Qualche avvocato del Forum mi da una mano? Ho un problema legale (non qualcosa che ho fatto io ma qualcosa che mi è stato fatto).
Non centra con transatlantico o PIR tranquilli. :sofico:


Qualche avvocato del Forum mi da una mano? Ho un problema legale (non qualcosa che ho fatto io ma qualcosa che mi è stato fatto).
Non centra con transatlantico o PIR tranquilli. :sofico:
Questa è l'Italia del futuro: un Paese di musichette mentre fuori c'è la Morte


Ah preciso che non vi pago... Anche perchè la questione è del tipo "Ma questa cosa è illegale?" e mi dovete solo rispondere si o no.
Ultima modifica di John Galt; 20-11-10 alle 17:10
Questa è l'Italia del futuro: un Paese di musichette mentre fuori c'è la Morte


Dimmi.


Dunque se una persona pubblica delle mail che ci siamo scambiate il sottoscritto e questa persona, e le pubblica senza il mio consenso e diffondendole ai quattro venti... E' un reato?
Questa è l'Italia del futuro: un Paese di musichette mentre fuori c'è la Morte


Non sono avvocato, però credo che sia opportuno mettere alla fine di ogni e mail, come firma e quindi che vale per tutti, la frase: "Questa email è confidenziale, è vietato l'uso...."
Chiedi a Laico che studia giurisprudenza, anche se paga gli esami.


email e posta ordinaria sono considerate identiche ai fini della tutela della privacy.
Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
nonchè http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1426830
Non si può pubblicare una lettera privata, anche se inviata via e-mail a più persone, senza il consenso dell'autore e dei destinatari.
Ultima modifica di Laico; 20-11-10 alle 17:39


No il fatto è che chi ha pubblicato le mail ne era anche il destinatario...
Però io mi chiedo: se scrivo una mail a Merello con scritto "Laico Puzza" e lui la rende pubblica senza il mio consenso non è un reato?
Questa è l'Italia del futuro: un Paese di musichette mentre fuori c'è la Morte




commette reato chi legge la mail senza il consenso del mittente, tranne mi pare in caso di chi ha accesso , per motivi di lavoro, alla casella postale dove c'è la mail


Leggiti questo, ignorante , l'avevo scritto per un'altra situazione, te ne riporto i passi che potrebbero interessarti.
art. 616 C.P. - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza:
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30,98 a € 516,46.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
art. 618 C.P. - Rivelazione del contenuto di corrispondenza:
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103,29 a € 516,46.
Il delitto è punibile a querela.
E' evidente che i reati ex art. 618 c.p, 615 e 623-bis si riferiscano a comunicazioni " a sè non dirette", quindi a intromissioni nella corrispondenza altrui. Se la comunicazione è "diretta alla persona di chi poi la divulga", i tre reati sopra indicati non possono trovare ambito alcuno di applicazione. Le ipotesi criminose non riguardano una semplice pubblicazione del testo di una mail ma la sua intercettazione più o meno fraudolenta, e queste email non sono state intercettate, ma divulgate dal diretto destinatario.
La questione, quindi, potrebbe assumere prettamente connotati civilistici, o interessare l'ambito penale solo se concernente "dati personali":
Citazione:
Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", CAPO VI "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto", SEZIONE I "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare":
Art. 93
- Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
- Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
- Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
- E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Ai sensi della legge sulla privacy, in ogni caso, le email non si possono pubblicare senza consenso se contengono dati personali e/o riferimenti che consentano ad un lettore di risalire alla personalità dell' altro corrispondente (es. se con l'e-mail viene girato anche l'indirizzo e-maildell'altro partecipante alla comunicazione, o se comunque viene fatto capire in qualche modo chi sia).
La pubblicazione dei dati personali, infatti, è punita penalmente ex Art. 167 del Codice della Privacy:
Citazione:
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.