Danny
22-10-03, 21:05
CONSIDERAZIONI
Anche se non sono un Padre costituente, visto che ultimamente Krentak è rimasto da solo nell’elaborare la costituzione mi sono permesso di postare questa seconda bozza.
Ho ripreso la prima bozza di Krentak è integrandola con alcune norme della Costituzione tedesca , liberamente ispirata da quella francese e accogliendo i suggerimenti di molti ho creato questa.
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE MI SEMBRA FONDAMENTALE.. si occupa delle elezioni …
Poi c’è il CSM… ed altre cose che vedrete..
IL presidente di Pol, nomina il Primo ministro, è capo delle forze armate, è il Presidente del CSMPOL, rappresenta negli Altri Forum la Comunità di Pol, nomina e revoca ministri, Convoca il Congresso , può chiedere la revisione della costituzione, nomina un componente del Consiglio Costituzionale, presiede il Consiglio dei Ministri e Promulga le leggi..
Il Primo Ministro dirige il Governo e possiede alcune funzioni del Presidente di Pol.
.. INSOMMA 2 cariche distinte ..abbastanza potenti entrambe.. per me si può fare…( anche se prima avevo dei dubbi)..
dite voi che ne pensate
ciao:D
2°BOZZA DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL
PREAMBOLO
Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
.
TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE
Art.1
La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, sociale, unica ed indivisibile. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Art.2
Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
Art.3
La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .
Art.4
Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
Art.5
I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.
Art.6
La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge
TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per otto mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 200 messaggi postati.
Art.9
Il Presidente della Repubblica e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione .
Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.
Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
Art.10
Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.
Art.11
Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.
Art.12
II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. L'indicata nuova deliberazione non può essere rifiutata.
Art.14
Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.
Art.15
Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
Art.16
Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
Art.17
Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate
TITOLO III. IL GOVERNO
Art.18
Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
Art.19
II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi.
Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e Sviluppo, delle Riforme, delle Pari Opportunità Forumistiche e dei Rapporti con il Congresso. Il Premier può a sua discrezione nominare altri Ministri per un massimo di otto,nove Dicasteri in totale.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
Art.20/B]
Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.
[B]TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
Art.21
Il Parlamento di Pol è monocamerale, la Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol
I deputati del Congresso, detti congressisti, sono eletti in base proporzionale con premio di maggioranza secondo le leggi vigenti. Possono votare tutti i forumisti che abbiano al loro attivo almeno 100 post, i quali possono esprimere il loro voto una sola volta, l’amministrazione della Comunità provvederà ad eliminare voti non conformi alla regola.
Possono Candidarsi al Congresso tutti i forumisti che abbiano raggiunto minimo 100 messaggi.
Se, durante il mandato, alcuni congressisti rassegnano le loro dimissioni, si provvede a nominare i sostituti tra i primi non eletti nelle liste dei singoli partiti. Se non sono presenti abbastanza candidati alla sostituzione Il Congresso delibera con legge ordinaria in Assemblea Straordinaria.
Art.22
La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità.
Art.23
La legge elettorale del Parlamento di POL è il sistema proporzionale con sbarramento al 3%.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Il Partito o la coalizione di Partiti che esce vincente dalla sfida elettorale si vedrà assegnare il 55% dei seggi del Congresso, mentre i partiti sconfitti nell'elezione si divideranno il restante.
Art.24
L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.
Art.25
Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o della maggioranza dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
Art.26
II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.
TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
Art.27
Le leggi sono votate dal Congresso di Pol.
Art.28
La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento.
Art.29
Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri.
Art.30
L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.
Art.31
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
Art.32
L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
Art.33
Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri del Congresso.
Art.34
Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.
TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE
Art.35
Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.. i Suoi Componenti sono nominati, uno dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Congresso ed uno dal Congresso stesso.
Oltre ai tre componenti di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente è nominato dal Presidente di Pol. In caso di parità, il suo voto prevale.
Art.36
Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.
Art.37
Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati
Art.38
Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.
Art.39
Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.
TITOLO VII. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art.40
Il Presidente di Pol è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.
Egli è assistito dal Consiglio superiore della Magistratura di Pol. CSM-POL
Art.41
Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili
Art.42
I componenti del CSM-POL sono 3; uno è il Presidente della Repubblica, uno nominato dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3, convocato in seduta apposita , uno nominato in accordo tra maggioranza ed opposizione.
Art.43
Il Presidente del CSM-POL è di diritto il Presidente della Repubblica di Pol
Art.44
Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.
Art.45
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche relative alla nomina degli altri magistrati. È sentito sulle concessioni di grazia nei modi previsti da una legge organica.
Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol delibera anche come Consiglio di disciplina dei magistrati.
TITOLO VIII. IL REFERENDUM
Art.46
La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
Art.47
La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
Art.48
Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
Art.49
l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
Art.50
il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.
Art.51
Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.
TITOLO IX. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art.52
L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi.
Anche se non sono un Padre costituente, visto che ultimamente Krentak è rimasto da solo nell’elaborare la costituzione mi sono permesso di postare questa seconda bozza.
Ho ripreso la prima bozza di Krentak è integrandola con alcune norme della Costituzione tedesca , liberamente ispirata da quella francese e accogliendo i suggerimenti di molti ho creato questa.
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE MI SEMBRA FONDAMENTALE.. si occupa delle elezioni …
Poi c’è il CSM… ed altre cose che vedrete..
IL presidente di Pol, nomina il Primo ministro, è capo delle forze armate, è il Presidente del CSMPOL, rappresenta negli Altri Forum la Comunità di Pol, nomina e revoca ministri, Convoca il Congresso , può chiedere la revisione della costituzione, nomina un componente del Consiglio Costituzionale, presiede il Consiglio dei Ministri e Promulga le leggi..
Il Primo Ministro dirige il Governo e possiede alcune funzioni del Presidente di Pol.
.. INSOMMA 2 cariche distinte ..abbastanza potenti entrambe.. per me si può fare…( anche se prima avevo dei dubbi)..
dite voi che ne pensate
ciao:D
2°BOZZA DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL
PREAMBOLO
Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
.
TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE
Art.1
La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, sociale, unica ed indivisibile. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Art.2
Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
Art.3
La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .
Art.4
Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
Art.5
I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.
Art.6
La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge
TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per otto mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 200 messaggi postati.
Art.9
Il Presidente della Repubblica e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione .
Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.
Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
Art.10
Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.
Art.11
Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.
Art.12
II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. L'indicata nuova deliberazione non può essere rifiutata.
Art.14
Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.
Art.15
Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
Art.16
Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
Art.17
Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate
TITOLO III. IL GOVERNO
Art.18
Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
Art.19
II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi.
Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e Sviluppo, delle Riforme, delle Pari Opportunità Forumistiche e dei Rapporti con il Congresso. Il Premier può a sua discrezione nominare altri Ministri per un massimo di otto,nove Dicasteri in totale.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
Art.20/B]
Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.
[B]TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
Art.21
Il Parlamento di Pol è monocamerale, la Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol
I deputati del Congresso, detti congressisti, sono eletti in base proporzionale con premio di maggioranza secondo le leggi vigenti. Possono votare tutti i forumisti che abbiano al loro attivo almeno 100 post, i quali possono esprimere il loro voto una sola volta, l’amministrazione della Comunità provvederà ad eliminare voti non conformi alla regola.
Possono Candidarsi al Congresso tutti i forumisti che abbiano raggiunto minimo 100 messaggi.
Se, durante il mandato, alcuni congressisti rassegnano le loro dimissioni, si provvede a nominare i sostituti tra i primi non eletti nelle liste dei singoli partiti. Se non sono presenti abbastanza candidati alla sostituzione Il Congresso delibera con legge ordinaria in Assemblea Straordinaria.
Art.22
La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità.
Art.23
La legge elettorale del Parlamento di POL è il sistema proporzionale con sbarramento al 3%.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Il Partito o la coalizione di Partiti che esce vincente dalla sfida elettorale si vedrà assegnare il 55% dei seggi del Congresso, mentre i partiti sconfitti nell'elezione si divideranno il restante.
Art.24
L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.
Art.25
Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o della maggioranza dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
Art.26
II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.
TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
Art.27
Le leggi sono votate dal Congresso di Pol.
Art.28
La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento.
Art.29
Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri.
Art.30
L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.
Art.31
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
Art.32
L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
Art.33
Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri del Congresso.
Art.34
Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.
TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE
Art.35
Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.. i Suoi Componenti sono nominati, uno dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Congresso ed uno dal Congresso stesso.
Oltre ai tre componenti di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente è nominato dal Presidente di Pol. In caso di parità, il suo voto prevale.
Art.36
Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.
Art.37
Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati
Art.38
Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.
Art.39
Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.
TITOLO VII. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art.40
Il Presidente di Pol è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.
Egli è assistito dal Consiglio superiore della Magistratura di Pol. CSM-POL
Art.41
Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili
Art.42
I componenti del CSM-POL sono 3; uno è il Presidente della Repubblica, uno nominato dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3, convocato in seduta apposita , uno nominato in accordo tra maggioranza ed opposizione.
Art.43
Il Presidente del CSM-POL è di diritto il Presidente della Repubblica di Pol
Art.44
Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.
Art.45
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche relative alla nomina degli altri magistrati. È sentito sulle concessioni di grazia nei modi previsti da una legge organica.
Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol delibera anche come Consiglio di disciplina dei magistrati.
TITOLO VIII. IL REFERENDUM
Art.46
La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
Art.47
La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
Art.48
Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
Art.49
l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
Art.50
il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.
Art.51
Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.
TITOLO IX. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art.52
L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi.