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Visualizza Versione Completa : I sistemi politici europei: 1) Francia



Studentelibero
15-10-02, 22:25
E' raro nell'Europa contemporanea trovare un paese che abbia avuto una storia costituzionale cosi tormentata coma la Francia; e in effetti, la storia della Repubblica francese è cosi piena di rivolgimenti e modifiche costituzionali che si spiegano, almeno parzialmente, con il tradizionale vizio dei francesi di scrivere una carta costituzionale nuova ogniqualvolta intervengano delle modifiche o si presentino esigenze nuove nella dinamica politica del paese. Cosi, dal 1870 la Francia ha adottato ben 3 costituzioni diverse, corrispondenti ad altrettante "repubbliche", di cui solo 2 hanno resistito più a lungo delle altre: la Terza Repubblica (1875-1940) e l'attuale Quinta Repubblica "creata" dal generale De Gaulle nel 1958. Interessante notare che la crisi di ogni repubblica fu dovuta ad eventi essenzialmente esterni: cosi la Terza Repubblica è crollata sotto la spinta dell'invasione tedesca nella seconda guerra mondiale, mentre la Quarta Repubblica ha avuto fine con la crisi derivante dalla guerra d'Algeria, capitolo ancora oscuro della storia di Francia.

Quando il generale De Gaulle, eroe della resistenza francese contro la Germania nazista, fu chiamato di nuovo a dirigere l'Esecutivo francese dopo un "esilio" più che decennale, la situazione in Francia era divenuta esplosiva per la possibilità, da molti paventata, di un colpo di stato militare a Parigi, di cui il primo segnale era stata la costituzione ad Algeri di un Comitato di Salute Pubblica, composto da militari contrari alla politica "pavida" del governo francese nei confronti dei movimenti di decolonizzazione algerini. De Gaulle accettò l'offerta di porsi a capo dell'Esecutivo e avviò immediatamente contatti con i militari francesi in Algeria e i vari movimenti che lottavano per l'indipendenza dell'Algeria dalla Francia; in breve tempo vennero stipulati gli Accordi di Evian (1962) che concessero l'indipendenza all'Algeria, con il mantenimento di qualche beneficio (scarso) alla Francia, soprattutto in ambito commerciale e strategico.

Oltre al problema algerino, De Gaulle si dedicò anima e corpo alla riforma del sistema politico francese; nel 1958, De Gaulle presentò al paese una nuova carta costituzionale che sottopose poi a referendum popolare. L'approvazione popolare fu plebiscitaria (l'80% dei votanti approvò il progetto di de Gaulle) e il generale poté inaugurare la nuova Quinta Repubblica. Con la nuova costituzione la Francia pose fine a uno dei periodi più negativi della sua storia costituzionale, con un sistema politico ispirato al parlamentarismo più estremo. La Quarta Repubblica infatti fu caratterizzata dall'instabilità degli Esecutivi (ben 22 in 13 anni), prigionieri dei capricci di un'assemblea che poteva fare e disfare a proprio piacimento essendo com'era priva di responsabilità politica. La nuova costituzione pose fine a tutto ciò rafforzando i poteri dell'Esecutivo e limitando le prerogative del Parlamento, ma soprattutto introducendo un sistema di tipo semi- presidenziale, con l'elezione diretta (in seguito ad un emendamento costituzionale introdotto da De Gaulle nel 1962) del Presidente della Repubblica ma con dei poteri particolari riservati al Primo Ministro. Nonostante le critiche di molti osservatori che vedevano nella Quinta Repubblica e nella riduzione dei poteri del Parlamento nient'altro che una dittatura personale di De Gaulle, il nuovo sistema garantì alla Francia una grande stabilità istituzionale e attraversò indenne le contestazioni popolari del 1968, la morte di De Gaulle e le critiche feroci degli intellettuali della gauche francese (tra cui il futuro presidente Mitterrand che non esitò a servirsi delle prerogative che la costituzione riserva al presidente una volta giunto all'Eliseo) in nome del ritorno al parlamentarismo della Quarta Repubblica.

La Francia di oggi di Chirac e Jospin, quindi è la diretta discendente di quella costituzione elaborata e introdotta da De Gaulle ed all'analisi dei suoi meccanismi di funzionamento rivolgiamo ora la nostra attenzione.

Il Parlamento francese è composto di 2 camere: l'Assemblea Nazionale composta di membri eletti secondo un sistema di scrutinio maggioritario a due turni ed il Senato, composto di membri eletti da un corpo elettorale ristretto (formato da deputati, da membri dei Consigli generali dei Dipartimenti, ecc.). La Quinta Repubblica prevede, come abbiamo già accennato, della limitazioni ai poteri del Parlamento: per esempio spetta all'Esecutivo il controllo sull'ordine del giorno e l'organizzazione dei dibattiti parlamentari, inoltre i poteri finanziari del Parlamento sono stati fortemente ridotti dall'articolo 40 che dichiara inaccettabili le proposte di legge parlamentari che recano aumento degli oneri o una diminuzione delle risorse pubbliche. A ben vedere è forse in materia finanziaria che si trova la più grande limitazione imposta al Parlamento francese dalla costituzione. Non solo non può presentare proposte di legge che provochino un aumento degli oneri o una diminuzione delle entrate ma spesso l'Esecutivo tende e rigettare persino quelle proposte parlamentari che non recano alcun pregiudizio alle casse dello stato.

Il Presidente della repubblica è una figura un po' particolare nel sistema francese. Eletto con sistema maggioritario a doppio turno il Presidente dura in carica 7 anni; la discrepanza esistente tra la durata del Parlamento e del Presidente fa si che la maggioranza parlamentare possa anche essere diversa da quella che ha eletto il Presidente. Nel caso in cui il partito del Presidente abbia anche la maggioranza in Parlamento, allora l'inquilino dell'Eliseo gode di un potere senza limiti dato che, grazie alla ferrea disciplina di partito, il Primo Ministro e il gabinetto seguiranno fedelmente le sue direttive. Se, invece, il presidente non gode della maggioranza parlamentare (come è il caso attuale del Presidente Chirac e del primo ministro Jospin), rimane una figura di rilievo ma dotata di scarsi poteri, confinata all'esercizio di funzioni protocollari.

Il Presidente nomina il Primo Ministro e, insieme a lui, gli altri ministri; può decidere di sciogliere l'Assemblea Nazionale a sua discrezione. E' il capo delle Forze Armate e negozia e ratifica i trattati internazionali, ma soprattutto dispone di una prerogativa, contenuta nell'articolo 16 della Costituzione che gli accorda i pieni poteri straordinari nel caso di eventi che minaccino le istituzioni della repubblica, l'indipendenza, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali. Solo il Presidente inoltre, può ricorrere allo strumento del referendum, istituto introdotto dal generale De Gaulle nella Costituzione del 1958.

La Costituzione francese quindi, fa del Presidente una figura molto ambigua. In effetti il Presidente francese è dotato dei poteri e privilegi di un capo dell'esecutivo tipici di un sistema presidenziale ma gode altresì delle immunità di un capo di stato parlamentare. In questa ambiguità è forse da ritrovarsi la mano del generale De Gaulle che pensava ad un Presidente forte ma allo stesso tempo svincolato da controlli di tipo parlamentare; insomma un "dittatore democratico" capace di superare gli scogli del parlamentarismo per affermare direttamente gli interessi della Francia. Ma il progetto di De Gaulle ha dimostrato in pieno la sua imperfezione quando, per la prima volta dalla nascita della Quinta Repubblica, nel 1988 il Presidente socialista Mitterrand fu costretto ad accettare a Matignon (sede del primo ministro) un premier gollista. Il sistema della "coabitazione" da allora è divenuto una costante del sistema politico francese, diventando cosi quella sorta di controllo e di limite dei poteri presidenziali che mancano nella Costituzione.

Il primo ministro francese, analogamente al Presidente, può disporre di poteri rilevanti, oppure divenire una figura di secondo piano, legata alle direttive del Presidente. E' senza dubbio vero che Jospin ha mostrato un dinamismo maggiore del suo predecessore Juppè alla guida dell'Esecutivo e che, contemporaneamente, i poteri di Chirac si sono andati riducendo di fronte ad un primo ministro riluttante a seguire le direttive presidenziali persino in politica estera.

In questi casi, cioè quando il Primo Ministro è appoggiato da una maggioranza diversa da quella che sostiene il Presidente, il sistema francese torna ad avvicinarsi ad un vero sistema parlamentare, dato che l'Esecutivo viene chiamato a rispondere delle proprie azioni di fronte al Parlamento, che riacquista cosi la sua vera funzione di controllo, e non di fronte al Presidente. Per questa ragione alcuni autori ritengono che il sistema politico francese sia meno un sistema semi- presidenziale e più un sistema parlamentare nel senso classico del termine e le esperienze di coabitazione che si sono verificate in questi ultimi anni sembrerebbe deporre a favore di questa tesi. Ma negare il carattere presidenziale del sistema francese (seppur mitigato dall'eventualità della coabitazione) significa trascurare le importanti modifiche che il generale De Gaulle ha introdotto per evitare la paralisi decisionale della Quarta Repubblica. Il potere esclusivo di indire referendum, i poteri eccezionali previsti dall'articolo 16, l'esclusiva competenza in politica estera, cosi come il potere di sciogliere l'Assemblea sono i segni tipici di un sistema che supera il parlamentarismo e che tende ad avvicinarsi al sistema presidenziale.

Erik Marangoni
marangoni@ragionpolitica.it

Alberich
16-10-02, 00:49
Le Istituzioni della V Repubblica francese.

1. Il Presidente della Repubblica.

La Francia ha un regime di tipo semi-presidenziale. Ciò sta a dire che la gestione del potere esecutivo è scissa tra due persone: il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro, con competenze differenti. Il Presidente è eletto a suffragio universale.

Le funzioni principali del Presidente della Repubblica sono:
- Nomina il Primo Ministro; nomina e revoca gli altri ministri su proposta del primo ministro stesso. Art.8;
- Presiede il consiglio dei ministri. Art.9;
- Promulga le leggi. Art.10;
- E’ il capo dell’esercito. Art. 15;
- Negozia e ratifica i trattati internazionali. Art. 52 ;
- Può sciogliere l’Assemble Nazionale;
- Può ricorre ad un referendum. I referendum devono, tuttavia, essere proposti dal governo o dal parlamento, eccetto referendum che interessano alcune tematiche: politica estera, politica comunitaria, riforme istituzionali. Art.11;
- In caso di necessità può assumere i pieni poteri e gestire lo stato in maniera abbastanza discrezionale, al di fuori delle normali direttive costituzionali. Art. 16;
- Ha il diritto di grazia. Art. 17.

Ha, inoltre alcune funzioni di garanzia:
- Controlla la fedeltà costituzionale delle istituzioni;
- Assicura il funzionamento regolare dei poteri pubblici ed il funzionamento dello Stato;
- E’ il garante dell’indipendenza nazionale –Art. 5- e dell’integrità territoriale.

Molti di questi atti necessitano della controfirma del Primo Ministro o di un ministro competente, i principali sono:
- ordinanze e decreti. Art. 13;
- promulgazione delle leggi. Art. 10;
- Nomina dei principali funzionari. Art. 13;
- nomina degli Ambasciatori. Art. 14;
- Negoziazione e ratifica dei trattati. Art. 52;


2. Il Governo.

Ha grandissimi poteri mal definiti, ma limitati dall’essere responsabile davanti al Parlamento. Dispone del potere esecutivo e regolamentario, è diretto dal Primo Ministro, che è responsabile di fronte al Parlamento. Esercita il suo potere decisionale in maniera collegiale in seno al Consiglio dei Ministri, che è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il governo:
- Determina e conduce la politica nazionale. Art. 20;
- Dispone dell’amministrazione delle forze armate. Art. 20;

Il Primo Ministro:
- E’ responsabile della difesa nazionale. Art. 21;
- Ha il potere regolamentario;
- Ha il potere esecutivo;
- nomina gli alti funzionari –eccetto quelli nominati dal Presidente-. Art. 22;
- Legifera su delega. Art. 38;
- Ha l’iniziativa sui progetti di leggi;
Decide l’ordine del giorno.


3. Il Parlamento.

Il Parlamento francese è un organo bicamerale, formato da Assemble Nazionale e Senato. Il Parlamento controlla l’azionedel governo, chedeve avere la fiducia del Parlamento per restare al potere.
L’Assemblea nazionale viene elettaa suffragio universale, resta in carica per 5 anni, salvo scioglimento anticipato. Il Senato è eletto a suffragio indiretto da un collegio formato da deputati, consiglieri generali, sindaci, e consiglieri municipali. Ogni senatore resta in carica nove anni. Si rinnova un terzo del Senato ogni tre anni.
- I progetti di legge e il bilancio sono sottoposti al vaglio delle due camere;
- Propone le leggi;
- In caso di disaccordo si istituisce una commissione paritaria;
- In caso di stallo è l’Assemblea Nazionale a decidere.
L’Assemblea Nazionale:
- Autorizza le deleghe;
- Può rovesciare un governo. Art. 49 e 50.

Oli
23-10-02, 19:01
Grandissimi, cavolo, ci voleva una spiegazione kiara delle istituzioni degli Stati UE!!

Mi piace anke l'idea di avere iniziato con la Francia

Alberich
23-10-02, 19:15
Sì, è molto interessante. Io avevo iniziato in altra sede ma mi ero fermato scoraggiato dal compito impari alla sola francia.
Grazie a Studentelibero però si può fare qualcosa di utile ed interessante. Mi riprometto di scrivere qualcosa nei prossimi giorni.
ciao

Studentelibero
24-10-02, 14:52
Sono contento che sia piaciuta l'iniziativa. Una delle cose più interessanti secondo me è lo studio dei sistemi istituzionali degli altri paesi anche se non credo esista una formula magica valida per riformare il sistema italiano (che pur va riformato).

locke (POL)
24-10-02, 14:58
C'è chi come la Francia che continua a sfornare Costituzioni e chi come il Regno Unito che non ne ha, non ne ha nemmeno necessità, e rimane l'esempio di paese democratico più fulgido in Europa.

Cordiali Saluti

Ulrich Realist
28-01-03, 16:02
Consiglio di leggere in questo stesso Forum i contributi di Antonio Mansi per capîre le distanze fra la società italiana e quella francese, U.k., olandese, tedesca, bega, etc.

Imperatore
17-08-03, 11:24
Originally posted by Studentelibero


Il Presidente nomina il Primo Ministro e, insieme a lui, gli altri ministri; può decidere di sciogliere l'Assemblea Nazionale a sua discrezione. E' il capo delle Forze Armate e negozia e ratifica i trattati internazionali, ma soprattutto dispone di una prerogativa, contenuta nell'articolo 16 della Costituzione che gli accorda i pieni poteri straordinari nel caso di eventi che minaccino le istituzioni della repubblica, l'indipendenza, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali. Solo il Presidente inoltre, può ricorrere allo strumento del referendum, istituto introdotto dal generale De Gaulle nella Costituzione del 1958.


Una domanda.
L'articolo 16 conferisce al Presidente pieni poteri in caso di catastrofi e minacce alla Francia.
Tu sai se in caso di minaccia di guerra nucleare e nel caso in cui la decisione di un attacco debba essere presa in fretta il Presidente francese, quale Comandante in Capo, può dare l'ordine d'impiego di armi nucleari senza alcuna conferma?