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Visualizza Versione Completa : Religione come materia scolastica



Alessandra
19-12-02, 07:28
Per comprendere come sia mutata nel tempo la situazione relativa all’istruzione religiosa dobbiamo mettere a confronto due norme concordatarie, l’art. 36 dei Patti Lateranensi del 1929 e l’art. 30 del Concordato del 1984 così come attuato con la legge del 1985 n. 121, per la precisione art.9. Per la prima norma La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


Per l’art. 30 invece La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Già da una semplice lettura delle due norme ci possiamo rendere conto, sempre tenendo in debita considerazione che non si tratta di atto unilaterale dello Stato ma di un accordo tra questo e la Chiesa Cattolica, della vera e propria rivoluzione avvenuta nel corso degli anni, una rivoluzione non meramente concettuale che ha portato ad un diverso atteggiamento dei due ordinamenti originari ed indipendenti, ciascuno nel proprio ordine (Art. 7 Cost.) nei riguardi dell’insegnamento religioso nelle scuole. L’insegnamento della religione cattolica, da fondamento e coronamento di tutta l’istruzione, così come inteso inizialmente, è divenuto un valore culturale.

Alessandra
19-12-02, 07:29
La scelta confessionale dello Statuto albertino del 1848, in base al quale (Art. 1) La religione cattolica è la sola religione dello Stato…gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alle leggi, veniva ribadita nel Trattato lateranense del 1929, e poi formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1984, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana. Del resto non poteva essere che così, stante l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1* gennaio 1948), in cui si afferma il principio di aconfessionalità dello Stato italiano, uno Stato laico pur tuttavia non agnostico, considerati i numerosi articoli della stessa Costituzione in cui ci si occupa del fenomeno religioso, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Andando con ordine…

Alessandra
19-12-02, 07:31
La legge Casati del 1859, stabilì l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nei ginnasi e licei (art. 193), negli istituti di istruzione tecnica (art. 278), nelle scuole elementari (artt. 315, 325); fino alle minuziose disposizioni degli artt. 66, 67, 68 e 183 del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4151 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre). Per evitare tale insegnamento occorreva una speciale dispensa che oltretutto doveva essere motivata.

Nell'art. 222, per i ginnasi e i licei era prevista la dispensa dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono per gli alunni acattolici o per quelli il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi.

L'art. 374 della stessa legge riconosceva la dispensa per gli allievi delle scuole pubbliche elementari i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa.

Significativa l'endiadi La religione e la morale con cui era indicata la prima delle nove materie di insegnamento nelle scuole normali governative elencate nell'art. 1 del regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 (Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie), così come ancora la collocazione al primo posto di catechismo e storia sacra tra le materie obbligatorie per gli esami sia scritti sia orali, nell'art. 22 dello stesso Regolamento.

Alessandra
19-12-02, 07:32
Con legge 23 giugno 1877, n. 3918 (Legge che modifica l'ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche), l'ufficio di direttore spirituale in dette scuole fu abolito (art. 1); la legge 15 luglio 1877, n. 3961 (Legge sull'obbligo dell'istruzione elementare), introduceva nel corso elementare inferiore le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, materia estesa dieci anni dopo ai due gradi dell'insegnamento elementare dall'art. 1 del regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare), che all'art. 2 stabiliva, in sintomatica correlazione con il disposto dell'art. 1, che l'insegnamento religioso, fin allora obbligatorio, sarà fatto impartire solo a quegli alunni, i cui genitori lo domandino.

Questo sistema, della religione a domanda dei genitori, sarà confermato nei due regolamenti generali per l'istruzione elementare del 1895 (art. 3 del regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623) e del 1908 (art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150). Quest'ultima norma, al secondo comma, prevedeva finanche l'insegnamento religioso a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto, quando la maggioranza dei consiglieri comunali non credesse di ordinarlo a carico del Comune.

Alessandra
19-12-02, 07:34
Si possono quindi osservare vari cicli, il primo, quello della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi quello della opposizione positivistica tra religione e scienza, per arrivare infine a quello della eticità dello Stato totalitario. Ma, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui si insegna non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano.

Nella prima proposizione dell’art. 9 del Nuovo Concordato (La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado) sono stati individuati dalla Corte Costituzionale quattro dati significativi:
1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa;
2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano;
3) la continuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non universitarie;
4) l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola.

Sempre la Corte Costituzionale, ha affermato che il genus (valore della cultura religiosa) e la species (principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano) concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato- comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

Alessandra
19-12-02, 07:35
Nella seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 (Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento) si richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica, il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.
Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30.
Torna qui la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.

Tale diritto ha come titolari i genitori solo per le scuole medie inferiori, mentre per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti, in base all'art. 1, punto 1, della legge 18 giugno 1986, n. 281 (Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori). Non si tratta di una cosa da sottovalutare. La maggiore età fissata al diciottesimo anno quale momento dal quale far partire la capacità di agire del soggetto è in realtà per molti atti abbassata notevolmente a partire dal quattordicesimo o dal sedicesimo anno. Basti pensare alla possibilità per il minore di stipulare validamente contratti di lavoro già a quattordici anni, di essere autorizzato al matrimonio quando ha compiuto sedici anni, di potere, nonostante la minore età, determinarsi dal punto di vista sessuale.

Con la terza proposizione dell'art. 9, numero 2, dell'Accordo (All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione) il principio di laicità é in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.

Alessandra
19-12-02, 07:37
Ma in che modo viene sostituita la materia dell’insegnamento religioso per coloro che hanno scelto di non avvalersene? In nessun modo. La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi, sono sempre le parole della Corte Costituzionale, sarebbe patente discriminazione a loro danno, perchè proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si e chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche.

Lo Stato quindi é obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica. Ma per gli studenti e per le loro famiglie esso é facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa é uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

Da una obbligatorietà quindi, sia per lo Stato che per i suoi cittadini, si è passati allo stato di non obbligo per questi ultimi, ed è per questo che adesso l’insegnamento della materia religione è fissato preferibilmente alla prima ora o all’ultima dell’orario scolastico, per consentire a chi non intende avvalersi di tale insegnamento di entrare dopo o uscire prima dalla scuola.

I professori sono a tutti gli effetti professori e quindi stipendiati dallo Stato, ma sono scelti su gradimento dell’autorità ecclesiastica e la materia è insegnata in base a libri di testo concordati annualmente con la C.E.I. Il reclutamento degli insegnanti avviene con nomina a seguito di una designazione dell'autorità diocesana sulla base di titoli, competenze e requisiti insindacabilmente forniti dalla stessa nonostante in seguito sia stato previsto il concorso, nonché da una dichiarazione di idoneità che costituisce la conditio sine qua non per l'insegnamento, altrettanto insindacabilmente concessa e revocabile dalla stessa autorità diocesana.

Alessandra
19-12-02, 07:39
A mio modo di vedere notevolmente discriminata è la posizione delle confessioni acattoliche le quali, oltre che differenziate rispetto alla confessione cattolica sono altresì distinte tra di loro perché il loro trattamento è diverso a seconda che si tratti di confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, e confessioni che non le hanno stipulate, ancora regolate dalla legge del 1929 n. 1159, fortemente discriminatoria e sotto molti aspetti illegittima costituzionalmente (già numerose pronunce della Corte vi sono state in proposito). Alle prime infatti, è data facoltà di poter organizzare con i propri mezzi e a proprie spese l’insegnamento della loro religione nelle scuole, per le seconde non viene concessa alcuna possibilità di insegnamento. Lasciando da parte l’aspetto della coscienza che è e rimane un fatto individuale, mi chiedo perché mai, in considerazione di come sono cambiate le cose e di come adesso è strutturato e basato l’insegnamento della religione nelle scuole, vi siano professori a tutti gli effetti stipendiati dallo Stato che devono però essere nominati su gradimento dell’autorità ecclesiastica per l’insegnamento della religione cattolica, mentre solo per le confessioni acattoliche stipulanti intese sia concessa la medesima facoltà di insegnamento ma a proprie spese, ed ancor peggio, per quelle non stipulanti nessuna possibilità. E ricordo che per confessione religiosa non si intende la semplice associazione, ma quella confessione che abbia un certo grado di organizzazione ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.

Se il nostro Stato volesse essere aconfessionale fino in fondo, a mio parere, dovrebbe non solo tutelare la libertà di coscienza lasciando la facoltà di scegliere o meno l’insegnamento della religione cattolica, ma bensì realizzare appieno ciò che il Nuovo Concordato ha affermato, considerare la religione, almeno quella che si insegna nelle scuole, come patrimonio storico del popolo italiano, e come tale trattarla, al di là degli aspetti individuali di fede e di coscienza. Non credete che i ragazzi delle scuole, trattando la religione solo dal punto di vista scientifico, si interesserebbero ancor più alla stessa tanto da consentire un maggior approfondimento anche a livello di morale e di coscienza nonché di fede vera e propria?

Asteroids
19-12-02, 23:45
Più che insegnamento della religione mi sembra giusto parlare di un'ora dedicata alla riflessione alla quale possono benissimo partecipare anche coloro che non credono o sono di altre fedi, per lo studio vero e propio del vangelo ci sono le lezioni di catechismo che servono per preparare i più giovani alla Cresima e alla Prima Comunione fatte però al di fuori della scuola pubblica e quindi di assoluta libera scelta.

Affus
24-12-02, 11:45
Originally posted by Asteroids
Più che insegnamento della religione mi sembra giusto parlare di un'ora dedicata alla riflessione alla quale possono benissimo partecipare anche coloro che non credono o sono di altre fedi, per lo studio vero e propio del vangelo ci sono le lezioni di catechismo che servono per preparare i più giovani alla Cresima e alla Prima Comunione fatte però al di fuori della scuola pubblica e quindi di assoluta libera scelta.

L'ora di religione dovrebbe sparire perchè cosi com'è è un 'ora di ateismo e i risultati li abiamo davanti a gli occhi .
Dovrebbero scomparire molte materie non scietifiche e ideologiche e introdurre al posto della letterature italiana e della filosofia , materie scritturistiche , ovvero lo studio sistematico della bibbia eliminado molte materie letterarie e umanistiche .
Poi la scuola dovrebbe mirare solo a impararti un mestiere !

Alessandra
29-12-02, 08:03
Originally posted by Affus


Poi la scuola dovrebbe mirare solo a impararti un mestiere !

Per qualcuno ci vorrebbe un triplo orario di grammatica e sintassi, che spieghi la differenza tra insegnare ed imparare.

Affus
29-12-02, 08:55
Originally posted by Alessandra


Per qualcuno ci vorrebbe un triplo orario di grammatica e sintassi, che spieghi la differenza tra insegnare ed imparare.

per qualkuno ci vorrebbe solo "grano salis ".