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    AUT CONSILIO AUT ENSE
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    Predefinito I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    RICORDO E UNA ANALISI DI DUE MOMENTI CRUCIALI DELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE.Vulgus veritatis pessimus interpres.

    I DUE 25 LUGLIO DELL'ITALIA FASCISTA.

    Prima data, ormai semidimenticata.
    La quale di certo non fa onore al Regime e al Paese che ebbero a promulgare un simile documento, gettando alle ortiche dignità, rispettabilità internazionali e basi ideologiche della "Dottrina Fascista", lanciandosi nell'imitazione scomposta e deleteria del razzismo su base biologica di stampo nazista, che nulla aveva in comune con l'idem sentire della maggioranza degli italiani e degli stessi fascisti, gettandosi nelle braccia di Hitler.
    Ecco il testo del

    Comunicato del PNF sul Razzismo del 25 Luglio 1938
    ---------------------------------



    COMUNICATO EMESSO DALLA SEGRETERIA POLITICA DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DEI DIECI SCIENZIATI ITALIANI, DAL TITOLO "IL FASCISMO E IL PROBLEMA DELLA RAZZA" 25 Luglio 1938
    Il ministro e Segretario del Partito, Achille Starace, ha ricevuto un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane, che sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, hanno redatto o aderito alle proposizioni che fissano la base del razzismo fascista.

    Erano presenti i camerati fascisti:
    dott. Lino Businco, assistente di Patologia Generale all'Università di Roma,
    prof. Lidio Cipriani, incaricato di Antropologia all'Università di Firenze e
    direttore del Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia di Firenze,
    prof. Arturo Donaggio, direttore della Clinica Neuropsichiatrica
    dell'Università di Bologna, presidente della Società Italiana di Psichiatria,
    dott. Leone Franzi, assistente nella Clinica Pediatrica dell'Università di
    Milano,
    prof. Guido Landra, assistente di Antropologia all'Università di Roma,
    sen. Nicola Pende, direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica
    dell'Università di Roma,
    dott. Marcello Ricci, assistente di Zoologia all'Università di Roma,
    prof. Franco Savorgnan, ordinario di Demografia nell'Università di Roma e
    presidente dell'Istituto Centrale di Statistica,
    on. prof. Sabato Visco, direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale
    dell'Università di Roma e direttore dell'Istituto Nazionale di Biologia presso
    il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
    prof. Edoardo Zavattari, direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università
    di Roma.
    Alla riunione ha partecipato il ministro della Cultura Popolare, Dino Alfieri.
    Il Segretario del Partito, Achille Starace, mentre ha elogiato la precisione e la concisione delle tesi ha ricordato che il Fascismo attua da sedici anni una politica razzista che consiste nel realizzare, attraverso l'azione delle
    istituzioni del Regime, un continuo miglioramento quantitativo e qualitativo della razza.
    Il Segretario del Partito ha soggiunto che il Duce parecchie volte, nei suoi scritti e discorsi, ha accennato alla razza italiana quale appartenente al gruppo cosiddetto degli indo-europei.
    Anche in questo campo il Regime ha seguito il suo indirizzo fondamentale:
    prima l'azione, poi la formulazione dottrinaria, la quale non deve essere considerata accademica cioè fine a se stessa, ma come determinante un'ulteriore precisazione politica.
    Con la creazione dell'Impero la razza italiana è venuta in contatto con altre razze, deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione.
    Leggi «razziste» in tale senso sono già state elaborate e applicate con fascistica energia nei territori dell'Impero.
    Quanto agli ebrei, essi si considerano da millenni, dovunque e anche in Italia, come una «razza» diversa e superiore alle altre, ed è notorio che nonostante la politica tollerante del Regime gli ebrei hanno, in ogni Nazione, costituito - coi loro uomini e coi loro mezzi - lo stato maggiore dell'antifascismo.
    Il Segretario del Partito Starace ha infine annunciato che l'attività principale degli Istituti di cultura fascista nel prossimo anno XVII sarà l'elaborazione e diffusione dei princìpi fascisti in tema di razza, princìpi
    che hanno già sollevato tanto interesse in Italia e nel mondo.
    Roma, 25 luglio 1938

    Val bene ricordare che l'Italia aveva già da tempo colonie di ampie dimensioni con significative popolazioni di stirpe diversa da quella italiana, che aveva amministrato con durezza a volte spietata, ma sostanzialmente in maniera pacifica sin dal 1931 dopo la fine della fase repressiva in Libia, e che il governatore della Libia, il Maresciallo Balbo, aveva persino iniziato a tratteggiare l'integrazione degli arabi fedeli a Roma nella comunità nazionale italiana, per varie fasi, e aveva portato in Gran Consiglio una proposta che mirava a concedere agli arabi la cittadinanza italiana, oltre ad aver costituito la GAL (gioventu' araba del littorio)
    La giustificazione delle necessità imperiali diviene quindi ridicola ed evidentemente strumentale.
    Tanto piu' che in AOI si tollerava da decenni l'istituzione del madamato, che aveva costituito una classe di cittadini di sangue misto di cui si era sostanzialmente ed ipocritamente taciuto, concedendo alle madri magri
    indennizzi o vitalizi per tacitare gli scrupoli di coscienza dei padri e degli amministratori locali.
    Il razzismo in Italia era presente, ma rimaneva sottotraccia e mancava forse quello che il Duce desiderava ardentemente, rinnegando le sue stesse parole (e forse le sue convizioni) ossia la volontà di dominio e la durezza padronale che invece non facevano difetto agli alleati che si era scelto, ossia i nazisti.
    Ultima modifica di occidentale; 06-01-11 alle 15:12
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


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  2. #2
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    A conferma di quanto affermo, ecco il testo del Manifesto della Razza, documento tristemente noto...

    MANIFESTO REDATTO DA DIECI SCIENZIATI ITALIANI E PUBBLICATO
    SUL QUOTIDIANO "IL GIORNALE D'ITALIA" DEL 14 LUGLIO 1938
    I
    Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una
    astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica,
    materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da
    masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici
    e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che
    esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane
    superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
    II
    Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che
    esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e
    che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere
    che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i
    mediterranei, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni.
    Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la
    esistenza delle quali è una verità evidente.
    III
    Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su
    altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati
    essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla
    base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza.
    Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai
    Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia
    diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono
    state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico
    costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto
    sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che
    persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
    IV
    La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la
    sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi
    millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti
    preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi
    di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto
    perennemente vivo dell'Europa.
    V
    È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo
    l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli
    movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della
    nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione
    razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle
    sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che
    era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano
    quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un
    millennio.
    VI
    Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla
    confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico
    di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli
    Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa
    antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione
    italiana.
    VII
    È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che
    finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è
    stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La
    questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista
    puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione
    del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo
    ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del
    razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono
    la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e
    soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente
    europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol
    dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di
    maggiore responsabilità.
    VIII
    È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa
    (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono
    perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana
    di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche
    le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie
    ideologiche assolutamente inammissibili.
    IX
    Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei
    secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è
    rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori
    del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu
    sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che
    non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi
    razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato
    origine agli Italiani.
    X
    I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono
    essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle
    razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo,
    dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per
    alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere
    puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi
    razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria
    civiltà degli ariani.

    I DIECI SCIENZIATI FIRMATARI
    On. Sabato VISCO
    Direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale dell'Università di Roma e
    Direttore dell'Istituto Nazionale di Biologia presso il Consiglio Nazionale
    delle Ricerche
    Dott. Lino BUSINCO
    Assistente di Patologia Generale all'Università di Roma
    Prof. Lidio CIPRIANI
    Incaricato di Antropologia all'Università di Firenze
    Prof. Arturo DONAGGIO
    Direttore della Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Bologna e
    Presidente della Società Italiana di Psichiatria
    Dott. Leone FRANZI
    Assistente nella Clinica Pediatrica all'Università di Milano
    Prof. Guido LANDRA
    Assistente di Antropologia all'Università di Roma
    Sen. Luigi PENDE
    Direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università di Roma
    Dott. Marcello RICCI
    Assistente di Zoologia all'Università di Roma
    Prof. Franco SAVORGNAN
    Ordinario di Demografia all'Università di Roma e Presidente dell'Istituto
    Centrale di Statistica
    Prof. Edoardo ZAVATTARI
    Direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Roma.
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    Il 25 luglio 1938, undici giorni dopo, il PNF dà una connotazione politica all’operazione, allargandone a tutti i campi l'operatività.
    Le motivazioni addotte per l'agire in questo senso vengono ripetute ad nauseam.
    Da un lato ci si deve guardare dalla contaminazione dalle altre razze proprio ora che con l’Impero si viene a contatto con nuovi mondi.
    Dall’altro, gli ebrei sono (o vengono ritenuti) alla testa dell’antifascismo.
    Naturalmente in queto modo si spingono sulla via dell’antifascismo o dell’afascismo anche gli ebrei che non l’avevano ancora imboccata e che non avevano intenzione di imboccarla.
    Spingono sulla via dell’antifascismo anche gli ebrei che erano magari fascisti come tutti o indifferenti.
    Analizzando attentamente le statistiche dell'epoca, peraltro non sembra che gli antifascisti avessero una qualche prevalenza ebraica.
    L’antifascismo, all’epoca molto ridotto, e senza vero consenso interno, aveva componenti differenti senza connotazioni religiose o etniche.

    Quanto ad evitare la “contaminazione” da altre “razze” all'epoca lo facevano un po’ tutti, in realtà.
    In Stati e società forti bastavano i pregiudizi e le pressioni sociali, che non pregiudicavano volontà individuali di comportamenti eterodossi che hanno gradi di accettazione sociale a seconda di che “razza” specifica poi si tratti quando ci si “contamina”. Come accadeva ad esempio nell'Impero Britannico. O nella democraticissima Francia, dove i sudditi coloniali erano inquadrati assai piu' rigidamente che nelle colonie italiane.
    In Italia occorrevano leggi, ovviamente .
    Teniamo conto del fatto che altra valenza avrebbero avuto normative ostative al matrimonio tra italiani e membri delle popolazioni dell’Impero, se si fosse lasciato che i matrimoni interreligiosi tra cittadini italiani mantenessero la loro validità, annullandone solo gli effetti di legge....
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
    Con la dichiarazione del Gran Consiglio emanata il 6 Ottobre 1938 prese l'avvio la valanga dei provvedimenti materiali destinati a seppellire gli ebrei italiani sotto un cumulo di divieti umilianti e mortificanti.
    Si vietavano matrimoni di italiani ed italiane con razze “non ariane”.
    Ai dipendenti pubblici veniva imposto il divieto assoluto di i matrimoni con stranieri.
    Peraltro, ogni matrimonio con stranieri veniva immediatamente subordinato all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno.
    Poco dopo un ulteriore macigno piove sulla testa degli ebrei.
    Si denuncia l’ebraismo mondiale, come animatore dell’antifascismo e sostegno principale del fuoriuscitismo e della flebile opposizione interna.

    Si sostiene pure che la psicologia dell’ebreo è inconciliabile con una reale accettazione dell'etica fascista.
    In tal modo si puo' affermare tranquillamente, che l’ebreo italiano non è un leale cittadino della Nazione, identificata con il Regime.

    Ci sono integrazioni, specificazioni, anche qualche attenuazione, dettagliate nei passi seguenti.
    L'attuazione pratica delle intenzioni teoriche non manco' di mostrare alcune incongruenze, come la contemporanea incentivazione dei comportamenti xenofobi e la mancanza di una reale politica di persecuzione dei caratteri culturali e religiosi dell'ebraismo, in una pedissequa imitazione del razzismo biologico di stampo nazista, associate alla rvendicazione della diversità del razzismo fascista, basato su dati culturali e non etnici.
    Unico provvedimento "culturale": l’istituzione delle cattedre sulla razza che, peraltro si limitarono a svolgere la funzione di guerra psicologica essendo conseguenza della campagna e della legislazione antiebraiche. Del resto, se si fossero volute istituire delle reali cattedre di studi etnici che potessero fare altro che appoggiare la propaganda con qualche raccogliticcia nozione scentifica, esse sarebbero state create non in parallelo alla campagna ed alle leggi antiebraiche ma ben prima.

    Ad ogni modo pure per i fascistisismi o patrioti provati, nonostante qualche attenuazione delle discriminazioni per sé, vennero investiti da un attacco in tutto e per tutto simile a quello partito cinque anni prima in Germania con le Leggi di Norimberga ideate da Wilhelm Stuckart.

    Unica differenza sostanyiale:
    Discriminazioni razziali ma senza violenze materiali o limitazioni di libertà religiose, almeno a quel che risulta dai testi della normativa, se non m’è sfuggito qualcosa.

    Non c’è logica da campi di concentramenti e di sterminio, per quanto quando ci si incammini su tali strade non si possa mai sepere se e quali passi successivi vi saranno.
    Si è al livello di puro ghetto sociale, che contraddice i principi di generalità dei diritti di cittadinanza e anche l'etica imperialista di stampo romano e civilizzatore che sino ad allora il Fascismo si era sforzato di seguire e di propagandare, come Balbo non ebbe remore a rimarcare durante diverse tempestose sedute del Gran Consiglio.
    I TESTI:
    6 Ottobre 1938
    DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
    Votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938
    Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
    Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
    a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
    b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
    c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
    d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.
    EBREI ED EBRAISMO
    Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.
    IL DIVIETO D'ENTRATA E L'ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI
    Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
    a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
    b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
    EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
    Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
    a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
    b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
    c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
    d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.
    DISCRIMINAZIONE FRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
    Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:
    1. famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    2. famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    3. famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
    4. famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
    5. famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
    6. famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.
    7. famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
    GLI ALTRI EBREI
    I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
    a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
    b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
    c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
    d) prestare servizio militare in pace e in guerra.
    L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
    Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
    1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
    2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
    3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
    4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.
    IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA
    Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.
    CATTEDRE DI RAZZISMO
    Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
    ALLE CAMICIE NERE
    Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

    Col provvedimento del 15 novembre 1938, in pratica si limita l’istruzione dei cittadini ebrei alla sola scuola elementare e media, e se ne disciplina l’attuazione pratica che avvieve con criteri di separatezza rispetto agli alunni di “razza italiana”. Non c’è più l’accesso alle medie superiori, né all’università. Vi sono solo, ad esaurimento, gli studenti universitari già iscritti dunque titolati a finire gli studi. È un invito ad andare a studiare all’estero per gli ebrei, per quanto all’epoca non fosse semplice come oggi ma neppure impossibile. Oppure a terminare gli studi con la licenza media inferiore, se non si riesce a fare carte false rispetto all’appartenenza alla “razza ebraica”.
    Si ribadisce, certo, l’esclusione dall’insegnamento e dal mondo scolastico, scuole e classi speciale per ebrei a parte.
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    15 Novembre 1938
    REGIO DECRETO LEGGE n. 1779
    15 Settembre 1938
    INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO IN TESTO UNICO
    DELLE NORME GIÀ EMANATE PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA ITALIANA
    Veduto il Regio decreto-legge 5 Settembre 1938-XVI, n. 1390;
    Veduto il Regio decreto-legge 23 Settembre 1938-XVI, n. 1630;
    Veduto il Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con Regio decreto 5 Febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
    Veduto il Regio decreto-legge 3 Giugno 1938-XVI, n. 928;
    Veduto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n.100;
    Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
    Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
    Abbiamo decretato e decretiamo:
    Articolo 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
    Articolo 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
    Articolo 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
    Articolo 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
    Articolo 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
    Articolo 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
    Articolo 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
    Articolo 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
    Articolo 9. Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
    Articolo 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
    Articolo 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
    Articolo 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
    Articolo 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
    ORDINIAMO
    che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
    Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel
    Il provvedimento del 17 novembre 1938 dettaglia il divieto di matrimoni “interrazziali” e regola l’esclusione degli ebrei da professioni ed impieghi sia pubblici che privati. C’è solo qualche attenuazione, nel senso di minori discriminazioni, per fascistissimi o patrioti provati, dunque che cadono sotto certe condizioni.
    L’esclusione dal settore pubblico è totale. Mentre si regolamenta l’esclusione o meno da altre attività lavorative e professionali. Come già in Germania, se chi può vuole proteggere qualcuno, verrà certificato che non è ebreo anche se lo è.
    17 Novembre 1938
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


    IL DISPUTATOR CORTESE

    Possono tenersi il loro paradiso.
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    17 Novembre 1938
    REGIO DECRETO
    LEGGE n. 1728
    17 Novembre 1938
    PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA
    Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
    Visto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
    Sentito il Consiglio dei Ministri;
    Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto coi Ministri per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le Corporazioni;
    Abbiamo decretato e decretiamo:
    Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni
    Articolo 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
    Articolo 2. Fermo il divieto di cui all'Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
    Articolo 3. Fermo il divieto di cui all'Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
    Articolo 4. Ai fini dell'applicazione degli Articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
    Articolo 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'Art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
    Articolo 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'Art.5 della legge 27 Maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'Art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'Art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
    Articolo 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'Art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
    Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica
    Articolo 8. Agli effetti di legge:
    a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
    b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
    c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
    d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1°Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
    Articolo 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
    Articolo 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
    a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
    b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
    c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
    d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
    e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
    Articolo 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
    Articolo 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
    Articolo 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
    a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
    b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
    c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
    d) le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate;
    e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
    f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
    g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
    h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
    Articolo 14. Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'Art 10, nonché dell'Art. 13, lett. h):
    a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
    b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
    1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
    2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
    3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
    4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
    5) legionari fiumani;
    6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'Art.16.
    Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
    Articolo 15. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
    Articolo 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'Interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
    Articolo 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
    Capo III - Disposizioni transitorie e finali
    Articolo 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'Art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
    Articolo 19. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
    Articolo 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'Art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Articolo 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'Art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
    Articolo 22. Le disposizioni di cui all'Art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'Art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'Art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
    Articolo 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
    Articolo 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'Art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° Gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 Marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'Art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.
    Articolo 25. La disposizione dell'Art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° Ottobre l938-XVI:
    a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
    b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'Interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Articolo 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
    Articolo 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
    Articolo 28. È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
    Articolo 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
    Ordiniamo
    che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
    Dato a Roma, addì 17 Novembre 1938 - XVII
    Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, De Revel, Lantini
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


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    Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.

  7. #7
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    pur trattandosi di leggi razziali "all'acqua di rose" rispetto alla Germania e ad altri paesi europei

    Pur permettendo queste leggi malgrado tutto una vita dignitosa agli ebrei grazie alle molte eccezioni e distinguo, tipo la possibilità per i diplomatici ebrei all'estero di continuare a esercitare le loro funzioni

    Pur essendo stati gli italiani nella loro stragrande maggioranza immuni dal razzismo che invece era molto presente in altri popoli

    Si tratta di leggi comunque vergognose e che non hanno nessuna giustificazione

    Imperdonabile e gravissimo il fatto che il manifesto sulla razza è stato firmati da illustri professori e uomini di cultura i quali per piaggieria al regime hanno firmato le piu' grandi assurdità sulle razze, ci vuole del coraggio a firmare delle aberrazioni simili, conosco solo uno o due di questi personaggi (tipo il Nicola Pende), spero che nessuno di loro dopo la caduta del fascismo abbia potuto esercitare la propria professione e magari percepire soldi pubblici

    Ricordo con piacere che in un certo periodo della mia giovinezza davo lezioni di italiano a Londra e una famiglia ebraica ortodossa di origine tedesca mi disse che avevano avuto molti membri della famiglia trucidati ma alcuni salvati nella Francia occupata dalle truppe italiane e che riconoscevano agli italiani il merito di avere salvato migliaia di ebrei.

    Questo mi rende ancora pieno di orgoglio
    Ultima modifica di FrancoAntonio; 06-01-11 alle 21:42

  8. #8
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    pur trattandosi di leggi razziali "all'acqua di rose" rispetto alla Germania e ad altri paesi europei

    Pur permettendo queste leggi malgrado tutto una vita dignitosa agli ebrei grazie alle molte eccezioni e distinguo, tipo la possibilità per i diplomatici ebrei all'estero di continuare a esercitare le loro funzioni

    Pur essendo stati gli italiani nella loro stragrande maggioranza immuni dal razzismo che invece era molto presente in altri popoli

    Si tratta di leggi comunque vergognose e che non hanno nessuna giustificazione

    Imperdonabile e gravissimo il fatto che il manifesto sulla razza è stato firmati da illustri professori e uomini di cultura i quali per piaggieria al regime hanno firmato le piu' grandi assurdità sulle razze, ci vuole del coraggio a firmare delle aberrazioni simili, conosco solo uno o due di questi personaggi (tipo il Nicola Pende), spero che nessuno di loro dopo la caduta del fascismo abbia potuto esercitare la propria professione e magari percepire soldi pubblici

    Ricordo con piacere che in un certo periodo della mia giovinezza davo lezioni di italiano a Londra e una famiglia ebraica ortodossa di origine tedesca mi disse che avevano avuto molti membri della famiglia trucidati ma alcuni salvati nella Francia occupata dalle truppe italiane e che riconoscevano agli italiani il merito di avere salvato migliaia di ebrei.

    Questo mi rende ancora pieno di orgoglio
    Quoto in todo. :giagia:
    La Vita è troppo breve per non essere Italiani!

  9. #9
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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    Seconda Data:


    IL SECONDO 25 LUGLIO.
    FINE DELLA PATRIA O SUICIDIO DI UN REGIME?


    Per moltissimi, anche competenti, osservatori i quali non seguono regolarmente gli aggiornamenti storiografici e gli studi che da essi derivano, basandosi solo sulle fonti tradizionali o su informazioni per cosi dire di carattere generale, la caduta del fascismo è arrivata come un fulmine a squarciare il cielo quella notte terribile e combattuta del 24 luglio 1943.
    Adesso si puo’ affermare chiaramente che non ando’ in questo semplicistico modo.
    Del resto difficilmente andrà mai davvero così, (vedi recentemente prima repubblica, i sistemi politici, non importa di quale matrice siano hanno bisogno di tempo per declinare e decomporsi) con crolli dovuti a repentini cambi di fronte svolti nel trascorrere di qualche minuto.
    Che il Regime fosse entrato in agonia lo avevano intuito persino gli stessi gerarchi fascisti.
    Casa Reale (con l’attivo sostegno di Marina, Carabinieri ed Esercito, tutti fedeli al Sovrano piu’ che al Duce) da mesi era stata avviata una esplicita fronda interna, incline allo scontro aperto con Mussolini, da attuarsi in diverse fasi.
    All’interno dello stesso PNF erano (ri)natele le antiche (?) correnti facenti capo a vecchi e nuovi Ras.
    Nonostante i ripetuti cambi della guardia avvenuti dal 1941 in poi (tra cui spiccava la cacciata del potente Gabinetto Ciano in febbraio: via dagli Esteri Ciano che va in Vaticano come ambasciatore, via Grandi dalla Giustizia, via Bottai dalla Educazione. Cianetti sostituisce Ricci alle Corporazioni e Pareschi va alla Agricoltura) il Partito era in dissoluzione, e i suoi ultimi segretari si erano messi in luce per servilismo, incompetenza ed ignoranza sopra ogni altra cosa.
    El Alamein aveva fatto da spartiacque, seguito dalla caduta di Tripoli e dalla conseguente definitiva conclusione dell’ottantennale avventura coloniale italiane.
    Contatti fra Principessa di Piemonte e Vaticano (è Mons. Montini che mette in contatto Maria Josè con gli alleati tramite gli 'osservatori' Usa in Vaticano), fra Corte Reale e vecchi partiti antifascisti si intensificavano sempre di piu’.
    Lo stesso Feldmaresciallo Rommel, ormai esperto di italiche faccende, ne aveva preavvertito le inevitabili conseguenze già nel novembre 42.

    Dal diario di ROMMEL –14 Nov 1942:
    "Da Roma ci sono giunte preoccupanti notizie sulla situazione italiana.
    Al Comando Supremo italiano l'atmosfera è oscillante, grigia e gravida di elettricità.
    Le ostilità contro di noi aumentano.
    Si teme, negli ambiente della Corte vi siano correnti che premono sul Re d'Italia perché prenda in mano la situazione interna italiana e limiti l'autorità del Primo Ministro (Mussolini).
    Voci darebbero sicuro al nostro servizio informazioni che la Principessa ereditaria, MARIA JOSE', abbia avuto, tramite una sua amica francese, dei contatti con diplomatici americani ed inglesi in Svizzera per una pace separata.
    Sarebbe mostruoso!"
    "Il Maresciallo Cavallero, capo del Comando Supremo italiano sarebbe stato silurato "per ordine del Re d'Italia" .
    "Non mi mandano rinforzi. Ma come potremo vincere questa guerra se perdiamo qui in Africa? "


    Ben presto era emerso chiaramente a tutti i contendenti il fatto che la soluzione della crisi passava indiscutibilmente dalla Casa Reale.
    Un solo dubbio, in forma di incessante domanda attraversava le teste di tutti gli interessati:
    La Corona avrebbe effettuato un golpe militare, si sarebbe accordata con i fascisti dissidenti, come Grandi, Bottai e Ciano o il PNF avrebbe gettato la spugna, travolto dagli eventi e il controllo del Paese sarebbe tornato in tal modo a Casa Savoia senya colpo ferire?
    Le soluzioni di tipo diverso, come quella di una sollevazione democratica in forma repubblicana, di una reggenza che sostituisse il Re in nome del piccolo erede del Principe Umberto, o anche il colpo di stato degli oltranzisti filo tedeschi del PNF erano solo voci o progetti inattuabili.
    Per molti mesi al centro della scena c’era stata l’unica donna di rilievo di Casa Savoia, che peraltro non era membro della casata per nascita.
    Maria Josè di Saxe-Coburgo-Gotha, moglie dell’erede al trono e figlia del grande Re del Belgio Alberto I era costantemente in attività per riunire tra loro le disperse membra dell’opposizione all’uomo che un tempo aveva ammirato e sostenuto, che reputava adesso ridotto all’ ombra di se stesso.
    Nonostante le reprimende del marito, la perdita dei suoi amici Balbo e Aosta e la dichiarata avversione del suocero, ella continuava ad avere dei legami pericolosi ed utili allo stesso tempo.


    Nella primavera del 1943 (dopo l’ultima maternità) i suoi contatti (mediatore il dittatore del Portogallo, Salazar) la portarono a trattare direttamente con gli Americani.
    Vittorio Emanuele III si decise allora a dire basta: il Re le intimo’ di non occuparsi più di politica e di lasciare Roma insieme ai figli. In tal modo finirà per esporre i nipoti al pericolo di venire catturati dai nazisti, sventato dall’intraprendente principessa.

    Ma torniamo alle vicende del luglio 1943.
    Ultima modifica di occidentale; 11-01-11 alle 17:25
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


    IL DISPUTATOR CORTESE

    Possono tenersi il loro paradiso.
    Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.

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    Predefinito Rif: I DUE VENTICINQUE LUGLIO

    certo il 25 luglio 43 fu una catastrofe, avvenuta troppo tardi per sperare in un po' di indulgenza da parte degli alleati e inoltre il Re scelse la peggiore persona possibile per gestire la crisi, il famigerato Marescialo Badoglio

    Fossimo riusciti a sganciarci qualche mese prima, comunque quando eravamo ancora presenti in Africa e quando gli alleati non erano ancora in Sicilia, forse le cose sarebbero state diverse, una cosa è certa: la transizione post mussoliniana andava gestita da fascisti moderati (Grandi, Bottai, Bastianini, Albini) e non dai militari

    Un altro segnale importante sarebbe stata l'abdicazione tempestiva del Re Vittorio Emanuele III troppo compromesso col fascismo e forse anche quella del principe Umberto a favore di una reggenza in favore degl figlioletto VEIV
    Ultima modifica di FrancoAntonio; 12-01-11 alle 15:14

 

 
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