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Sir Demos
07-04-02, 02:10
La Cassazione lancia un altolà ai baristi. Se il cliente entrando in un bar chiede un caffè "Hag", non gli può essere servito un decaffeinato di marca diversa. Anzi, una volta che ha formulato la richiesta, bisogna chiedergli: ''Ma è proprio sicuro di volere un 'Hag'?''. Perché, in caso contrario, si rischia addirittura una condanna penale per frode in commercio.

Ne sanno qualcosa Antonio C. e Romeo P., rispettivamente barista e gestore commerciale del "Bar Tonetto" di Genova che sono finiti nei guai con la giustizia per aver servito, alla richiesta di due avventori di un caffè "Hag", un altro decaffeinato di marca diversa.

Il caso è finito davanti alla Pretura di Genova che ha condannato barista e gestore per il reato di frode in commercio. La sentenza era stata poi annullata dalla Corte d'Appello genovese ''perché il fatto non costituisce reato''. Secondo i giudici infatti il fatto che il barista avesse servito un altro decaffeinato era da attribuirsi a ''mera negligenza'', non certo a ''dolo'', considerato il fatto che il termine "Hag" si è ormai ''volgarizzato''. Ma il caso non è finito lì, perché la Kraft Foods Italia che ha chiesto lo stesso la condanna dei due baristi.

E ora la Terza sezione penale (sentenza 12100) ha accolto la protesta e, con una lunga disquisizione in punta di diritto sul caffè, ha " strigliato" i giudici di merito osservando che ''la condizione dell'essere decaffeinato non è l'unico elemento che possa valere a differenziare le diverse marche di caffè di tale tipo, potendo sulla qualità di ognuno incidere anche altri fattori quali il processo di decaffeinizzazione, differente a seconda delle ditte produttrici''.

Pertanto ''non può ritenersi in via assoluta provato che un avventore, che chieda un caffè "Hag", si aspetti in ogni caso di ricevere un qualunque decaffeinato''. Quanto alla volgarizzazione del marchio, la Corte ha puntualizzato che ''la popolarità raggiunta dal marchio di un prodotto non fa venir meno il diritto del titolare all'uso esclusivo del marchio medesimo, salvo che dal suo comportamento possa desumersi con certezza un'acquiescenza all'uso da parte di terzi, ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio''.

''Nel condurre poi l'indagine sull'elemento psicologico - proseguono i giudici rinviando il caso alla Corte d'Appello di Genova - del delitto di frode in commercio, il giudice di rinvio dovrà tener conto che esso consiste nel solo dolo generico, ossia nella coscienza e nella volontà di consegnare cosa diversa da quella pattuita e che nel contratto, che si conclude tra compratore e venditore, spetta a quest'ultimo risolvere il dubbio sull'effettiva portata della volontà dell'acquirente e sulla disponibilità ad accettare prodotti diversi da quelli richiesti''.

In pratica se il barista ''non formula controfferte e non chiede chiarimenti, deve intendersi che accetta la richiesta nei termini letterali in cui questa è formulata e il contratto deve essere eseguito in conformità''. Parola di Cassazione.



:lol