PDA

Visualizza Versione Completa : Mollu de detzididura lei 482 (Modello di delibera legge 482)



Perdu
12-03-02, 02:39
Proposta di delibera per l'attuazione delle norme della legge sulla tutela
delle minoranze linguistiche storiche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

— che la legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in attuazione dei princìpi e dei valori sanciti nell’art. 6 Cost. e fatti propri dagli organismi europei e internazionali, impegna la Repubblica italiana e tutti i suoi organi ad assicurare la tutela delle lingue e delle culture delle popolazioni considerate "minoranze linguistiche storiche", fra le quali sono ricomprese la popolazione di lingua e di cultura SARDA;

— che la lingua e la cultura propria delle popolazioni alle quali è attribuita la qualità di "minoranze linguistiche storiche" costituiscono strumento indispensabile di comunicazione e sono patrimonio imprescindibile dì ogni singola Comunità;

Considerato

— che la legge 15 dicembre 1999, n. 482 prescrive che le disposizioni di tutela delle minoranze inguistiche storiche debbono trovare applicazione all'interno di ambiti territoriali individuati e delimitati con provvedìmento dei consiglio provinciale;

— che il provvedimento dei consiglio provinciale è adottato in seguito all'acquisizone del parere dei comuni interessati e su proposta di "almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nel comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comune;

Preso atto che successive disposizioni della medesima legge hanno altresì previsto:

l. che, nelle scuole materne dei Comuni ricompresi all'interno degli ambiti territoriali ìndividuati dal Consiglio provinciale, l'educazione linguistica deve contestualmente riguardare la lingua Italiana e la lingua della minoranza della comunità in cui la scuola opera e che nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado dei medesimi Comuni l'uso della lingua della minoranza deve essere considerato strumento cui fare ricorso per l'insegnamento;

2. che le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado hanno il dovere di garantire, anche facendo ricorso ad appositi accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, l'apprendimento della lingua della minoranza, e che, a tale fine, esse provvedono alla predisposizione di un programma delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali della comunità locale, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati;

3. che alle medesime istituzioni scolastiche è altresì offerta l'opportunità di realizzare, anche in questo caso potendo fare ricorso ad appositi accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, "ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti", nonché di assumere iniziative tanto nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica quanto nel campo delle attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline;

4. che al ministro della istruzione pubblica è consentito di: promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta";
5. che le uniiversità possono assumere iniziative destinate ad "agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità" della legge per la tutela delle minoranze linguistiche storiche;

6. che le norme della legge la legge 15 dicembre 1999, n. 482 consentono la pubblicazione nelle lingue ammesse a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali;

7. che le norme della legge 15 dicembre 1999, n. 482 consentono che, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, si possa fare ricorso all'uso, orale e scritto, delle lingue ammesse a tutela e che, allo scopo di rendere effettivo l'esercizio di tale possibilità, le pubbliche amministrazioni interessate si impegnano a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste dei pubblico usando la lingua ammessa a tutela;

8. che il comune, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di determinare, 1n base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela. nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche;

g. che le norme della legge del 15 dicembre 1999, n. 482 prescrivono che il Ministero delle comunicazioni ed il gestore dei servizio radiotelevisivo pubblico hanno il dovere di assicurare, attraverso la stipula di appositi accordi, "condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza";

10. che le medesime norme consentono alle regioni la stipula di accordi con il gestore del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti locali per la realizzazione di trasmissioni giornalistiche o di programmi nelle lingue ammesse a tutela:

Dato atto che la comunità del Comune di ..…………………………………….. possiede per intero i requisiti e i caratteri linguistici, storici e culturali prescritti dalle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", come sopra riportate

Ribadito

— che il Comune di ...…………………………………. considera la cultura della comunità locale (oppure: "della minoranza linguistica storica") e il suo patrimonio linguistico elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell'íntera collettività;

— che il Comune riconosce la lingua propria della minoranza linguistica storica quale strumento di comunicazione e quale patrimonio imprescindibile dell'intera collettività locale;

— che il Comune ha, pertanto, il dovere di promuovere e di favorire tutte le iniziative che si propongono di valorizzare la civiltà locale in tutte le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali: la letteratura, l'arte, la musica, la ricerca, lo sport ed in ogni altra attività che tuteli il patrimonio o che contribuisca ad accrescerlo o ad arricchirlo.

DELIBERA
1. di considerare l'intero territorio dei Comune di …………………………………l'ambito ottimale nel quale trovano piena ed integrale applicazione tutte le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua e delle tradizioni storicoculturali della minoranza linguistica storica, che è parte integrante della più vasta comunità locale;
2. di impegnarsi a collaborare, tramite la sottoscrizione di appositi accordi o convenzioni e con lo stanziamenio di specifici fondi, con tutte le istituzioni scolastiche che assumono l'impegno di dare attuazione ai princìpi ed ai valori sanciti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
3 di proporre, d'intesa con le medesime istituzioni scolastiche, al Ministro della pubblica istruzione l’attivazione di un progetto locale nel campo dello studio della lingua e delle tradizioni culturali proprie della comunità locale,
4. di valutare, insieme agli organi di governo dell'Università degli studi di …………………………, quali iniziative possono essere assunte per agevolare e favorire la ricerca scientifica e le attività culturali e formative utili al perseguimento delle finalità indicate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
S. di procedere alla pubblicazione nella lingua propria della comunità locale degli atti ufficiali dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano particolare valore e rilevanza per la comunità;
6. d i garantire, esclusivamente tramite una selezione pubblica, che negli uffici comunali sia presente personale in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua propria della comunità locale;
7. d i riservare specifici stanziamenti, da erogare sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati, a favore dell'editoria, degli organi di stampa e delle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano la lingua propria della comunità locale, nonché a favore delle associazioni riconosciute e radicate nel territorio che hanno come loro finalità la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione della lingua e delle tradizioni storicoculturali della comunità locale;
8. di impegnarsi a collaborare, nelle forme e con le modalità consentite, a fare in modo che il gestore dei servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti locali realizzino e trasmettano trasmissioni giornalistiche e programmi nella lingua propria della comunità locale ovvero che abbiano come loro finalità la salvaguardia, la valorizzazione e la più ampia diffusione, in primo luogo nell'intero territorio regionale, della lingua e delle tradizioni storicoculturali della comunità locale;
9. l 'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali che vanno ad integrare i toponimi ufficiali, anche già esistentí.