesi, con multa da 6 mila a 30 mila euro.
Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Ai soggetti dediti al traffico sono applicate le misure di prevenzione previste nel codice antimafia, tra cui, per esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’amministrazione giudiziaria di beni personali.
7. Uccisione, cattura e detenzione di animali di specie protetta:
Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda fino a 8 mila euro.
8. Distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto:
Arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda non inferiore a 6 mila euro.
9. Divieto su tutto il territorio nazionale di tenere il cane alla catena: sanzioni da 500 a 5 mila euro.
10. Aggravanti:
Per tutti i reati, aumenti di pena fino a un terzo se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali, se il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.
11. Divieto, nelle more del procedimento, di alienare o abbattere gli animali, anche se non gravati dal vincolo del sequestro.
12. Le associazioni riconosciute dal Ministero della Salute potranno impugnare giudizi cautelari reali e presentare appello e istanza di riesame di sequestri preventivi e probatori.
L’autorità giudiziaria potrà affidare in via definitiva gli animali sequestrati a enti, associazioni o persone fisiche, a fronte di una cauzione il cui importo sarà stabilito dal giudice stesso.
13. Norma anti-randagismo: il proprietario, il detentore o l’operatore che non adempie all’obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, se adempie volontariamente all’obbligo di identificazione, purché la violazione non sia già stata contestata.