
Originariamente Scritto da
albiy
Art. 28
1. Al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilita` connesse all’applicazione del federalismo fiscale, e` istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro
` puo concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da universita` pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo universita` pubbliche, private, fondazioni tra universita` ed enti locali, anche appositamente costituite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalita` di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999.
Estratto da
http://www.senato.it/service/PDF/PDF...T/00518474.pdf