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    La Vengeance
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    Predefinito Sulla Riforma della Giustizia

    Magnus Pio ha "stuzzicato" il can che dorme.
    Ora attendo sue considerazioni nel merito e le attendo quì, sopra questo artgomento.

    Si deve partire, parlando della riforma in oggetto, da una considerazione oggettivamente sostenibile: prima di ogni altro provvedimento legislativo, va conseguito il democratico risultato di vedere affermata la responsabilità dei magistrati che sbagliano co me ha detto, FINALMENTE, il Premier nel discorso alle camere il 29 settembre u.s. .

    Uno dei problemi che angustia maggiormente il cittadino che entra in contatto con l’apparato giudiziario in Italia è il riconoscimento del giusto risarcimento del danno provocato dal magistrato che commette un errore nell'esercizio delle sue funzioni.Il problema non è di scarso rilievo poiché accade frequentemente, nei casi più gravi, che il cittadino sia sottoposto alla privazione della libertà personale e successivamente venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.
    Altresì l’errore giudiziario, laddove non venisse accertato prima della sentenza passata in giudicato, viene corretto dal procedimento di revisione previsto dal nostro ordinamento.
    In questi casi, l’errore, commesso dal giudicante, ad oggi è disciplinato dalla legge 117/88 conosciuta come legge Vassalli (dal nome del suo autore).

    Per sviluppare correttamente gli approfondimenti sulle anomalie del nostro ordinamento al riguardo, anomalie che producono danni devastanti nei confronti dell’inerme cittadino da parte dell’amministrazione della giustizia, è necessario esaminare la legislazione in vigore, sia dal punto di vista storico che da quello normativo.

    La legge Vassalli entra in vigore nel 1988 a seguito della consultazione referendaria tenutasi in Italia nel novembre 1987 in cui le forze politiche proponenti riuscirono ad ottenere un risultato mai più raggiunto: oltre l’80% dei votanti rispose affermativamente alla domanda di abrogazione delle norme in vigore in quel tempo per stabilire una responsabilità civile dei giudici.
    A quella conclamata vittoria dei si, il Parlamento rispose con una legge, la n° 177/88 appunto, che decisamente si allontanava dalla decisione presa dagli Italiani nel referendum.

    La legge Vassalli eludendo intenzionalmente la volontà espressa dalla Sovranità Popolare, fece ricadere gli errori commessi dal magistrato sullo Stato e non sui giudici chiamando addirittura a risarcimento lo strato meno abbiente della cittadinanza Italiana.

    Vediamo come.
    In questa analisi si deve partire dal principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della nostra Costituzione: l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nel senso che tutti i cittadini rispondono alle leggi in ugual maniera e senza distinzioni di sorta.
    In Italia questo enunciato non è vero.

    I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.

    Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte.

    In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta". Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.

    Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.
    Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.
    In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi.

    Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.
    Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.

    Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.

    Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno ).
    Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.

    Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.
    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte (di Cazzazione), allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008). Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.

    Certamente i principi enunciati dalla norma, in uno con l’interpretazione dalla suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.
    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso tangibili errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai manifesta perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
    limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.


    La proposta che srà sottoposta alla attenzione del Parlamento Italiano, elimina questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che si mantenga la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.

    L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter.
    L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.
    Va da sè che, essendo il giudice, ai sensi della presente proposta, responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.
    L’articolo 18 recita infatti:
    Misure finanziarie
    Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988 , si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento previsto alla voce “revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.

    Oltretutto tale norma discrimina la categoria dei cittadini meno abbienti e li colpisce in quanto li rende diretti responsabili pecuniari di un danno provocato da terzi.

    Un fatto questo che non risulta abbia eguali per gravità a livello planetario.Secondo questa norma infatti, lo Stato, per riparare l’errore del giudice, attinge alle risorse del gratuito patrocinio che sono istituite per consentire la difesa dei cittadini più deboli laddove siano chiamati
    dall' amministrazione giudiziaria a difendersi.


    Con l'abrogazione dell'Art. 18 citato avremo quindi che non sarà più lo Stato a rispondere dell’errore del giudice ma il giudice stesso mediante obbligatoria stipula di contratto di assicurazione privata presso riconosciuto ed affidabile Istituto.Risulta da questa breve analisi che lo scopo precipuo di riformare la legge Vassalli sia quello di ricostituire il tessuto connettivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. lacerato da una immunità di fatto, tradottasi in diritto con l’approvazione della legge 117/88.
    Lo scopo è quello appunto di registrare finalmente un equilibrio tra la Sovranità Popolare manifestata dal risultato del referendum del novembre 1987 ed una normativa che lo realizzi in modo esaustivo e completo a tutela del diritto di TUTTI i cittadini Italiani che a tutt'oggi, al contrario, devono subire l'onta, il disonore e il danno di una legge acclaratamente iniqua e che perdipiù garantisce l'mpunità da colpa di chi è chiamato a giudicare.

    Penso che questa sia la direzione che debba essere impressa alla riforma più globale dell’ordinamento giudiziario.
    Il percorso riformatore deve partire da qui.

    Dopo il 14, quando Silvio avrà con successo conseguito una sostanziosa fiducia, non dovrà perdere più tempo.
    Il primo mattone della riforma è questo. Legge ordinaria che faccia seguito al referendum dell'87.
    I cittadini Italiani (tutti) ed I radicali che propugnarono a ragione quel verdetto, non potranno che essere lieti di questa scelta.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 07-12-10 alle 13:27
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  2. #2
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Magnus Pio ha "stuzzicato" il can che dorme.
    Ora attendo sue considerazioni nel merito e le attendo quì, sopra questo artgomento.

    Si deve partire, parlando della riforma in oggetto, da una considerazione oggettivamente sostenibile: prima di ogni altro provvedimento legislativo, va conseguito il democratico risultato di vedere affermata la responsabilità dei magistrati che sbagliano co me ha detto, FINALMENTE, il Premier nel discorso alle camere il 29 settembre u.s. .

    Uno dei problemi che angustia maggiormente il cittadino che entra in contatto con l’apparato giudiziario in Italia è il riconoscimento del giusto risarcimento del danno provocato dal magistrato che commette un errore nell'esercizio delle sue funzioni.Il problema non è di scarso rilievo poiché accade frequentemente, nei casi più gravi, che il cittadino sia sottoposto alla privazione della libertà personale e successivamente venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.
    Altresì l’errore giudiziario, laddove non venisse accertato prima della sentenza passata in giudicato, viene corretto dal procedimento di revisione previsto dal nostro ordinamento.
    In questi casi, l’errore, commesso dal giudicante, ad oggi è disciplinato dalla legge 117/88 conosciuta come legge Vassalli (dal nome del suo autore).

    Per sviluppare correttamente gli approfondimenti sulle anomalie del nostro ordinamento al riguardo, anomalie che producono danni devastanti nei confronti dell’inerme cittadino da parte dell’amministrazione della giustizia, è necessario esaminare la legislazione in vigore, sia dal punto di vista storico che da quello normativo.

    La legge Vassalli entra in vigore nel 1988 a seguito della consultazione referendaria tenutasi in Italia nel novembre 1987 in cui le forze politiche proponenti riuscirono ad ottenere un risultato mai più raggiunto: oltre l’80% dei votanti rispose affermativamente alla domanda di abrogazione delle norme in vigore in quel tempo per stabilire una responsabilità civile dei giudici.
    A quella conclamata vittoria dei si, il Parlamento rispose con una legge, la n° 177/88 appunto, che decisamente si allontanava dalla decisione presa dagli Italiani nel referendum.

    La legge Vassalli eludendo intenzionalmente la volontà espressa dalla Sovranità Popolare, fece ricadere gli errori commessi dal magistrato sullo Stato e non sui giudici chiamando addirittura a risarcimento lo strato meno abbiente della cittadinanza Italiana.

    Vediamo come.
    In questa analisi si deve partire dal principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della nostra Costituzione: l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nel senso che tutti i cittadini rispondono alle leggi in ugual maniera e senza distinzioni di sorta.
    In Italia questo enunciato non è vero.

    I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.

    Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte.

    In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta". Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.

    Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.
    Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.
    In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi.

    Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.
    Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.

    Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.

    Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno ).
    Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.

    Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.
    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte (di Cazzazione), allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008). Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.

    Certamente i principi enunciati dalla norma, in uno con l’interpretazione dalla suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.
    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso tangibili errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai manifesta perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
    limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.


    La proposta che srà sottoposta alla attenzione del Parlamento Italiano, elimina questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che si mantenga la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.

    L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter.
    L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.
    Va da sè che, essendo il giudice, ai sensi della presente proposta, responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.
    L’articolo 18 recita infatti:
    Misure finanziarie
    Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988 , si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento previsto alla voce “revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.

    Oltretutto tale norma discrimina la categoria dei cittadini meno abbienti e li colpisce in quanto li rende diretti responsabili pecuniari di un danno provocato da terzi.

    Un fatto questo che non risulta abbia eguali per gravità a livello planetario.Secondo questa norma infatti, lo Stato, per riparare l’errore del giudice, attinge alle risorse del gratuito patrocinio che sono istituite per consentire la difesa dei cittadini più deboli laddove siano chiamati
    dall' amministrazione giudiziaria a difendersi.


    Con l'abrogazione dell'Art. 18 citato avremo quindi che non sarà più lo Stato a rispondere dell’errore del giudice ma il giudice stesso mediante obbligatoria stipula di contratto di assicurazione privata presso riconosciuto ed affidabile Istituto.Risulta da questa breve analisi che lo scopo precipuo di riformare la legge Vassalli sia quello di ricostituire il tessuto connettivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. lacerato da una immunità di fatto, tradottasi in diritto con l’approvazione della legge 117/88.
    Lo scopo è quello appunto di registrare finalmente un equilibrio tra la Sovranità Popolare manifestata dal risultato del referendum del novembre 1987 ed una normativa che lo realizzi in modo esaustivo e completo a tutela del diritto di TUTTI i cittadini Italiani che a tutt'oggi, al contrario, devono subire l'onta, il disonore e il danno di una legge acclaratamente iniqua e che perdipiù garantisce l'mpunità da colpa di chi è chiamato a giudicare.

    Penso che questa sia la direzione che debba essere impressa alla riforma più globale dell’ordinamento giudiziario.
    Il percorso riformatore deve partire da qui.

    Dopo il 14, quando Silvio avrà con successo conseguito una sostanziosa fiducia, non dovrà perdere più tempo.
    Il primo mattone della riforma è questo. Legge ordinaria che faccia seguito al referendum dell'87.
    I cittadini Italiani (tutti) ed I radicali che propugnarono a ragione quel verdetto, non potranno che essere lieti di questa scelta.
    Che questo sia il primo problema dei cittadini lo dici tu; il problema cardine, secondo me, è la lentezza dei giudizi civili. Le persone comuni, quando si apprestano ad affrontare un giudizio non chiedono "cosa succede se il giudice sbaglia?" anche perchè la risposta sarebbe inevitabilemente "si ricorre in appello".
    Chiedono "quanto mi costa fare causa?" e "quanto ci vuole per la sentenza?".
    E la risposta alla seconda domanda di regola è "anni".

    Capisci bene che se un piccolo imprenditore, o un condominio o un privato, per recuperare un credito magari modesto (esclusi ovviamente i procediminenti di ingiunzione non opposti) o per far valere un suo diritto deve affrontare un giudizio di 5-10 anni ci pensa due volte prima di imbarcarsi in una causa.
    Sia chiaro la situazione attuale non è certo colpa di Berlusconi, è una questione annosa. Ma la riforma del processo civile introdotta con la legge 69/2009 non ha migliorato per niente le cose: i piccoli correttivi attuati (testimonianza scritta, rito sommario ecc.) servono a poco o nulla.
    Il vero problema della gente comune secondo me è questo: le persone normali hanno problemi "normali". Separazioni, affidamento dei figli, recupero crediti, controversie su diritti reali, vicinato ecc. Di intercettazioni, immunità alle cariche statali , responsabilità civile dei giudici ecc. gli frega poco o nulla.

    Oltrettutto anche ad introdurre la responsabilità civile dei magistrati, guarda che costoto si limiterebbero a stipulare una polizza assicurativa con qualche compagnia di assicurazione, come già fanno molti professionisti (notai e avvocati compresi) che risponda monetariamente per loro.
    Ultima modifica di Magnus il Pio; 07-12-10 alle 13:47

  3. #3
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da Magnus il Pio Visualizza Messaggio
    Che questo sia il primo problema dei cittadini lo dici tu; il problema cardine, secondo me, è la lentezza dei giudizi civili. Le persone comuni, quando si apprestano ad affrontare un giudizio non chiedono "cosa succede se il giudice sbaglia?" anche perchè la risposta sarebbe inevitabilemente "si ricorre in appello".
    Chiedono "quanto mi costa fare causa?" e "quanto ci vuole per la sentenza?".
    E la risposta alla seconda domanda di regola è "anni".

    Capisci bene che se un piccolo imprenditore, o un condominio o un privato, per recuperare un credito magari modesto (esclusi ovviamente i procediminenti di ingiunzione non opposti) o per far valere un suo diritto deve affrontare un giudizio di 5-10 anni ci pensa due volte prima di imbarcarsi in una causa.
    Sia chiaro la situazione attuale non è certo colpa di Berlusconi, è una questione annosa. Ma la riforma del processo civile introdotta con la legge 69/2009 non ha migliorato per niente le cose: i piccoli correttivi attuati (testimonianza scritta, rito sommario ecc.) servono a poco o nulla.
    Il vero problema della gente comune secondo me è questo: le persone normali hanno problemi "normali". Separazioni, affidamento dei figli, recupero crediti, controversie su diritti reali, vicinato ecc. Di intercettazioni, immunità alle cariche statali , responsabilità civile dei giudici ecc. gli frega poco o nulla.

    Oltrettutto anche ad introdurre la responsabilità civile dei magistrati, guarda che costoto si limiterebbero a stipulare una polizza assicurativa con qualche compagnia di assicurazione, come già fanno molti professionisti (notai e avvocati compresi) che risponda monetariamente per loro.
    Che questo sia il problema PRIMO della giustizia in Italia non lo dico io.
    Lo dice un referendum votato dai cittadini Italiani nel 1987.
    E che numeri!
    http://www.studiolonoce.it/?q=conten...i-magistrati-g

    Il discorso da tonno "Palamara" che fai sui tempi segue a ruota.
    Ma il primo è questo!
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 07-12-10 alle 13:51
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  4. #4
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Che questo sia il problema PRIMO della giustizia in Italia non lo dico io.
    Lo dice un referendum votato dai cittadini Italiani nel 1987.
    E che numeri!
    ATTUALITA

    Il discorso da tonno "Palamara" che fai sui tempi segue a ruota.
    Ma il primo è questo!
    Ma dai Edmond: supponiamo che il tuo vicino di casa ti faccia dispetti e ti provochi dei danni. Tu Glielo fai presente e lui ti risponde che non è vero e che invece sei tu che fai i dispetti. Allora tu ti rivolgi ad un avvocato perchè sei stufo della situazione e questi ti consiglia di citare il tuo vicino in giudizio
    Il legale ti avverte che ci vorranno 3-5 anni per la sentenza e che intanto le spese di lite (mettiamo 2000 euro, per cominciare) devi anticiparle tu; se poi vinci la causa controparte dovrà rimborsartele.
    Qual'è il tuo primo pensiero?
    "cosa succede se un magistrato incompentente sbaglia a giudicare?" (fermo restando che contro una decisione ingiusta si può sempre ricorrere in appello e poi in cassazione)
    oppure

    "per colpa di quel cretino del mio vicino mi tocca anche tirar fuori 2000 euro per la causa, e questi soldi, ammesso che vinca e che mi riconoscano le spese di lite, li riavrò indietro tra 5 anni"....?
    Ultima modifica di Magnus il Pio; 07-12-10 alle 14:03

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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Magnus Pio ha "stuzzicato" il can che dorme.
    Ora attendo sue considerazioni nel merito e le attendo quì, sopra questo artgomento.

    Si deve partire, parlando della riforma in oggetto, da una considerazione oggettivamente sostenibile: prima di ogni altro provvedimento legislativo, va conseguito il democratico risultato di vedere affermata la responsabilità dei magistrati che sbagliano co me ha detto, FINALMENTE, il Premier nel discorso alle camere il 29 settembre u.s. .

    Uno dei problemi che angustia maggiormente il cittadino che entra in contatto con l’apparato giudiziario in Italia è il riconoscimento del giusto risarcimento del danno provocato dal magistrato che commette un errore nell'esercizio delle sue funzioni.Il problema non è di scarso rilievo poiché accade frequentemente, nei casi più gravi, che il cittadino sia sottoposto alla privazione della libertà personale e successivamente venga riconosciuto estraneo ai fatti contestati.
    Altresì l’errore giudiziario, laddove non venisse accertato prima della sentenza passata in giudicato, viene corretto dal procedimento di revisione previsto dal nostro ordinamento.
    In questi casi, l’errore, commesso dal giudicante, ad oggi è disciplinato dalla legge 117/88 conosciuta come legge Vassalli (dal nome del suo autore).

    Per sviluppare correttamente gli approfondimenti sulle anomalie del nostro ordinamento al riguardo, anomalie che producono danni devastanti nei confronti dell’inerme cittadino da parte dell’amministrazione della giustizia, è necessario esaminare la legislazione in vigore, sia dal punto di vista storico che da quello normativo.

    La legge Vassalli entra in vigore nel 1988 a seguito della consultazione referendaria tenutasi in Italia nel novembre 1987 in cui le forze politiche proponenti riuscirono ad ottenere un risultato mai più raggiunto: oltre l’80% dei votanti rispose affermativamente alla domanda di abrogazione delle norme in vigore in quel tempo per stabilire una responsabilità civile dei giudici.
    A quella conclamata vittoria dei si, il Parlamento rispose con una legge, la n° 177/88 appunto, che decisamente si allontanava dalla decisione presa dagli Italiani nel referendum.

    La legge Vassalli eludendo intenzionalmente la volontà espressa dalla Sovranità Popolare, fece ricadere gli errori commessi dal magistrato sullo Stato e non sui giudici chiamando addirittura a risarcimento lo strato meno abbiente della cittadinanza Italiana.

    Vediamo come.
    In questa analisi si deve partire dal principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della nostra Costituzione: l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge nel senso che tutti i cittadini rispondono alle leggi in ugual maniera e senza distinzioni di sorta.
    In Italia questo enunciato non è vero.

    I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.

    Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte.

    In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta". Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.

    Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.
    Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.
    In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi.

    Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.
    Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.

    Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.

    Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno ).
    Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.

    Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.
    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte (di Cazzazione), allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008). Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.

    Certamente i principi enunciati dalla norma, in uno con l’interpretazione dalla suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.
    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso tangibili errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai manifesta perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
    limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.


    La proposta che srà sottoposta alla attenzione del Parlamento Italiano, elimina questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che si mantenga la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.

    L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter.
    L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.
    Va da sè che, essendo il giudice, ai sensi della presente proposta, responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.
    L’articolo 18 recita infatti:
    Misure finanziarie
    Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988 , si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento previsto alla voce “revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito”.

    Oltretutto tale norma discrimina la categoria dei cittadini meno abbienti e li colpisce in quanto li rende diretti responsabili pecuniari di un danno provocato da terzi.

    Un fatto questo che non risulta abbia eguali per gravità a livello planetario.Secondo questa norma infatti, lo Stato, per riparare l’errore del giudice, attinge alle risorse del gratuito patrocinio che sono istituite per consentire la difesa dei cittadini più deboli laddove siano chiamati
    dall' amministrazione giudiziaria a difendersi.


    Con l'abrogazione dell'Art. 18 citato avremo quindi che non sarà più lo Stato a rispondere dell’errore del giudice ma il giudice stesso mediante obbligatoria stipula di contratto di assicurazione privata presso riconosciuto ed affidabile Istituto.Risulta da questa breve analisi che lo scopo precipuo di riformare la legge Vassalli sia quello di ricostituire il tessuto connettivo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. lacerato da una immunità di fatto, tradottasi in diritto con l’approvazione della legge 117/88.
    Lo scopo è quello appunto di registrare finalmente un equilibrio tra la Sovranità Popolare manifestata dal risultato del referendum del novembre 1987 ed una normativa che lo realizzi in modo esaustivo e completo a tutela del diritto di TUTTI i cittadini Italiani che a tutt'oggi, al contrario, devono subire l'onta, il disonore e il danno di una legge acclaratamente iniqua e che perdipiù garantisce l'mpunità da colpa di chi è chiamato a giudicare.

    Penso che questa sia la direzione che debba essere impressa alla riforma più globale dell’ordinamento giudiziario.
    Il percorso riformatore deve partire da qui.

    Dopo il 14, quando Silvio avrà con successo conseguito una sostanziosa fiducia, non dovrà perdere più tempo.
    Il primo mattone della riforma è questo. Legge ordinaria che faccia seguito al referendum dell'87.
    I cittadini Italiani (tutti) ed I radicali che propugnarono a ragione quel verdetto, non potranno che essere lieti di questa scelta.
    :giagia: :giagia: :giagia:

    Ottimissimamississima analisi caro Conte Dantes , straquoto in pieno

    Ergo .... i De Magistris e Woodcock docet , hanno utilizzato la giustizia "ad capocchiam " hanno perseguitato per anni cittadini poi risultati essere innocenti , non guardano in faccia a nessuno, sono dei beceri magistrati che questa schifosissima sinistra erge sui propri altari .:sofico:


    Ad majora conte Dantes , inutile perdere tempo a dare perle ai porci ... non capirebbero ....:gluglu::gluglu:


    iaociao:
    la giustizia dei Robespierre ancora una volta ha collocato il nostro Paese tra il Ruanda ed il Burundi

  6. #6
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da orpheus Visualizza Messaggio
    :giagia: :giagia: :giagia:

    Ottimissimamississima analisi caro Conte Dantes , straquoto in pieno

    Ergo .... i De Magistris e Woodcock docet , hanno utilizzato la giustizia "ad capocchiam " hanno perseguitato per anni cittadini poi risultati essere innocenti , non guardano in faccia a nessuno, sono dei beceri magistrati che questa schifosissima sinistra erge sui propri altari .:sofico:


    Ad majora conte Dantes , inutile perdere tempo a dare perle ai porci ... non capirebbero ....:gluglu::gluglu:


    iaociao:
    stiamo parlando di processo civile, non di processo penale: hai presente la differenza, fenomeno? :sofico:
    Ultima modifica di Magnus il Pio; 07-12-10 alle 14:07

  7. #7
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da Magnus il Pio Visualizza Messaggio
    stiamo parlando di processo civile, non di processo penale :sofico:

    Anche i processi penali hanno una sfilza di innocenti che avrebbero diritto di risarcimento da "magistratucoli " da quattro soldi . E nell'introduzione del testo di Dantes si parla di risarcimenti da parte "dei giudici" che commettono grossolani errori con troppa leggerezza e che il referendum "risarcitorio da parte dei giudici " fu mandato a puttane , per volere degli allora poteri occulti.
    la giustizia dei Robespierre ancora una volta ha collocato il nostro Paese tra il Ruanda ed il Burundi

  8. #8
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da orpheus Visualizza Messaggio
    Anche i processi penali hanno una sfilza di innocenti che avrebbero diritto di risarcimento da "magistratucoli " da quattro soldi . E nell'introduzione del testo di Dantes si parla di risarcimenti da parte "dei giudici" che commettono grossolani errori con troppa leggerezza e che il referendum "risarcitorio da parte dei giudici " fu mandato a puttane , per volere degli allora poteri occulti.
    non lo metto in dubbio ma io ed Edmond stavamo parlando di processo civile, che si svolge in modo completamente diverso da quello penale.
    Cmq anche ad inserire la responsabilità civile dei magistrati, costoro si limiterebbero a stipulare un'assicurazione rischi professionali che risponda in loro vece, come già fanno molti professionisti (per cui se un professionista commette un errore nello svolgimento del suo lavoro e provoca un danno al cliente, quel danno lo risarcisce la sua assicurazione).
    E i processi continuerebbero a durare decenni...non credo che cambierebbe poi molto per l'uomo della strada che vuole separarsi dalla moglie, far condannare il suo vicino a risarcigli i danni o recuperare una somma di denaro...
    Ultima modifica di Magnus il Pio; 07-12-10 alle 14:19

  9. #9
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    Predefinito Rif: Sulla Riforma della Giustizia

    Citazione Originariamente Scritto da Magnus il Pio Visualizza Messaggio
    stiamo parlando di processo civile, non di processo penale: hai presente la differenza, fenomeno? :sofico:
    Ma che dici Magnum????
    Stamo parlando della responsabilità del Giudice.
    Sei tu che stai spostando il discorso perchè ti fa comodo!ncav:ncav:

    Orpheus è da STRAQUOTARE!
    ...E LO STRAQUOTO!
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #10
    La Vengeance
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    Citazione Originariamente Scritto da orpheus Visualizza Messaggio
    :giagia: :giagia: :giagia:

    Ottimissimamississima analisi caro Conte Dantes , straquoto in pieno

    Ergo .... i De Magistris e Woodcock docet , hanno utilizzato la giustizia "ad capocchiam " hanno perseguitato per anni cittadini poi risultati essere innocenti , non guardano in faccia a nessuno, sono dei beceri magistrati che questa schifosissima sinistra erge sui propri altari .:sofico:


    Ad majora conte Dantes , inutile perdere tempo a dare perle ai porci ... non capirebbero ....:gluglu::gluglu:


    iaociao:
    Inutile caro Amico Mio.
    Non c'è peggior sordo di chi NON VUOL SENTIRE!ncav:
    Ma noi andiamo avanti alla Grande!
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

 

 
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