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Visualizza Versione Completa : Cosa cambia con la legge Bossi-Fini



natolibero (POL)
13-03-02, 11:57
IMMIGRATI: DDL APPROVATO AL SENATO, COSA CAMBIA CON LA LEGGE FINI-BOSSI




Roma, 28 febbraio - Con 153 voti favorevoli, 96 contrari e 2 astenuti, l'assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge del governo sugli immigrati. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.
La linea guida del provvedimento Fini-Bossi sull'immigrazione e' quella di giustificare l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni al massimo non superiori a 2 anni solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attivita' lavorativa sicura e lecita e, quindi, collegando il permesso di soggiorno ad un contratto di lavoro, alla esistenza di condizioni certe di alloggio e alla predisposizione di mezzi che rendano possibile il rientro dell'immigrato nel Paese di origine. Ecco, in particolare, i punti salienti dello schema normativo ed i cambiamenti che ne derivano sulla legge Turco Napolitano e sulla Martelli.
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: sono previste, in base all'articolo 1, misure agevolative in materia fiscale per favorire elargizioni di carattere umanitario nei Paesi non appartenenti al'OCSE e dirette a sostenere iniziative di Onlus, fondazioni ed associazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio. L'innovazione e' contenuta soprattutto nel secondo comma in base al quale il Governo, nella elaborazione di programi di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario, terra' conto della cllaborazione prestata dai Paesi interessati nel contrasto alle organizzazioni criminali operanti nella immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di stupefacenti nonche' per la cooperazione giudiziaria e penitenziaria.
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO: e' istituito, per superare la molteplicita' di provvedimenti ministeriali ed amministrativi sinora necessari, un Comitato di Coordinamento interninisteriale presso la Presidenza del Consiglio composto dai ministri interessati e da un rappresentante delle Regioni, supportato da un gruppo di lavoro operante al Viminale. Questo tavolo di lavoro procedera' al monitoraggio del fenomeno e alla collaborazione di tutte le amministrazioni interessate.
LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI: in base all'articolo 3 e' anticipata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto che disciplina i flussi. Viene poi eliminata la disposizione in base alla quale in caso di mancata emanazione del decreto valgono le quote di ingressi stabilite per l'anno precedente. Come punto di riferimento la relazione tecnica che correda il ddl cita elaborazioni ISFOL su dati UnionCamere-Ministero del lavoro in base alle quali le assunzioni previste nel biennio 1999-2000 erano per poco piu' di 200.000 extracomunitari, dei quali il 51,2% di personale non qualificato e il 30,1% nel settore ''vendite e servizi per le famiglie'', cioe' colf e ''badanti''. Considerato ''l'effetto deterrente'' delle nuove norme, le assunzioni previste - aggiunge la relazione anche per stimare gli effetti economici della emersione dal nero - sono circa 163.100, pari a 81.500 su base annua.
INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO: gli articoli dal 4 all'8 cambiano profondamente la Turco - Napolitano stabilendo (art. 4) che il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato solo ''ad avvenuta stipula'' del ''contratto di soggiorno per lavoro'' verificando, quindi, prima dell'ingresso dell'extracomunitario l'incontro delle volonta' del datore di lavoro e del lavoratore certificato all'estero dalla nostra rappresentanza diplomatica o consolare. Analogo accertamento deve essere effettuato anche pe il lavoro autonomo. Viene introdotto uno specifico reato per contrastare la contraffazione dei relativi documenti. Il ''contratto di soggiorno per lavoro'' (nuova fattispecie civilistica introdotta dall'art. 5) viene stipulato tra extracomunitario e datore di lavoro e deve essere sottoscritto presso lo sportelo unico per l'immigrazione istituito presso ogni prefettura. Il contratto e' nullo se non sono previste anche garanzie da parte del datore di lavoro di un'adeguata sistemazione per l'aloggio del lavoratore nonche' l'impegno a coprire la spesa per il rientro nel Paese di provenienza. Lo straniero che si trova legalmente in Italia ha la possibilita', in base all'articolo 6, di stipulare il contratto. Spetta al datore di lavoro, per non incorrere in sanzioni, comnicare alla pubblica autorita' l'assunzione o l'ospitalita' concessa all'immigrato. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal contratto e non puo' superare i due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, un anno per contratto a tempo determinato, 9 mesi per uno o piu' contratti stagionali. L'articolo 8 aumenta da 5 a 6 anni il periodo di soggiorno necessario per ottenere la carta di soggiorno.
CONTROLLI ALLA FRONTIERA: l'art. 9, modifica, con un articolo integrativo, la Turco Napolitano attribuendo al Ministero del'Interno la responsabilita' del coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana.
CONTRASTO DEI CLANDESTINI: queste disposizioni contenute nell'articolo 10 sono state le piu' contrastate nel dibattito parlamentare anche perche' recepiscono l'emendamento presentato dal Governo al testo originario riguardante l'uso delle navi della marina militare per contrastare l'avvicinamento alle coste delle imbarcazioni cariche di clandestini. La prima parte dell'articolo prevede nei confronti dei trasportatori di cinque o piu' immigrati la reclusione da 4 a 12 anni e la multa di 15.493euro per ogni straniero di ci e' stato favorito l'ingresso. La reclusione da 5 a 15 anni, connessa ad una multa di 25.822 euro, e' prevista per chi compia attivita' dirette a favorire l'ingresso dello straniero in violazione della legge per destinarlo alla prostituzione. L'articolo 9-bis dispone l'obbligo di ispezione e, se viene accertata l'immigrazione clandestina, di sequestro per le imbarcazioni fermate in acque territoriali ''o in zone contigue''. Questi poteri possono essere esercitati, al di fuori delle acque territoriali, dalle navi da guerra ''nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale, da accordi bilaterali''. Le modalita' di contrasto, cioe' il non esplicitato quanto dedicibile ricorso all'uso delle armi in caso di necessita', saranno regolamentate con successivo decreto interministeriale.
LE ESPULSIONI: gli articoli 11, 12 e 13 che disciplinano questa materia ribaltano la precedente impostazione normativa perche' prevedono la immediata espulsione dell'irregolare con accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica. La Turco-Napolitano stabiliva, invece, un provvedimento preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato che, in molti casi, si e' rivelato inefficace e ha consentito all'irregolare di eclissarsi evitando l'espulsione. L'intimazione resta solo in limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno ed e' accompagnata dalla possibilita' di trattenere l'extracomunitario presso un centro di permanenza temporanea. In caso di espulsione il divieto di reingresso nello stato e' elevato a 10 anni. Questo termine puo' essere ridotto a 5 tenendo conto della condotta dell'interessato durante la permanenza in Italia nel periodo di adozione del decreto di espulsione. L'articolo 12 cambia anche la precedente normativa sulla esecuzione della espulsione aumentando da 30 a 60 i giorni di pernanenza del clandestino negli appositi centri per avere piu' tempo per la identificazione, cioe' della condizione necessaria alla emissione dell'atto di rimpatrio. Lo straniero entrato illegalmente e detenuto con una pena da scontare per ancora 2 anni puo', in alternativa alla detenzione, essere espulso. Se rientra illegalmente e' nuovamente incarcerato.
REGOLAZIONE DEL FLUSSI: il decreto di programmazione dei flussi, in base all'art. 14, viene predisposto in base alle effettive richieste di lavoro suddivise per regioni e bacini provinciali di utenza secondo dati elaborati dal Ministero del Welfare. L'articolo 15, cambiando totalmente la disciplina della Turco-Napolitano, istituisce presso ogni Prefettura lo sportello unico per la immigrazione al quale spetta anche il compito di acquisire la comunicazione degli uffici consolari dei dati relativi all'extracomunitario per il rilascio del permesso di soggiorno.
ELIMINAZIONE DELLO SPONSOR: viene abolita la figura dello sponsor dell'immigrato perche' considerato non in grado di garantire la qualificazione del lavoratore e con l'art. 16 si stabilisce un titolo di prelazione nel collocamento degli stranieri che abbiano frequentato corsi di istruzione e formazione nei paesi d'origine fatti da enti abilitati.
REVOCA DEL PERMESSO: viene stabilita in base all'art. 18 la immediata revoca del permesso di soggiorno con immediata espulsione per condanna per i reati di produzione e smercio di prodotti falsi o contraffatti o in violazione del diritto d'autore. I ricongiungimenti familiari, in base all'art.20, vengono rivisti in termini restrittivi consentendoli solo al coniuge e ai figli dell'extracomunitario con contratto di lavoro.La revoca del permesso e' stabilita, prevede l'at.22, anche in caso di matrimonio simulato.
CENTRI DI ACCOGLIENZA: la relazione tecnica che accompagna il ddl stima la necessita' di incrementare di almeno 2000 posti i centri di accoglienza realizzandone 10 in piu' rispetto a quelli oggi esistenti ed utilizzabili solo in parte per esigenza di continue ristrutturazioni dirette a fronteggiare ''i continui danneggiamenti''. Per il 2002 si prevede solo l'attivazione di 2 centri in piu'. La spesa complessivamente prevista e' di 62 milioni di euro per portare a regime nel 2004 la ricettivita' a 3.800 posti con un costo annuo di gestione di 91,41 milioni di euro.
SANATORIA PER LE COLF: il ddl non parla di sanatorie, ma l'emendamento governativo prevede che due mesi dopo la entrata in vigore della legge potra' essere regolarizzata (al massimo una per ogni famiglia) una colf che risulti al lavoro prima del 1 gennaio 2001, per la quale ci sia regolare contratto con contributi e stipendio secondo i livelli previsti dai CCNL italiani, dichiarazione del datore di lavoro attestante la possibilita' di alloggio, la garanzia per la spesa di rientro. Limiti meno rigorosi, in termini numerici, sono previsti per i ''badanti'', cioe' gli addetti all'assistenza di anziani o minorati.
MULTE E ARRESTO PER LAVORO NERO: il comma 12 dell'art 15 prevede per chi occupa extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con soggiorno scaduto o annullato l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 258,28 euro per ogni lavoratore irregolarmente occupato.
ONERI PREVISTI: per l'applicazione delle nuove disposizioni sono previsti oneri di 18,59 milioni di euro nel 2002, 103,29 nel 2003 e 103, 29 nel 2004 per la cui copertura si attingera' parzialmente anche al fondo Inps per versamento di contributi versati in favore di lavoratori extracomunitari i quali cessino il lavoro in Italia e non abbiano titolo per godere della pensione e provengano da Paesi nei cui confronti non esistono accordi in materia di assistenza sociale.
DIRITTO DI ASILO: gli articoli 24 e 25 del ddl rivedono la legge Martelli sul diritto di asilo stabilendo che il richiedente puo' essere trattenuto solo per il tempo necessario alla definizione dell'autorizzazione, alla verifica della sua nazionalita' o identita se non e' in possesso di documenti, per verificare gli elementi su cui si fonda la domanda. L'interessato deve essere trattenuto in un centro di accoglienza. Se al termine del periodo per lo svolgimento della ''procedura semplificata di accertamento'' non e' stata ancora concluso l'accertamento allo straniero e' concesso un periodo di soggiorno temporaneo. Il riconoscimento dello status di rifugiato e' conseguente alla presentazione di una domanda che deve essere rivolta al Questore e entro due giorni trasmessa alla competente commissione territoriale. L'allontanamento non autorizzato dell'extracomunitario dal centro di accoglienza equivale a rinuncia della domanda.

Il punto centrale della legge riguarda il fatto che si viene in Italia per lavorare onestamente e con tutte le carte in regola. Si punisce chi entra clandestinamente in Italia. Questo perchè spesso queste persone NON ESISTONO e sono merce pregiata per attività tipo spaccio, prostituzione o lavoro nero.
Finalmente una legge che tutela l'immigrato regolare ed il cittadino italiano.

Dragonball (POL)
13-03-02, 13:32
Bene,a parole molto bene,pero' la voglio anche vedere nei FATTI,e cioe' che deve esserci TOLLERANZA ZERO nei confronti dei clandestini.
E' vergognoso che ci siano in giro extracomunitari a bighellonare per le citta' e paesi senza che nessuno dica loro nulla:questi devono essere TUTTI e SEMPRE controllati e se non in regola espulsi.E quando dico sempre,vuol dire sempre:non ogni tanto,ad una retata.
E' questa la tolleranza zero:non dare mai tregua.
Questo Paese deve diventare un inferno per i clandestini.

brunik
13-03-02, 13:45
Originally posted by Dragonball
Bene,a parole molto bene,pero' la voglio anche vedere nei FATTI,e cioe' che deve esserci TOLLERANZA ZERO nei confronti dei clandestini.
E' vergognoso che ci siano in giro extracomunitari a bighellonare per le citta' e paesi senza che nessuno dica loro nulla:questi devono essere TUTTI e SEMPRE controllati e se non in regola espulsi.E quando dico sempre,vuol dire sempre:non ogni tanto,ad una retata.
E' questa la tolleranza zero:non dare mai tregua.
Questo Paese deve diventare un inferno per i clandestini.

Si stanno già cagando sotto ... :D :D

natolibero (POL)
13-03-02, 15:14
Originally posted by brunik


Si stanno già cagando sotto ... :D :D

Brunik,

per te c'è sempre il Brasile di Do Nacimiento. In Italia quelli come te sono in via di estinzione.

alessandro74
22-10-16, 20:02
tread del 2002, bello rivedere alcune discussioni di tempo fa, cosa cambiò?

trash
22-10-16, 20:14
tread del 2002, bello rivedere alcune discussioni di tempo fa, cosa cambiò?

un Turco e un Napolitano in meno e 4 milioni di extracomunitari in più.