PDA

Visualizza Versione Completa : II seduta del Senato tema del lavoro



C@scista
11-06-11, 11:36
II Seduta del Senato


http://i55.tinypic.com/2lw2n9.jpg

Tema del lavoro

Fase di presentazione dei PDL e dichiarazione di voto

Questa fase si chiuderà sabato 18 giugno alle ore 11:00


senatore C@scista
vicePresidente del Senato.

SteCompagno
11-06-11, 14:30
Caro Presidente, caro vice-presidente, cari colleghi Senatori, come CapoGruppo di Uniti per POL dopo che all'interno della Maggioranza i rappresentanti di Uniti per POL (il sottoscritto e il compagno Garat) e di Lista Repubblicana (il Segretario Olivo) hanno concordato parere positivo sulla mia proposta in materia di Sicurezza sul Lavoro, presento qui il Progetto di Legge a mio nome.


PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Sicurezza sul Lavoro

INTRODUZIONE

Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.

ARTICOLI

Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad periodo di 10 anni di reclusione.

Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.

Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di costituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.

Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.

Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.

Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.

Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.

Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.

Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.

Haxel
11-06-11, 14:44
Caro Presidente, caro vice-presidente, cari colleghi Senatori, come CapoGruppo di Uniti per POL dopo che all'interno della Maggioranza i rappresentanti di Uniti per POL (il sottoscritto e il compagno Garat) e di Lista Repubblicana (il Segretario Olivo) hanno concordato parere positivo sulla mia proposta in materia di Sicurezza sul Lavoro, presento qui il Progetto di Legge a mio nome.

ottimo Onorevole SteDiessino, aspetto i commenti degli altri componenti del Seanto

olivo
11-06-11, 16:01
PROGETTO DI LEGGE SUL LAVORO OLIVO



PRESENTAZIONE

Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



PROPOSTE


Norme in materia di rapporto di lavoro

Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


Norme in materia di contrattazione

Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

SteCompagno
11-06-11, 16:51
Come Capogruppo di Uniti per POL esprimo un parere positivo sulla riforma contrattuale proposta dal Segretario di Lista Repubblicana Olivo.

E' frutto di un ottimo lavoro in seno alla Coalizione di Maggioranza, la reputo un buon compromesso tra le varie anime della coalizione.

Juv
14-06-11, 16:51
PDL Juv

Art.1 E' introdotta per gli enti dell'amministrazione pubblica la possibilità di licenziare il personale per motivo oggettivo.

.

SteCompagno
14-06-11, 17:06
Mi oppongo al Progetto di legge del Senatore Juv, è un modo per far diminuire ancora di più il potere contrattuale dei lavoratori pubblici e per tagliare ancora il personale nelle strutture pubbliche.

Questo provvedimento non vedrà mai il mio voto.

Juv
14-06-11, 17:08
Mi oppongo al Progetto di legge del Senatore Juv, è un modo per far diminuire ancora di più il potere contrattuale dei lavoratori pubblici e per tagliare ancora il personale nelle strutture pubbliche.

Questo provvedimento non vedrà mai il mio voto.

E già, perchè se un ente pubblico ha del personale in eccesso, dobbiamo tenerceli a vita mantenuti dalle tasse dei lavoratori privati.

UgoDePayens
14-06-11, 17:14
Mi oppongo al Progetto di legge del Senatore Juv, è un modo per far diminuire ancora di più il potere contrattuale dei lavoratori pubblici e per tagliare ancora il personale nelle strutture pubbliche.

Questo provvedimento non vedrà mai il mio voto.

Onorevole collega, mi permetti una domanda?
Secondo te tagliare personale in strutture pubbliche non è giustificato, se quel personale è in sovrannumero? :gratgrat:

SteCompagno
14-06-11, 17:17
Si approntano dei pre-pensionamenti oppure si prevedono dei piani di riconversione per il trasferimento verso strutture con carenza di personale (penso alle strutture giudiziarie dove non si fa un concorso da più di un decennio) o si investe su nuove strutture pubbliche utili alla società (nuovi asili, nuove scuole, uffici ecc..) dove impiegare i lavoratori in eccesso.

Non si mandano in mezzo alla strada.

UgoDePayens
14-06-11, 17:31
Si approntano dei pre-pensionamenti oppure si prevedono dei piani di riconversione per il trasferimento verso strutture con carenza di personale (penso alle strutture giudiziarie dove non si fa un concorso da più di un decennio) o si investe su nuove strutture pubbliche utili alla società (nuovi asili, nuove scuole, uffici ecc..) dove impiegare i lavoratori in eccesso.

Non si mandano in mezzo alla strada.

Non ha senso togliere un dipendente del Ministero dell'Interno per metterlo d'ufficio a fare il bidello, te ne rendi ben conto anche tu.
Molto meglio trattare i dipendenti pubblici esattamente come i privati, quindi licenziamento per giusta causa, sussidio di disoccupazione per un tempo congruo a permettere al lavoratore di cercarsi un altro lavoro.
Eventualmente si può pensare ad una riserva di posti per dipendenti pubblici rimasti a casa, nei concorsi che altre pa possono indire per la copertura di posti vacanti...

SteCompagno
14-06-11, 17:46
sotto il punto di vista dei Ministeri dato che siamo in tempi di federalismo opterei per una decentralizzazione di questi dipendenti, alleggerendo i Ministeri centrali e rimpolpando la Pubblica amministrazione locale (che vede casi di eccesso ma anche casi di necessità di nuovi addetti, penso a molti uffici comunali o informativi, penso a quelle strutture di rapporto tra cittadini e Pa che quando vai non trovi mai nessuno o pochi addetti), come in Germania che ha ministeri snelli ma fortissime amministrazioni locali

togliere l'ennesimo diritto alla sfera pubblica e comprimere il potere contrattuale (in un sistema con il permesso del licenziamento oggettivo le contrattazioni vedrebbero salari più bassi) per me è sbagliato.

un bidello in più in un Istituto con appositi corsi di formazione può fare il cancelliere in un tribunale.

Juv
14-06-11, 20:51
Poche storie ci sono torme di spazzini e operai forestali che pesano sui conti pubblici. Che si cerchino un lavoro come i loro colleghi nei privati.

Haxel
14-06-11, 20:53
Poche storie ci sono torme di spazzini e operai forestali che pesano sui conti pubblici. Che si cerchino un lavoro come i loro colleghi nei privati.

:giagia:

SteCompagno
14-06-11, 21:01
Poche storie ci sono torme di spazzini e operai forestali che pesano sui conti pubblici. Che si cerchino un lavoro come i loro colleghi nei privati.

non con il mio voto, togli gli spazzini e vediamo in che stato si riducono le strade

meno non significa più efficienza

Haxel
14-06-11, 21:04
non con il mio voto, togli gli spazzini e vediamo in che stato si riducono le strade

meno non significa più efficienza

non credo che l'onorevole Juv intendeva dire ciò

Juv
14-06-11, 21:09
non con il mio voto, togli gli spazzini e vediamo in che stato si riducono le strade

meno non significa più efficienza

Si parla di enti con personale in sovrannumero come i forestali della Calabria o della Sicilia, o lo spropositato numero di operatori ecologici napoletani. Per maggiori informazione, ci sono parecchio articoli di Report e Stella sulla questione.

SteCompagno
14-06-11, 21:20
Si parla di enti con personale in sovrannumero come i forestali della Calabria o della Sicilia, o lo spropositato numero di operatori ecologici napoletani. Per maggiori informazione, ci sono parecchio articoli di Report e Stella sulla questione.

licenziarli non è una soluzione, ma soprattutto estendere a livello generale una norma che sarebbe negativa anche su chi il posto lo mantiene (nella contrattazione poter licenziare in maniera quasi indiscriminata, è facile dire qui c'è un eccesso, qui computerizziamo ecc.. fa crollare il potere contrattuale quando si fissano i salari) lo ritengo sbagliato.

Tutt'alpiù per i casi più gravi, qualche normativa ad hoc, al massimo eh.

UgoDePayens
15-06-11, 09:49
licenziarli non è una soluzione, ma soprattutto estendere a livello generale una norma che sarebbe negativa anche su chi il posto lo mantiene (nella contrattazione poter licenziare in maniera quasi indiscriminata, è facile dire qui c'è un eccesso, qui computerizziamo ecc.. fa crollare il potere contrattuale quando si fissano i salari) lo ritengo sbagliato.

Tutt'alpiù per i casi più gravi, qualche normativa ad hoc, al massimo eh.

Da quanto scrivi sembra quasi che il problema siano i supposti diritti dei lavoratori inutili, piuttosto che i diritti dell'intera collettività di avere servizi efficienti e di pagarli il giusto.

E' una mentalità che, vedi bene, non conduce affatto al bene comune, visto che i dipendenti pubblici non li paga un ente evanescente che chiamiamo "stato", ma li pagano i cittadini tutti, singolarmente uno per uno.
Non possiamo fare un torto a tutti i cittadini per mantenere privilegi di qualche dipendente pubblico. Non è eticamente corretto, prima ancora che finanziariamente.

C@scista
15-06-11, 10:00
PDL Juv

Art.1 E' introdotta per gli enti dell'amministrazione pubblica la possibilità di licenziare il personale per motivo oggettivo.
.

Appoggio il disegno d i legge del senatore Juv anzitutto dal punto di vista della giustizia e dell'equità (occorre sanare la disparità tra il lavoratori privati per cui è possibile il licenziamento e i lavoratori pubblici che possono essere licenziati solo in casi di gravissimo dolo penale e con grave difficoltà) ma allo stesso tempo presento la seguente mozione integrativa


Articolo 2

Il licenziamento per motivi oggettivi dei lavoratori pubblici di un ente pubblico puo'essere esercitato solo dopo il trasferimento rifiutato dai dipendenti ad altre amministrazione pubbliche che eventualemnte fossero bisognose di personale

Juv
15-06-11, 11:01
Appoggio il disegno d i legge del senatore Juv anzitutto dal punto di vista della giustizia e dell'equità (occorre sanare la disparità tra il lavoratori privati per cui è possibile il licenziamento e i lavoratori pubblici che possono essere licenziati solo in casi di gravissimo dolo penale e con grave difficoltà) ma allo stesso tempo presento la seguente mozione integrativa

Mi sembra un'aggiunta di buon senso e la sottoscrivo.

Se vuole rinominare il PDL "Juv-C@scista" ne sarei lieto.

Garat
15-06-11, 11:48
Qui si fa fin troppa demagogia sulle spalle di cittadini con famiglie, mutui e che consumani. Quindi cominciamo a sgombrare il campo.
Non si possono licenziare di punto in bianco le persone, neanche offrendo la scusa del trasferimento. Pensate anche solo agli effetti del federalismo sugli enti locali ed ai conseguenti licenziamenti di massa che avremmo. ora, considerando che questa gente consuma (e che in alcune regioni praticamente si tratterebbe dei principali consumatori) di fatto la destra ci sta proponendo di istituzionalizzare e giustificare il fallimento di metà del paese, se non di più.
Partendo da questo è EVIDENTE che ci sono degli eccessi di personale. e che quindi un rimedio, nel lungo periodo e tenendo presente che i licenziamenti di massa sono una purissima follia, sia socialmente che economicamente.

Quindi, andando al sodo:

Art. 1: è posto un tetto massimo di dipendenti per le Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali. Tale tetto massimo sarà da stabilirsi in sede regionale con conferma del Governo nazionale quinquennale per le amministrazioni locali, tenendo presente la popolazione complessiva della regione.
Art. 1.1: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
Art. 2: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nel quale questo limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
Art. 3: Solo nel caso in cui ci sia uno sforamento tale da non essere sostenibile in alcuna maniera è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
Art. 3.1: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 3 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui la regione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza regionale.

SteCompagno
15-06-11, 12:02
La mia posizione è quella del compagno Senatore Garat, non si possono sanare delle specificità con norme generali che, ripeto, vanno a colpire anche (nella determinazione del salario) chi secondo la vostra ottica è "utile" e "necessario" per la Pubblica Amministrazione.

Juv
15-06-11, 13:06
La mia posizione è quella del compagno Senatore Garat, non si possono sanare delle specificità con norme generali che, ripeto, vanno a colpire anche (nella determinazione del salario) chi secondo la vostra ottica è "utile" e "necessario" per la Pubblica Amministrazione.

Non ho ancora capito perchè i dipindenti della PA dovrebbero avere un trattamento privilegiato rispetto ai dipendenti privati.
Se un azienda va in crisi è autorizzata a licenziare il personale in esubero pur di salvare se stessa ed i dipendenti che rimarrebbero.

Non capisco perchè lo stato non lo possa fare.

Che poi, tra CIG, mobilità e riqualificazione prima di finire in mezzo alla strada passano almeno 2 anni.

Haxel
15-06-11, 13:58
Qui si fa fin troppa demagogia sulle spalle di cittadini con famiglie, mutui e che consumani. Quindi cominciamo a sgombrare il campo.
Non si possono licenziare di punto in bianco le persone, neanche offrendo la scusa del trasferimento. Pensate anche solo agli effetti del federalismo sugli enti locali ed ai conseguenti licenziamenti di massa che avremmo. ora, considerando che questa gente consuma (e che in alcune regioni praticamente si tratterebbe dei principali consumatori) di fatto la destra ci sta proponendo di istituzionalizzare e giustificare il fallimento di metà del paese, se non di più.
Partendo da questo è EVIDENTE che ci sono degli eccessi di personale. e che quindi un rimedio, nel lungo periodo e tenendo presente che i licenziamenti di massa sono una purissima follia, sia socialmente che economicamente.

Quindi, andando al sodo:

Art. 1: è posto un tetto massimo di dipendenti per le Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali. Tale tetto massimo sarà da stabilirsi in sede regionale con conferma del Governo nazionale quinquennale per le amministrazioni locali, tenendo presente la popolazione complessiva della regione.
Art. 1.1: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
Art. 2: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nel quale questo limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
Art. 3: Solo nel caso in cui ci sia uno sforamento tale da non essere sostenibile in alcuna maniera è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
Art. 3.1: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 3 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui la regione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza regionale.

è un buon argomento, mi sembra un compromesso con quanto detto

SteCompagno
15-06-11, 14:10
Non ho ancora capito perchè i dipindenti della PA dovrebbero avere un trattamento privilegiato rispetto ai dipendenti privati.
Se un azienda va in crisi è autorizzata a licenziare il personale in esubero pur di salvare se stessa ed i dipendenti che rimarrebbero.

Non capisco perchè lo stato non lo possa fare.

Che poi, tra CIG, mobilità e riqualificazione prima di finire in mezzo alla strada passano almeno 2 anni.

lo Stato non è una azienda.

Garat
15-06-11, 14:24
Non ho ancora capito perchè i dipindenti della PA dovrebbero avere un trattamento privilegiato rispetto ai dipendenti privati.
Se un azienda va in crisi è autorizzata a licenziare il personale in esubero pur di salvare se stessa ed i dipendenti che rimarrebbero.

Non capisco perchè lo stato non lo possa fare.

Che poi, tra CIG, mobilità e riqualificazione prima di finire in mezzo alla strada passano almeno 2 anni.

La differenza è che uno Stato non è un'azienda. Non ne ha lo status giuridico e le dimensioni, né tanto meno l'utilità sociale.

Juv
15-06-11, 14:31
lo Stato non è una azienda.

E quindi, bisogna mantenere rami secchi in nome dell'ideologia?

Per di più in un momento come questo? Vogliamo finire come la Grecia o l'Irlanda dove sono stati costretti a licenziare i dipendenti della PA per non fallire?

SteCompagno
15-06-11, 14:36
E quindi, bisogna mantenere rami secchi in nome dell'ideologia?

Per di più in un momento come questo? Vogliamo finire come la Grecia o l'Irlanda dove sono stati costretti a licenziare i dipendenti della PA per non fallire?

Ci sono modi e maniere alternative al licenziamento di massa (come quelli che ha fatto la Gelmini nella Scuola) per rimettere in sesto la Pubblica Amministrazione

i vostri metodi senza scrupolo alcuno non mi sono mai piaciuti, volete un livellamento verso il basso sul fronte dei diritti, se c'è qualcuno che è più tutelato non lo si prende a modello ma lo si riconduce ad una situazione peggiore, è una ottica controproducente

il cittadino vuole una pubblica amministrazione di qualità non necessariamente magra e soprattutto nessuno (a parte voi liberisti) vuole licenziamenti a tappeto, neanche i lavoratori privati

perchè spesso in una famiglia uno dei due coniugi è lavoratore privato e uno pubblico, se licenzi il secondo fai danno anche al primo, fai del danno al mercato dei consumi

ma sono cose che non potrete mai capire, torna alla tua calcolatrice-mannaia e a contemplare Reagan

C@scista
15-06-11, 14:40
Art. 1: è posto un tetto massimo di dipendenti per le Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali. Tale tetto massimo sarà da stabilirsi in sede regionale con conferma del Governo nazionale quinquennale per le amministrazioni locali, tenendo presente la popolazione complessiva della regione.
Art. 1.1: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
Art. 2: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nel quale questo limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
Art. 3: Solo nel caso in cui ci sia uno sforamento tale da non essere sostenibile in alcuna maniera è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
Art. 3.1: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 3 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui la regione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza regionale.

Depongo per un attimo la veste di senatore di APL - PCF e intervengo in qualità di vicepresidente del Senato
Senatore Garat la invito a precisare al Presidente Haxel se lei intende presentare un Progetto Di Legge alternativo a quello del senatore Juv o se invece si tratta di una serie di emndamenti alternativi e integrativi al progetto di legge del senatore Juv
Vice Presidente del Senato
Senatore C@scista








° C notare il "Ronnie stile" dell'intervento istituzionale da vicepresidente a colori:D)

Juv
15-06-11, 14:46
Ci sono modi e maniere alternative al licenziamento di massa (come quelli che ha fatto la Gelmini nella Scuola) per rimettere in sesto la Pubblica Amministrazione

i vostri metodi senza scrupolo alcuno non mi sono mai piaciuti, volete un livellamento verso il basso sul fronte dei diritti, se c'è qualcuno che è più tutelato non lo si prende a modello ma lo si riconduce ad una situazione peggiore, è una ottica controproducente

il cittadino vuole una pubblica amministrazione di qualità non necessariamente magra e soprattutto nessuno (a parte voi liberisti) vuole licenziamenti a tappeto, neanche i lavoratori privati

perchè spesso in una famiglia uno dei due coniugi è lavoratore privato e uno pubblico, se licenzi il secondo fai danno anche al primo, fai del danno al mercato dei consumi

ma sono cose che non potrete mai capire, torna alla tua calcolatrice-mannaia e a contemplare Reagan

Guardi che siamo in italia con il Debito al 120% del PIL.

Poi posso capire, che lei mi risponda in maniera populista, mettendomi in bocca cose che non ho mai proposto, come "licenziamenti a tappetto". La mia proposta è depositata, integrata dall'emendamento del Sen. C@scista. Ed il licenziamento per motivi oggettivi è regolamentato in ogni caso dalla legge. Se non è informato sulla questione, può usare wikipedia.

Semplicemente ho proposto di equiparare lavoratori privati e lavoratori pubblici su questo fronte. Se un ente ha dipendenti in sovranumero e non è possibile ricollocarli, perchè dobbiamo mantenerli cmq?

Allora, demagogia per demagogia, perchè non togliere il "licenziamento oggettivo" anche dalla legislazione per i dipendenti di aziende private?

Ma in fin dei conti, come diceva Lenin "i numeri hanno la testa dura". Se nel mondo reale succederà, Dio non voglia, come in Grecia, dove nel comparto pubblico hanno licenziato decine di migliaia di persone, tagliato le 13° e 14°, tagliato del 20% lo stipendio.
Insomma prima di questa cura da cavallo, sarebbe bastato prevenire, tagliando prima i rami secchi.

Haxel
15-06-11, 14:48
Depongo per un attimo la veste di senatore di APL - PCF e intervengo in qualità di vicepresidente del SenatoSenatore Garat la invito a precisare al Presidente Haxel se lei intende presentare un Progetto Di Legge alternativo a quello del senatore Juv o se invece si tratta di una serie di emndamenti alternativi e integrativi al progetto di legge del senatore Juv

i decreti proposti dall'onorevole Garat sono da considerarsi alternativi

C@scista
15-06-11, 14:54
i decreti proposti dall'onorevole Garat sono da considerarsi alternativi

Quindi va interpretato come un vero e proprio progetto di legge alternativo da presentare al voto dell'assemblea presidente?
Vice Presidente del Senato
Senatore C@scista














*notare il "Ronnie stile" dell'intervento istituzionale da vicepresidente a colori:D

SteCompagno
15-06-11, 14:55
Semplicemente ho proposto di equiparare lavoratori privati e lavoratori pubblici su questo fronte.

e io le ho risposto che non sono d'accordo e che quel disegno di legge il mio voto se lo può scordare

l'apparato Statale e la Pubblica Amministrazione non possono essere ricondotte al sistema privato e aziendale per molti motivi, morali, ideali e funzionali.

è una risposta populista ? non lo so, è la mia risposta.

Io voterò il documento del Compagno Garat che non generalizza come fa il suo progetto di legge e che mira a risolvere i casi più gravi senza far ricadere le conseguenze su tutti gli altri lavoratori

Haxel
15-06-11, 14:57
Quindi va interpretato come un vero e proprio progetto di legge alternativo da presentare al voto dell'assemblea presidente?

certamente, è di certo alternativo all'emendamento presentato dall'onorevole Juv

C@scista
15-06-11, 15:05
D'accordo Presidente allora al momento abbiamo quattro progetti di legge sul lavoro il PDL Stediessino il PDL Olivo e il PDL Juv e il PDL Garat.
Devo però far notare che sul PDL Olivo c'è un problema giuridico che su alcuni articoli
In particolare l'articolo 4 del PDL Olivo non puo' essere cosi com'è ammesso al voto



PDL Olivo
Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.
E' infatti in contrasto con la legge approvata nella scorsa legislatura da questo senato sull'indennità di disoccupazione sotto riportata

Legge C@scista n.2 del Senato
Riforma del Welfare



Articolo 1
L'indennità di disoccupazione viene erogata ai lavoratori che sono stati licenziati e possono far valere l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. A tal fine il lavoratore deve dimostrare di avere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ovvero almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2
L'indennità viene corrisposta per 12 mesi.
Articolo 3
La domanda per percepire l’indennità in questione deve essere presentata , entro 60 giorni dal licenziamento, allegando la lettera di licenziamento che accerti lo stato di disoccupato .

Articolo 4
l'indennità di disoccupazione è corrisposta nella misura del:
- 80% della retribuzione

Articolo 5
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- accetta un nuovo lavoro;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- rifiuta per 3 volte l'offerta di un nuovo impiego o un'offerta di formazione professionale
- viene condannato con sentenza definitiva per un reato penale

Articolo 7 – Sicurezza in ambito lavorativo
I datori di lavoro che non rispettino le norme di sicurezza previste sono puniti con una pena dai quattro ai sedici anni di reclusione.
I lavoratori che, messi in condizioni di farlo, non applichino dette norme di sicurezza sono sottoponibili a immediato licenziamento con giusta causa, e puniti con una pena dai due ai sei anni di reclusione.

Articolo 8 – Riforma del trattamento di fine rapporto
A ciascun lavoratore è conferita totale libertà di scelta sull'utilizzo delle somme accantonate, sui modi di impiego e sulla data del ritiro delle stesse.

Articolo 9 – Regolarizzazione e fedeltà fiscale
I datori di lavoro che non regolarizzeranno la posizione contributiva dei loro dipendenti sono puniti: a) con una multa da 24 a 100 volte la mensilità corrisposta al lavoratore medesimo; b) con la reclusione da due a sei anni


Il Presidente promulga
Cabraizinho

Si invita quindi il senatore Olivo a presentare (se lo ritiene opportuno ovviamente) un articolo aggiuntivo per abolire le disposizioni contrastanti della precedente legge sull'indennità di disoccupazione altrimenti non si potrà ammettere al voto l'articolo 4
Vicepresidente del Senato
C@scista

Juv
15-06-11, 15:09
certamente, è di certo alternativo all'emendamento presentato dall'onorevole Juv

E ci mancherebbe anche che il mio PDL sia inquinato da una proposta "gattopardesca" che non porterebbe a nessuna riforma.

SteCompagno
15-06-11, 15:11
D'accordo Presidente allora al momento abbiamo quattro progetti di legge sul lavoro il PDL Stediessino il PDL Olivo e il PDL Juv e il PDL Garat.
Devo però far notare che sul PDL Olivo c'è un problema giuridico che su alcuni articoli
In particolare l'articolo 4 del PDL Olivo non puo' essere cosi com'è ammesso al voto



E' infatti in contrasto con la legge approvat nella scorsa legislatura da questo senato sull'indennità di disoccupazione sotto riportata
Si invita quindi il senatore Olivo a presentare un articolo aggiuntivo per abolire le disposizioni contrastanti della precedente legge sull'indennità di disoccupazione altrimenti non si potrà ammettere al voto l'articolo 4

:giagia:

Garat
15-06-11, 15:43
Depongo per un attimo la veste di senatore di APL - PCF e intervengo in qualità di vicepresidente del Senato
Senatore Garat la invito a precisare al Presidente Haxel se lei intende presentare un Progetto Di Legge alternativo a quello del senatore Juv o se invece si tratta di una serie di emndamenti alternativi e integrativi al progetto di legge del senatore Juv
Vice Presidente del Senato
Senatore C@scista








° C notare il "Ronnie stile" dell'intervento istituzionale da vicepresidente a colori:D)

E' evidente che la mia proposta sia alternativa alla proposta estremamente demagogica del Senatore Juv. se posso fare una aggiunta: da chi "comprende" l'evasore fiscale non mi aspettavo di peggio.

Haxel
15-06-11, 15:57
D'accordo Presidente allora al momento abbiamo quattro progetti di legge sul lavoro il PDL Stediessino il PDL Olivo e il PDL Juv e il PDL Garat.
Devo però far notare che sul PDL Olivo c'è un problema giuridico che su alcuni articoli
In particolare l'articolo 4 del PDL Olivo non puo' essere cosi com'è ammesso al voto


E' infatti in contrasto con la legge approvata nella scorsa legislatura da questo senato sull'indennità di disoccupazione sotto riportata


Si invita quindi il senatore Olivo a presentare (se lo ritiene opportuno ovviamente) un articolo aggiuntivo per abolire le disposizioni contrastanti della precedente legge sull'indennità di disoccupazione altrimenti non si potrà ammettere al voto l'articolo 4
Vicepresidente del Senato
C@scista


forse si potrà presentare una abolizione dei precedenti commi
comunque ne risponderà il senatore Olivo, aspettiamo

Monsieur
15-06-11, 16:08
La differenza è che uno Stato non è un'azienda. Non ne ha lo status giuridico e le dimensioni, né tanto meno l'utilità sociale.

Difatti, mi permetta senatore Garat, lo stato deve tutelare ugualmente tutti i cittadini, non solo quelli che ha come propri dipendenti.
Se si crede, come dice la nostra Costituzione, che la proprietà privata deve avere una funzione sociale e che l'obiettivo del benessere collettivo è sempre lo stesso in caso di proprietà pubblica e privata e che quindi la proprietà privata è in un certo senso relativa, perché l'interesse del proprietario è subordinato al bene comune, non si può poi giustificare un dualismo del mercato del lavoro. Per questo allo stato attuale appoggio le proposte di Juv e Cascista.

Garat
15-06-11, 16:38
Difatti, mi permetta senatore Garat, lo stato deve tutelare ugualmente tutti i cittadini, non solo quelli che ha come propri dipendenti.
Se si crede, come dice la nostra Costituzione, che la proprietà privata deve avere una funzione sociale e che l'obiettivo del benessere collettivo è sempre lo stesso in caso di proprietà pubblica e privata e che quindi la proprietà privata è in un certo senso relativa, perché l'interesse del proprietario è subordinato al bene comune, non si può poi giustificare un dualismo del mercato del lavoro. Per questo allo stato attuale appoggio le proposte di Juv e Cascista.

Consenta, Senatore, questa sua interpretazione è assurda.
La PA e l'impresa, ANCHE laddove l'ultima ha fine sociale, sono cose diverse con regolamentazioni diverse. E' assurdo pensare che PA e impresa vadano trattate nella stessa maniera.
Inoltre ribadisco che è ancora più assurdo voler licenziare liberamente i dipendenti pubblici, specialmente considerando che effetto avrebbe in certe regioni.
Infine aggiungo: considerando il livello di politicizzazione di certe PA chi deciderebbe chi licenziare? i dirigenti? esiste il rischio di repulisti politici nelle PA travestiti da licenziamenti per giusta causa.

UgoDePayens
15-06-11, 17:10
Qui si fa fin troppa demagogia sulle spalle di cittadini con famiglie, mutui e che consumani. Quindi cominciamo a sgombrare il campo.
Non si possono licenziare di punto in bianco le persone, neanche offrendo la scusa del trasferimento. Pensate anche solo agli effetti del federalismo sugli enti locali ed ai conseguenti licenziamenti di massa che avremmo. ora, considerando che questa gente consuma (e che in alcune regioni praticamente si tratterebbe dei principali consumatori) di fatto la destra ci sta proponendo di istituzionalizzare e giustificare il fallimento di metà del paese, se non di più.
Partendo da questo è EVIDENTE che ci sono degli eccessi di personale. e che quindi un rimedio, nel lungo periodo e tenendo presente che i licenziamenti di massa sono una purissima follia, sia socialmente che economicamente.

Quindi, andando al sodo:

Art. 1: è posto un tetto massimo di dipendenti per le Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali. Tale tetto massimo sarà da stabilirsi in sede regionale con conferma del Governo nazionale quinquennale per le amministrazioni locali, tenendo presente la popolazione complessiva della regione.
Art. 1.1: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
Art. 2: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nel quale questo limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
Art. 3: Solo nel caso in cui ci sia uno sforamento tale da non essere sostenibile in alcuna maniera è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
Art. 3.1: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 3 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui la regione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza regionale.

Il fatto che si considerino i dipendenti pubblici come consumatori non cambia lo stato dei fatti: se costano all'erario non possono rimanere...
Non è che perché lo stato può aumentare la leva fiscale, o fare debiti, la p.a. possa permettersi cose che i privati nemmeno sognano...

SteCompagno
15-06-11, 17:35
Ovviamente concordo con quanto detto da Garat e mi dispiace che l'onorevole Monsieur si stia schierando con le destre liberiste su questo terreno.

olivo
15-06-11, 17:52
C@scista intanto ti ringrazio per la tua precisazione: avrei dovuto verificare da solo questa cosa. Hai pienamente ragione. Dal momento che la proposta di legge da me presentata si applica ai soli i nuovi rapporti di lavoro e relative future interruzioni degli stessi ma che la legge n. 2 non fa queste distinzioni aggiungerò una disposizione apposita in modo che la legge n. 2 continui ad applicarsi ai contratti esclusi dall'applicazione di questa proposta di legge.

olivo
15-06-11, 17:53
PROGETTO DI LEGGE SUL LAVORO OLIVO



PRESENTAZIONE

Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



PROPOSTE


Norme in materia di rapporto di lavoro

Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


Norme in materia di contrattazione

Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

Disposizioni finali

Art. 13 Ai rapporti di lavoro indicati all'articolo 1 non si applicano le disposizioni della legge n. 2 ma la disciplina di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

C@scista
15-06-11, 17:55
Umm direi che ora il PDL Olivo è compatibile con la precedente legge C@scista n 2 sulla disciplina del lavoro (che verrebbe abrogata se passasse il PDL Olivo limitatamente alla parte dell'indennità di disoccupazione)per cui l'articolo 4 è ammesso al voto
Vice Presidente del Senato
Senatore C@scista

C@scista
15-06-11, 18:01
Come senatore esprimo invece la mia forte contrarietà al PDL del senatore Olivo che prevede una disciplina meno avanzata (prevede una copertura del solo 50% della retribuzione )della precedente legge approvata dal sento sull'indennità di disoccupazione per cui voterò contro e invito tutti i senbatori a votare contro.
Mi meraviglio poi che senatori di sinistra possano appoggiare un PDL come quello di Olivo che prevede

Legge Olivo
Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.
abrogando invece la ben piu sostanziale tutela (ma allo stesso tempo severa dato che scoraggia i disoccupati che non cercano un nuovo lavoro) della precedente legge C@scista n. 2


legge C@scista n. 2
Articolo 1
L'indennità di disoccupazione viene erogata ai lavoratori che sono stati licenziati e possono far valere l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. A tal fine il lavoratore deve dimostrare di avere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ovvero almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2
L'indennità viene corrisposta per 12 mesi.
Articolo 3
La domanda per percepire l’indennità in questione deve essere presentata , entro 60 giorni dal licenziamento, allegando la lettera di licenziamento che accerti lo stato di disoccupato .

Articolo 4
l'indennità di disoccupazione è corrisposta nella misura del:
- 80% della retribuzione

Articolo 5
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- accetta un nuovo lavoro;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- rifiuta per 3 volte l'offerta di un nuovo impiego o un'offerta di formazione professionale
- viene condannato con sentenza definitiva per un reato penale

olivo
15-06-11, 18:18
C@scista in realtà il trattamento di disoccupazione previsto nella mia proposta di legge è sia più sostenibile che più avanzato di quello proposto nella legge n. 2.
La sostenibilità è data sia dall'abolizione dei sussidi di cui all'art. 4 che libera risorse, sia dal fatto che l'INPS partecipa al sostegno del lavoratore disoccupato solo per una quota e non del tutto come avviene oggi e come prevede (addirittura innalzando l'attuale sussidio senza predisporre uno straccio di copertura) la legge n. 2.
La maggiore protezione poi è ovvia: tra trattamento INPS e trattamento complementare corrisposto dal datore di lavoro che licenzia il lavoratore percepisce l'80% della sua retribuzione lorda durante il primo anno (e già siamo pari alle tutele previste dalla legge n. 2), e riceve rispettivamente il 60% e il 50% il secondo e il terzo anno.
Inoltre in questi tre anni in cui è protetto il lavoratore è sostanzialmente "assunto" da un'agenzia con il compito di riqualificarlo e di ricollocarlo: percepisce se e solo se partecipa. Quindi il sussidio protegge i lavoratori più deboli che hanno bisogno di più tempo per ritrovare un lavoro, mentre gli 8 lavoratori su 10 che in un anno trovano lavoro sono tutelati come li tutelerebbela legge n. 2 ma con costi molto inferiori per l'INPS.

Garat
15-06-11, 18:26
Il fatto che si considerino i dipendenti pubblici come consumatori non cambia lo stato dei fatti: se costano all'erario non possono rimanere...
Non è che perché lo stato può aumentare la leva fiscale, o fare debiti, la p.a. possa permettersi cose che i privati nemmeno sognano...

Non mi pare che si sia scritto da nessuna parte che si vogliono aumentare le tasse per poter mantenere quei posti. Mi sto limitando a proporre che li si smaltisca con calma, senza causare choc economici e sociali spaventosi.

SteCompagno
15-06-11, 18:28
anch'io all'inizio nel confronto con il senatore Olivo ero incappato nell'errore
la proposta Olivo è molto più robusta perchè è un mix di contributo INPS e contributo del datore di lavoro

il lavoratore è più protetto e consegue un sussidio maggiore in quantità rispetto a quanto previsto dalla legge precedente.

SteCompagno
15-06-11, 18:33
tra l'altro la Legge C@scista risulta proprio molto debole, il sussidio dura solo 12 mesi, va abolita e sostituita con la più robusta e completa riforma Olivo.

Defender
15-06-11, 19:59
Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste. I sindacati non dovrebbero avere oggettivo potere oltre a quello contrattuale. Sono dell'opinione che dovrebbero essere tenuti fuori, almeno fino a quando perdura un modello non cogestionale, dalle verifiche sulla "sicurezza" e sulla "salubrità" del luogo del lavoro, a favore di uno strumento pubblico che risponda all'esigenza, comunque presente.


E già, perchè se un ente pubblico ha del personale in eccesso, dobbiamo tenerceli a vita mantenuti dalle tasse dei lavoratori privati. E dei lavoratori pubblici stessi, che sono tassati nell'identico modo.


La differenza è che uno Stato non è un'azienda. Non ne ha lo status giuridico e le dimensioni, né tanto meno l'utilità sociale.

L'utilità sociale dello Stato non consiste nel mantenere una pletora di dipendenti in sovrannumero rispetto alle esigenze oggettive, ma nell'assicurare con completezza efficienza e pervasività i servizi che gli sono attribtuiti.
L'Emendamento C@scista mi sembra ragionevole. Si potrebbe inoltre specificare che il provvedimento non può riguardare le strutture di sicurezza.

Garat
15-06-11, 20:31
I sindacati non dovrebbero avere oggettivo potere oltre a quello contrattuale. Sono dell'opinione che dovrebbero essere tenuti fuori, almeno fino a quando perdura un modello non cogestionale, dalle verifiche sulla "sicurezza" e sulla "salubrità" del luogo del lavoro, a favore di uno strumento pubblico che risponda all'esigenza, comunque presente.

E dei lavoratori pubblici stessi, che sono tassati nell'identico modo.



L'utilità sociale dello Stato non consiste nel mantenere una pletora di dipendenti in sovrannumero rispetto alle esigenze oggettive, ma nell'assicurare con completezza efficienza e pervasività i servizi che gli sono attribtuiti.
L'Emendamento C@scista mi sembra ragionevole. Si potrebbe inoltre specificare che il provvedimento non può riguardare le strutture di sicurezza.

Qui si parla di costi, non di meri numeri.
Anche perché, anche ammettendo che sia stabilito quale numero sia in eccesso, non vedo come si possano selezionare le persone da mandar via.
In base a quali parametri? e cosa ci rassicurerebbe da decisioni dettate da motivazioni tutt'altro che di interesse pubblico?

Defender
15-06-11, 20:52
Qui si parla di costi, non di meri numeri.
Anche perché, anche ammettendo che sia stabilito quale numero sia in eccesso, non vedo come si possano selezionare le persone da mandar via.
In base a quali parametri? e cosa ci rassicurerebbe da decisioni dettate da motivazioni tutt'altro che di interesse pubblico?

Ma come, proprio tu, sostenitore di Prodi, non ricordi le Misure Dini?
Il prepensionamento, magari con qualche soldo di incentivo, basato sull'anzianità di servizio e sulle valutazioni del rendimento, che sono in vigore nelle FFAA e nelle FFOO e che non c'è ragione di ripudiare.
In una parola: i vecchi e gli inefficienti con più di tot (magari 5 o 6) valutazioni annuali consecutive classificate come "inferiore alla media" vengono posti in cima alla lista dei prepensionandi, in aggiunta a chi rifiuta un'operazione di mobilità che conservi grado burocratico e quota stipendiale.

Garat
15-06-11, 21:33
Ma come, proprio tu, sostenitore di Prodi, non ricordi le Misure Dini?
Il prepensionamento, magari con qualche soldo di incentivo, basato sull'anzianità di servizio e sulle valutazioni del rendimento, che sono in vigore nelle FFAA e nelle FFOO e che non c'è ragione di ripudiare.
In una parola: i vecchi e gli inefficienti con più di tot (magari 5 o 6) valutazioni annuali consecutive classificate come "inferiore alla media" vengono posti in cima alla lista dei prepensionandi, in aggiunta a chi rifiuta un'operazione di mobilità che conservi grado burocratico e quota stipendiale.

Tralasciando il fatto che votare una persona non significa il doverne difendere ciecamente ogni iniziativa (vero, juv? vero amici pidiellini?), immagino non serva che sia io a spiegarti la differenza tra prepensionamento e licenziamento, vero?

SteCompagno
15-06-11, 21:58
Il prepensionamento, magari con qualche soldo di incentivo, basato sull'anzianità di servizio e sulle valutazioni del rendimento, che sono in vigore nelle FFAA e nelle FFOO e che non c'è ragione di ripudiare.
In una parola: i vecchi e gli inefficienti con più di tot (magari 5 o 6) valutazioni annuali consecutive classificate come "inferiore alla media" vengono posti in cima alla lista dei prepensionandi, in aggiunta a chi rifiuta un'operazione di mobilità che conservi grado burocratico e quota stipendiale.

beh mi sembra ragionevole

SteCompagno
17-06-11, 19:59
Dato che domani inizieranno le Sessioni di Voto chiedo alla Presidenza che priima della votazione sulla riforma del Mercato del Lavoro del collega Olivo (che il gruppo di Uniti per POL sostiene) vi sia la votazione per l'abolizione della precedente legge C@scista incompatibile con la riforma Olivo che introduce una diversa Indennità di disoccupazione, nella quantità e nella modalità.

La legge di cui parlo è questa :


legge C@scista n. 2

Articolo 1
L'indennità di disoccupazione viene erogata ai lavoratori che sono stati licenziati e possono far valere l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. A tal fine il lavoratore deve dimostrare di avere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ovvero almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2
L'indennità viene corrisposta per 12 mesi.
Articolo 3
La domanda per percepire l’indennità in questione deve essere presentata , entro 60 giorni dal licenziamento, allegando la lettera di licenziamento che accerti lo stato di disoccupato .

Articolo 4
l'indennità di disoccupazione è corrisposta nella misura del:
- 80% della retribuzione

Articolo 5
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- accetta un nuovo lavoro;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- rifiuta per 3 volte l'offerta di un nuovo impiego o un'offerta di formazione professionale
- viene condannato con sentenza definitiva per un reato penale

E ricordo ai Colleghi e alla Presidenza che la prima proposta di legge da mettere in votazione è quella relativa alla Sicurezza del Lavoro, lo ribadisco poichè nessuno apparte il Presidente Haxel l'ha commentata, non vorrei che fosse dimenticata :)


PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Sicurezza sul Lavoro

INTRODUZIONE

Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.

ARTICOLI

Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad periodo di 10 anni di reclusione.

Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.

Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di costituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.

Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.

Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.

Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.

Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.

Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.

Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.

C@scista
17-06-11, 20:24
Presento al voto dell'assemblea il seguente emendamento C@scista n.1 relativo all'articolo 4 della legge Olivo sul lavoro


Emendamento C@scista n.1
All'articolo 4 sono aggiunte le seguenti disposizioni
L'erogazione del sussidio di disoccupazione mensile si interrompe quando il lavoratore:
- accetta un nuovo lavoro;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
- rifiuta per 3 volte l'offerta di un nuovo impiego o un'offerta di formazione professionale
- viene condannato con sentenza definitiva per un reato penale

olivo
17-06-11, 20:47
SteDiessino la legge n. 2 resterebbe in vigore per i rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina della mia pdl (che come da vostra richiesta riguarda solo quelli precari in essere e tutti i rapporti di lavoro futuri) quindi meglio non abolirla visto che è prevista una eccezione all'art. 13!

C@scista numerando le tue eccezioni da 1 a 4: la 1) è implicita dicendo che il sussidio è corrisposto per un massimo di tempo, la 2) e la 4) è giusto specificarle e adesso aggiungo io stesso una apposita disposizione finale, la 3) è implicita nella disciplina del trattamento complementare invece manca nella disciplina del trattamento INPS e adesso la inserisco io stesso nell'art. 4!

PROGETTO DI LEGGE SUL LAVORO OLIVO



PRESENTAZIONE

Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



PROPOSTE


Norme in materia di rapporto di lavoro

Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile, subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata, che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


Norme in materia di contrattazione

Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

Disposizioni finali

Art. 13 Ai rapporti di lavoro indicati all'articolo 1 non si applicano le disposizioni della legge n. 2 ma la disciplina di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 14 Sono esclusi dai trattamenti di cui agli articoli 4 e 5 i lavoratori che vengono condannati con sentenza definitiva per un reato penale e i lavoratori diventati titolari di un trattamento pensionistico diretto.

C@scista
17-06-11, 20:50
SteDiessino la legge n. 2 resterebbe in vigore per i rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina della mia pdl (che come da vostra richiesta riguarda solo quelli precari in essere e tutti i rapporti di lavoro futuri) quindi meglio non abolirla visto che è prevista una eccezione all'art. 13!

C@scista numerando le tue eccezioni da 1 a 4: la 1) è implicita dicendo che il sussidio è corrisposto per un massimo di tempo, la 2) e la 4) è giusto specificarle e adesso aggiungo io stesso una apposita disposizione finale, la 3) è implicita nella disciplina del trattamento complementare invece manca nella disciplina del trattamento INPS e adesso la inserisco io stesso nell'art. 4!

.

Molto bene senatore Olivo apprezzo la disponibilità a recepire le proposte.
Ovviamente ritiro la presentazione all'assemblea dell'emendamento in quanto sostanzialmente accolto dal senatore olivo

SteCompagno
17-06-11, 20:59
E' vero non ci avevo pensato, bene allora, una votazione in meno.

Haxel
17-06-11, 21:07
chiedo allora di mettere la legge da votare, così da chiarire a tutti i senatori

olivo
17-06-11, 21:08
PROGETTO DI LEGGE SUL LAVORO OLIVO



PRESENTAZIONE

Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



PROPOSTE


Norme in materia di rapporto di lavoro

Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile, subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata, che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


Norme in materia di contrattazione

Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

Disposizioni finali

Art. 13 Ai rapporti di lavoro indicati all'articolo 1 non si applicano le disposizioni della legge n. 2 ma la disciplina di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 14 Sono esclusi dai trattamenti di cui agli articoli 4 e 5 i lavoratori che vengono condannati con sentenza definitiva per un reato penale e i lavoratori diventati titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Haxel
17-06-11, 21:10
mi sa che manca quella sulla sicurezza

C@scista
17-06-11, 21:14
chiedo allora di mettere la legge da votare, così da chiarire a tutti i senatori

Alla votazione dell'assemblea viene presentata anche la proposta di legge Juv sui lavoratori pubblici

PDL Juv sui pubblici dipendenti
PRESENTAZIONE
La proposta di legge intende sanare la disparità e la disciminazione tra il lavoratori privati per cui è possibile il licenziamento e i lavoratori pubblici che invece possono essere licenziati solo in casi di gravissimo dolo penale e con grave difficoltà rendendo di fatto finalmente reali i tasferimenti del personale dagli enti in cui c'è sovrabbondanza di organico a quelli sotto organico

PROPOSTE
Art.1
E' introdotta per gli enti dell'amministrazione pubblica la possibilità di licenziare il personale per motivo oggettivo.
Articolo 2
Il licenziamento per motivi oggettivi dei lavoratori pubblici di un ente pubblico puo'essere esercitato solo dopo il trasferimento rifiutato dai dipendenti ad altre amministrazione pubbliche che eventualemnte fossero bisognose di personale

Haxel
17-06-11, 21:16
Alla votazione dell'assemblea viene presentata anche la proposta di legge Juv sui lavoratori pubblici

mi pare che questa norma sia stata sostituita con l'emendamento Garat

ora devo purtroppo staccare

C@scista
17-06-11, 21:20
mi pare che questa norma sia stata sostituita con l'emendamento Garat

ora devo purtroppo staccare

Il senatore Garat ha presentato l'emendamento che recepisce una parte delle proposte del senatore Juv in un altra legge ma il senatore Juv non ha ritirato la sua proposta di legge sui pubblici dipendenti che resta quindi al voto

SteCompagno
17-06-11, 21:23
ecco la mia proposta, primo disegno presentato in questa Sessione


PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Sicurezza sul Lavoro

INTRODUZIONE

Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.

ARTICOLI

Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad periodo di 10 anni di reclusione.

Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.

Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di costituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.

Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.

Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.

Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.

Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.

Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.

Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.

Upp sulla Pubblica Amministrazione presenterà a breve una proposta propria a firma Garat-Defender.
E intendiamo votare contro la proposta Juv

C@scista
17-06-11, 21:27
Upp sulla Pubblica Amministrazione presenterà a breve una proposta propria a firma Garat-Defender.


Attenzione ricordo che il tempo per presentare i progetti di legge scade domani alle ore 11.
Vice Presidente del senato
Senatore C@scista

SteCompagno
17-06-11, 21:30
Attenzione ricordo che il tempo per presentare i progetti di legge scade domani alle ore 11.
Vice Presidente del senato
Senatore C@scista

Grazie Vice-Presidente, rispetteremo i tempi :giagia:

Juv
18-06-11, 03:42
Il senatore Garat ha presentato l'emendamento che recepisce una parte delle proposte del senatore Juv in un altra legge ma il senatore Juv non ha ritirato la sua proposta di legge sui pubblici dipendenti che resta quindi al voto

Confermo di non averlo ritirato.

Haxel
18-06-11, 08:44
Confermo di non averlo ritirato.

allora si voterà pure sul suo emendamento

Garat
18-06-11, 10:10
Ritiro la precedente proposta e la correggo presentando il seguente testo, a nome di UP, LR, MIP e ST.


Art. 1: E' fatto divieto alle regioni di eccedere la spesa media nazionale calcolata in termini per abitante di oltre il 6% per quanto riguarda il personale pubblico proprio e degli enti sottordinati.
Art. 2: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
Art. 3: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nei quali il limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, sia precarie che a tempo indeterminato, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
Art. 4: Nel caso in cui ci sia uno sforamento è attivata una procedura di mobilità che sia compatibile con l'abilitazione professionale di massima, la classe stipendiale e il livello gerarchico dei dipendenti.
Art. 5: La procedura di mobilità è attuata su base territoriale, avendo per oggetto le strutture di Pubblica Amministrazione nelle quali siano riscontrate comprovate mancanze di personale, entro i confini della medesima Regione.
Art. 6: Le strutture verso cui è indirizzata la procedura di mobilità cui sono sottoposti i dipendenti in esubero possono essere sia nazionali, che regionali, che locali, senza che sia fatto alcun riguardo per la struttura di provenienza del dipendente.
Art. 7: È esperita l'offerta di pensionamento anticipato al personale in sovrannumero.
Art. 8: Se il sovrannumero non è sostenibile in alcuna maniera, ovvero il personale ha rifiutato il trasferimento, ovvero le procedure di mobilità e di pensionamento anticipato non hanno esaurito il personale in esubero, è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
Art. 9: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 8 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui l'amministrazione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza del livello a cui è situata l'amministrazione.
Art. 10: La procedura di inserimento nella categoria di esubero segue i criteri del merito e dell'anzianità di servizio.
Art. 11: Ai fini di cui all'art. 10, è istituita la procedura di rilevazione del merito. Tale rilevazione è annuale e la sua redazione è in capo al capo dell'unità operativa di appartenenza del dipendente: la sua revisione è in capo al superiore gerarchico di questi.