Originariamente Scritto da
Ferragni
Caro "professore", la sua troppa manifesta ignoranza, mi costringe ancora una volta a darle una lezione. Vede, il diritto è una materia altamente specialistica e per pronunciarsi è imprescindibile fare sempre riferimento alle fonti normative ed ai relativi articoli, non come fa lei che ne parla in maniera confusionaria ed asettica da qualsiasi riferimento legislativo, o ancor peggio, citando quali esempi quanto asseritamente citato da altri omettendo anche in questo caso le fonti legislative. L' Altra volta aveva preso a riferimento anche il presidente della Confindustria del Molise, adesso le new entry è il sindaco Tosi. Ammeso che sia vero, RIFERIMENTI A NORME, ZERO - perchè chiaramente non esistono!
Come già analiticamente le esposi:
La fusione fra Abruzzo e Molise è fattibile ai sensi dell'art.132 della Costituzione; come stabilito dall'art.138 della cost. tutta la carta costituzionale può essere oggetto di revisione, con l'unico limite sancito dall'art. 139, cioè la forma repubblicana. Quindi Abruzzo e Molise possono fondersi o creare una nuova regione in base all'art. 132 della Costituzione.
art.132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
art.138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
art.139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Ogni fantomatica conclusione contraria alla fusione fra Abruzzo e Molise dovrebbe essere suffragata da un principio specifico di legge, che ad oggi nessuno può fornire, poichè non esiste. Questo è il diritto, caro "professore"... comunque per acculturarsi non è mai tardi, e così facendo fra qualche lustro, potrà confrontarsi con maggiore conferenza in questa materia.