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Visualizza Versione Completa : Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica



Alessandra
12-08-02, 18:06
Mi sbaglio Lepanto o è meglio conosciuto come Sacra Rota? Se hai notizie in merito ti pregherei di postarle. Sarebbe interessante saperne di più.

Grazie

Colombo da Priverno
12-08-02, 22:58
Carissima Alessandra,
ti accontento volentieri, spero che questo materiale possa tornarti utile.

Nel sec. XIII i Sommi Pontefici si servirono di officiali relatori (referendarii) per preparare la firma (signatura) delle suppliche e delle commissioni di cause di iustitia o di gratia agli uditori (cardinales auditores e cappellani auditores). Esiste un ufficio stabile della Segnatura da quando Eugenio IV (1471-84) demandò ai referendari stessi la firma di certe suppliche. La divisione di questa Segnatura, chiamata gratiae et commissionum sotto Sisto IV (1471-84), in due dicasteri era cominciata sotto Alessandro VI (4 magg. 1493) e fu compiuta da Giulio II (1503-13). Dalla fine del sec. XV ci sono dei Cardinali prefetti alle due Segnature, delle quali la Signatura iustitiae si trasformò in un vero tribunale. Il numero crescente dei referendari utriusque signaturae condusse in prassi alla formazione del gremio ristretto dei votantes, costituito da Alessandro VII (13 lu. 1659) in un collegio proprio da integrare sempre con i referendari semplici, i quali avevano soltanto voto consultivo. Con la creazione delle Congregazioni e con la crescente competenza della Rota e della Camera - le quali non avevano bisogno di commissioni speciali del Pontefice - le funzioni della Segnatura diminuirono, e diventò un tribunale anzitutto di cassazione (anche per le cause civili dello Stato pontificio: Regolamento del 10 nov. 1834 di Gregorio XVI). La Signatura gratiae, trasformata da Sisto V (22 genn. 1588) in una Congregazione, perdeva la sua importanza con lo sviluppo della Dataria, alla quale dai tempi di Clemente IX (1667-69) e nel sec. XVII passarono quasi tutte le concessioni di grazie.

San Pio X ricostituì (Cost. Sapienti Consilio e Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Ap., 29 giu. 1909) una unica Segnatura Apostolica come Supremo Tribunale, trasformandola in un consesso di 6 Cardinali, dei quali uno fungeva da Prefetto. Ma col C.I.C. del 1917 il numero degli E.mi Membri della Segnatura è stato reso illimitato. Benedetto XV ricostituì il collegio dei votanti e quello dei referendari come organi consultivi del Tribunale (Chirogr. 28 giu. 1915).

Le competenze attuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono stabilite nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus, del 28 giu. 1988, art. 121-125.

Per quanto riguarda la potestà strettamente giudiziaria la Segnatura Apostolica giudica: le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze rotali; i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame; le cause contro gli Uditori della Rota Romana per atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni; i conflitti di competenza di cui al can. 1416. Quale Tribunale contenzioso-amministrativo dirime: le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite; in questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l’atto illegittimo; le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Cura Romana; e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri. In virtù della potestà amministrativa riguardante il foro giudiziario ad essa spetta: vigilare sulla retta amministrazione della giustizia; prorogare la competenza dei tribunali; promuovere ed approvare l’erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439. Altre attribuzioni le derivano dall’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano e da taluni concordati (vedi ad es. Concordato con l’Italia art. 34, Concordato con il Portogallo art. 25, Concordato con la Repubblica Dominicana art. 16).

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica consta di E.mi Cardinali ed Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi nominati dal Santo Padre. Uno dei Cardinali funge da Prefetto, e si giova dell’aiuto del Segretario.

Essa procede secondo la Legge Propria.

La funzione dei consultori è svolta dai votanti e referendari, le cui facoltà e privilegi furono determinati dalla Cost. Ap. Ad incrementum del 15 ag. 1934, poi modificata dalle Normae speciales Signaturae Apostolicae approvate da Paolo VI il 23 mar. 1968.

Attualmente il Prefetto della "Segnatura Apostolica" è S.E.R. Mons. Pompedda Mario Francesco, Arciv. tit. di Bisarcio
mentre il Segretario è S.E.R. Mons. Salerno Francesco Saverio, Vesc. tit. di Cerveteri.

L'indirizzo e i recapiti telefonici:

Palazzo della Cancelleria
Piazza della Cancelleria 1
00186 Roma
tel 06.69.88.75.20
fax 06.69.88.75.53

Alessandra
13-08-02, 08:36
Fino ad oggi l'abbiamo sentita nominare nei giudizi di nullità dei matrimoni, se non erro sua è la competenza relativa al decreto di esecutività che appone alle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Non sapevo di tutte le altre competenze. Grazie Lepanto, molto interessante.

Colombo da Priverno
13-08-02, 10:44
Le competenze della Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono fissate dalla Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" agli art. 121-125.

ART. 121

Hoc Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur.



ART. 122

Ipsum cognoscit:

1º querelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum contra sententias Rotae Romanae;

2º recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;

3º exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;

4º conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunali appellationis.



ART. 123

§ 1. Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.

§ 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.

§ 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria.



ART. 124

Ipsius quoque est:

1º rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;

2º videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;

3º tribunalium inferiorum competentiam prorogare;

4º approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum.



ART. 125

Signatura Apostolica lege propria regitur.


Per quanto riguarda la Sacra Rota ti posso dire che questa è essenzialmente Tribunale di Appello (can. 1444, § 1, 2) e giudica: a) in seconda istanza, le cause definite dai Tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; b) in terza ed ulteriore istanza, le cause trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico d'appello. E' anche Tribunale d'appello per il Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano (Motu Proprio Quo civium del 21 nov. 1987, art. 7). Giudica però anche in prima istanza le cause espressamente ad essa riservate a tenore del can. 1405 § 3 e quelle che vengono ad essa affidate da parte del Sommo Pontefice a norma del can. 1444 § 3 o avocate dal Decano della Rota Romana a norma dell'art. 52 delle Norme del Medesimo Tribunale.

Colombo da Priverno
13-08-02, 13:20
Il Tribunale della Rota Romana ebbe origine dalla Cancelleria Apostolica, nella quale dopo il Cancelliere (poi Vice-Cancelliere) venivano l'auditor contradictorum ed i cappellani. A questi, prima caso per caso e poi stabilmente, era affidata l'istruzione delle cause (auditores causarum curiae domini papae); ma Innocenzo III diede loro anche il potere di pronunziare la sentenza. Con Innocenzo IV e il primo Concilio di Lione i cappellani formarono un tribunale stabile; Giovanni XXIII assegnò ad esso una sede particolare e nel 1331 con la Cost. Ratio iuris lo disciplinò con uno speciale regolamento.

Il nome Rota deriva probabilmente dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare le cause.Sisto IV (1472) fissò a 12 il numero dei Cappellani Uditori. Benedetto XIV determinò definitivamente la competenza del tribunale con la Cost. Iustitiae et pacis nel 1747.

L'elezione degli uditori fu sempre riservata al Papa; ma fu concesso anche ad alcune Nazioni il diritto di nominare qualche uditore; così due ne nominò la Spagna, uno la Germania e uno la Francia; Bologna, Milano, Venezia, Ferrara, Perugia ebbero pure il privilegio di nominare ciascuna un uditore. Dovevano essere doctores iuris famosi oltre che distinti per prudenza e integrità di vita.

Da Gregorio XVI (1834) la Rota fu anche tribunale di appello per lo Stato Pontificio, mentre le cause pertinenti il foro ecclesiastico, di preferenza venivano decise dalle Congregazioni.

Nel 1870 l'attività della Rota Romana quasi cessò; ma San Pio X con la Cost. Sapienti Consilio (29 giu. 1908) la ricostituì. Furono pubblicate la Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae (1908) e le Regulae servandae apud S. R. Rotae Tribunal (1910), rinnovate poi dalle Normae S. R. Rotae Tribunalis (1 sett. 1934). Le Norme vigenti sono state approvate e promulgate da Giovanni Paolo II il 7 febb. 1994, ed in vigore dal 1 ott. 1994.