pthome66
15-03-02, 11:27
Davanti a certe scoperte mi chiedo il perchè di tanti casini.
Leggere per credere e poi riflettere su chi è in malafede.
Trattato fra la Confederazione Svizzera
e gli Stati Uniti d’America
sull’assistenza giudiziaria in materia penale2
Conchiuso il 25 maggio 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19753
Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 luglio 1976
Entrato in vigore il 23 gennaio 1977
Capitolo V Atti scritti, incarti e mezzi di prova
Art. 181 Atti d’affari
1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all’articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell’esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l’autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un’azione, un’operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell’atto, dell’operazione, del fatto o dell’avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2. Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3. Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l’autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda.
4. Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l’autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all’ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a.
un funzionario dell’ufficio centrale dello Stato richiesto;
b.
un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c.
un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5. Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l’imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l’imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6. I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell’atto, dell’operazione, del fatto o dell’avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7. Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l’autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
Ed e' tutto vero! Per verificare andare al sito
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_351_933_6/index.html
Ora mi chiedo come mai il governo Svizzero non vuole firmare con l'Italia un accordo che richiede procedure di autenticazione dei documenti infinitamente piu' semplici di quelle che vengono adottate comunemente dal 1977 con gli USA.
A pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca.
Leggere per credere e poi riflettere su chi è in malafede.
Trattato fra la Confederazione Svizzera
e gli Stati Uniti d’America
sull’assistenza giudiziaria in materia penale2
Conchiuso il 25 maggio 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19753
Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 luglio 1976
Entrato in vigore il 23 gennaio 1977
Capitolo V Atti scritti, incarti e mezzi di prova
Art. 181 Atti d’affari
1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all’articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell’esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l’autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un’azione, un’operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell’atto, dell’operazione, del fatto o dell’avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2. Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3. Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l’autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda.
4. Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l’autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all’ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a.
un funzionario dell’ufficio centrale dello Stato richiesto;
b.
un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c.
un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5. Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l’imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l’imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6. I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell’atto, dell’operazione, del fatto o dell’avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7. Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l’autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
Ed e' tutto vero! Per verificare andare al sito
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_351_933_6/index.html
Ora mi chiedo come mai il governo Svizzero non vuole firmare con l'Italia un accordo che richiede procedure di autenticazione dei documenti infinitamente piu' semplici di quelle che vengono adottate comunemente dal 1977 con gli USA.
A pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca.