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Alberich
21-10-02, 23:09
Il documento allegato rappresenta il tentativo di tradurre in un testo coerente le deliberazioni del Parlamento europeo in tema di Costituzione dell'Unione europea e di riforma dei Trattati.
In sintesi, seguendo le indicazioni che risultano da successive risoluzioni adottate dal Parlamento europeo, si è cercato di fondere in un unico testo le norme di carattere costituzionale contenute nei Trattati vigenti, apportandovi le innovazioni volute dal Parlamento.
Il documento intende rappresentare la prima parte di un auspicato nuovo trattato dell'Unione - la Costituzione dell'Unione europea - la cui seconda parte dovrebbe essere costituita da tutte le altre norme , anch'esse opportunamente coordinate in un unico testo consolidato dei Trattati vigenti.
Il testo contiene molti elementi innovativi: la Carta dei diritti fondamentali è incorporata nel testo della Costituzione; scompare la distinzione fra la Comunità e l'Unione; viene semplificato e chiarito il sistema istituzionale; vengono differenziate le procedure di revisione della Costituzione e del Trattato.
Si è dovuto tuttavia rinunziare ad ogni ulteriore proposta innovativa utile alla redazione di un autonomo testo costituzionale, in mancanza di apposite risoluzioni del Parlamento europeo.
Non si tratta dunque della proposta di un singolo o di un gruppo politico, ma di un esercizio tecnico di traduzione in pratica di proposte già votate a larga maggioranza dal Parlamento europeo.
Il risultato può essere un utile strumento per rendere più specifica e concreta la discussione in corsosi una futura Costituzione dell'Unione europea e può così contribuire ai lavori della Convenzione sul futuro dell' Europa.




Il progetto nasce da un'iniziativa di Elena Paciotti, deputata al Parlamento europeo e presidente della Fondazione Basso, che ha coordinato i lavori. Il testo è stato redatto da Federico Petrangeli, dell'Università di Milano, e Valentina Bazzocchi dell' Università di Bologna. Il testo è stato discusso dai componenti dell'Osservatorio sull'Europa della Fondazione Basso, che hanno fornito suggerimenti e stimoli.

Alberich
21-10-02, 23:10
PREAMBOLO

TITOLO I
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
Capo I Dignità
Capo II Libertà
Capo III Uguaglianza
Capo IV Solidarietà
Capo V Cittadinanza
Capo VI Giustizia
Capo VII Disposizioni generali

TITOLO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI

TITOLO III
POLITICHE E COMPETENZE

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Capo I Disposizioni generali
Capo II Il Parlamento europeo
Capo III Il Consiglio
Capo IV La Commissione
Capo V La Corte di giustizia
Capo VI La Corte dei conti
Capo VII I Comitati consultivi
Capo VIII Il sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea
Capo IX La Banca europea degli investimenti

TITOLO V
ATTI E PROCEDIMENTI

TITOLO VI
CONTROLLO GIURISDIZIONALE

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO

TITOLO VIII
ACCORDI INTERNAZIONALI

TITOLO IX
COOPERAZIONE RAFFORZATA

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI




PREAMBOLO

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura, nella prospettiva di uno sviluppo di tipo federale ,

SOTTOLINEANDO che l'appartenenza all'Unione europea si fonda su valori comuni ai popoli che la compongono, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione ,

MIRANDO a rafforzare la solidarietà tra i popoli europei nel rispetto delle loro diversità della loro storia, della loro cultura, della loro lingua e delle loro strutture istituzionali e politiche ,

DESIDERANDO garantire ai cittadini e a coloro che risiedono nell'Unione migliori condizioni di vita e un ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale ,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, e a rafforzare il modello sociale europeo , tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti una moneta unica e stabile,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione e la progressiva attuazione di una politica di difesa comune, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,


GLI STATI MEMBRI E I POPOLI DELL'UNIONE EUROPEA ADOTTANO LA COSTITUZIONE ED IL TRATTATO SEGUENTI :

COSTITUZIONE DELL'UNIONE

TITOLO I
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, e i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [delle Comunità europee] e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

CAPO I-DIGNITÀ

Articolo 1. Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2. Diritto alla vita

1.Ogni individuo ha diritto alla vita.
2.Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3. Diritto all'integrità della persona

1.Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1.Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3.È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II- LIBERTÀ

Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale

1.Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2.Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3.Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2.Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione

1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2.La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione

1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2.I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14. Diritto all'istruzione

1.Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2.Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3.La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare

1.Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2.Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3.I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16. Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17. Diritto di proprietà

1.Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2.La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18. Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del Trattato.

Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1.Le espulsioni collettive sono vietate.
2.Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III-UGUAGLIANZA

Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21. Non discriminazione

1.È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2.Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e del Trattato è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nel Trattato stesso.

Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23. Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24. Diritti del bambino

1.I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2.In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3.Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25. Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26. Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV-SOLIDARIETÀ

Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell' Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque

1.Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2.Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33. Vita familiare e vita professionale

1.È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2.Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale

1.L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2.Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3.Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35. Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione e al Trattato.

Articolo 37. Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38. Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V-CITTADINANZA

Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1.Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2.I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione

1.Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2.Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4.Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del Trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43. Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44. Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno

1.Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2.La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione e al Trattato, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI-GIUSTIZIA

Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1.Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2.Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1.Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2.Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3.Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.



CAPO VII-DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51. Ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. Il presente Titolo non introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dalla Costituzione.

Articolo 52. Portata dei diritti garantiti

1.Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dal presente Titolo devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2.I diritti riconosciuti negli articoli 8, 15 commi 2 e 3, 18, 21 comma 2, 22, 23 comma 2, 35, 37, 38, 39, 40, 41 commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 46 si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dal Trattato .
3.Laddove il presente Titolo contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53. Livello di protezione

Nessuna disposizione del presente Titolo deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione del presente Titolo deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Titolo o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dal presente Titolo.

TITOLO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI

Articolo 55. L'Unione europea

1.L'Unione europea è costituta dagli Stati membri e dai loro cittadini. Ogni potere dell'Unione emana da questi ultimi.
2.L'Unione rispetta l'identità storica, culturale e linguistica degli Stati membri e la loro struttura costituzionale. Essa esercita i suoi poteri e le sue competenze sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di trasparenza .
3.L'Unione ha personalità giuridica e si dota dei mezzi necessari per conseguire i propri obiettivi e per portare a compimento le proprie politiche.
4.Il diritto dell'Unione, conforme alla Costituzione, prevale sul diritto degli Stati membri.

Articolo 56. I principi dell'Unione

1.L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e che sono espressi nel Titolo I .
2.L'Unione fa propri i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove il mantenimento della pace, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti umani in Europa e nel mondo; partecipa alle organizzazioni internazionali che perseguono tale scopo .

Articolo 57. Gli obiettivi dell'Unione

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) promuovere un progresso economico e sociale, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, e un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, per pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria con una moneta unica;
b) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita;
c) affermare la sua identità sulla scena internazionale attraverso il perseguimento delle finalità e l'affermazione dei principi di cui all'articolo precedente; difendere i valori comuni, gli interessi fondamentali, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione; rafforzare la sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme; promuovere la cooperazione internazionale;
d) rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri; conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia.
Articolo 58. La cittadinanza dell'Unione

1.È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2.I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dalla Costituzione e dal Trattato; godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Articolo 59. Leale cooperazione e solidarietà
1.Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
2.Gli Stati agiscono in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi definiti dalla Costituzione o dal Trattato o sia contraria agli interessi dell'Unione.

TITOLO III
POLITICHE E COMPETENZE

Articolo 60. Le politiche dell'Unione

1.Per il raggiungimento dei fini enunciati nell'articolo 57 lettere a) e b) l'azione dell'Unione europea comporta:
a) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
b) il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e di ogni restrizione all'entrata e all'uscita delle merci;
c) una politica commerciale comune;
d) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
e) una politica comune nel settore dei trasporti;
f) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
g) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato interno ;
h) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
k) una politica nel settore dell'ambiente;
l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo;
2.Per il raggiungimento dei fini enunciati nell'art.57 lettera c) l'azione dell'Unione europea comporta:
a)l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune mediante la definizione di principi e orientamenti comuni, la decisione di strategie comuni, l'adozione di azioni e posizioni comuni, la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica;
b) la progressiva definizione di una politica di sicurezza e di difesa comune, sostenuta da una cooperazione nel settore degli armamenti, che include le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi comprese le misure tese al ristabilimento della pace .
3. Per il raggiungimento dei fini enunciati nell'art. 57 lettera d) l'azione dell'Unione europea comporta:
a) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone;
b) misure in materia di politica dell'immigrazione e nei settori dei controlli alle frontiere esterne, dell'asilo e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi;
c) misure nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e nel settore della cooperazione amministrativa, compreso il riconoscimento delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali;
d) misure per la prevenzione e la repressione della criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode;
e) la promozione di una più stretta cooperazione fra le autorità giudiziarie, le forze di polizia, le autorità doganali dei paesi membri, anche attraverso apposite agenzie, come Eurojust ed Europol ;
f) il riavvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale;
g) la protezione dei diritti delle persone a livello dell'Unione anche attraverso apposite autorità indipendenti istituite dal Trattato, come il Garante europeo per la protezione dei dati personali .
4.L'azione dell'Unione a norma del presente articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
5.Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni di cui a questo articolo, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile .
Articolo 61. Il sistema di ripartizione delle competenze

1.L'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dalla Costituzione .
2.Nelle materie di competenza esclusiva dell'Unione, solo essa può adottare regole legislative. In queste materie gli Stati membri possono intervenire solo previa autorizzazione dell'Unione, e nei limiti di questa, secondo le modalità fissate dal Trattato .

Articolo 62. Sussidiarietà e proporzionalità

1.Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
2.Nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza l'intervento dell'Unione è legittimo soltanto nella misura in cui soddisfa almeno uno dei seguenti tre criteri:
a) lo spazio pertinente dell'azione prevista eccede i limiti di uno Stato membro e l'azione stessa comporterebbe rischi di effetti controproducenti, in termini di distorsione o squilibrio per uno o più Stati, ove non fosse attuata a livello comunitario;
b) l'azione prevista a livello comunitario, rispetto alle azioni analoghe che sarebbero attuate separatamente da ogni singolo Stato membro, presenta un vantaggio di sinergia tangibile in termini di efficacia e di economia di scala;
c) l'azione prevista risponde ad un'esigenza di solidarietà o di coesione che, alla luce delle disparità di sviluppo, non può essere assunta in modo soddisfacente nel quadro di ogni Stato membro.
3.L'azione dell'Unione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
4.Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, secondo le disposizioni e le procedure previste dal Trattato .

Articolo 63. Le competenze esclusive dell'Unione

L'Unione ha competenze esclusive nelle seguenti materie:
a) il mercato interno, comprese le libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali e i servizi finanziari;
b) la politica della concorrenza;
c) le politiche strutturali e di coesione;
d) il consolidamento e lo sviluppo dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia;
e) la politica doganale;
f) la definizione e la conduzione della politica estera e di difesa comuni;
g) le relazioni economiche esterne;
h) gli accordi di associazione;
i) il finanziamento del bilancio dell'Unione;
j) nonché, per i paesi che aderiscono alla moneta unica, la politica monetaria.

Articolo 64. Le competenze comuni all'Unione e agli Stati membri

1.Nelle seguenti materie di competenza comune, l'Unione fissa gli orientamenti, i principi generali e gli obiettivi, compreso, ove necessario, regole comuni e standard minimi:
a) la promozione della parità tra uomini e donne;
b) la politica sociale e dell'occupazione;
c) la politica di immigrazione e le altre politiche legate alla libera circolazione delle persone;
d) la tutela dei consumatori;
e) l'ambiente;
f) la politica agricola e della pesca;
g) i trasporti;
h) le reti transeuropee;
i) la ricerca e lo sviluppo tecnologico;
j) l'energia;
k) la fiscalità legata al mercato unico;
l) la politica estera;
m) la politica di difesa e di sicurezza, interna ed esterna, nella loro dimensione transnazionale.
n) la cooperazione allo sviluppo;
o) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare.
2.In tali materie la norma comunitaria mira ad una disciplina uniforme esclusivamente laddove rischierebbero di essere seriamente compromesse la parità dei diritti o la concorrenza. Gli Stati membri mantengono la loro capacità di legiferare quando l'Unione non abbia ancora esercitato le sue prerogative.
3.Nelle seguenti materie di competenza comune, l'Unione agisce unicamente per completare l'azione degli Stati membri, che mantengono pertanto la competenza di diritto comune:
a) l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù;
b) la protezione civile;
c) la cultura
d) i mezzi d'informazione;
e) lo sport;
f) la sanità;
g) l'industria;
h) il turismo;
i) i contratti civili e commerciali.
4.Nelle seguenti materie di competenza comune, l'Unione coordina le politiche nazionali secondo le procedure previste dal Trattato :
a) le politiche di bilancio e fiscali nel quadro dell'unione economica e monetaria;
b) le politiche dell'occupazione.

Articolo 65. Le competenze degli Stati membri

Spetta agli Stati membri la competenza in riferimento ad ogni materia non indicata nella Costituzione e nel Trattato.

Articolo 66. Altri interventi dell'Unione

Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi indicati nella Costituzione, senza che essa abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio e il Parlamento, con la procedura di cui all'articolo 98 prendono le disposizioni del caso. La Corte dei conti riferisce al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo sulle conseguenze del trasferimento di competenze sul bilancio dell'Unione.


TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67. Il Consiglio europeo

1.Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.
2.Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.
3.Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.
Articolo 68. Le istituzioni

1.L'esecuzione dei compiti affidati all'Unione è assicurata dalle seguenti istituzioni:
- il Parlamento europeo
- il Consiglio
- la Commissione
- la Corte di giustizia
- la Corte dei conti
2.Nei compiti ad essi affidati il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.

Articolo 69. Principio di attribuzione dei poteri

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti dalla Costituzione e dal Trattato.

Articolo 70. Il Sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal Trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dalla Costituzione, dal Trattato e dallo statuto ad esso allegato.

Articolo 71. La Banca europea degli investimenti

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato e dallo statuto ad esso allegato.

CAPO II - IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 72. Composizione

1.Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nell'Unione. I rappresentanti sono eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni.

2. Il Parlamento europeo elabora, con la procedura di cui all'art. 98 , un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il progetto può prevedere che una certa percentuale di seggi sia ripartita, secondo il sistema proporzionale, nell'ambito di una circoscrizione europea unica .
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato dal Trattato e deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nell'Unione. Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento .
3.Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei membri del Parlamento europeo sono stabiliti con atto legislativo approvato dal Parlamento a maggioranza dei suoi membri .
4.Il Parlamento europeo stabilisce a maggioranza dei suoi membri il proprio regolamento interno e decide dove fissare la sua sede e tenere le sue riunioni .

Articolo 73. Funzioni .

1.Il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito della procedura di cui all'art.98 , nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.
2.A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione.
3.Il Parlamento europeo esprime un parere vincolante sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali da compiere in materia di politica estera e di sicurezza dell'Unione ed è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito al suo sviluppo .
4.Il Parlamento europeo in seduta pubblica procede all'esame della relazione generale annuale sui progressi compiuti dall'Unione . Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio europeo, al Consiglio o alla Commissione .
Articolo 74. Mozione di censura

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

Articolo 75. Votazioni

Salvo i casi in cui è previsto che Parlamento europeo deliberi a maggioranza assoluta dei suoi membri o sia altrimenti stabilito, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Articolo 76. Diritto di petizione al Parlamento europeo

Qualsiasi cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che la (lo) concerne direttamente.

Articolo 77. Il Mediatore europeo

1.Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione ai sensi dell'art.43.
2.Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3.Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

CAPO III -IL CONSIGLIO

Articolo 78. Composizione e Presidenza

1.Il Consiglio, salvi i casi in cui si riunisce nella composizione dei capi di Stato e di governo , è composto di rappresentanze degli Stati membri nominate dai loro rispettivi governi. Ogni rappresentanza è diretta da un ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell'Unione.
2.La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
3.Il Presidente in carica del Consiglio riferisce al Parlamento europeo all'inizio della Presidenza per la presentazione del programma, durante la presidenza per riferire sui progressi realizzati e alla fine della presidenza per tracciare un bilancio consuntivo .
4.Apposite riunioni del Consiglio, composto dai ministri degli Stati membri competenti per le rispettive materie, sono dedicate alla politica estera e di sicurezza comune e alla politica di difesa .

Articolo 79. Funzioni

1 Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dalla Costituzione il Consiglio:
a)partecipa alla funzione legislativa nell'ambito della procedura di codecisione
b) provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
c) dispone di un potere di decisione.
2.Con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune il Consiglio:
a)prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
b)raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.
3.Il Consiglio promuove la cooperazione fra gli Stati membri e con le istituzioni dell'Unione nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia avvalendosi degli strumenti previsti dal Trattato, quali Eurojust e Europol .
4.Quando il Consiglio agisce in veste di legislatore, le sue riunioni sono pubbliche. Le deliberazioni, le votazioni, le dichiarazioni di voto e i punti del processo verbale attinenti all'adozione di testi legislativi sono resi pubblici. .
Articolo 80. Votazioni

1.Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata salvi i casi in cui sia previsto che il Consiglio deliberi all'unanimità o a maggioranza semplice .
2.La maggioranza qualificata si intende raggiunta con il voto favorevole della maggioranza semplice degli Stati membri che rappresentano la maggioranza della popolazione totale degli Stati membri dell'Unione .
3.Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

CAPO IV - LA COMMISSIONE

Articolo 81. Composizione

1.La Commissione è composta di membri scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione
La composizione della Commissione è stabilita dal Trattato
2.I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 82. Nomina

1.I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, fatta salva l'eventuale mozione di censura.
Il loro mandato è rinnovabile.
2.Il Consiglio, riunito al livello dei capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa due o più candidati alla carica di Presidente della Commissione. Fra questi candidati il Parlamento europeo elegge, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente della Commissione .
3.Il Presidente della Commissione designa, consultato il Consiglio, gli altri membri della Commissione.
I membri così designati sono soggetti al voto di approvazione da parte del Parlamento europeo, a maggioranza dei suoi membri.
4.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione, designa un candidato alla carica di Alto Rappresentante della politica estera e di sicurezza comune che assume le funzioni di vicepresidente della Commissione ed è dotato di particolari obblighi nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo .
La designazione deve essere approvata dal Parlamento europeo, a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 83. Presidenza .

1.La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.
Le competenze che spettano alla Commissione sono ripartite fra i membri dal Presidente. Il Presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite, sotto la sua autorità.
2.Previa deliberazione del collegio, il Presidente nomina uno o due vicepresidenti tra i membri della Commissione, in aggiunta all'Alto Rappresentante.
3.Previa deliberazione del collegio, il Presidente pone la questione di fiducia dinanzi al Parlamento. Il rifiuto della fiducia da parte della maggioranza dei membri del Parlamento comporta le dimissioni della Commissione .
4.A causa di gravi errori commessi nell'esercizio delle sue funzioni, ogni membro della Commissione è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni su richiesta del Presidente della Commissione.

Articolo 84. Funzioni

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo dell'Unione la Commissione:
a) esercita il potere di iniziativa legislativa e partecipa alla formazione degli atti adottati in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio ;
b) vigila sull'applicazione delle disposizioni della Costituzione e del Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione e del Trattato stessi;
c) formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;
d) dispone di un proprio potere di decisione e esercita le competenze necessarie per l'attuazione degli atti legislativi dell'Unione .

Articolo 85. Votazioni

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.

CAPO V - LA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 86. Composizione e nomina

1. La Corte di giustizia è composta da un numero dispari di giudici non inferiore al numero degli Stati membri e da un numero di avvocati generali pari alla metà dei giudici . Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e col parere conforme del Parlamento europeo, può aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.
2. I giudici e gli avvocati generali sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. Durano in carica per un periodo di nove anni non rinnovabile . Sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo .
3.Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo allegato al Trattato. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su richiesta della Corte di giustizia e previo parere conforme del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni dello statuto.
4.La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura .

Articolo 87. Funzioni

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione e del Trattato.
Alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado possono essere affiancate camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal Trattato.
Articolo 88. Tribunale di primo grado

1.Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
2.I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Durano in carica per un periodo di nove anni non rinnovabile . Sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo .
3.Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del Trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.
Le competenze e le regole di procedura del Tribunale sono fissate dal Trattato e dallo Statuto della Corte di giustizia .


CAPO VI - LA CORTE DEI CONTI

Articolo 89. Composizione e nomina

1.La Corte dei conti è composta da un cittadino di ciascun Stato membro.
2.I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che possiedono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
3.I membri della Corte dei conti sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo . Durano in carica sei anni.
4.I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

Articolo 90. Funzioni

1.La Corte dei conti assicura il controllo dei conti
2.Secondo le modalità fissate nel Trattato , la Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
Essa assiste il Parlamento europeo ed il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

CAPO VII - I COMITATI CONSULTIVI

Articolo 91. Il Comitato economico e sociale

1.Il Comitato economico e sociale è costituito, secondo le modalità fissate nel Trattato , da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può superare un terzo del numero dei deputati del Parlamento europeo .
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
2. Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Articolo 92. Il Comitato delle regioni .

1.Il Comitato delle regioni è composto, secondo le modalità fissate nel Trattato , di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta
Il numero dei membri del Comitato delle Regioni non può essere superiore a trecentocinquanta .
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
2.Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal Trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

CAPO VIII - IL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI E LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 93. Lineamenti essenziali

Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
La BCE ha personalità giuridica.
Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
Articolo 94. Il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo

1.Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali.
2.Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previo parere conforme del Parlamento europeo e consultato il consiglio direttivo della BCE.
Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
3.Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo .

Articolo 95. Funzioni

1.I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
a)definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
e) contribuire alle politiche delle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza degli enti creditizi e della stabilità del sistema finanziario.
2.La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

CAPO IX - LA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 96. Lineamenti essenziali e funzioni

1.La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
2.La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei progetti indicati nel Trattato in tutti i settori dell'economia.

TITOLO V
ATTI E PROCEDIMENTI

Articolo 97. Gli strumenti giuridici dell'Unione

1. L'Unione persegue gli obiettivi fissati nel Titolo II:
a) adottando atti legislativi espressi in regolamenti e direttive
b) prendendo decisioni
c) formulando raccomandazioni o pareri
d) decidendo strategie comuni
e) adottando azioni comuni e posizioni comuni
f) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
2.Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
La raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Le strategie comuni sono attuate nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune. Fissano i rispettivi obiettivi, la durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione di particolare natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

Articolo 98. Procedura di codecisione per l'approvazione degli atti legislativi

1.Il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione .
2.La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Le proposte legislative della Commissione sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possano debitamente riceverle .
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:
a) se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
b) se il parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
c) adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
4. Per agevolare l'esposizione delle rispettive posizioni e favorire il raggiungimento di accordi, rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare alle riunione del Consiglio e rappresentanti del Consiglio possono partecipare alle riunione del Parlamento europeo. I rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno diritto di parola
5.Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.
Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
6.Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un riavvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
7.Se entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il parlamento europeo ed il Consiglio dispongono di un termine dei sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.
8.Se il comitato do conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.
9.I termine di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 99. Caratteri e forme degli atti legislativi

Gli atti legislativi dell'Unione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti. Essi sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione, entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Articolo 100. Gli atti esecutivi dell'Unione

Gli atti esecutivi dell'Unione si fondano su atti legislativi dell'Unione, e devono rispettarne le previsioni. Essi sono adottati, fatte salve le rispettive competenze autonome di particolari istituzioni e organi, dalla Commissione. Le modalità di controllo saranno stabilite dal Parlamento e dal Consiglio, con la procedura di codecisione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione.


TITOLO VI
CONTROLLO GIURISDIZIONALE

Articolo 101. Ricorso per violazione degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal Trattato .

1.La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione e del Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
2.Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia, secondo le modalità fissate nel Trattato , quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione e del Trattato.
3.Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Articolo 102. Ricorso di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione

1.La Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, e sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione e del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
2.La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
3.Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente o individualmente.

Articolo 103. Ricorso per omissione

1.Qualora, in violazione della Costituzione e del Trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire.
2.Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.

Articolo 104. Rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione della Costituzione e del Trattato;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione e della BCE;
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati a norma della Costituzione e del Trattato .
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Articolo 105. Statuto della Corte

1.Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni dello statuto.
2.La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
3.Lo statuto della Corte definisce i poteri della Corte e gli altri ricorsi che ad essa possono essere presentati .

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO

Articolo 106. Bilancio

1.Tutte le entrate e le spese dell'Unione, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Le spese amministrative risultanti per le istituzioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni sono a carico del bilancio.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
2.Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie la cui entità è fissata dal Parlamento europeo in codecisione con il Consiglio .
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 107. Perequazione finanziaria

Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni. Il Trattato stabilisce le modalità di applicazione di questo sistema.
Articolo 108. Disciplina di bilancio

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo precedente.
La procedura di bilancio si applica alle spese obbligatorie e a quelle non obbligatorie .

Articolo 109. Interessi finanziari dell'Unione

1.L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.
2.Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3.Fatte salve altre disposizioni del Trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

Articolo 110. Il procuratore europeo

1.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, nomina per un periodo di sei anni, non rinnovabile, un Procuratore europeo. Il Procuratore europeo è incaricato di ricercare, perseguire, rinviare a giudizio gli autori o i complici delle infrazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di esercitare dinanzi ai tribunali competenti degli Stati membri l'azione penale relativa a queste infrazioni nel quadro delle regole fissate dal Trattato.
2.Il Procuratore europeo viene scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza.
Il Procuratore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni dalle istituzioni dell'Unione, dai governi degli Stati membri, né da qualsiasi altro organismo .
Lo statuto del Procuratore europeo è stabilito con la procedura di codecisione.

TITOLO VIII
ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 111. Conclusione di accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali

1.Quando le disposizioni della Costituzione prevedano la conclusione di accordi tra l'Unione e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.
2.Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con il parere conforme del Parlamento europeo .
3.Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni della Costituzione e del Trattato. Quando la Corte di Giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto dopo la revisione della Costituzione e del Trattato.
4.Gli accordi conclusi alle condizioni indicate al presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri.
5.Il Trattato può prevedere procedure diverse per accordi che abbiano specifici oggetti .

Articolo 112. Accordi di associazione

L'Unione può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

TITOLO IX
COOPERAZIONE RAFFORZATA

Articolo 113. Condizioni generali

1.Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dalla Costituzione e dal Trattato, a condizione che la cooperazione:
a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere e servire i suoi interessi e a rafforzare il suo processo d'integrazione e rispetti i limiti, le condizioni e le procedure previste dal Trattato;
b) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione;
c) non rechi pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica e sociale;
d) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;
e) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente al punto 3 del presente articolo.
2.Nel settore della Politica estera e di sicurezza comune le cooperazioni rafforzate riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.
3.Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni del presente Trattato.
4.Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

Articolo114. Attuazione della cooperazione rafforzata .

1.Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione rafforzata, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende quella di cui all'art.80 comma 2, riferita ai soli Stati membri interessati . L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.
Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.
2.Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.
3.Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previo parere conforme del Parlamento europeo, decida altrimenti.
4.Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche, e cooperano a tale scopo.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 115. Adesione all'Unione

1.Ogni Stato europeo che rispetti i principi della Costituzione può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
2.Le condizioni per l'ammissione, e gli eventuali adattamenti del Trattato, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 116. Sospensione dei diritti di uno Stato membro

1.Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi della Costituzione e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2.Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi della Costituzione dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni .
3.Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione e del Trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione e dal Trattato.
4.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5.Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.
6.Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 117. Procedura di revisione della Costituzione

1.Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono avanzare progetti intesi a modificare la Costituzione.
2.Qualora il Consiglio, consultati, se del caso, il parlamento europeo e la Commissione, esprima parere favorevole, i progetti sono sottoposti ad una apposita Convenzione, composta da un rappresentante per ciascun capo di Stato o di governo, da due rappresentanti per ciascuno dei Parlamenti nazionali, da un numero di membri del Parlamento europeo uguale a quello dei rappresentanti dei capi di Stato o di governo, e da due rappresentanti della Commissione.
La Convenzione stabilisce il proprio regolamento ed elegge al suo interno il proprio Presidente.
3.Le proposte di modifica elaborate dalla Convenzione sono approvate a maggioranza di quattro quinti dei suoi membri da una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, convocata dal Presidente del Consiglio .
4.Allorché le modifiche saranno state ratificate da una maggioranza degli Stati membri la cui popolazione costituisca i due terzi della popolazione complessiva dell'Unione, i governi degli Stati membri che avranno ratificato si riuniranno immediatamente per decidere di comune accordo e con il parere conforme del Parlamento europeo le procedure e la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali e le relazioni con gli Stati membri, e le relazioni a questo proposito da stabilire con gli altri Stati membri .

Articolo 118. Procedura di revisione del Trattato

1.Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono avanzare progetti intesi a modificare il Trattato.
2.Qualora il Consiglio, previo parere conforme del Parlamento europeo e, se del caso, dopo aver consultato la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire, con il voto della maggioranza di due terzi dei suoi membri, le modifiche da apportare al Trattato. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
3.Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da una maggioranza degli Stati membri la cui popolazione costituisca i due terzi della popolazione complessiva dell'Unione

Oli
23-10-02, 19:05
Ke peccato ke sia così lunga, nn riuscirò mai a leggerla.
Alberich, potresti riassumercela?

Comunque sia, a sprazzi l'ho letta e mi piace davvero!!!

Alberich
23-10-02, 19:18
ehehehe, come se l'avessi già letta tutta... :D
le costituzioni sono sempre dei testi strani, appena ho tempo avevo proprio voglia di leggerla e tentare di commentarla...ma, appunto, il tempo scarseggia.
saluti

Alberich
23-10-02, 22:14
Il testo di questa fantomatica Costituzione, dopo una lettura veloce, rispetta pienamente la presentazione fatta. Non propone, non innova; procede ad una semplice redazione, al massimo ad una collazione, visti i molti documenti anche contradditori.
La sua importanza risiede, pertanto, nella chiarezza con cui viene presentato l’assetto istituzionale e giuridico dell’UE. Ne fornisce, in breve, un quadro esaustivo e chiaro, è un utile strumento di conoscenza.
La prima parte, contenendo diritti, libertà e principi dell’UE, risulta estremamente interessante: è, come più volte notato, la più aggiornata lista dei diritti dell’uomo; ad esempio il diritto alla protezione dei dati personali, che non mi risulta essere esplicitamente tutelato in altre carte costituzionali. Tuttavia qualche ombra appare. Alcune questioni particolarmente controverse non vengono affrontate di petto, rimangono in una sorta di limbo, non vengono risolte. Mi riferisco, ovviamente, ai diritti delle coppie di fatto e all’eutanasia; ma anche le tematiche di bioetica sono trattate in modo superficiale. Altri temi fondamentali vengono, invece, dimenticati tout-court: non esitono riferimenti alla legislazione delle nuove tecnologie. A me sembra evidente che la carta dei diritti fondamentali dell’UE vada rivista e aggiornata, pur avendo soltanto due anni, secondo un’ottica meno "intergovenativa", per non dire dorotea.
Il Titolo secondo contiene importanti dichiarazioni di principio, in particolare sussidiarietà, proporzionalità e trasparenza sono indicati come principi cui si deve informare l’azione politica dell’unione.
Gli obbiettivi sono enunciati senza scendere nei particolari.
Il Titolo III consiste in lunghi elenchi delle direttive di azione dell’UE, delle politiche esclusive dell’UE e degli ambiti di legislazione concorrente. Gli stati mantengono la competenza su tutto ciò che non viene esplicitamente delegato a UE o a legislazione concorrente. A noi italiani questa struttura parra familiare, essendo il modello cui si ispira la riforma del Titolo V della Costituzione Italiana.
Il Titolo quarto contiene le disposizioni in materia di organizzazione istituzionale. Ovviamente è pessimo, a mio avviso. Emerge chiarissimamente l’importanza capitale del Consiglio. Emerge altrettanto chiaramente la sostanziale ininfluenza del PE. Solo gli organi giuridici mi sembrano adeguati ad una struttura federale, anche se finchè non esisterà un vero processo legislativo federale la loro funzione sarà limitata.
Il Titolo quinto riporta gli strumenti giuridici dell’unione, e ce poco da eccepire. Poi spiega –piuttosto tenta di spiegare- il complesso procedimento della codecisione.
Col Titolo VI si descrive il controllo giurisdizionale. E vale quanto detto prima circa la Corte di Giustizia e il tribunale di primo grado: buoni i propositi, ma serve la Costituzione perchè abbiano vere e incisive prerogative.
I Titoli dal VII al X contengono norme tecniche su vari aspetti di legislazione.