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Josto
20-05-02, 21:36
IL PUNTO DI RIFERIMENTO

Questa l'Autonomia di Barcellona
I poteri del governo e del parlamento catalano, dalla giustizia alla polizia


CAGLIARI. «Nel processo di recupero delle libertà democratiche, il popolo della Catalogna riacquista le sue istituzioni di autogoverno». Sono le prime righe del «Prologo» allo Statuto catalano, cioè del testo che Francesco Cossiga ha preso a riferimento per proporre la riscrittura totale dello Statuto sardo. L'ex capo dello Stato ha imitato anche il nome dell'istituzione che dovrebbe governare ll'autonomia sarda: dall'attuale «Regione» a «Comunità», esattamente come la «Generalitat» catalana che ha Barcellona come capitale.
Il punto cardine che hanno in comune lo Statuto catalano e la proposta di legge di Cossiga per la Sardegna è il concetto di nazione. Lo Statuto catalano ne parla nel primo articolo: «La Catalogna, come nazionalità e per accedere al suo autogoverno, si costituisce in Comunità autonoma».
Lo Statuto catalano è stato approvato dopo il varo dell'attuale costituzione spagnola (1978), cioè dopo la fine della dittatura franchista, quando fu deciso che lo Stato riconosceva, creando un rapporto di solidarietà orizzontali e verticali, le «nazionalità» e le «regioni storiche» della penisola iberica.
Vediamo, in estrema sintesi, i contenuti dello Statuto catalano, soprattutto nei punti in cui i poteri dell'autogoverno sono diversi e superiori a quelli riconosciuti alla Sardegna.
L'articolo 3 recita che «la lingua propria della Catalogna è il catalano», che «la lingua catalana è quella ufficiale in Catalogna, così come lo è il castigliano, lingua ufficiale in tutto lo Stato spagnolo» e che «la Generalitat garantirà l'uso normale e ufficiale di ambedue le lingue». L'articolo 5 assegna totale autonomia nell'organizzazione territoriale e della Catalogna.
L'articolo 7 stabilisce che «le norme e le disposizioni della Generalitat e il diritto civile della Catalogna avranno efficacia territoriale».
L'articolo 9 attribuisce le competenze «esclusive» della Generalitat in 34 materie: dall'organizzazione delle istituzioni di autogoverno al diritto civile catalano. dai procedimenti amministrativi specifici alla cultura, dalla ricerca all'urbanistica, dai lavori pubblici e l'igiene al turismo, dalle strade ai trasporti terrestri, marittimi fluviali e via cavo, porti, aeroporti, dalle acque all'artigianato, dall'ordinamento farmaceutico alle cooperative, dalle camere di commercio agli ordini professionali, dalle fondazioni alla previdenza sociale, dalla tutela dei minori allo sport, dalla publicità allo spettacolo e ai casinò.
L'articolo 10 dice che su altre materie, nell'ambito della legislazione dello Stato, la Generalitat ha funzioni legislativa ed esecutiva anche nell'ordinamento giuridico e nel sistema di responsabilità della sua amministrazione, l'espropriazione forzosa, ricorsi in caso di monopoli, ordinamento del credito, miniere ed energia, protezione dell'ambiente (con poteri di mettere norme di protezione addizionali), consultazioni popolari municipali.
L'articolo 11 prescrive che la Generalitat cura l'esecuzione delle leggi dello Stato in undici materie (ma su alcune lo Stato ha il potere di riservarsi la gestione diretta): istituzioni carcerarie, lavoro, proprietà intellettuale e industriale, nomina di agenti di cambio e di borda e di mediatori di commercio, pesi e misure, fiere internazionali, musei e archivi, porti e aeroporti di interessi generali, ordinamento dei trasporti, tutela delle acque marittime.
Ferme restando le competenze dello Stato nella politica economica generale e in quella monetaria, la Generalitat (articolo 12) ha potere esclusivo nella pianigficazione economica, nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio, negli istituti di credito corporativo e nelle Casse di risparmio.
La Generalitat può creare (articolo 13) una «polizia autonoma». Previsto una «giunta di sicurezza» per coordinare la sua azione con quella della polizia dello Stato. L'articolo 15 assegna «assoluta competenza» alla Generalit nell'ordinamento e nell'amministrazione dell'insegnamento (purchè non in contrasto con la Costituzione).
L'articolo 16 assegna poteri anche nel campo radiotelevisivo e in quello della stampa (la Generalitat può avere anche una Tv).
La Generalitat ha competenze anche nel campo della giustizia (tranne quella militare e il funzionamento del pubblico ministero): in sostanza esegue le leggi generali sull'organizzazione dell'amministrazione della giustizia. Margini di autonomia hanno anche i poteri giudiziari della Catalogna e l'applicazione del diritto civile catalano ha titolo preferenziale. La Generalit, infine, chiede la copertura dei posti vacanti di giudici e personale.

Josto
20-05-02, 21:45
Prologo

Nel processo di recupero delle libertà democratiche, il popolo della Catalogna riacquista le sue istituzioni di autogoverno.
La Catalogna, esercitando il diritto all'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alle nazionalità e regioni che integrano la Spagna, manifesta la sua volontà di costituirsi in comunità autonoma.
In quest'ora solenne in cui la Catalogna recupera la sua libertà, é d'obbligo rendere omaggio a tutti gli uomini e a tutte le donne che vi hanno contribuito.
Il presente Statuto è l'espressione dell'identità collettiva della Catalogna e definisce le sue istituzioni e le sue relazioni con lo Stato in un quadro di libera solidarietà con le altre nazionalità e regioni. Questa solidarietà è la garanzia dell'autentica unità di tutti i popoli della Spagna.
Il popolo catalano proclama come valori supremi della sua vita collettiva la libertà, la giustizia e l'uguaglianza, e manifesta la sua volontà di avanzare lungo un cammino di progresso che assicuri un degno livello di vita per tutti coloro che vivono, risiedono e lavorano in Catalogna.
La libertà collettiva della Catalogna trova nelle istituzioni della Generalitat il legame con una storia di affermazione e di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche della persona e dei popoli; storia che gli uomini e le donne della Catalogna vogliono far proseguire cosi da rendere possibile la costruzione di una società democratica avanzata.

Per fedeltà a questi principi e perché il diritto inalienabile della Catalogna all'autogoverno diventi realtà, i Parlamentari catalani propongono, la Commissione Costituzionale del Congresso dei Deputati delibera, il popolo catalano conferma e le Corti Generali ratificano il presente Statuto.


Titolo preliminare
Disposizioni generali

Articolo 1

1. La Catalogna, come nazionalità e per accedere al proprio autogoverno, si costituisce in Comunità Autonoma in armonia con la Costituzione e con il presente Statuto, che è la sua norma istituzionale fondamentale.

2. La Generalitat è l'istituzione in cui si organizza politicamente l'autogoverno della Catalogna.

3. I poteri della Generalitat derivano dalla Costituzione, dal presente Statuto e dal popolo.

Articolo 2

I1 territorio della Catalogna come Comunità Autonoma è quello compreso al momento della promulgazione del presente Statuto nelle circoscrizioni territoriali delle provincie di Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona.

Articolo 3

1. La lingua propria della Catalogna è il catalano.

2. La lingua catalana è quella ufficiale della Catalogna, così come lo è il castigliano, lingua ufficiale in tutto lo Stato spagnolo.

3. La Generalitat garantirà l'uso normale ed ufficiale di ambedue le lingue, adotterà le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e creerà le condizioni che permettano di arrivare alla loro piena uguaglianza relativamente ai diritti e ai doveri dei cittadini della Catalogna.

4. La parlata aranese sarà oggetto di insegnamento e di speciale rispetto e protezione.

Articolo 4

La bandiera della Catalogna è quella tradizionale di quattro bande rosse su fondo giallo.

Articolo 5
1. La Generalitat della Catalogna strutturerà la sua organizzazione territoriale in municipi e circoscrizioni ("comarques"); potrà anche creare ambiti sovracircoscrizionali.

2. Nello stesso modo potranno essere creati raggruppamenti basati su realtà urbanistiche e metropolitane ed altri di carattere funzionale e con fini specifici.

3. Una legge del Parlamento regolerà l'organizzazione territoriale della Catalogna in armonia con il presente Statuto, garantendo l'autonomia delle diverse entità territoriali.

4. Quanto stabilito dai commi precedenti sarà inteso nel rispetto dell'organizzazione della provincia come entità locale e come divisione territoriale per il compimento delle attività dello Stato, in armonia con quanto prevedono gli articoli 137 e 141 della Costituzione.

Articolo 6

1. Agli effetti del presente Statuto, godono della condizione politica di catalani i cittadini spagnoli che, in armonia con le leggi generali dello Stato, abbiano domicilio in uno qualsiasi dei municipi della Catalogna.

2. Godono, come catalani, dei diritti politici definiti da questo Statuto i cittadini spagnoli residenti all'estero che abbiano avuto in Catalogna l'ultimo domicilio e che possano comprovare questa condizione presso il corrispondente Consolato di Spagna. Tali diritti si estenderanno, a loro richiesta, anche ai loro discendenti iscritti come spagnoli, secondo quanto stabilito dalla Legge dello Stato.

Articolo 7

1. Le norme e le disposizioni della Generalitat ed il Diritto civile della Catalogna avranno efficacia territoriale, ferme restando le eccezioni che possano crearsi in ogni materia e le situazioni che si debbano regolare secondo lo status personale o altre norme di extraterritorialità.

2. Gli stranieri che acquisiranno la nazionalità spagnola saranno soggetti al Diritto civile catalano fintanto che mantengano il domicilio in Catalogna, salvo la loro volontà in contrario.

Articolo 8

1. I cittadini della Catalogna sono titolari dei diritti e soggetti ai doveri fondamentali stabiliti nella Costituzione.

2. Spetta alla Generalitat, come potere pubblico e nell'ambito della sua competenza, promuovere le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza dell'individuo e dei gruppi in cui questi si integra siano reali ed effettive, rimuovere gli ostacoli che impediscano o rendano difficile la loro pienezza e facilitare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.


Titolo primo

Competenze della Generalitat

Articolo 9

La Generalitat della Catalogna ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:

1. Organizzazione delle sue istituzioni di autogoverno, nell'ambito del presente Statuto.
2. Conservazione, modificazione e incremento del Diritto civile catalano.
3. Norme procedurali e di procedimento amministrativo che derivino dalle peculiarità del Diritto sostantivo della Catalogna o dalle peculiarità dell'organizzazione della Generalitat.
4. Cultura.
5. Patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico e scientifico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 149, comma 1°, n. 28 della Costituzione.
6. Archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri culturali che non appartengano allo Stato; Conservatori di musica e servizi di Belle Arti d'interesse per la Comunità Autonoma.
7. Attività di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 149, comma 1°, n. 15 della Costituzione. Accademie che abbiano la loro sede centrale in Catalogna.
8. Ordinamento Locale, fermo restando quanto disposto dall'art. 149, comma 1°, n. 18 della Costituzione. Variazioni delle circoscrizioni municipali e denominazione ufficiale dei municipi e toponimi.
9. Ordinamento del territorio e del litorale, urbanismo e abitazione.
10. Monti, sfruttamento e servizi forestali, mulattiere e pascoli, spazi naturali protetti e tutela di zone di montagna, in armonia con quanto disposto dall'art. 149, comma 1°, n. 23 della Costituzione.
11. Igiene, tenendo presente quanto dispone l'art. 17 del presente Statuto.
12. Turismo.
13. Lavori pubblici che non siano legalmente classificati di interesse generale dello Stato o la cui realizzazione non incida su un'altra Comunità Autonoma.
14. Strade e carreggiate il cui itinerario sia compreso integramente nel territorio della Catalogna.
15. Ferrovie, trasporti terrestri, marittimi, fluviali e via cavo; porti, eliporti, aeroporti e Servizio Metereologico della Catalogna, fermo restando quanto disposto dall'art. 149, comma 1°, numeri 20 e 21 della Costituzione. Camere di contrattazione e terminal di carico in materia di trasporti.
16. Sfruttamenti idraulici, canali e complessi di irrigazione quando le acque scorrano interamente in Catalogna; installazione per la produzione, distribuzione e trasporto di energia, quando questo trasporto non esca dal territorio della Catalogna ed il suo sfruttamento non interessi un'altra provincia o Comunità Autonoma; acque minerali, termali e sotterranee. Tutto ciò senza pregiudizio di quanto stabilito dall'art. l49, comma 1°, n. 25 della Costituzione.
17. Pesca in acque interne, allevamento e raccolta di molluschi, acquicoltura, caccia e pesca fluviale e lacustre.
18. Artigianato.
19. Ordinamento farmaceutico, fermo restando quanto disposto dall'art. 149, comma 1°, n. 16 della Costituzione.
20. Istituzione ed ordinamento delle camere di contrattazione di merci e valori, in conformità alla legislazione mercantile.
21. Cooperative, fondi di assistenza e Mutualità non integrati nel sistema di Previdenza Sociale, nel rispetto della legislazione mercantile.
22. Camera della Proprietà, Camere di Commercio, Industria e Navigazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 149, comma 1°, n. 10 della Costituzione.
23. Ordini professionali ed esercizio delle professioni abilitate, fermo restando quanto disposto dagli articoli 36 e 139 della Costituzione.
24. Fondazioni ed associazioni a carattere docente, culturale, artistico, benefico-assistenziale e simili, che svolgano le loro funzioni prevalentemente in Catalogna.
25. Previdenza Sociale.
26. Gioventù.
27. Promozione della donna.
28. Istituzioni pubbliche di protezione e tutela di minori, rispettando comunque la legislazione civile, penale e penitenziaria.
29. Sport e tempo libero.
30. Pubblicità, ferme restando le norme dettate dallo Stato per settori e mezzi specifici.
31. Spettacolo.
32. Casinò, giochi e scommesse con esclusione delle Scommesse Mutue Sportivo-Benefiche.
33. Indagini statistiche d'interesse per la Generalitat.
34. Le restanti materie espressamente attribuite dal presente Statuto alla competenza esclusiva della Generalitat e quelle che, con la stessa denominazione e con Legge Organica, siano trasferite dallo Stato.

Articolo 10

1. Nell'ambito della legislazione istituzionale dello Stato e, in caso necessario, nei termini che quella legislazione stabilisca, spettano alla Generalitat le funzioni legislativa ed esecutiva per le seguenti materie:
1) Ordinamento giuridico e sistema di responsabilità dell'Amministrazione della Generalitat e degli Enti pubblici che da essa dipendano, così come l'ordinamento statutario dei loro funzionari.
2) Espropriazione forzosa, contratti e concessioni amministrative nell'ambito di competenza della Generalitat.
3) Ricorsi o servizi essenziali riservati al settore pubblico specialmente in caso di monopolio e intervento di imprese quando lo esiga l'interesse generale.
4) Ordinamento del credito, delle banche e delle assicurazioni.
5) Regime minerario ed energetico.
6) Protezione del medio ambiente, ferme restando le facoltà della Generalitat di stabilire norme di protezione addizionali.
7) Ordinamento del settore peschiero.
2. Spetta alla Generalitat la funzione legislativa, in materia di Consultazioni Popolari Municipali nell'ambito della Catalogna in armonia con quanto disposto dalle Leggi alle quali fanno riferimento l'art. 92, comma 3° e l'art. 149, comma 1°, n. 18 della Costituzione. Spetta allo Stato la concessione dell'autorizzazione a convocarle.

Articolo 11

La Generalitat cura l'esecuzione delle Leggi dello Stato nelle seguenti materie:
1. Istituzioni carcerarie.
2. Lavoro, assumendo le facoltà, competenze e servizi che in questo ambito e a livello di esecuzione esercita attualmente lo Stato rispetto ai rapporti di lavoro, ferma restando la sua alta ispezione. Tutte le competenze in materia di migrazioni interne ed esterne, fondi di ambito nazionale e di impiego, restano riservate allo Stato, fermo restando quanto stabilito dalle norme dello Stato su queste materie.
3. Proprietà intellettuale ed industriale.
4. Nomina di Agenti di Cambio e di Borsa. Mediatori di Commercio. Intervento, se necessario, nella delimitazione delle demarcazioni corrispondenti.
5. Pesi e misure, saggiatura di metalli.
6. Fiere internazionali organizzate in Catalogna.
7. Musei, archivi e biblioteche dello Stato, la cui esecuzione lo Stato non si riservi.
8. Porti ed aeroporti di interesse generale, quando lo Stato non se ne riservi la gestione diretta.
9. Ordinamento dei trasporti di merci e di viaggiatori con inizio e termine entro il territorio della Comunità Autonoma, anche se circolano su infrastrutture dello Stato, cui fa riferimento l'art. 149, comma 1°, n. 21 della Costituzione, salvo che lo Stato non se ne riservi la diretta esecuzione.
10. Tutela delle acque marittime; rifiuti industriali ed inquinanti le acque territoriali dello Stato corrispondenti al litorale catalano.
11. Le restanti materie espressamente attribuite nel presente Statuto alla competenza esecutiva e quelle che con questo carattere e con Legge Organica siano trasferite dallo Stato.

Articolo 12

1. In armonia con i principi e l'ordinamento che regolano in generale l'attività economica e la politica monetaria dello Stato, spetta alla Generalitat nei termini di quanto disposto negli articoli 38, 131 e 149, comma 1°, n. 11 e 13 della Costituzione, la competenza esclusiva nelle seguenti materie:
1) Pianificazione dell'attività economica in Catalogna.
2) Industria, senza pregiudizio di quanto determinato dalle norme dello Stato per ragioni di sicurezza, sanitarie o di interesse militare, e le norme riferite alle industrie che siano soggette alla legislazione di miniere, idrocarburi ed energia nucleare. Resta riservata alla esclusiva competenza dello Stato l'autorizzazione al trasferimento di tecnologia straniera.
3) Lo sviluppo e l'esecuzione in Catalogna dei piani stabiliti dallo Stato per la ristrutturazione dei settori industriali.
4) Agricoltura ed allevamento.
5) Commercio interno, difesa del consumatore e dell'utente, ferma restando la politica generale dei prezzi e della legislazione sulla difesa della concorrenza. Denominazioni d'origine in collaborazione con lo Stato.
6) Istituti di Credito corporativo, pubblico e territoriale e Casse di Risparmio.
7) Settore pubblico economico della Generalitat, in tutto ciò che non sia contemplato da altre norme del presente Statuto.
2. La Generalitat parteciperà anche alla gestione del settore pubblico economico statale, nei casi e nelle attività che le spettino.

Articolo 13

1. La Generalitat potrà creare una Polizia Autonoma nell'ambito del presente Statuto e, ove non sia specificatamente regolato nello stesso, in quello della Legge Organica prevista dall'art. 149, comma 1°, n. 29 della Costituzione.
2. La Polizia Autonoma della Generalitat eserciterà le seguenti funzioni:
a) La protezione delle persone e dei beni ed il mantenimento dell'ordine pubblico.
b) La sorveglianza e la protezione degli edifici e degli impianti della Generalitat.
c) Le ulteriori funzioni previste nella Legge Organica cui fa riferimento il primo comma del presente articolo.
3. Spetta alla Generalitat il comando supremo della Polizia Autonoma ed il coordinamento dell'attività delle Polizie locali.
4. Restano comunque riservati alle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato dipendenti dal Governo, i servizi di Polizia di carattere extracomunitario e sovracomunitario, come la sorveglianza di porti, aeroporti, coste e frontiere, dogane, controllo di entrata ed uscita dal territorio nazionale di spagnoli e stranieri, regime generale degli stranieri, estradizione ed espulsione, emigrazione ed immigrazione, passaporti, carte d'identità (Documento Nacional de Identidad), traffico, armi ed esplosivi, protezione fiscale dello Stato, contrabbando e frodi fiscali e le altre funzioni loro affidate direttamente dall'art. 104 della Costituzione e quelle loro conferite dalla Legge Organica di esecuzione.
5. La Polizia Giudiziaria ed i Corpi che hanno questa funzione dipenderanno dai Giudici, dai Tribunali e dal Pubblico Ministero nelle funzioni specificate dall'art. 126 della Costituzione e nei termini disposti dalle leggi processuali.
6. Viene istituita la Giunta di Sicurezza, formata da uguale numero di rappresentanti del Governo e della Generalitat, con il compito di coordinare l'azione della Polizia della Generalitat e delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato.
7. La Giunta di Sicurezza delibererà lo statuto, il regolamento, le dotazioni, la composizione numerica e la struttura, il reclutamento della Polizia della Generalitat, i cui comandanti saranno scelti tra Capi ed Ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di Sicurezza dello Stato, che durante il servizio nella Polizia della Generalitat passeranno nella posizione amministrativa prevista dalla Legge Organica cui fa riferimento il primo comma del presente articolo o in quella stabilita dal Governo, restando esclusi, in detta posizione, dalla giurisdizione militare. La concessione del porto d'armi spetterà in ogni caso allo Stato.

Articolo 14

1. Nell'uso delle facoltà e nell'esercizio delle competenze che la Costituzione conferisce al Governo, questi assumerà la direzione di tutti i servizi compresi nell'articolo precedente e le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato potranno intervenire in funzioni conferite alla Polizia della Generalitat nei seguenti casi:
a) Su richiesta della Generalitat e l'intervento cesserà su istanza della stessa.
b) Per iniziativa propria, quando ritenga che sia gravemente esposto a rischi l'interesse dello Stato, e su approvazione della Giunta di Sicurezza.
In casi ritenuti di particolare urgenza, le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato potranno intervenire sotto esclusiva responsabilità del Governo, e questi ne risponderà alle Corti Generali. Le Corti Generali, attraverso i procedimenti costituzionali, potranno esercitare le competenze loro spettanti.
2. Nei casi di dichiarazione di stato d'allarme, di emergenza o di assedio, tutte le Forze e Corpi di Polizia rimarranno agli ordini diretti dell'autorità civile o militare competente, secondo il caso, in accordo con la legislazione che regola queste materie.

Articolo 15

Sono di assoluta competenza della Generalitat l'ordinamento e l'amministrazione dell'insegnamento in tutta la sua estensione, livelli e gradi, modalità e specialità nell'ambito delle sue competenze, senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 27 della Costituzione e dalle Leggi Organiche che, secondo l'art. 81, comma 1° della stessa, lo svolgano, nonché delle facoltà che attribuisce allo Stato l'art. 149, comma 1°, n. 30 della Costituzione e dell'alta ispe-zione necessaria per il suo compimento e garanzia.

Articolo 16

1. Nell'ambito delle norme fondamentali dello Stato, spettano alla Generalitat le funzioni legislativa ed esecutiva della normativa sui servizi di Radiodiffusione e Televisione nei termini e casi stabiliti dalla Legge che ne regola lo Stato Giuridico.
2. Ugualmente le spettano, nell'ambito delle norme fondamentali dello Stato, le funzioni legislativa ed esecutiva della normativa sulla stampa e, in generale, su tutti i mezzi di comunicazione sociale.
3. Nei termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la Generalitat potrà creare, regolare e mantenere per il raggiungimento delle sue finalità, un proprio servizio di televisione, radio e stampa e, in generale, di tutti i mezzi di comunicazione sociale.

Articolo 17

1. Spettano alla Generalitat della Catalogna le funzioni legislativa ed esecutiva della legislazione fondamentale dello Stato in materia di sanità interna.
2. In materia di Previdenza Sociale, spetteranno alla Generalitat della Catalogna:
a) Le funzioni legislativa ed esecutiva della legislazione generale dello Stato, salvo le norme che ne stabiliscono il regime economico.
b) La gestione del regime economico della Previdenza Sociale.
3. Spetterà inoltre alla Generalitat della Catalogna l'esecuzione della legislazione dello Stato sui prodotti farmaceutici.
4. La Generalitat della Catalogna potrà organizzare e amministrare a tali fini, all'interno del suo territorio, tutti i servizi relativi alle materie dianzi menzionate, ed eserciterà la tutela di istituzioni, enti e fondazioni in materia di sanità e previdenza sociale, riservandosi lo Stato l'alto controllo sull'adempimento delle funzioni e delle competenze indicate nel presente articolo.
5. La Generalitat della Catalogna ispirerà l'esercizio delle competenze assunte in materia di sanità e di previdenza sociale a criteri di partecipazione democratica di tutti gli interessati, così pure dei Sindacati dei Lavoratori e delle Associazioni imprenditoriali nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 18

In ordine all'amministrazione della giustizia, eccettuata quella militare, spetta alla Generalitat:
1. Di esercitare tutte le facoltà che le Leggi Organiche del Potere Giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario riconoscono e conferiscono al Governo dello Stato.
2. Di fissare la delimitazione delle circoscrizioni territoriali degli organi giurisdizionali in Catalogna e la localizzazione della loro sede di capoluogo.
3. Di coadiuvare all'organizzazione dei Tribunali Ordinari e all'installazione delle Preture, nel rispetto, in ogni caso, di quanto stabilito dalla Legge Organica del Potere Giudiziario.

Articolo 19

Il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna, col quale si fonderà l'attuale Audienza Territoriale di Barcellona, è l'organo giurisdizionale al vertice dell'organizzazione giudiziaria nel suo ambito territoriale di fronte al quale si esauriranno le successive istanze processuali, secondo il disposto dell'art. 152 della Costituzione e in armonia con il presente Statuto.

Articolo 20

1. La competenza degli organi giurisdizionali in Catalogna si estende:
a) In materia civile, a tutte le istanze e gradi, compresi i ricorsi in cassazione e quelli di revisione in materia di Diritto Civile Catalano.
b) In materia penale e sociale, a tutte le istanze e gradi con eccezione dei ricorsi in cassazione e di quelli di revisione.
c) In materia contenzioso amministrativo, a tutte le istanze e gradi, quando si tratti di provvedimenti del Consiglio Esecutivo o Governo e dell'Amministrazione della Generalitat, nelle materie la cui legislazione spetti esclusivamente alla Comunità Autonoma e, in prima istanza, quando si tratti di provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato in Catalogna.
d) Ai conflitti di competenza fra organi giudiziari in Catalogna.
e) Ai ricorsi sulla qualifica di documenti relativi al Diritto Privato Catalano che debbano essere trascritti al Registro della Proprietà.
2. Nelle rimanenti materie si potrà interporre, se del caso, presso il Tribunale Supremo, il ricorso di cassazione o quello pertinente secondo le leggi dello Stato e, eventualmente, quello di revisione. Il Tribunale Supremo risolverà anche i conflitti di competenza e di giurisdizione fra i Tribunali della Catalogna e quelli del resto della Spagna.

Articolo 21

1. Il Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del potere Giudiziario. Il Presidente della Generalitat ordinerà la pubblicazione della suddetta nomina sulla "Gazzetta Ufficiale della Generalitat".
2. La nomina di Magistrati, Giudici e Segretari del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna avrà luogo nel modo previsto dalle Leggi Organiche del Potere Giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Articolo 22

Su istanza della Generalitat, l'organo competente bandirà i concorsi per coprire i posti vacanti, in Catalogna, di Magistrati, Giudici, Segretari Giudiziari e del rimanente personale al servizio dell'Amministrazione della Giustizia, secondo quanto disposto dalla Legge Organica del Potere Giudiziario.

Articolo 23

1. I concorsi e le nomine per coprire i posti vacanti in Catalogna di Magistrati, Giudici, Segretari Giudiziari e del rimanente personale al servizio dell'Amministrazione della Giustizia si effettueranno con le modalità previste dalle Leggi Organiche del Potere Giudiziario e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e in essi costituirà titolo preferenziale la specializzazione in Diritto Catalano. In nessun caso potrà essere opposta eccezione per nascita e residenza.
2. Spetta esclusivamente allo Stato, in ottemperanza alle Leggi Generali, l'organizzazione ed il funzionamento del Pubblico Ministero.

Articolo 24

1. I Notai ed i funzionari del Registro della Proprietà e del Registro del Commercio saranno nominati dalla Generalitat in conformità con le Leggi dello Stato. I candidati dei concorsi per i Notariati vi saranno ammessi, a parità di diritto, tanto se esercitano nel territorio della Catalogna come nel resto della Spagna. In detti concorsi costituirà titolo preferenziale la specializzazione in Diritto Catalano. In nessun caso potrà essere opposta eccezione per nascita e residenza.
2. La Generalitat provvederà a fissare le demarcazioni delle circoscrizioni territoriali corrispondenti ai Registri della Proprietà e ai Registri del Commercio, per adattarle al disposto dell'art. 18, n. 2 del presente Statuto. Provvederà anche a stabilire le demarcazioni notarili ed il numero di Notai, secondo quanto previsto dalle Leggi dello Stato.

Articolo 25

1. Tutte le competenze menzionate negli articoli precedenti e seguenti del presente Statuto, si intendono riferite al territorio della Catalogna.
2. Nell'esercizio delle sue competenze esclusive, spetta alla Generalitat, a seconda dei casi, la potestà legislativa, la potestà regolamentare e la funzione esecutiva, compreso il controllo. Nel caso delle materie indicate nell'art. 11 del presente Statuto, o in altre funzioni della stessa natura, il loro esercizio dovrà conformarsi alle norme regolamentari che lo Stato detti nello svolgimento della sua funzione legislativa.
3. La Generalitat della Catalogna includerà nella sua organizzazione i servizi corrispondenti così da poter espletare le competenze che il presente Statuto le conferisca.

Articolo 26

1. In materia di competenza esclusiva della Generalitat il Diritto Catalano è quello applicabile nel suo territorio, con preferenza rispetto a qualsiasi altro.
2. In difetto di diritto proprio verrà applicato, in via suppletiva, il diritto dello Stato.
3. Nella determinazione delle fonti del Diritto Civile, lo Stato rispetterà le norme del Diritto Civile Catalano.

Articolo 27

1. Per la gestione e prestazione di servizi propri inerenti a materie di sua esclusiva competenza, la Generalitat potrà stipulare convenzioni con altre Comunità Autonome; dette convenzioni saranno approvate dal Parlamento della Catalogna e comunicate alle Corti Generali ed entreranno in vigore trenta giorni dopo la data di questa comunicazione tranne quando le Corti, entro detta scadenza, ritengano che, per il suo contenuto, una convenzione debba seguire il tramite previsto al numero 2 del presente articolo come accordo di cooperazione.
2. La Generalitat potrà anche stabilire accordi di cooperazione con altre Comunità Autonome, previa autorizzazione delle Corti Generali.
3. La Generalitat della Catalogna adotterà le misure necessarie per l'esecuzione dei trattati e convenzioni internazionali nei settori interessati alle materie conferite alla sua competenza, secondo il presente Statuto.
4. Essendo la lingua catalana patrimonio di altri territori e comunità, oltre ai vincoli e ai rapporti mantenuti da istituzioni accademiche e culturali, la Generalitat potrà richiedere al Governo di promuovere e presentare, se necessario, alle Corti Generali per la loro autorizzazione, trattati e convenzioni che permettano di stabilire relazioni culturali con gli Stati in cui detti territori e comunità rispettivamente si integrino e risiedano.
5. La Generalitat sarà informata, nell'elaborazione di trattati e convenzioni così come in quella di progetti di legislazione doganale, quando essi contengano materie di suo specifico interesse.

Articolo 28

1. La Generalitat potrà sollecitare dallo Stato il trasferimento o la delega di competenze non conferitele nel presente Statuto.
2. La Generalitat potrà anche sollecitare dalle Corti Generali che le leggi-quadro che esse approvino in materie di competenza esclusiva dello Stato, attribuiscano espressamente alla Generalitat la facoltà di legiferare nell'applicazione delle suddette leggi, nei termini di cui al comma 1° dell'art. 150 della Costituzione.
3. Spetta al Parlamento della Catalogna la competenza a formulare le precedenti richieste e a stabilire l'organismo della Generalitat a cui conferire, in ciascun caso, la competenza trasferita o delegata.


Titolo secondoLa "Generalitat"

Articolo 29

1. La Generalitat è costituita da: Parlamento, Presidente della Generalitat e Consiglio Esecutivo o Governo.
2. Le Leggi della Catalogna provvederanno alla regolamentazione dei suddetti organi in armonia con la Costituzione e con il presente Statuto.


Capo IIl Parlamento

Articolo 30

1. Il Parlamento rappresenta il popolo della Catalogna ed esercita il potere legislativo, approva i bilanci preventivi, stimola e controlla l'azione politica e di governo ed esercita le restanti competenze conferitegli dalla Costituzione ed in armonia con essa e con il presente Statuto, dalla Legge di funzionamento approvata dallo stesso Parlamento.
2. Il Parlamento è inviolabile.
3. Il Parlamento ha sede nella città di Barcellona, ma potrà indire riunioni in altre località della Catalogna nel modo e nei termini stabiliti dalla Legge.

Articolo 31

1. Il Parlamento sarà eletto per la durata di quattro anni, a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, secondo la Legge Elettorale che lo stesso Parlamento approverà. Il sistema elettorale sarà quello di rappresentanza proporzionale e assicurerà inoltre adeguata rappresentanza di tutte le zone del territorio della Catalogna.
2. I membri del parlamento della Catalogna non potranno essere perseguiti per i voti dati e per le opinioni espresse durante l'esercizio delle loro funzioni. Durante il loro mandato non potranno essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale per i reati commessi nel territorio della Catalogna, salvo il caso di flagranza, e in ogni caso la decisione circa la loro imputazione, detenzione, processo e condanna spetterà al Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna. Al di fuori del territorio della Catalogna la responsabilità penale sarà accertabile negli stessi termini presso la Camera per le cause penali del Tribunale Supremo.
3. I Deputati non saranno soggetti a vincolo di mandato.

Articolo 32

1. Il Parlamento avrà un Presidente, un Ufficio di Presidenza e una Deputazione permanente. L'ordinamento del Parlamento regolerà la loro composizione ed elezione.
2. Il Parlamento funzionerà in sedute plenarie e in commissioni. Le commissioni permanenti potranno elaborare ed approvare leggi, ferme restando le facoltà della seduta plenaria di richiederne il dibattito e l'approvazione in un momento qualsiasi del processo legislativo.
3. Il Regolamento determinerà un numero minimo di Deputati necessari alla formazione dei Gruppi parlamentari, l'intervento di essi nel processo legislativo e le funzioni della Giunta dei loro portavoce. I Gruppi parlamentari parteciperanno a tutte le commissioni, proporzionalmente al numero dei loro membri.
4. Il Parlamento si riunirà in sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute straordinarie saranno convocate dal Presidente, su accordo della Deputazione permanente o a richiesta di un quarto del numero dei Deputati o a richiesta del numero dei Gruppi parlamentari che il Regolamento determinerà. Il Parlamento si riunirà anche, in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente della Generalitat.
5. Per la loro validità, tanto nelle sedute plenarie come in quelle delle commissioni, le decisioni dovranno essere adottate in riunioni regolarmente convocate alle quali assista la maggioranza dei loro membri e con l'approvazione della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui l'ordinamento e la Legge richiedano un "quorum" più elevato.
6. L'iniziativa legislativa spetta ai Deputati, al Consiglio Esecutivo o Governo e, nei termini che la Legge della Catalogna stabilisca, agli organi politici rappresentativi degli ambiti sovramunicipali dell'organizzazione territoriale della Catalogna. L'iniziativa popolare per la presentazione dei disegni di legge che debbano essere elaborati dal Parlamento della Catalogna sarà stabilita da questo mediante Legge, in armonia con quanto stabilisce la Legge Organica prevista dall'art. 87 terzo comma della Costituzione.

Articolo 33

1. Il Parlamento della Catalogna esercita la potestà legislativa mediante formazione di leggi. Tale potestà sarà delegabile soltanto al Consiglio Esecutivo o Governo con modalità identiche a quelle che nel caso di delega delle Corti Generali al Governo stabiliscono gli articoli 82, 83 e 84 della Costituzione.
2. Le leggi della Catalogna saranno promulgate, in nome del Re, dal Presidente della Generalitat, il quale ne ordinerà la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Generalitat" nei quindici giorni successivi all'approvazione e sul "Bollettino Ufficiale dello Stato". Agli effetti della loro entrata in vigore farà fede la data della loro pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Generalitat". La versione ufficiale in lingua castigliana sarà quella della Generalitat.

Articolo 34

Spetta al Parlamento della Catalogna anche:
1. Di designare i Senatori che rappresenteranno la Generalitat al Senato. La designazione dovrà essere fatta in una seduta appositamente indetta e proporzionalmente al numero dei Deputati di ciascun Gruppo parlamentare. I Senatori designati secondo quanto sancito dal presente articolo dovranno essere Deputati del Parlamento della Catalogna e cesseranno dal mandato di Senatori, oltre a quanto disposto per questa materia dalla Costituzione, quando cesserà il loro mandato di Deputati.
2. Di elaborare proposte di legge da presentare all'Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati e di nominare un massimo di tre Deputati del Parlamento incaricati di sostenerle.
3 Di sollecitare al Governo dello Stato l'adozione di progetti di legge.
4. Di interporre il ricorso di incostituzionalità e di presentarsi presso il Tribunale Costituzionale nei conflitti di competenza ai quali fa riferimento la lettera c), del comma 1, dell'art. 161 della Costituzione.

Articolo 35

Senza pregiudizio dell'istituzione prevista dall'art. 54 della Costituzione e in coordinazione con la stessa, il Parlamento potrà nominare un Difensore del Popolo della Catalogna ("Síndic de Greuges") per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei cittadini, in funzione della quale potrà effettuare la supervisione delle attività dell'amministrazione della Generalitat. Una legge della Catalogna ne stabilirà l'organizzazione ed il funzionamento.


Capo IIIl Presidente

Articolo 36

1. Il Presidente sarà eletto dal Parlamento fra i suoi membri e nominato dal Re.
2. Il Presidente della Generalitat dirige e coordina l'azione del Consiglio Esecutivo o Governo e costituisce la più alta rappresentanza della Generalitat e quella ordinaria dello Stato nella Catalogna.
3. Il Presidente potrà delegare temporaneamente le funzioni esecutive ad uno dei Consiglieri.
4. Il Presidente sarà, in ogni caso, politicamente responsabile presso il Parlamento.
5. Una legge della Catalogna stabilirà le modalità di elezione del Presidente, il suo Status personale e le sue facoltà.


Capo IIIIl Consiglio Esecutivo o Governo

Articolo 37

1. I1 Consiglio, organo collegiale di governo con funzioni esecutive ed amministrative, sarà regolato da Legge della Catalogna che ne stabilirà la composizione, lo Status, le modalità di nomina e la cessazione dall'incarico dei membri nonché le loro facoltà.
2. Il Consiglio risponde politicamente e solidarmente al Parlamento, ferma restando la responsabilità diretta di ogni Consigliere per la sua gestione.
3. Il Consiglio avrà sede nella città di Barcellona ed i suoi organismi, servizi e sedi distaccate potranno essere dislocati in diverse località della Catalogna, secondo criteri di decentramento, decongestionamento e coordinamento delle funzioni.
4. Tutte le norme, disposizioni ed atti emanati dal Consiglio Esecutivo o Governo e dall'Amministrazione della Generalitat, se necessario, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Generalitat. Tale pubblicazione sarà sufficiente a tutti gli effetti per la validità degli atti e per l'entrata in vigore delle disposizioni e norme della Generalitat. Rispetto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dello Stato, bisognerà attenersi a quanto disposto dalla corrispondente norma dello Stato.

Articolo 38

1. Il Presidente della Generalitat e i Consiglieri durante il loro mandato non potranno essere arrestati o altrimenti privati della loro libertà personale, eccetto il caso di flagranza, per reati commessi nel territorio della Catalogna. In ogni caso la decisione circa la loro imputazione, detenzione, processo e condanna spetterà al Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna. Fuori da detto territorio la responsabilità penale sarà accertabile negli stessi termini presso la Camera per le cause penali del Tribunale Supremo.

Articolo 39

Il Consiglio potrà interporre ricorso di incostituzionalità. Potrà altresì, per iniziativa propria o previo accordo con il Parlamento, presentarsi al Tribunale Costituzionale nei conflitti di competenza cui fa riferimento il comma c) del paragrafo 1 dell'art. 161 della Costituzione.


Capo IV

Controllo della Generalitat

Articolo 40

1. Le leggi della Catalogna saranno escluse dal ricorso contenzioso amministrativo e soggette soltanto al controllo di costituzionalità esercitato dal Tribunale Costituzionale.
2. Avverso atti, accordi e norme regolamentari emanati dagli organismi esecutivi ed amministrativi della Generalitat, è ammesso ricorso alla giurisdizione del contenzioso amministrativo.

Articolo 41

Fermo restando quanto sancito dal primo comma del precedente articolo, una legge della Catalogna costituirà e regolerà il funzionamento di un organismo di carattere consultivo che decreterà, nei casi previsti dalla stessa legge, sull'adeguamento al presente Statuto dei progetti o proposte di legge sottoposti al dibattito per l'approvazione del Parlamento della Catalogna. La presentazione al Tribunale Costituzionale di ricorsi di incostituzionalità da parte del Consiglio Esecutivo o Governo della Generalitat o del Parlamento della Catalogna, richiederà come requisito previo una decisione di quest'ultimo organismo.

Articolo 42

Fermo restando quanto disposto dall'art. 136 e dal comma d) dell'art. 153 della Costituzione, sarà istituita la Corte dei Conti della Catalogna ("Sindicatura de Comptes de Catalunya"). Una legge della Catalogna ne regolerà l'organizzazione e il funzionamento e stabilirà le garanzie, norme e procedimenti per accertare la regolarità del conto consultivo della Generalitat, che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento.


Titolo terzoFinanze ed Economia

Articolo 43

1. I1 patrimonio della Generalitat sarà costituito da:
1) Il patrimonio posseduto dalla Generalitat al momento dell'approvazione dello Statuto.
2) I beni inerenti a servizi trasferiti alla Generalitat.
3) I beni acquisiti dalla Generalitat a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio della Generalitat, la sua amministrazione, difesa e conservazione saranno regolati da una Legge della Catalogna.

Articolo 44

Le disponibilità finanziarie della Generalitat sono costituite da:
1. I redditi delle imposte che la Generalitat stabilirà.
2. I redditi delle imposte trasferite alla Generalitat dallo Stato alle quali fa riferimento la disposizione addizionale sesta nonché tutti quei redditi la cui cessione sia approvata dalle Corti Generali.
3. Una percentuale di partecipazione sull'esazione totale dello Stato per imposte dirette ed indirette, compresi i monopoli fiscali.
4. I redditi delle tasse per utilizzazioni speciali e per prestazione di servizi della Generalitat di propria creazione o come conseguenza di trasferimenti di servizi statali.
5. 1 contributi speciali stabiliti dalla Generalitat nell'esercizio delle sue competenze.
6. Le sovrimposte su imposte statali.
7. Se necessario, gli introiti provenienti dal Fondo di Compensazione Interterritoriale.
8. Altre assegnazioni a carico dei Bilanci Preventivi Generali dello Stato.
9. L'emissione di un debito e il ricorso al credito.
10. Le rendite del patrimonio della Generalitat.
11. Le entrate di diritto privato, i lasciti, le donazioni e le sovvenzioni.
12. Le multe e le sanzioni nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 45

1. Al completamento del trasferimento dei servizi o al compimento del sesto anno di vigenza del presente Statuto, se la Generalitat lo richiede, la partecipazione annuale alle entrate dello Stato, citata al numero 3 del precedente articolo e definita nella terza disposizione transitoria, si negozierà sulle seguenti basi:
a) La media del coefficiente di popolazione e il gettito fiscale della Catalogna, quest'ultimo fissato in base all'esazione nel suo territorio dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
b) La quantità equivalente all'apporto proporzionale della Catalogna per i servizi e oneri generali che lo Stato continui ad assumere come propri.
c) I1 principio di solidarietà interterritoriale cui fa riferimento la Costituzione, che si applicherà in funzione della relazione inversa fra il reddito reale per abitante in Catalogna e quello del resto della Spagna.
d) Altri criteri ritenuti appropriati.
2. La fissazione della nuova percentuale di partecipazione sarà oggetto di trattativa iniziale e sarà rivedibile a richiesta del Governo o della Generalitat ogni cinque anni.

Articolo 46

1. La gestione, esazione, liquidazione e controllo dei propri contributi spetterà alla Generalitat la quale disporrà di piene facoltà per l'esecuzione e l'organizzazione di detti adempimenti, ferma restando la collaborazione che possa essere stabilita con l'Amministrazione Tributaria dello Stato, in particolare quando lo richieda la natura del contributo.
2. Nel caso delle imposte i cui redditi fossero stati ceduti, la Generalitat assumerà, su delega dello Stato, la loro gestione, esazione, liquidazione e controllo, ferma restando la collaborazione che possa essere stabilita tra le due Amministrazioni, in armonia con quanto stabilito dalla legge che fisserà l'ammontare e le condizioni della cessione.
3. La gestione, esazione, liquidazione e controllo delle altre imposte dello Stato percepite in Catalogna spetterà all'Amministrazione Tributaria dello Stato, ferma restando la delega che la Generalitat possa da esso ricevere, e la collaborazione che si possa stabilire specialmente quando questo sia richiesto dalla natura del contributo.

Articolo 47

La Generalitat godrà di identico trattamento fiscale stabilito dalla legge per lo Stato.

Articolo 48

1. Spetta alla Generalitat la tutela finanziaria sugli Enti Locali rispettando l'autonomia loro riconosciuta dagli articoli 140 e 142 della Costituzione ed in armonia con l'art. 9, comma 8. del presente Statuto.
2. Sono competenza degli Enti Locali della Catalogna gestione, esazione, liquidazione e controllo dei Contributi loro attribuiti dalle leggi, ferma restando la delega che possano conferire alla Generalitat per questa facoltà. Mediante legge dello Stato e in casi determinati sarà stabilito il sistema di collaborazione fra Enti Locali, Generalitat e Stato per la gestione, esazione, liquidazione e controllo dei contributi. Gli introiti degli Enti Locali della Catalogna consistenti in partecipazioni alle entrate statali e alle sovvenzioni in genere, saranno percepiti attraverso la Generalitat che li distribuirà secondo i criteri stabiliti per le menzionate partecipazioni.

Articolo 49

Spettano al Consiglio Esecutivo o Governo l'elaborazione ed applicazione del Bilancio Preventivo della Generalitat, mentre spettano al Parlamento il suo esame, emendamenti, approvazione e controllo. Il Bilancio Preventivo sarà unico e comprenderà la totalità delle spese e delle entrate della Generalitat e di organizzazioni, istituzioni ed enti che ne dipendono.

Articolo 50

Spetta esclusivamente al Parlamento la facoltà propria della Generalitat di stabilire ed esigere le imposte, tasse e contributi speciali così come la determinazione di sovrimposte.

Articolo 51

1. La Generalitat, col consenso del Parlamento, potrà emettere debito pubblico per finanziare spese di investimento.
2. Il volume e le caratteristiche delle emissioni saranno stabiliti secondo l'Ordinamento Generale della politica creditizia e in coordinazione con lo Stato.
3. I titoli emessi saranno considerati a tutti gli effetti fondi pubblici.

Articolo 52

La Generalitat ha facoltà, nell'ambito delle sue competenze, di costituire istituzioni per fomentare la piena occupazione e lo sviluppo economico e sociale.

Articolo 53

La Generalitat, in armonia con quanto stabilito dalle Leggi dello Stato, designerà i propri rappresentanti negli organismi economici, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese pubbliche dello Stato, la cui competenza si estende al territorio catalano e che per loro natura non siano oggetto di trasferimento.

Articolo 54

La Generalitat potrà costituire imprese pubbliche come mezzo di esecuzione delle funzioni di sua competenza, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 55

1. La Generalitat, come potere pubblico, potrà far uso delle facoltà previste dall'art. 130 primo comma della Costituzione, e potrà promuovere, con una adeguata legislazione, le società cooperative nei termini risultanti dal paragrafo 21 dell'art. 9 del presente Statuto.
2. La Generalitat potrà altresì, in armonia con la legislazione dello Stato in materia, far uso delle altre facoltà previste dal comma 2 dell'art. 129 della Costituzione.


Titolo quartoRiforma dello Statuto

Articolo 56

1. La riforma dello Statuto si uniformerà al seguente procedimento:
a) L'iniziativa della riforma spetterà al Consiglio Esecutivo o Governo della Generalitat, al Parlamento della Catalogna su proposta di un quinto del numero dei suoi Deputati o alle Corti Generali.
b) La proposta della riforma richiederà in ogni caso l'approvazione del Parlamento della Catalogna espressa con una maggioranza di due terzi, l'approvazione delle Corti Generali mediante Legge Organica e, infine, il referendum positivo degli elettori.
2. Se la proposta di riforma non è approvata dal Parlamento della Catalogna o dalle Corti Generali o non è confermata mediante referendum dal corpo elettorale, non potrà essere sottoposta nuovamente a dibattito e votazione del Parlamento prima del trascorrimento di un anno.
3. L'approvazione della riforma da parte delle Corti Generali mediante Legge Organica comprenderà l'autorizzazione dello Stato alla Generalitat di convocare il referendum di cui al paragrafo b) del primo comma del presente articolo.

Articolo 57

A prescindere da quanto disposto dal precedente articolo, qualora la riforma abbia per oggetto la mera modifica dell'organizzazione dei poteri della Generalitat e non riguardi i rapporti della Comunità Autonoma con lo Stato, si potrà procedere secondo quanto segue:
a) Elaborazione del progetto di riforma da parte del Parlamento della Catalogna.
b) Parere delle Corti Generali.
c) Se entro la scadenza di trenta giorni a partire da quello della richiesta del parere di cui al comma precedente, le Corti Generali non esprimessero il loro interesse alla riforma, si convocherà, debitamente autorizzato, un referendum sul testo proposto.
d) Si richiederà infine l'approvazione delle Corti Generali mediante Legge Organica.
e) Se invece entro i termini di decadenza di cui alla lettera c) le Corti esprimessero il proprio interesse alla riforma, essa dovrà seguire il procedimento previsto nel precedente articolo, considerando compiuti gli adempimenti del comma a) del paragrafo 1 del suddetto articolo.

Disposizioni aggiunte

Prima

Nel quadro della Costituzione e del presente Statuto saranno riconosciute ed attualizzate le peculiarità storiche dell'organizzazione amministrativa interna della Valle d'Aran.

Seconda

Mediante la corrispondente norma dello Stato e sotto la sua tutela, si creeranno e regoleranno la composizione e le funzioni di un Patronato dell'Archivio della Corona di Aragona, al quale parteciperanno con carattere di preminenza la Generalitat della Catalogna, altre Comunità Autonome e provincie, se necessario.

Terza

1. Fino a quando non saranno coperti dai loro titolari e sempre che siano risultati deserti i relativi concorsi, i posti vacanti esistenti o che diverranno tali negli organi giurisdizionali della Catalogna, potranno essere ricoperti temporaneamente da personale designato dalla Camera di Governo del Tribunale Superiore di Giustizia, applicando le norme dettate all'uopo dalla Legge Organica del Potere Giudiziario. Il personale interinale che sarà eventualmente nominato cesserà dalla carica alla nomina del titolare.
2. Quando le necessità del servizio lo richiedano e non sia risolto l'adeguato ampliamento dell'organico al servizio dell'Amministrazione di Giustizia, il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna potrà ricoprire interinalmente, in armonia con quanto previsto dal comma precedente, i posti per i quali si richieda l'ampliamento. Agli effetti di questa norma si considera personale al servizio dell'Amministrazione di Giustizia quello dichiarato tale nella Legge Organica del Potere Giudiziario.

Quarta

A partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, i bilanci preventivi che elaborino ed approvino le Deputazioni provinciali di Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona saranno uniti a quelli della Generalitat.

Quinta

In omaggio alla vocazione culturale della Catalogna, lo Stato e la Generalitat considereranno nel suo territorio il servizio della cultura come un dovere e prerogativa essenziale in armonia con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 149 della Costituzione e in questa intesa collaboreranno nell'attività per l'incremento e lo sviluppo del patrimonio culturale comune, nelle sue diverse espressioni linguistiche e modalità.
Nel quadro di questa collaborazione si faciliterà lo scambio culturale con altre Comunità Autonome e provincie con particolare riguardo verso tutte quelle con cui la Catalogna abbia avuto vincoli storici, culturali o commerciali.

Sesta

1. E’ ceduto alla Generalitat, nei termini previsti dal paragrafo 3 della presente Disposizione il provento delle seguenti entrate tributarie:
a) Imposta sul patrimonio netto.
b) Imposta sui passaggi di proprietà.
c) Imposta sulle successioni e donazioni.
d) Imposte sul lusso percepite nel luogo di destinazione.
L'eventuale soppressione o modifica di taluna di queste imposte implicherà l'estinzione o la modifica della cessione.
2. Il contenuto della presente Disposizione potrà essere modificato su accordo del Governo con la Generalitat, accordo che sarà trattato dal Governo come disegno di legge. Per questi effetti, la modifica della presente Disposizione non sarà considerata modifica dello Statuto.
3. L'ammontare e le condizioni della cessione saranno stabiliti dalla Commissione Mista alla quale fa riferimento il secondo comma della terza Disposizione Transitoria che, comunque, li destinerà alla Catalogna. Il Governo presenterà l'accordo della Commissione come disegno di legge o, se concorressero motivi di urgenza, come Decreto Legge, entro sei mesi dalla costituzione del primo Consiglio Esecutivo o Governo della Generalitat.

Settima

L'esercizio delle competenze finanziarie riconosciute da questo Statuto alla Generalitat si conformerà a quanto stabilisce la Legge Organica cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 157 della Costituzione.

Disposizioni transitorie

Prima

La Giunta di Sicurezza prevista al numero 6 dell'art. 13 del presente Statuto dovrà essere costituita entro tre mesi dalla nomina del primo Consiglio Esecutivo o Governo della Generalitat e si costituirà in armonia con quanto previsto dal presente Statuto per coordinare le competenze dello Stato e della Generalitat nella presente materia.

Seconda

Fino a quando le Corti Generali non avranno elaborato le leggi alle quali fa riferimento il presente Statuto e il Parlamento della Catalogna non abbia legiferato sulle materie di sua competenza, continueranno ad avere vigore le attuali leggi e disposizioni dello Stato emanate in proposito, fermo restando che la loro azione legislativa, se necessario, e la loro esecuzione saranno effettuate dalla Generalitat secondo i presupposti previsti dal presente Statuto.

Terza

1. Fino a che il trasferimento alla Generalitat dei servizi corrispondenti alle competenze determinate dal presente Statuto non si sia completato nella sua totalità, lo Stato garantirà il finanziamento dei servizi trasferiti alla Generalitat con l'equivalente al costo effettivo che il servizio stesso in Catalogna comporterà al momento del trasferimento.
2. Per garantire il finanziamento dei suddetti servizi viene costituita una Commissione Mista paritetica Stato-Generalitat che adotterà un metodo finalizzato a determinare la percentuale di partecipazione prevista dal terzo comma dell'art. 44. I1 metodo da seguire terrà presente tanto i costi diretti come i costi indiretti dei servizi nonché le corrispondenti spese di investimento.
3. La Commissione Mista di cui al precedente comma, determinerà la suddetta percentuale durante il periodo transitorio, con un anticipo minimo di un mese sulla presentazione dei bilanci preventivi dello Stato alle Corti.
4. Con il metodo fissato al secondo comma, si stabilirà una percentuale in cui sarà considerato il costo effettivo globale dei servizi trasferiti dallo Stato alla Generalitat, sottratta totalmente l'esazione ottenuta dalla Generalitat per i contributi ceduti, in rapporto alla somma delle entrate ottenute dallo Stato nei capitoli I e II dell'ultimo bilancio preventivo anteriore al trasferimento dei servizi valutati.

Quarta

Fino a quando una legge della Catalogna non regolerà un procedimento per le elezioni al Parlamento, questo sarà eletto secondo le seguenti norme:
1. Previa intesa con il Governo, il Consiglio Esecutivo provvisorio della Generalitat convocherà le elezioni entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di promulgazione del presente Statuto. Le elezioni dovranno aver luogo entro sessanta giorni dal giorno della convocazione.
2. Le circoscrizioni elettorali saranno le quattro provincie di Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona. Il Parlamento della Catalogna sarà composto di 135 Deputati dei quali la circoscrizione di Barcellona ne eleggerà uno ogni 50.000 abitanti, con un massimo di 85 Deputati. Le circoscrizioni di Girona, Lleida e Tarragona eleggeranno un minimo di 6 Deputati più 1 per ogni 40.000 abitanti e saranno loro attribuiti, rispettivamente, 17, 15 e 18 Deputati.
3. I Deputati saranno eletti a suffragio universale uguale, diretto e segreto dai cittadini in età maggiore di diciotto anni, secondo un sistema di scrutinio proporzionale.
4. Le Giunte provinciali elettorali avranno, entro i limiti della rispettiva giurisdizione, la totalità delle competenze che la normativa elettorale vigente attribuisce alla Giunta Centrale.
Per i ricorsi riguardanti l’impugnazione della validità dell'elezione e della proclamazione di Deputati eletti sarà competente la Camera per le questioni del Contenzioso-Amministrativo dell'Audienza Territoriale di Barcellona fino a che essa non sarà fusa col Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna che sarà competente anche nei ricorsi o impugnazioni avanzati contro le decisioni delle Giunte Elettorali provinciali. Contro le decisioni della Camera dell'Audienza Territoriale non sarà ammesso ricorso.
5. Per quanto non previsto nella presente Disposizione saranno applicate le vigenti norme per le elezioni legislative al Congresso dei Deputati delle Corti Generali.

Quinta

1. Proclamati i risultati delle elezioni e nel termine massimo di otto giorni, il primo Parlamento della Catalogna si costituirà con la direzione di una Commissione di anziani formata da un Presidente e due Segretari e provvederà immediatamente ad eleggere la Commissione provvisoria che sarà composta da un Presidente, due Vice-Presidenti e quattro Segretari.
2. In una successiva sessione che avrà luogo al massimo dieci giorni dopo il termine della seduta costitutiva, il Presidente del Parlamento, dopo aver consultato i portavoce designati dai partiti o dai gruppi politici presenti in Parlamento proporrà fra i membri del Parlamento un candidato alla Presidenza della Generalitat e procederà, dopo un dibattito, alla votazione.
3. Il candidato proposto per essere eletto Presidente della Generalitat, dovrà ottenere i voti della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento. Tale elezione comporterà la simultanea approvazione del programma di governo e della composizione del Consiglio Esecutivo proposti dal candidato eletto.
4. Se non ottenesse detta maggioranza, lo stesso candidato potrà sottoporsi a una seconda votazione a distanza di 48 ore dalla precedente nella quale si richiederà ancora la maggioranza assoluta per essere eletto. Ove anche nella seconda votazione non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, lo stesso candidato potrà sottoporsi ad una terza votazione a 48 ore dalla precedente e risulterà eletto Presidente con l'ottenimento del voto favorevole della maggioranza semplice dei Deputati.
5. Se, dopo la terza votazione, il candidato non risultasse eletto, si dovrà iniziare il procedimento con un altro candidato designato con le modalità del secondo comma della presente Disposizione Transitoria.
6. Se, trascorsi due mesi dalla prima votazione, nessun candidato ottenesse la fiducia del Parlamento, questo sarà sciolto e, trascorsi quindici giorni, si indiranno nuove elezioni.
7. Eletto il primo Presidente della Generalitat, l'organizzazione di questa si conformerà a quanto previsto dal presente Statuto e cesseranno dalla carica il Presidente ed i Consiglieri nominati in forza del Regio Decreto Legge del 29 settembre 1977 numero 41.

Sesta

Il trasferimento dei servizi inerenti alle competenze che, secondo il presente Statuto, spettano alla Generalitat, sarà fatto in armonia con quanto segue:
1. Costituito il Consiglio Esecutivo o Governo della Generalitat, nel termine massimo di un mese, sarà nominata una Commissione Mista incaricata di inventariare i beni ed i diritti dello Stato che dovranno essere oggetto di trasferimento alla Generalitat, di individuare i servizi e le istituzioni da trasferirsi e di procedere, se necessario, all'adeguamento di quelli che passeranno alla competenza della Generalitat.
2. La Commissione Mista, costituita pariteticamente da Consiglieri designati dal Governo e dal Consiglio Esecutivo della Generalitat stabilirà le norme per il suo funzionamento. Gli accordi della Commissione Mista assumeranno la forma di proposta al Governo che li approverà con proprio Decreto del quale gli accordi figureranno come annessi e saranno pubblicati simultaneamente sul Bollettino Ufficiale dello Stato e sulla Gazzetta Ufficiale della Catalogna ed entreranno in vigore dal giorno della pubblicazione.
3. La Commissione Mista stabilirà il calendario e le scadenze per il trasferimento di ciascun servizio. In ogni caso la Commissione dovrà determinare entro due anni dalla data della sua costituzione il termine in cui dovrà essere completato il trasferimento di tutti i servizi assegnati alla Generalitat in armonia con il presente Statuto.
4. Sarà titolo sufficiente per l'iscrizione al Registro della Proprietà del trasferimento dei beni immobili dello Stato alla Generalitat, la certificazione da parte della Commissione Mista degli accordi di governo debitamente promulgati. Tale certificazione dovrà contenere i requisiti richiesti dalla Legge Ipotecaria. I1 cambio di titolarità nei contratti di locazione di locali per uffici pubblici dei servizi trasferiti non darà diritto al locatario di estinguere o rinnovare il contratto.
5. I funzionari addetti ai servizi statali o ad altre istituzioni pubbliche trasferiti alla Generalitat passeranno alle dipendenze di questa e, con la salvaguardia di tutti i diritti acquisiti al momento del trasferimento compreso quello di prendere parte ai concorsi di trasferimento indetti dallo Stato a parità di condizioni con gli altri dipendenti statali, e in tal modo potranno esercitare il loro permanente diritto di opzione.
Finchè la Generalitat non avrà approvato la stato giuridico dei propri funzionari, troveranno applicazione le disposizioni dello Stato vigenti in materia.
6. La Generalitat assumerà con carattere automatico e definitivo, e senza soluzione di continuità, i servizi che le erano stati trasferiti sin dal 29 settembre 1977 fino alla vigenza del presente Statuto. Quanto alle competenze il cui trasferimento sarà in corso di esecuzione, se ne completerà l'espletamento secondo i termini stabiliti dal corrispondente decreto di trasferimento. Tanto in un caso come nell'altro i trasferimenti realizzati si conformeranno, se necessario, ai termini di questo Statuto.
7. Le Deputazioni provinciali di Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona potranno trasferire o delegare alla Generalitat della Catalogna, in armonia con la legislazione dell'Ordinamento locale quei servizi che per la loro natura richiedano una programmazione coordinata, conservandone l'esecuzione e la gestione.
8. La Commissione Mista creata a norma dell'art. 3 del Decreto Regio del 30 settembre 1977, si considererà sciolta non appena costituita la Commissione Mista di cui al primo comma della presente Disposizione Transitoria.

Settima

I passaggi da effettuare in materia di insegnamento per trasferire alla competenza della Generalitat i servizi ed i centri dello Stato con sede in Catalogna, saranno fatti rispettando i calendari ed i programmi stabiliti dalla Commissione Mista.

Ottava

In ordine ai servizi della televisione, l'applicazione del terzo comma dell'art. 16 del presente Statuto prevede che lo Stato ceda in regime di concessione alla Generalitat l'uso di una terza rete appartenente allo Stato da creare espressamente per trasmissioni nel territorio della Catalogna e nei termini previsti dalla menzionata concessione.
Fino a quando la nuova rete non sarà in funzionamento effettivo, la Radiotelevisione spagnola (RTVE) articolerà attraverso la sua organizzazione in Catalogna un regime-transitorio di programmazione specifica per il territorio della Catalogna stessa che sarà trasmesso attraverso la seconda rete (UHF).
Il costo della programmazione specifica di Televisione indicata al paragrafo precedente si considererà come base per fissare la sovvenzione che potrebbe essere concessa alla Generalitat durante i primi due anni di funzionamento della prevista nuova rete cui fa riferimento la presente Disposizione Transitoria.Prologo asdf