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Pieffebi
30-10-03, 20:57
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TRIBUNALE DI L'AQUILA

IL GIUDICE DESIGNATO


letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 15 ottobre 2003, ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nel procedimento iscritto al n. 1383/2003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi di questo Tribunale

tra

Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Khaled Smith e Adam Smith, elettivamente domiciiato in L'Aquila, ............ , presso lo studio dell'Avv. D.V., che lo rappresenta e difende per procura apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

e

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI NAVELLI, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, domicilato e lege in L'Aquila, Portici 5. Berardino n. 3, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (giusta circolare ministeriale n. 36 — prot. n. 8596/D)

- resistente -

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e lege in L'Aquila, Portici 5. Berardino n. 3, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

- resistente -


FATTO



Con ricorso ex articolo 700 Cpc, Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Adam Smith e Khaled Smith, premesso che:

- lo stesso, cittadino italiano, risiede in Ofena insieme alla propria famiglia, i cui componenti professano tutti la religione islamica;

- in occasione dell’inizio dell’anno scolastico ha potuto constatare che nei locali della scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena, in cui si volge l’attività didattica cui partecipano anche i figli dello stesso, vi è esposto il crocefisso, simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a coloro che professano la religione cristiana;

- autorizzato dalle maestre, il ricorrente ha affisso anche un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano, che è stato però rimosso il giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico;

- il permanere dell’affissione del solo crocifisso costituirebbe lesione delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati, tanto del ricorrente quanto dei figli minori, ponendosi peraltro in contrasto con il principio di laicità della Repubblica italiana affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 203/89, che peraltro qualifica lo stesso come "principio supremo dell’ordinamento costituzionale";

ha domandato in via cautelare d’urgenza la rimozione del crocefisso dalle aule della scuola statale materna ed elementare frequentata dai suddetti figli minori.

Fissata l’udienza di comparizione personale delle parti, si sono costituito tanto l’Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, circolo didattico cui appartiene la Scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena, quanto il ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocature distrettuale dello Stato, i quali:

- preliminarmente, in rito, hanno eccepito, la nullità del ricorso per aver agito il solo Smith per entrambi i figli minori, laddove l’articolo 320 Cc prescrive che la rappresentanza legale spetta congiuntamente ad entrambi i genitori;

- in via subordinata al mancato accoglimento di detta eccezione di nullità, hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la questione oggetto del ricorso in esame devoluta dall’articolo 7 della legge 205/00 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- in via ulteriormente subordinata, hanno eccepito la nullità del ricorso per la mancata indicazione della domanda che il ricorrente intenderebbe proporre con l’instaurando giudizio di merito e, comunque, il difetto di irreparabilità del danno non solo per quanto attiene al ricorrente in proprio, ma anche in relazione ai figli minori (di sei e quattro anni) che non sarebbero suscettibili in ragione della loro tenera età di patire il danno lamentato;

- nel merito, hanno affermato che «nell’evoluzione di principi costituzionali, giuridici, di costume e della sensibilità sociale, non può negarsi che sia tuttora permanente nella coscienza dei singoli e dei popoli la considerazione comune e universale di un principio di trascendenza superiore in cui tutte le religioni e tutti i credo anche laici, pur nelle diverse forme, confluiscono», principio che giustificherebbe, unitamente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale in relazione alla tutela penale della religione cattolica, la permanenza del crocifisso nelle aule scolastiche;

ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza di comparizione personale delle parti del 15 ottobre 2003, sentito personalmente il ricorrente e discusso il ricorso dai procuratori delle parti, questo giudice si è riservato di provvedere.

Diritto

1. Preliminarmente, devono esaminarsi le eccezioni di nullità del ricorso formulate dai resistenti.

1.1. Quanto all’eccezione di nullità del ricorso per non essere stata indicata la domanda che il ricorrente intenderebbe proporre nell’introdurre il giudizio di merito ai sensi dell’articolo 669octies Cpc in caso di accoglimento del ricorso, ad avviso di questo giudice, la stessa non è fondata.

A ben vedere, infatti, le conclusioni rassegnate con il ricorso costituiscono chiaramente la domanda che il ricorrente intende proporre con l’instaurando giudizio di merito, ossia la condanna dell’istituto scolastico alla rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai figli del ricorrente.

Con le stesse si richiede, infatti, anche la condanna alle spese della controparte: orbene (cfr. pag. 30 del ricorso), sicché è di tutta evidenza come non posa trattarsi della domanda cautelare: come noto, in caso di procedimento cautelare ante causam, il giudice deve provvedere sulle spese dello stesso solo laddove rigetti il ricorso (articolo 669septies, comma 2 Cpc).

È la cautela richiesta, piuttosto, ad essere contenuta nella narrativa del ricorso stesso, e in particolare nell’ultima parte dello stesso (cfr. in particolare pag. 29) da cui si evince – peraltro, con tutta chiarezza – come il ricorrente invochi in via anticipatoria la rimozione del crocefisso dalle aule in parola.

In verità, anche laddove non si voglia condividere quanto ritenuto da questo giudice al riguardo, parimenti l’eccezione non potrebbe essere accolta.

Vero è che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è ritenuto che è affetto da nullità il ricorso cautelare ante causam che non indichi la domanda che verrà fatta valere con l’instaurando giudizio di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 30 aprile 1997, in Foro it., 1998, 270; Pret. Vigevano – sezione distaccata di Mortasa, ordinanza 1 agosto 1995, ivi, 1996, I, 1864; Tribunale di Potenza, 29 marzo 1995, in Giur. Merito, I, 405; per alcuno, il ricorso dovrebbe addirittura indicare petitam causa pretendi e conclusioni: cfr. Pret. Alessandria, ordinanza 16 marzo 1993, in Giur. It. 1993, I, 775, che ritiene altresì trattarsi di nullità insanabile, perché siffatto ricorso non sarebbe in grado di raggiungere lo scopo che gli è proprio, ossia il collegamento teleologico tra domanda cautelare e domanda di merito), ma si è prontamente escluso che l’onere di indicazione della domanda dell’instaurando giudizio di merito richieda un’analitica e necessariamente ben distinta formulazione delle conclusioni di merito. E ciò soprattutto laddove si consideri – come rilevato in dottrina – che la disciplina del rito ordinario di cognizione consente all’attore di integrare o precisare la domanda nel corso dell’istruttoria (articolo 183 comma 5 Cpc).

Deve affermarsi, pertanto, l’ammissibilità del ricorso che contenga anche in modo implicito, ma inequivocabilmente l’indicazione della domanda di merito (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 16 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I, 2017; Tribunale di Nocera Inferiore 1 agosto 1995, in Giur. It., 1996, I, 238). Sicché nel caso in esame, in cui è inequivocabile che la domanda di merito sia la condanna della scuola pubblica a rimuovere il crocefisso dalle aule frequentate dai figli minori del ricorrente, non sussisterebbe comunque nullità alcuna del ricorso.

1.2. Parte resistente ha eccepito, inoltre, quanto alla cautela invocata da Adel Smith quale esercente la potestà sui figli minori, la nullità del ricorso in quanto proposto da uno solo dei genitori, laddove l’articolo 320 Cc prevede la regola della rappresentanza congiunta dei genitori che esercitano la potestà sui figli minori.

Non ignora questo giudice che si è ritenuto da parte di alcuno in dottrina che, quando sia promossa un’azione nei confronti di un minore, l’atto di citazione debba essere rivolto – a pena di invalidità (sanata dalla costituzione di entrambi) – ad entrambi i genitori, in quanto la rappresentanza del minore spetta agli stessi congiuntamente. Nel caso in esame, però, viene in rilievo non il profilo passivo di un rapporto processuale, ma l’esercizio dell’azione giudiziale in nome e per conto dei figli minori, fattispecie in relazione alla quale la giurisprudenza ritiene che, laddove non siano destinate ad incidere sul patrimonio del minore, non sia necessario l’esercizio congiunto da parte di entrambi i genitori (oltre alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare) (in tal senso, alcune pronunce in materia di impugnazione davanti al giudice amministrativo proprio di provvedimenti dell’amministrazione scolastica: cfr. Tar Lombardia, 284/86; in Tar, 1986, I, 2827; Tar Abruzzo, sezione di Pescara, 157/85, in Tar, 1985, I, 2492; Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, 287/84, in Tar, 1985, I, 742).

La proposizione di una domanda giudiziale, anche cautelare, non deve essere necessariamente proposta da entrambi i genitori, benché la potestà genitoriale sia normalmente congiunta, per di più laddove – come nel caso all’esame di questo giudice – si tratta di richiesta di provvedimento d’urgenza e, comunque, privo di incidenza sulla sfera patrimoniale dei minori e volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica soggettiva degli stessi, che si assume compresa nel suo pieno esplicarsi.

2. Esclusa la nullità del ricorso introduttivo, questo giudice deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, poiché – secondo l’assunto difensivo dei resistenti – la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva sancita dall’articolo 33 del decreto legislativo 80/1998, così come modificato dall’articolo 7 della legge 205/00, per "tutte le controversie in materia di pubblici servizi" tra cui, in particolare, ai sensi della lettera e) del comma 2 di detta disposizione, quelle «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, […] rese nell’espletamento di servizi pubblici, ivi comprese quelle rese nell’ambito […] della pubblica istruzione».

Benché, ad avviso di questo giudice, sia necessario tenere distinta la domanda cautelare e di merito proposta dal ricorrente in proprio e quella proposta dallo stesso quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, ciò non di meno comunque l’eccezione non è fondata e deve affermarsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria adita.

La lettera e) del comma 2 dell’articolo 33 suddetto, infatti, prosegue escludendo espressamente dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i "rapporti individuali di utenza con soggetti privati" e le "controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona". Orbene, proprio considerando tali espresse esclusioni dall’ambito di estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici, procedendo alla qualificazione della domanda – rilevando a tal fine non il contenuto dei provvedimenti d’urgenza richiesti, bensì l’azione di merito che si intenda intraprendere, rispetto alla quale la cautela invocata si pone come strumentale – deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come la pretesa di tutela del diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di libertà religiosa dei figli minori del ricorrente, che si assume leso in conseguenza all’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica "Antonio Silveri" di Ofena (facente capo all’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli) che gli stessi frequentano, attiene al rapporto individuale di utenza del pubblico e servizio di istruzione tra detti alunni e l’istituto scolastico alla cui attività i medesimi attendono.

Orbene, il legislatore del 1998-2000, nel prevedere un riparto di giurisdizione per settori omogenei di materie – con criterio, in verità, non esente da censure di incostituzionalità (cfr. Tribunale di Roma, sezione seconda, 16 novembre 2000, in Corr. Giur. 2001, 72) – ha pero, con assoluta chiarezza, lasciato al giudice naturale dei diritti le controversie che attengano alla tutela del cittadino quale fruitore di un servizio pubblico in relazione agli attentati che ai propri diritti possano derivare nello svolgersi del rapporto che viene in essere con la fruizione del servizio stesso.

Né sembra possibile svilire la questione all’esame di questo giudice riconducendola – come ritengono i resistenti (cfr. pag. 5 della memoria difensiva depositata in data 14 ottobre 2003) – ad un profilo organizzativo del pubblico servizio di istruzione. A ben vedere, affermare ciò vorrebbe dire che con il ricorso in esame, il ricorrente abbia inteso censurare un profilo relativo all’organizzazione dei mezzi nell’ambito di un ufficio pubblico, essendo appunto mezzi materiali anche quelli facenti parte dell’arredo scolastico, nel cui ambito verrebbero dettate le disposizioni che prevedono l’esposizione del crocifisso nella aule delle scuole pubbliche (come si dirà diffusamente di seguito). Tale prospettazione, benché in passato sostenuta in giurisprudenza (cfr. Pret. Roma 17 maggio 1986, in Riv. Giur. Scuola, 1986, 619), sembra non voler cogliere la vera essenza della questione, elidendo il profilo della lesione – seppure prospettata – di un diritto assoluto costituzionalmente tutelato. Evidente forzatura che, di fronte al rilievo in tal senso del resistente in sede di discussione del ricorso, ha spinto il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato a contestare che l’assunto difensivo possa essere riassunto nella riconducibilità della questione a meri profili attinenti all’arredo scolastico (cfr. verbale dell’udienza del 15 ottobre 2003).

Non appare pertinente, pertanto, il richiamo a quella giurisprudenza amministrativa per cui «rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa da genitori e alunni maggiorenni e relativa a provvedimento di carattere organizzativo del servizio scolastico, in quanto l’esclusione della giurisdizione e del giudice amministrativo delle controversie con gli utenti non si estende anche alle ipotesi in cui sono in discussione gli aspetti organizzativi e generali per la prestazione del servizio e quindi anche spaziale entro cui il potere è gestito, tanto più che è sommamente interessante per la collettività, e specialmente per il settore, il modo con cui l’istruzione pubblica è erogata alla generalità dei cittadini» (così Consiglio di Stato, sezione quarta, 896/01). La questione all’esame della giustizia amministrativa riguardava, infatti, un provvedimento amministrativo avente ad oggetto l’assegnazione di edifici agli istituti scolastici, sicché, anche laddove si voglia ritenere che tale controversia rientrasse nell’ambito dell’espletamento del servizio pubblico di istruzione (in verità, con evidente dilatazione del concetto di "pubblica istruzione"), comunque non si trattava di questione riconducibile ad un rapporto privato di utenza, ma appunto – come si legge – afferente profili organizzativi generali, funzionali alla prestazione del servizio.

2.2. In verità, a ben vedere, anche laddove nel caso in esame si fosse in presenza – secondo la prospettazione di parte resistente – di questione attinente profili organizzatori dell’amministrazione pubblica, ciò non di meno dovrebbe affermarsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Come è possibile evincere dal ricorso – e come, comunque, precisato dal ricorrente, per il tramite del proprio difensore, all’udienza del 15 ottobre 2003 (cfr. verbale)-, la cautela richiesta è funzionale al fruttuoso esercizio dell’azione di responsabilità aquiliana per l’asserita lesione del diritto di libertà religiosa di cui si invoca la tutela con la reintegrazione in forma specifica ex articolo 2058 Cc. Conseguentemente, tanto l’azione proposta da Adel Smith in proprio, quanto quella proposta da questi quale genitore esercente la potestà sui figli minori, rientrerebbero nell’ulteriore esclusione sancita dalla lettera e) dell’articolo 33 del decreto legislativo 80/1998 (e successive modificazioni) rispetto alla previsione della giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative a servizi pubblici, ossia le azioni risarcitorie.

La circostanza stessa che il rimedio invocato dal ricorrente si concreti in una richiesta di ordinarie ai resistenti un facere, prima in via provvisoria ed urgente e, quindi, in via definitiva, discende dal fatto stesso che venga proposta un’azione risarcitoria in forma specifica e non può determinare – come invece ritiene parte resistente – una diversa qualificazione della domanda quale attinente ad un aspetto organizzativo del servizio pubblico, atteso che la reintegrazione in forma specifica implica sempre la condanna ad un facere, a un non facere e a un dare da parte del soggetto danneggiante (cfr. Tribunale di Venezia, ord. 214/03, in AmbienteDiritto.it).

Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario adito anche in relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith in proprio, benché in relazione a questi non possa configurarsi certo un rapporto individuale di utenza del servizio pubblico di istruzione con l’istituto resistente, non essendo questi fruitore di siffatto servizio pubblico presso la scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena.

3. Esclusa in relazione alla presente controversia la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria amministrativa, è appena il caso di rilevare che può ritenersi pacifica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e, per di più, venendo in rilievo un diritto di libertà inviolabile e costituzionalmente garantito (cfr. Tribunale di Roma, sezione seconda, ord. 18 dicembre 2002, in www.edscuola.it, Pre. Milano, ord. 15 febbraio 1990, in Foro it, I, 1746; Trib. Milano, 18 dicembre 1986, ivi, 1987, I, 2496). Né appare dubitabile che la situazione giuridica soggettiva dedotta dal ricorrente, in proprio e in relazione ai figli minori, sia di diritto soggettivo, poiché si riconnette in via diretta alla norma costituzionale dell’articolo 19, che tutela non solo la libertà di culto, ma anche – e come si dirà più ampiamente di seguito – la libertà cosiddetta negativa di religione e la libertà di coscienza in relazione al fenomeno religioso (come sostenuto dalla dottrina e come affermato dalla Corte costituzionale in più decisioni). E comunque, anche scendendo al rango della legislazione ordinaria, posizione di diritto sarebbe quella in capo ai ricorrenti alla luce della disciplina del nuovo concordato. In tal senso, del resto si è espressa la stessa Corte costituzionale nella sentenza 203/89, orientamento ribadito nella sentenza 13/1991 in relazione al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Ad affermare ciò, del resto, sarebbe sufficiente l’articolo 2 della legge 2448/1865, all. E, che devolve alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le materie riguardanti un diritto civile o politico (cfr. Pret. Milano, ord. 15 febbraio 1990 citata).

4. È stata in passato controversa, piuttosto, la possibilità di emanare provvedimenti che prevedano un facere (come richiesto, appunto, nel caso in esame) ovvero un non facere da parte della pubblica amministrazione.

A norma dell’articolo 4 della legge 2248/1865 all. E, nonostante la posizione di diritto soggettivo del privato che si assuma violata da un atto o da un comportamento della pubblica amministrazione, è infatti vietato al giudice di sostituirsi all’autorità amministrativa, sicché – salvo deroghe espresse – non è ammessa, tanto in sede di giudizio ordinario di cognizione quanto in sede cautelare ed urgente, non solo l’adozione di provvedimenti di annullamento, modifica o sospensione di un atto amministrativo, ma anche di un comportamento (come appunto la condanna ad un facere o ad un non facere) direttamente incidente nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, ossia in quegli atti o comportamenti attuativi dei fini istituzionali della pubblica amministrazione.

A fronte di tale divieto, che è logica e necessaria conseguenza della separazione della funzione giurisdizionale dalla funzione amministrativa, oggi sancita dagli articoli 97, 102, 104 e 113 ultimo comma della Costituzione, la giurisprudenza di merito ha individuato il presupposto giurisdizionale della carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione come idoneo a rendere inoperante il divieto di cui all’articolo 4 suddetto (cfr. Pret. Monza, 23 marzo 1990, in Foro it. 1990, I, 1745). Tale giurisprudenza evolutiva dei giudici di merito è stata successivamente fatta propria dalla Suprema corte di Cassazione, che ha affermato come, allorché il privato chieda la tutela di un proprio diritto soggettivo non condizionato dal potere in concreto esercitato dalla Pubblica amministrazione, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario. Versandosi inoltre in ipotesi di attività materiale lesiva posta in essere dalla Pubblica amministrazione in carenza di potere, non opera il divieto di condanna della stessa ad un facere (cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, 9557/97) che è ammessa nella misura in cui la stessa non interferisca su atti discrezionali dell’amministrazione (cfr. Cassazione civile, Sezioni unite 39/2001) e non contrasti con il divieto riguardante la diversa ipotesi di attività rientranti nella sfera dei poteri e delle finalità istituzionali di essa (cfr. Cassazione, civile, Sezioni unite 12906/98).

Orbene, premesso che nel caso all’esame di questo giudice la condanna alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche non determina un’ingerenza nell’attività discrezionale della Pubblica amministrazione volta alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa, occorre verificare se nella fattispecie in esame sussista un potere – che non può che essere attribuito da norme di legge, stante il principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) – che consenta all’amministrazione scolastica l’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentata dai minori figli del ricorrente. Escluso ciò, potrà ritenersi che nel giudizio ordinario e, quindi, anche cautelare d’urgenza, che verta sulla presunta violazione o compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale è il diritto alla libertà religiosa, non sussiste il limite interno alla giurisdizione ordinaria che vieta all’autorità giudiziaria ordinaria di emettere un ordine di fare (o di non fare) a carico della Pubblica amministrazione, quanto quest’ultima non sia dotata di alcun potere ablatorio o comprensivo del diritto medesimo (cfr. Pret. Torino, ord. 11 febbraio 1991, in Foro it., 1991, I, 2586; Pret. Torino, ord. 19 luglio 1988, in Foro it., 1988, I, 3343; Cassazione civile, Sezioni unite, 1463/79).

5. Secondo il ministero dell’Istruzione (cfr. Nota 3 ottobre 2002 – prot. N. 2667), l’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche sarebbe prescritta dall’articolo 118 del regio decreto 965/24, recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall’articolo 119 del regio decreto 1297/28, precisamente nella Tabella C allo stesso allegata (Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare) quanto agli istituti di istruzione elementare.

Si può subito rilevare che nessuna disposizione prescrive l’affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne, mentre è pacifico che anche nell’aula in cui svolge attività didattica il piccolo Khaled, di anni quattro, è esposto il simbolo della croce.

Con riferimento all’altro figlio del ricorrente, Adam, verrebbero invece in rilievo le disposizioni da ultimo citate, che appunto prescrivono che il simbolo della croce debba far parte dell’ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d’istituto (articolo 10, comma 3, e articolo 119 del regio decreto 1297/28) – oggi, a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 59/1998, al dirigente scolastico – assicurare la completezza (nonché la buona conservazione) di tutti gli arredi occorrenti. Si tratterebbe di disciplina di rango regolamentare, dunque, in relazione alla quale, peraltro, la stessa Pubblica amministrazione si è più volte interrogata circa la permanente vigenza nel nostro ordinamento (si veda anche, in relazione all’esposizione del crocefisso nelle aule giudiziarie, il quesito del 29 maggio 1984 prot. 612/14.4 posto al ministero dell’Intero dal ministero di Grazia e giustizia).

In particolare, con riferimento alle scuole pubbliche a seguito dell’entrata in vigore della legge 121/85 di modifica del concordato (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), l’allora ministero della Pubblica istruzione si è interrogato circa il possibile contrasto con il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Al riguardo il Consiglio di Stato, sezione terza, con il parere 63/1988, ha preliminarmente distinto la normativa riguardante l’affissione del crocifisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento della religione cattolica; ha quindi rilevato che «le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi» e che «nulla, infatti, viene stabilito nei Patti lateranensi relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole», sicché «le modificazioni apportate al Concordato lateranense, con l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 121/85, non originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentare di cui trattasi»; ha così concluso che le suddette disposizioni devono intendersi "tuttora legittimamente operanti". Le stesse motivazioni, peraltro, sono state fornite dall’Avvocatura dello Stato di Bologna nel pare reso in data 16 luglio 2002 (menzionato nella suddetta Nota 3 ottobre 2002 del Ministero dell’istruzione), che ha affermato la permanenza in vigore di tale disciplina e la non lesività della libertà di religione della stessa nel prevedere l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Siffatto argomentare è, in verità, eccessivamente semplicistico. Non è necessario un particolare approfondimento, infatti, per rilevare come le norme che prevedono l’esposizione del crocifisso nella scuole pubbliche non siano entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie poiché entrambe partono dalla logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata.

Un minimo approfondimento della natura stessa della normativa in questione consente, invece, di giungere ad una soluzione del tutto opposta.

Il regio decreto 965/24 estendeva quanto già previsto con ininterrotta continuità da una norma del regolamento per l’istruzione elementare (regio decreto 4336/1860 di attuazione della legge 3725/1859 cosiddetta legge Casati) poi ripresa dal regolamento generale dell’istruzione elementare del 1908 (regio decreto 150/08). In tale solco si pone, quindi, l’articolo 10 del regio decreto 1297/28 nel prevedere l’affissione nelle aule delle scuole elementari del crocifisso. Si tratta, quindi, di una normativa regolamentare di esecuzione di una legge che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque ad un sistema costituzionale, quale quello disegnato dallo Statuto albertino, che all’articolo 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato.

E benché l’origine della disposizione in parola risalga all’epoca dello Stato liberale, ciononostante la previsione dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche risponde ad intenti confessionali, come è stato da più parti e autorevolmente osservato dalla dottrina storica. «Dall’unità d’Italia la scuola costituisce […] terreno tradizionale di confronto fra gli interessi ideologici dello Stato e della Chiesa, forse l’oggetto privilegiato delle pretese confessionali e probabilmente, quindi, anche il luogo ove si avverte più forte l’esigenza di laicità». In altri termini, anche all’epoca dello stato liberale, la previsione dell’affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica esprimeva il regime di privilegio accordato alla religione cattolica.

La dottrina giuridica (oltre che storica) indica, poi, nella previsione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contenuta nei regi decreti 965/24 e 1297/28, nonché negli altri uffici pubblici (a proposito della presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, si veda la circolare 1867 della divisione terza 2134 del reg. circ. emessa in data 29 maggio 1926), uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale del regime fascista, che ha nel Concordato del 1929 il suo ideale punto di arrivo. Conclusioni cui detta dottrina perviene anche sulla scorta del chiaro tenore delle circolari dell’epoca (basi riportare un passo della circolare del ministero dell’Interno del 16 dicembre 1922 indirizzata ai prefetti, in cui si rileva come «in questi ultimi anni in molte scuole sono state tolte le immagini del crocifisso e il ritratto del Re: tutto ciò costituisce aperta e non più oltre tollerabile violazione d’una precisa disposizione regolamentare, offende altresì, e soprattutto, la religione dominante dello Stato e il principio unitario della Nazione […]», diffidandosi «perché siano immediatamente restituiti […] i due simboli sacri alla fede e al sentimento nazionale»).

Premesse le ragioni storiche e l’interesse pubblico perseguito dalla disciplina in parola, la funzione regolamentare esplicata dai suddetti regi decreti non può non ritenersi superata, a meno di affermare che ci sia un altro interesse pubblico che, sostituendosi al precedente, continui a giustificarne il vigore. Nel caso in esame, però, ciò non può sostenersi, proprio alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento disegnato dalle disposizioni dell’Accordo di modifica del Concordato, come peraltro correttamente "intuito" sul finire degli anni ottanta del secolo scorso dall’Amministrazione di grazia e giustizia prima (si veda il citato quesito del 29 maggio 1984) e della pubblica istruzione poi, quest’ultima nel richiedere il citato parere reso dal Consiglio di Stato.

L’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929, ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l’esposizione del crocifisso. Per quanto l’accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento esplicito all’affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che i provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, debbano ritenersi abrogati.

Come noto, l’abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell’eventuale contrasto determinatosi con l’introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate disposizioni di legge.

Nel caso del nuovo concordato, poi, l’eliminazione del primo, lasciando intatte le seconde, vorrebbe dire eludere una delle poche novità sostanziali contenute nella riforma sancita dall’Accordo di Villa Madama.

Non può negarsi che tanto la dottrina – soprattutto certi studiosi di diritto ecclesiastico – quanto anche la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, hanno avuto la tendenza a ridimensionare la portata dell’innovazione conseguente all’articolo 1 del Protocollo addizionale suddetto.

La stessa Corte costituzionale per ribadire la legittimità costituzionale delle disposizioni del Cp in tema di reati contro il sentimento religioso, ha precisato, che le stesse «troverebber[ro] tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti» (cfr. Coste costituzionale sentenza 925/88). In altri termini, sebbene non possa ritenersi, nell’ordinamento costituzionale, la Repubblica Italiana come uno stato confessionale in senso cattolico, tale religione è però professata, nella comunità statale, dalla maggioranza dei suoi cittadini. Così ragionando, però, si continua sostanzialmente a considerare la religione cattolica come "religione di Stato".

Come è stato rilevato in dottrina, evocare il criterio della maggioranza, del gruppo (numericamente e culturalmente) prevalente, cui debba guardare il legislatore, in tema di libertà è l’argomento più denso di pericoli per le libertà dei consociati. «Una delle più significative rivoluzioni del ventesimo secolo è rappresentata dall’esplosione dell’idea democratica: un’idea che trova un’essenziale riferimento nei principi di sovranità della persona umana e di eguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge».

Il principio di uguaglianza assume, inoltre, un significato particolare nelle società plurietniche, culturalmente variegate, dove vi sono delle minoranze per cui l’eguaglianza «rimane solo saldissimo principio contro ingiustizie, discriminazioni, razzismi. Diviene l’asse portante per l’affermazione del "diritto alla differenza"».

In molte norme della Costituzione italiana (articoli 3 e 8, comma 1), ed in verità anche nella comune valutazione dei rapporti sociali, il principio di libertà si pone in diretta connessione con quello di uguaglianza. Ed anche a proposito della libertà di religione è necessario considerare la relazione che sussiste tra i principi di libertà e di uguaglianza. È quanto ha ritenuto di recente la quarta sezione penale della Suprema corte di Cassazione con la sentenza 439/00. Richiamandosi anche ad esperienze di altri paesi, il Supremo collegio ha ritenuto che la rimozione del simbolo del crocifisso da ogni seggio elettorale si muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.

Vero è che tale decisione fa perno sul concetto di neutralità del pubblico ufficiale, ma essa è solo apparentemente lontana della questione all’attenzione di questo giudice – come, invece, ha ritenuto l’Avvocatura nel discutere il presente ricorso – poiché, a ben vedere, proprio in considerazione del fatto che la scuola pubblica rientra (espressamente, nella previsione della lettera e) dell’articolo 33 del decreto legislativo 80/1998 e successive modificazioni) nel novero dei servizi pubblici, anche l’oggetto del ricorso in esame riguarda la questione della laicità delle istituzioni.

Alcuni commentatori hanno rilevato criticamente come la conclusione cui è pervenuta la Suprema corte nella decisione sopra riportata tragga origine da una lettura parziale, e per ciò solo non corretta, del concetto di laicità, poiché, come tratteggiato dalla nota sentenza 203/89 della Corte costituzionale, laicità non significa indifferenza nei confronti delle religioni, ma implica la «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale», non comportando tuttavia il rinnegamento o l’abbandono delle proprie radici storico-religiose. Esisterebbe – secondo detta opinione – un’identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, «così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto», che pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non potrebbe essere intesa quasi come una sorta di onta da cancellare, giacché, anche da un punto di vista pedagogico, il nascondimento di quell’identità costituisce un disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione personale o comunitaria.

Tale ragionamento, cui fa riferimento – e su cui sembrerebbe, in realtà, fondarsi il parere 63/1988 del Consiglio di Stato, è quello diffusamente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giustificare nell’attuale regime costituzionale la legittimità delle norme penali a tutela del sentimento religioso. Senonché anche tali disposizioni, come quelle relative all’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, hanno la medesima origine ideologica, trovavano fondamento nella previsione della religione cattolica come religione di Stato di cui all’articolo 1 del Trattato lateranense, venuto meno il quale, il permanente vigore è stato motivato con il passaggio della religione cattolica da religione di Stato a fatto culturale e sociale di rilievo nazionale, procedendo attraverso il concetto di religione della maggioranza dei cittadini.

È questa, in buona sostanza, l’opinione di coloro che ritengono che i perdurante vigore dei provvedimenti che dispongono l’esposizione del crocifisso nelle aule possa desumersi dall’articolo 9 dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, che prevede l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole e riconosce «i principi del cattolicesimo fanno parte de patrimonio storico del popolo italiano».

Orbene, non si può negare che tale norma del nuovo concordato abbia in un certo senso riassunto le due formule precedenti della religione di Stato e della religione della maggioranza dei cittadini nel quadro di un rinnovato rapporto fra istituzioni e società civile. Ciò costituisce lo sviluppo di una costruzione giuridica che si fonda su un fatto incontrovertibile, il ruolo storico e quello attuale della Chiesa, e continua a tradursi in un diffuso atteggiamento privilegiato per la religione cattolica. Senonché, come ha già osservato il Supremo collegio nella sentenza 439/00, «il riconoscimento contenuto nell’articolo 9 legge citata, è privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo all’assicurazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: Corte costituzionale 13/1991)». Ritenere la rilevanza sociale e culturale della religione cattolica in quanto religione della maggioranza dei cittadini equivale a stabilire una perfetta identità tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro paese, che – in verità non corrisponde neanche al significato della nuova norma concordataria in materia scolastica, la quale, pur tra tante (in parte certamente volute ed in parte in ogni caso inevitabili) ambiguità, fa riferimento ad un patrimonio storico in cui si collocano anche – e non solo – i principi del cattolicesimo.

Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con libertà di religione l’esposizione del crocifisso nelle scuole (e negli uffici pubblici) così come di ogni altra forma di confessionalismo statale, sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell’Italia e, soprattutto, ai principi costituzionali che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici.

Per tale ragione, non può concordarsi con quell’opinione che ritiene che il crocifisso potrebbe rimanere nelle aule scolastiche «quando l’insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso n ella propria libertà religiosa negativa, essi andrebbero rimossi». Proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli alunni, ma anche la neutralità di un’istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati "a richiesta", ma piuttosto deve essere connaturato all’operare stesso dell’amministrazione pubblica.

A ciò si aggiunga che ritenere il crocifisso sia solo un "simbolo passivo", oltre a svilire la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso assume, infatti, nella sua sinteticità evocativa una particolarmente complessa polivalenza significante: se ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale, molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta, comprende una realtà complessa, che intrinsecamente non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco. Appare persino riduttivo affermare l’ambivalenza di cui si è detto sopra, che, peraltro, veniva storicamente ricomposta fino a quando la contrapposizione tra cristiani e non cristiani è rimasta comunque circoscritta a coloro che nel crocifisso vi leggano pacificamente un simbolo culturale e cristiani che sottolineano il significato religioso e assolutamente non culturale, ma confessionale, del simbolo della croce (che a rigore, come è stato osservato in dottrina, «esprimerebbe un conflitto radicale con la cultura, la politica e l’istituzione giudiziaria del tempo e che di conseguenza non potrebbe essere utilizzata per un "concordiamo" con qualsiasi Stato sulla terra, anche col migliore di essi). Ciò ha consentito – più da parte degli studiosi del diritto ecclesiastico che del pensiero costituzionalistico – di ricondurre i profili individuali della libertà ai rapporti tra Stato e culti religiosi, che nell’esperienza storica italiana altro non sono stati che sfumature di un’omogenea tradizione giudaico-cristiana.

La società multietnica odierna introduce, però, delle incrinature che sicuramente sono provocate dalla necessità di contemperare concezioni etico-religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale italiana, mettendo così in luce i limiti di un’impostazione che dei due profili della libertà di religione, la fede e il culto – peraltro mantenuti con chiarezza distinti dalla Corte costituzionale sin dalle sue prime sentenze, ha visto prevalere il secondo.

In particolare, nell’ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce induce nell’alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico «al centro dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente e loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti». Come è stato acutamente osservato in dottrina, «è anche il segno visibile che la scuola di fronte al fatto religioso arretra la sua sfera d’azione, rinuncia alla sua funzione educativa, compie la precisa scelta di abbandonare il criterio dell’approccio culturale e critico, accogliendo simboli e concetti la cui interpretazione, quando non è delegata per legge all’autorità ecclesiastica, risulta in ogni caso inevitabilmente riconducibile alla tradizione cattolica per i forti condizionamenti che essa ancora esercita sul corpo sociale ed ai quali è molto difficile sfuggire specie in giovane età».

Alle luce di quanto si è detto, si comprende anche come non possa condividersi la netta distinzione operata dal Consiglio di Stato tra la normativa riguardante l’affissione del crocifisso nelle scuole e quella relativa all’insegnamento della religione cattolica. Come era stato correttamente avvertito dallo stesso ministero della Pubblica istruzione, che detto parere aveva richiesto, l’affissione del crocifisso nelle aule è questione non neutra rispetto al problema dell’istruzione o, più in generale, non può essere dissociato da quello dell’educazione. La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un’implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini, presume un’omogeneità che, in verità, non c’è mai stata e, soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e che, però, chiaramente tende a determinare, imponendo un’istruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti, poiché non è consentito non avvalersene, connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l’immagine pluralista. E ciò facendo si pone in contrasto con quanto ha stabilito la Corte costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di pluralità debba intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte costituzionale 203/89 e 13/1991), che può realizzarsi solo se l’istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso.

È appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce di quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. L’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun credo. Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l’esposizione del solo crocifisso.

In conclusione, ritenuta la mancanza di una norma – sia essa di legge che di rango secondario – che prescriva l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, considerato conseguentemente che non v’è preclusione alla condanna dell’Amministrazione ad un facere, premessa la ricostruzione del diritto di libertà nell’attuale assetto costituzionale, ad avviso di questo giudice, deve ritenersi che sussista il fumus boni iuris per la concessione della cautela invocata dal ricorrente.

5.1. Quanto alla sussistenza dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, richiesto all’articolo 700 Cpc, è invece necessario distinguere la posizione del ricorrente in proprio da quella dei figli minori. Solo in relazione a questi ultimi, infatti, può ritenersi sussista il requisito dell’imminenza del danno, che consente di accordare l’invocata cautela atipica, e che esso sia di tutta evidenza in considerazione della natura del bene giuridico leso (cfr. Pret. Monza, ord. 23 marzo 1990 citata).

La valutazione della sussistenza del pericolo discende dall’accertata sussistenza dello "scuotimento" o della crisi del diritto di libertà di religione come si è cercata di delineare sopra.

Se il concetto di pericolo si risolve in un rapporto tra eventi, di cui il primo – ossia l’evento lesivo denunciato – si è già verificato, e l’altro, invece, futuro, nel caso all’esame di questo giudice il giudizio probabilistico volto a porre in correlazione i due eventi è quanto mai agevole: vi è un grado di probabilità assai elevato circa il permanere del suddetto simbolo confessionale nelle aule della scuola pubblica, e quindi anche in quella di Ofena di cui si tratta, proprio in considerazione dell’orientamento espresso dall’amministrazione centrale con la nota 3 ottobre 2002 prot. 2667 e del vincolo che la stessa determina per i dirigenti scolastici; ne consegue che continuerà a perpetrarsi la lesione al diritto inviolabile di religione dei piccoli alunni di fede islamica.

In altri termini, nel caso all’esame di questo giudice, è la circostanza di fatto – pacifica – dell’esposizione del crocifisso nelle aule frequentate da Adam e Khaled Smith ad essere di per sé sufficiente per ritenere la sussistenza dell’imminenza del pregiudizio.

A ciò si aggiunga che se un adulto può – in teoria – essere meno esposto a condizionamenti culturali, i più giovani, e in particolare gli alunni delle scuole elementari e medie, in assenza di convinzioni radicate, tendono a dare al simbolo religioso la valenza che gli è immediatamente propria.

Come è stato lucidamente rilevato, affermare il contrario vorrebbe dire dare per scontata la formazione culturale delle coscienze dei giovani, e quindi ritenere già realizzato lo scopo stesso dell’istruzione pubblica.

Il danno lamentato, poi, è per definizione irreparabile. Come più volte si è ripetuto, si è in presenza di un diritto di libertà assoluto e costituzionalmente garantito, non suscettibile di essere risarcito in relazione alla lesione medio tempore patita. Non a caso, infatti, la domanda di merito proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma specifica attraverso la condanna dell’istituto convenuto alla rimozione del simbolo della croce, trattandosi di lesione per definizione non risarcibile in termini economici.

A tal proposito non appare superfluo osservare che la rimozione del crocifisso, che il ricorrente invoca come indispensabile per prevenire la (ulteriore) lesione, è l’unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori, poiché l’alternativa sarebbe non far partecipare all’attività didattica i piccoli Adam e Khaled. In relazione al primo, in particolare, non è neanche rimesso alla discrezione dell’utente (o dei genitori di questo) la scelta se fruire o meno del servizio di istruzione pubblica: infatti, la legge 1859/62 prevede l’obbligo e prevede all’articolo 8 la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci – anche penale per l’istruzione elementare (articolo 731 Cp) – per l’adempimento dell’obbligo da parte dei figli minori per complessivi dieci anni (cfr. legge 9/1999).

5.2. Per quanto riguarda, invece, il ricorso presentato da Adel Smith in proprio, la circostanza che lo stesso non attenda ad attività didattica presso la scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena, che non abbia alcun obbligo di frequentarla e che possa, quindi, anche sottrarsi alla lesione lamentata non recandosi all’interno delle aule, deve far ritenere che non sussista in relazione alla posizione giuridica soggettiva dello stesso l’imminenza del pregiudizio.

Per tale ragione questo giudice deve rigettare il ricorso quanto alla domanda cautelare proposta dal ricorrente in proprio.

6. Questo giudice reputa opportuno chiarire, infine, chi sia il soggetto destinatario del facere imposto dalla presente ordinanza.

Come noto, l’articolo 21 della legge 59/1998 ha attribuito la personalità giuridica, già prevista per gli istituti tecnici professionali e gli istituti statali, anche – tra gli altri – ai circoli didattici. In particolare, il comma 7 di detto articolo 21 prevede l’autonomia "organizzativa e didattica" degli istituti.

Non possono esservi dubbi, quindi, che soggetto destinatario dell’ordine di rimozione in via cautelare dei crocifissi esposti delle aule della scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena è l’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, al quale detta scuola appartiene, e non il ministero dell’Istruzione.

7. Quanto alle spese di lite del presente procedimento, è necessario distinguere.

In relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith in proprio, in considerazione del rigetto della stessa per mancanza del requisito del pericolo, si deve provvedere con la presente ordinanza alla liquidazione delle spese del procedimento, ai sensi dell’articolo 669septies Cpc. E questo giudice reputa sussistere giusti motivi, da individuarsi nella particolare natura della controversia per compensarle interamente tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 comma 2 Cpc.

Con riferimento, invece, alla cautela invocata dal ricorrente in nome e per conto dei figli minori, l’adozione di un provvedimento positivo da parte di questo giudice determina che la statuizione in ordine alle spese è rimessa alla decisione dell’instaurando giudizio di merito.

PQM

Rigetta il ricorso proposto da Adel Smith in proprio:

in accoglimento del ricorso proposto da Adel Smith quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Adam Smith e Khaled Smith, condanna l’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori;

assegna termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito;

compensa interamente tra Adel Smith, quale ricorrente in proprio, e i resistenti le spese del presente procedimento;

riserva di provvedere all’esito del giudizio di merito in ordine alle spese del procedimento proposto dal Adam Smith quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Adam Smith e Khaled Smith.

SI COMUNICHI.

L'Aquila, 22.10.2003

IL GIUDICE

(dott. Mario Montanaro) "


Shalom!!!!

Alessandra
30-10-03, 21:31
In origine postato da Pieffebi
"


Con ricorso ex articolo 700 Cpc, Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Adam Smith e Khaled Smith, premesso che:

- lo stesso, cittadino italiano, risiede in Ofena insieme alla propria famiglia, i cui componenti professano tutti la religione islamica;

- in occasione dell’inizio dell’anno scolastico ha potuto constatare che nei locali della scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena, in cui si volge l’attività didattica cui partecipano anche i figli dello stesso, vi è esposto il crocefisso, simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a coloro che professano la religione cristiana;

- autorizzato dalle maestre, il ricorrente ha affisso anche un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano, che è stato però rimosso il giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico;

- il permanere dell’affissione del solo crocifisso costituirebbe lesione delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati, tanto del ricorrente quanto dei figli minori, ponendosi peraltro in contrasto con il principio di laicità della Repubblica italiana affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 203/89, che peraltro qualifica lo stesso come "principio supremo dell’ordinamento costituzionale";

ha domandato in via cautelare d’urgenza la rimozione del crocefisso dalle aule della scuola statale materna ed elementare frequentata dai suddetti figli minori.

(omissis...)


Shalom!!!!

Mi stupisce che la difesa del resistente non abbia eccepito una questione di rito fondamentale che avrebbe potuto fare rigettare il ricorso senza che il Giudice potesse entrare nel merito della questione.

Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è un provvedimento cautelare definito d'urgenza in quanto teso a tutelare certi diritti la cui tutela ordinaria (cioè il processo a cognizione piena, per intenderci, la classica causa a cui pensiamo quando pensiamo ad un processo civile), di per sè molto lunga, potrebbe rendere inutile la sentenza. Ad esempio: se io sono imprenditore e qualcuno mi fa una concorrenza sleale, è quasi inutile che lo citi in giudizio se poi la sentenza arriva dopo 3 anni. Invece, con il ricorso ex art. 700 c.p.c., la tutela è immediata, anche se poi dovrò iniziare il giudizio di merito affinchè si possa, sia io che ritengo sussistente la concorrenza sleale, sia colui che me la nega, risolvere il tutto nel pieno contraddittorio delle parti e con tutte le garanzie che offre la cognizione piena.

Ora, i due presupposti fondamentali del ricorso, sono dati dal periculum in mora e dal fumus boni juris.

Il primo, significa che c'è il pericolo concreto ed immediato di lesione di un diritto con conseguente necessità di tutela urgente.

Il secondo, significa che c'è la c.d. parvenza del diritto, cioè il giudice, a priori, e pur senza valutare appieno la questione, può ritenere fin dall'inizio che il ricorso non appare proposto a soli fini dilatori o pretestuosi ma è probabile che il diritto da tutelare (e che si presume leso), vi sia in concreto.

Questi due presupposti devono coesistere contemporaneamente, non è possibile o l'uno o l'altro. Ora, ditemi voi dove vedete l'urgenza ed il pericolo di concreta ed imminente lesione di un diritto, non mi pare che i figli del signore in questione (con la *s* rigorosamente minuscola), siano appena svezzati e si rechino al primo giorno di asilo (dove anche lì dovrebbe esserci stato finora il crocifisso).

Quindi, non mi capacito del perchè la difesa del resistente non abbia sollevato questa eccezione di rito che sarebbe stata a mio parere molto importante, se non altro perchè il non rilevarla significa prestare acquiescenza sulla sussistenza del periculum in mora e dare per scontato che sussista.

Lupo Solitario (POL)
30-10-03, 21:34
Hai letto la lunghezza dell’ordinanza? Avrà richiesto un certo tempo, non credi per compilarlo in un attorcigliato burocratese? Sussistevano questi elementi di urgenza? Non credo. Nel frattempo c’é un tizio in carcere da dodici anni ingiustamente accusato di omicidio e già assolto, ma resta dentro. E perché? Perché non c’e personale sufficiente per fotocopiare gli atti del processo! E i sinistri di Pol continuano a dirci di avere fiducia nella giustizia, invitano il Berlusca a farsi processare da queste toghe rosse. Ma non ci spiegano mai perché dovremmo avere fiducia in questi giudici quantomeno stravaganti e sempre di sinistra, come il magistrato dell’Aquila che si occupa di cose più grandi di lui e poi si stupisce della reazione dell’opinione pubblica. Persino un bambino, se gli avesse fatto leggere prima l’ordinanza, gli avrebbe spiegato che era una cosa di cui un piccolo pretore non dovrebbe occuparsi e che comunque la sua decisione era ingiusta. Solo i magistrati di sinistra sono d’accordo su questa ordinanza. Persino Bertinotti ammette “Io non avrei mai avuto il coraggio di toglierlo...”
No comment.
So long.


:p :p :p

Alessandra
30-10-03, 21:42
In origine postato da Lupo Solitario
(...omissis) Persino un bambino, se gli avesse fatto leggere prima l’ordinanza, gli avrebbe spiegato che era una cosa di cui un piccolo pretore non dovrebbe occuparsi

:p :p :p

I pretori non esistono più da un pezzo, adesso c'è il giudice monocratico...e comunque il linguaggio è sempre giuridico e non burocratese, anche quando è una giuridicità che non si condivide.

Alessandra
30-10-03, 21:56
petitam causa pretendi

Orroreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (!!!!)
Al primo anno di giuris. già si sa che si dice petitum, che è l'oggetto della domanda e causa petendi, ossia le ragioni della domanda.

la disciplina del rito ordinario di cognizione consente all’attore di integrare o precisare la domanda nel corso dell’istruttoria (articolo 183 comma 5 Cpc).

Orroreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (!!!!)
La precisazione o integrazione della domanda non può avvenire durante la fase istruttoria perchè è preclusa nella maniera più assoluta, ed infatti l'ultimo termine utile per poterla modificare o integrare è dato dalle memorie ex art. 183 comma 5* c.p.c. che guarda caso non sono nella fase istruttoria ma nella fase di trattazione.

Oddio ma ganza questa ordinanza quanto mi diverto:D

Lupo Solitario (POL)
30-10-03, 22:07
In origine postato da Alessandra
I pretori non esistono più da un pezzo, adesso c'è il giudice monocratico...e comunque il linguaggio è sempre giuridico e non burocratese, anche quando è una giuridicità che non si condivide.


E’ vero, naturalmente: i pretori non esistono più. Ho ripetuto l’errore di un commentatore del “Carlino”: ben mi sta. Ma se guardi la faccia di quel giudice ha la faccia da pretorello di provincia. Riguardo il linguaggio giuridico avrei molte cose da dire, ma non voglio offrirti il pretesto di “perdere” la mia iscrizione durante il passaggio al nuovo server. Sgrunt!
So long.

z:b z:b z:b

Alessandra
30-10-03, 22:18
In origine postato da Lupo Solitario
E’ vero, naturalmente: i pretori non esistono più. Ho ripetuto l’errore di un commentatore del “Carlino”: ben mi sta. Ma se guardi la faccia di quel giudice ha la faccia da pretorello di provincia. Riguardo il linguaggio giuridico avrei molte cose da dire, ma non voglio offrirti il pretesto di “perdere” la mia iscrizione durante il passaggio al nuovo server. Sgrunt!
So long.

z:b z:b z:b

La faccia non l'ho ancora vista, lo sai che l'unica faccia che vorrei schiaffeggiare è la tua:D

Lupettino adorato, incrocia le zampine piuttosto, e pensa intensamente visto che è notorio il tuo c...ehm, è notoria la tua fortuna sfacciata.

Bacini folgoranti [con triplo salto carpiato (copyright Ale)].

http://www.webgif.com/faccine_ani/fa41.gif

anton
30-10-03, 22:27
ORA DITEMI VOI, CHE SIETE TUTTO AMORE GIUSTIZIA E NOSTRO SIGNORE.... SE QUEI DUE BAMBINI NON HANNO GIà RICEVUTO UN DANNO PSICOLOGICO..... SIA VEDENDOSI TOLTO DALLE PARETI IL QUADRETTO CHE AVEVANO CON TANTO AMORE DISEGNATO....E POI GUARDATI CON ASTIO E SOSPETTO DALLE TENERE AMOREVOLI MAMME DI OFENA CHE STAZIONANO DAVANTI ALLA SCUOLA....
AVREI VOLUTO ASSISTERE ALLA SCENA DEL PRESIDE CHE STACCA IL QUADRETTO.....
E DITEMI VOI SE QUEI BAMBINI DEVONO ANCORA SUBIRE UNA SIMILE EMARGINANZIONE.....
MA NATURALEMTE QUESTO è UN ARGOMENTARE DA SINISTRI, NONOSTANTE LA COSTITUZIONE......
CHE NON AVETE IL CORAGGIO E LA FORZA DI CAMBIARE. SIA PER QUANTO RIGUARDA QUESTO CASO SIA PER ALTRI. IVI COMPRESI I BUONI SCUOLA ALLE SCUOLE CATTOLICHE DISTRIBUITI AI PIù ABBIENTI STUDENTI ITALIANI..
AUGURI...

Lupo Solitario (POL)
30-10-03, 22:58
In origine postato da Alessandra
La faccia non l'ho ancora vista, lo sai che l'unica faccia che vorrei schiaffeggiare è la tua:D

Lupettino adorato, incrocia le zampine piuttosto, e pensa intensamente visto che è notorio il tuo c...ehm, è notoria la tua fortuna sfacciata.

Bacini folgoranti [con triplo salto carpiato (copyright Ale)].

http://www.webgif.com/faccine_ani/fa41.gif

Guarda carina che se vuoi prendermi a tozze nei denti, non faccio per vantarmi, ma devi metterti in lista d’attesa. Comunque stiamo andando O.T. e va a finire che Pieffebi ci caccia fuori. Ti ricordi, che lo ha già fatto? Litigava con non so chi e cancellò anche noi due. La cosa ci divertì molto. Speriamo che stavolta non voglia anche storcerci “i diti”. Vabbé, lasciamolo lavorare. Non vorrei che la proprietà si incazzasse... Bacino.
See ya.

:p :p :p

brunik
31-10-03, 02:26
Comunque, se posso intervenire, mi pare ci sia un errore nel titolo che ancora nessuno ha rilevato. Avevo preso un colpo, nel leggerlo.

Anche tu, Alessandra, stai lì a fare la pitima sui cavilli e non ti accorgi nemmeno dell'abbaglio grande come una casa, che dico, come l'universo, preso dal nostro Pieffebi.

Non era Nostro Signore a essere sfrattato, ma un crocifisso.

Figuratevi voi se un magistrato può sfrattare Dio, sarebbe veramente pazzo, non trovate anche voi, amici, che la notizia è assolutamente inverosimile?

La verità è che il nostro forumista ha preso lucciole per lanterne. Sempre ad esagerare tutte le cose, quello lì, vive in uno stato d'ansia perenne. Prima o poi gli viene un infarto, al Pieffebi, se continua a leggere Libero, con quei titoloni sparati che se fossero veri ci sarebbe da scappare subito in un luogo più tranquillo, tipo la Liberia.

Leggi bene, Pieffebi, non si parla di Nostro Signore nell'ordinanza, si parla di un crocifisso del valore commerciale di 5 euro, non è successo niente di quello che temevi. Il diluvio universale sarà per un'altra volta.

A proposito, vecchio lenzone, dì la verità, da quanti anni non metti piede in una chiesa? Ocio che ti teniamo d'occhio, non è che crederai di sistemare con un thread come questo una vita vissuta nel peccato e nella miscredenza, ci vuol ben altro per redimere un peccatore incallito come te.

E domenica mattina in Chiesa che poi ti interrogo sull'omelia per controllare che invece non sei stato al bar.

Alessandra
31-10-03, 08:03
Questa sottigliezza non la capisco nè la condivido. Se ordini di togliere un pezzo di legno, significa che devi togliere un pezzo di legno, appunto. Ma se si ordina di togliere un crocifisso che rappresenta Cristo in croce, non è come dire togliere il solo pezzo di legno incrociato. Mi sa che non l'hai letta l'ordinanzona:eek:

anton
31-10-03, 10:06
IL NOSTRO PFB, CON LA SUA DABBENAGGINE DI BORGHESE PICCOLO PICCOLO, SI è SOLO ACCODATO ALLA CAMPAGNA DI LINCIAGGIO MORALE E PSICOLOGICO GUIDATO DAI MEDIA , CHE CERCANO DI RISVEGLIARE I PIù BASSI ISTINTI DELLA NOSTRA NATURA UMANA DI UOMINI EMOTIVI E IRRAZIONALI.....SCAGLIANDOSI CONTRO QUESTO DISGRAZIATO DI MUSSULMANO ITALIANO CHE VUOLE SOLO FAR CRESCERE I SUOI FIGLI SENZA TRAUMI...
ANCHE IERI ALLE IENE IL LIONCIAGGIO è CONTINUATO... MOSTRANDO ANCORA UNA VOLTA COME I NOSTRI MEDIA SIANO GUIDATI DA UNA C0NGREGA DI PERSUASORI OCCULTI DISONESTI CHE TROVANO NELLA FAME DI TANTI GUITTI SENZA ARTE NE PARTE DEI SIKARI PRONTI A QUASIASI DELITTO PUR DI TROVARE UN PEZZO DI PANE.......
E INTANTO ABBIAMO APPURATO CHE NESSUNA LEGGE OBBLIGA DI METTERE IL CROCEFISSO NELLE SCUOLE MATERNE..... MA SI SA ... LA LOBBY DEGLI OSCURANTISTI NON PUò PERDERE UN'OCCASIONE COSI GHIOTTA...... PER LA GLORIA DI NOSTRO SIGNORE.... OVVIAMENTE...... L'UOMO CHE CI HA INSEGNATO AD AMARE....:rolleyes:

Aeroplanino (POL)
31-10-03, 10:43
Il Signore viene sfrattato, violentato, ammazzato tutte le volte che nel mondo un bambino muore di fame, e succede ogni 20 secondi...

E non ho mai letto una riga per ricordarlo di Pieffebi o dei "cattolicissimi" straccianti vesti e vestaglie in questi fora...

Ah, ma so anche perchè perchè il nano non vi ha ancora detto che lo dovete fare... vabbè, se io fossi in lui (bleah, un attimo di ribrezzo) una mattina mi sveglierei e andrei in tv a dire "Stalin è il mio modello e Mussolini un coglione"... Sai che ridere a vedere i vari Feltri, Ferrara, sudatissimi ed affamnnatissimi, e giù giù fino al moderatore e a Mustang a citare la grandezza del baffone e la sua somiglianza naturale col nano?
E leggere Lupo prendersela con i giudici borghesi e gridare alla libertà dei tribunali del popolo...
Se il nano avesse un minimo di ironia oltre al goffo senso dell'umorismo da Bar Sport, almeno potrebbe farci divertire un po'...

brunik
31-10-03, 11:24
In origine postato da Alessandra
Questa sottigliezza non la capisco nè la condivido. Se ordini di togliere un pezzo di legno, significa che devi togliere un pezzo di legno, appunto. Ma se si ordina di togliere un crocifisso che rappresenta Cristo in croce, non è come dire togliere il solo pezzo di legno incrociato. Mi sa che non l'hai letta l'ordinanzona:eek:


Ho capito, ma non puoi mica dire che un giudice ha sfrattato Dio dall'universo.

Ecco, Alessandra, prima di chiedere a me se l'ho letta l'ordinanzona, dovevi chiederlo al Pieffebi, che ha lanciato una notizia che non sta nè in cielo nè in terra in sinergia con Libero, il giornale fuori dal coro, che si immagina ad usum credulorum una lotta personale tra Gesù e un magistrato.

Ma l'hai letto il titolo? L'Ordinanza di Sfratto a Nostro Signore

http://utenti.lycos.it/brunik/libero031030.gif

Leggi Libero di oggi: a dargi retta sembrerebbe che gli islamici stiano saccheggiando le chiese e facendo dei falò nelle piazze: E ADESSO IL CROCIFISSO LO BRUCIANO è il bel titolone a 9 colonne.

Reazione logica che può scattare nel cervello di qualcuno: e allora noi assaltiamo le moschee e dichiariamo guerra a Gheddafi. Avanti, Cristiani, uniamoci nella lotta alla mezzalunaaaa!

Ma datevi tutti una calmata, vah, che prima d'oggi non ve ne era fregato mai niente del crocifisso.

Sono diventati tutti defensor fidei improvvisamente, cos'è questa ondata di integralismo?

Povera Italia, che fine stiamo facendo con tutti questi pollisti con libertà di parola.

Troppo lassismo, troppa liberttà, ognuno qua puo' sparare la sua cazzata, e più grossa è e più gli danno ragione.

Ma andate in Chiesa a pregare un po' anche voi e a pentirvi dei vostri peccati, alcuni dei quali mortali, come la "falsa testimonianza", invece di organizzare le crociate, vah.

A proposito, Alessandra, tu da quanto tempo non ci vai in Chiesa? Guardate che dovete essere quelli che danno il buon esempio per primi, se volete iniziare battaglie a difesa della Cristianità.

Lupo Solitario (POL)
31-10-03, 12:22
Sto raccogliendo qui molto materiale ghiotto per il mio prossimo libro dal titolo “Comunisti si nasce”. Alessandra ha già chiarito a sufficienza: si chiama “immagine sacra” e questo fa una bella differenza. Non mi stupisce che voi sinistri siate sulla stessa lunghezza d’onda di Adel Smith che invece lo considera un pezzo di legno con cadaverino salvo poi, con l’imbecillità che lo distingue, chiede che venga rimosso perché sconvolgente. Con una immagine colorita Pieffebi assimila questo sfratto ad un gesto contro Dio stesso e, visto che si tratta appunto di un’immagine sacra non vedo dove stia la contraddizione.
Gianluca: forse non ti sei accorto che Andreotti è stato assolto. Il teorema di Caselli sotto la tutela di Violante che ha investito una cinquantina di miliardi per il “processo del secolo” mentre le auto di alcune Procure sono ferme per mancanza di carburante è finito miseramente. Ho scritto infinite volte quello che oggi viene ribadito pubblicamente e per via giudiziaria: bastava il semplice buonsenso per non farlo nemmeno iniziare. Nel frattempo, miliardi buttati al vento a parte, il prestigio dell’Italia è finito nel cesso e tu stesso ci racconti come i tedeschi (e non solo) ci considerino del mafiosi. Per forza. Quando ci sono personaggi come questi che pur di fare una miserabile carriera politica sulla base del fanatismo e che non esitano a impalcarsi per giudicare la storia d’Italia asserendo che abbiamo avuto un pluri-presidente del Consiglio che era nientemeno che a capo della Mafia, che altro dovrebbero dire? Prova ora a spiegare loro come sia potuto avvenire che i giudici di Magistratura Democratica (e dalli con ‘sto democratica…) hanno toppato clamorosamente e non era vero niente. A loro è andata male. Ma chi ne fa le spese, in denaro e prestigio siamo tutti noi. Ora, in pieno delirio di potenza, un altro piccolo giudice punta dritto verso la Chiesa mentre intanto dà la scalata ai vertici di Magistratura Democratica. La sua chiesa comunista è fallimentare e piuttosto recente, l’altra Chiesa resiste da duemila anni. E’ vero il mio assunto: comunisti si nasce ma per fortuna si muore anche. Solo politicamente, si capisce.
So long.


:p :p :p

Aeroplanino (POL)
31-10-03, 12:43
Lupo non raccontiamoci balle, Andreotti, che ha mantenuto per decenni un atteggiamento "equivoco" nei confronti dei mafiosi (lui stesso ha ammesso di essere stato "disattento" prima della fine degli anni 80) è stato indicato come referente politico della mafia da Tommaso Buscetta.
Ora, a Buscetta si può credere o meno, ma non si può dire che sia un pentito qualsiasi. Con le sue rivelazioni ha permesso ai giudici di sferrare un attacco durissimo che quasi portò alla distruzione delle cosche principali.
Prima di Buscetta c'erano politici sicilaini che dicevano che la mafia non esisteva...
Quindi le sue parole hanno un peso specifico ben diverso da quelle di altri pentiti.
Tra l'altro le dichiarazioni di Buscetta vennero confermate da altri pentiti, quindi aprire un'indagine ed un procedimento era in minimo.

Lo scandalo sta nel fatto che per dire che Andreotti era innocente (dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio Pecorelli) ci sono voluti 3 gradi di giudizio e anni e anni di tribunali.
In Germania il caso sarebbe stato giudicato in pochi mesi, massimo un anno.
Oggi chi sta al Governo cerca in tutti i modi di allungare i processi perché sa bene che é la via migliore per chi è colpevole di sfuggire alla giustizia. Chi invece è innocente, come Andreotti, non è che una vittima di questo assurdo sistema di tutela degli imputati che non sta ne in cielo ne in terra.

Ah: di quanto dice Smith non condivido una virgola, anche perchè non l'ho mai ascoltato. Costanzo e Vespa, voci del padrone, preferiscono parlare di crocefissi piuttosto che di condoni, ma sono da capire, hanno famiglia, e magari pure la casa al mare...

bom-bim-bom
31-10-03, 13:05
In origine postato da brunik
Ho capito, ma non puoi mica dire che un giudice ha sfrattato Dio dall'universo.

Ecco, Alessandra, prima di chiedere a me se l'ho letta l'ordinanzona, dovevi chiederlo al Pieffebi, che ha lanciato una notizia che non sta nè in cielo nè in terra in sinergia con Libero, il giornale fuori dal coro, che si immagina ad usum credulorum una lotta personale tra Gesù e un magistrato.

Ma l'hai letto il titolo? L'Ordinanza di Sfratto a Nostro Signore

http://utenti.lycos.it/brunik/libero031030.gif

Leggi Libero di oggi: a dargi retta sembrerebbe che gli islamici stiano saccheggiando le chiese e facendo dei falò nelle piazze: E ADESSO IL CROCIFISSO LO BRUCIANO è il bel titolone a 9 colonne.

Reazione logica che può scattare nel cervello di qualcuno: e allora noi assaltiamo le moschee e dichiariamo guerra a Gheddafi. Avanti, Cristiani, uniamoci nella lotta alla mezzalunaaaa!

Ma datevi tutti una calmata, vah, che prima d'oggi non ve ne era fregato mai niente del crocifisso.

Sono diventati tutti defensor fidei improvvisamente, cos'è questa ondata di integralismo?

Povera Italia, che fine stiamo facendo con tutti questi pollisti con libertà di parola.

Troppo lassismo, troppa liberttà, ognuno qua puo' sparare la sua cazzata, e più grossa è e più gli danno ragione.

Ma andate in Chiesa a pregare un po' anche voi e a pentirvi dei vostri peccati, alcuni dei quali mortali, come la "falsa testimonianza", invece di organizzare le crociate, vah.

A proposito, Alessandra, tu da quanto tempo non ci vai in Chiesa? Guardate che dovete essere quelli che danno il buon esempio per primi, se volete iniziare battaglie a difesa della Cristianità.

Tutta roba che serve come lubrificante per determinate politiche internazionali.

Se poi i pollisti riescono ad aggiungere i komunisti (definizione che nell'esiguo vocabolario per menti limitate dei pollisti significa tutti i non pollisti) nell'equazione, si prendono due piccioni con una fava.

Meno male che si doveva combattere il fondamentalismo, a me sembra che qualcuno lo stia fomentando.
Qualcuno lo fa in sordina e in maniera strisciante, qualcuno ruttando come Libero.

L'Uomo Tigre
31-10-03, 13:43
Tranquilli ragazzi, ci pensa Zaia!
:rolleyes:


Treviso, 12:39


Provincia comprerà crocifissi per aule che ne sono prive

Il presidente della provincia di Treviso, Luca Zaia, ha scritto ai presidi delle scuole superiori della zona, per informarli che l'amministrazione intende acquistare crocifissi per le aule che ne sono al momento sprovviste.

"Invito i presidi delle novanta scuole provinciali della Marca a verificare l'effettiva presenza del crocifisso nelle aule scolastiche – si legge nella lettera di Zaia – ad eseguire un monitoraggio della situazione e a fornirci più presto il numero di crocifissi che mancano. Cifre alla mano la provincia si prenderà carico di acquistare con tempestività i crocifissi necessari affinché nessuna aula ne resti priva".

Il provvedimento è una risposta politica alla sentenza del giudice Mario Mantovano che all'Aquila ha accolto il ricorso di Adel Smith, presidente dell'unione delle comunità islamiche in Italia, contro la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole frequentate dai suoi due figli.

Alessandra
31-10-03, 14:48
In origine postato da L'Uomo Tigre
Tranquilli ragazzi, ci pensa Zaia!
:rolleyes:


Treviso, 12:39


Provincia comprerà crocifissi per aule che ne sono prive

Il presidente della provincia di Treviso, Luca Zaia, ha scritto ai presidi delle scuole superiori della zona, per informarli che l'amministrazione intende acquistare crocifissi per le aule che ne sono al momento sprovviste.

"Invito i presidi delle novanta scuole provinciali della Marca a verificare l'effettiva presenza del crocifisso nelle aule scolastiche – si legge nella lettera di Zaia – ad eseguire un monitoraggio della situazione e a fornirci più presto il numero di crocifissi che mancano. Cifre alla mano la provincia si prenderà carico di acquistare con tempestività i crocifissi necessari affinché nessuna aula ne resti priva".

Il provvedimento è una risposta politica alla sentenza del giudice Mario Mantovano che all'Aquila ha accolto il ricorso di Adel Smith, presidente dell'unione delle comunità islamiche in Italia, contro la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole frequentate dai suoi due figli.

Crocefisso che va, crocefisso che viene, povero Cristo, mi viene da dire.

brunik
31-10-03, 14:57
Non dirmi che le aule del cattolicissimo Trevigiano erano prive di crocifisso!

E la Lega cosa ha fatto in tutti questi anni, ha permesso l'allevamento di migliaia di atei senza dire una parola? Solo ora ci pensano a controllare che tutto sia in ordine?

Sveglia, Pollisti, correre a comprare il crocifisso e poi tutti col chiodo e il martello a controllare il territorio.

Lupo Solitario (POL)
31-10-03, 15:14
In origine postato da Aeroplanino
Lupo non raccontiamoci balle, Andreotti, che ha mantenuto per decenni un atteggiamento "equivoco" nei confronti dei mafiosi (lui stesso ha ammesso di essere stato "disattento" prima della fine degli anni 80) è stato indicato come referente politico della mafia da Tommaso Buscetta. (...)


Di questo processo ho già scritto tante volte e discusso anche con te che preferisco postare altre fonti, che dicono le stesse cose che ripeto da molto tempo e che sono ancora scritte su Pol.

DELITTO PECORELLI: ANDREOTTI, SCONFITTO CHI SCRISSE CONDANNA
(ANSA)Andreotti sottolinea inoltre: ''Il complotto contro di me c'e' stato, certo. Ci sono due milioni di pagine processuali che mi riguardano e li' rimangono le impronte digitali di chi ha tramato. I nomi? Niente nomi. Mi faccio i fatti miei e non nutro rancore. Quando era presidente della commissione Antimafia, Violante fece una gravissima scorrettezza nei miei confronti, scorrettezza che non si era mai verificata con il predecessore Chiaromonte. Arrivo' una telefonata anonima che diceva che andando a un certo indirizzo si potevano avere notizie sulla morte di Pecorelli e Violante la mando' al pm di Palermo Scarpinato che Dio solo sa cosa c'entra, tanto e' vero che tre giorni dopo venne fuori il mio nome e la cosa fu mandata a Roma e poi a Perugia. Eppoi Violante mi aveva chiesto se volevo essere sentito dalla commissione. Dissi di si'. Beh, sto ancora aspettando la convocazione...''.

"Buscetta non lo accusò mai d'essere il mandante"
PALERMO - «Attenzione all’equivoco, Buscetta non ha mai considerato Andreotti un mafioso», sussurra Luigi Ligotti cinque minuti prima che i giudici assolvano il Presidente. Cinque minuti prima, non dopo. E alle sette della sera è come se l’avvocato del primo grande pentito di Cosa Nostra morto in Usa anticipasse il verdetto d’assoluzione ritenendolo quasi scontato.
Ma se tutto si fondava sulle parole di «don Masino»...
«Appunto, attenzione all’equivoco. Come Andreotti non ha mai parlato male di Buscetta, dando atto della sua lealtà, così Buscetta non ha mai considerato l’ex presidente del Consiglio un mafioso».
Per il delitto di Mino Pecorelli si è parlato di un «mandato»...
«L’equivoco sta in un passaggio riduttivo: le parole di Buscetta sono state interpretate come se avesse fatto riferimento ad un "omicidio su mandato"».
Invece?
«Invece lo spiegò con chiarezza Buscetta: "Non ho mai voluto dire che quell’omicidio era stato commesso su richiesta di Andreotti. Io parlavo di un possibile "interesse" di Cosa Nostra..."».
Può precisare meglio?
«Intanto, Buscetta disse che non lo riteneva un delitto tipicamente mafioso. E questo servì in appello per l’assoluzione di Calò e La Barbera, i mafiosi. Per lui si poteva pensare, al più, ad un’azione eseguita dall’organizzazione mafiosa o da singoli mafiosi decisi a fare un favore. Quindi, non "un mandato a uccidere". Mai inteso dire altro».
Quella di Buscetta fu una ritrattazione?
«No. Una specificazione».

:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

brunik
31-10-03, 15:16
In origine postato da Lupo Solitario
Sto raccogliendo qui molto materiale ghiotto per il mio prossimo libro dal titolo “Comunisti si nasce”. Alessandra ha già chiarito a sufficienza: si chiama “immagine sacra” e questo fa una bella differenza. Non mi stupisce che voi sinistri siate sulla stessa lunghezza d’onda di Adel Smith che invece lo considera un pezzo di legno con cadaverino salvo poi, con l’imbecillità che lo distingue, chiede che venga rimosso perché sconvolgente. Con una immagine colorita Pieffebi assimila questo sfratto ad un gesto contro Dio stesso e, visto che si tratta appunto di un’immagine sacra non vedo dove stia la contraddizione.

:p :p :p

Anche noi stiamo raccogliendo molto materiale sulla tua imbecillità.

Hai passato una vita a sparlare dei pretazzi, a prendermi in giro perchè mio padre era democristiano, ad irridere il sacro vincolo del Matrimonio sul quale si basa la nostra società cristiana, e adesso vieni qua a sostenere the new integralism e a difendere Dio da Adel Smith.

Guarda che tu non sei mica stato nominato avvocato difensore di Dio, anzi, un giorno sarai tu giudicato da Lui ed andrai molto probabilmente all'inferno.

Adesso sabato te ti confessi e da domenica ti aspetto alla Santa Messa, a digiuno, così puoi fare la comunione.

Eccheccazzo, se vogliamo fermare gli arabi si deve fare così. E siete voi pollisti a dover dare il buon esempio, che se aspettate i komunisti, campa cavallo. Quelli sono tutti atei, sono rimasti alla religione oppio dei popoli.

http://utenti.lycos.it/brunik2/foto/italiani_berlusconi_01.jpg
Pollisti, seguitemi.
Io sono la Via, la Verità, la Vita.

Dio è con noi!

pcosta
31-10-03, 15:58
http://www.pcosta.net/ima/polbrothers.jpg

THE POLLUS BROTHERS

anton
31-10-03, 16:03
MI SONO CHIESTO CON UNA INTENSITà DEGNA DI MIGLIORE OCCASIONE COSA SI NASCONDE DIETRO QUESTRA ONDATA DI MISTICISMO DA PARTE DI POLITICI DI OGNI PARTITO E LORO PORTABORSE .. E DIETRO QUESTA PRECISA COMUNE VOLONTà DI ANNIENTARE E TORTURARE UN POVERO ITALIANO, NATO IN ITALIA, FIGLIO DI ITALIANI CHE HA AVUTO LA SCIAGURATA IDEA, CREDENDO CHE ANCHE IN ITALIA CI FOSSE LIBERTà, DI FARSI MUSSULMANO, E HA TENTATO DI FAR VALERE LE SUE RAGIONI NEL RISPETTO DELLA LEGGE,..
SONO ARRIVATO AD UNA SOLA COMNCLUSIONE ..
PURTROPPO IL NOSTRO SMITH è PORTATORE DI UNA RELIGIONE CHE PREVEDE IL TAGLIO DELLA MANO PER I COLPEVOLI DI RUBERIE....QUINDI NON C'è SOLO IL PERICOLO DI RITROVARCI CON UNA CLASSE POLITICA COMPOSTA DA SOLI MONCHI, O DI PORTATORI DI PROTESI ALLA CAPITAN UNCINO..... C'è ANCHE IL PERICOLO CHE VI VEDRESTE COSTRETTI A PRENDERE UNA SOLA MAZZETTA ALLA VOLTA, E NON A DUE PER VOLTA..:D :D

Pieffebi
31-10-03, 17:19
Per ora lo sfratto esecutivo.....è stato sospeso......


Cordiali saluti

brunik
01-11-03, 12:18
In origine postato da Pieffebi
Per ora lo sfratto esecutivo.....è stato sospeso......


Cordiali saluti

Un bel sospirone di sollievo.

E così, alla fine, c'è ancora voluta la magistratura, a toglierci dalle castagne, ma la battaglia è ancora lunga.

Posso sapere chi si è scelto per avvocato Nostro Signore?

Hey, amici patrioti, sarebbe ora che Libero, dopo avere distribuito tanti tricolori, mi iniziasse un'altra battaglia da vero patriota: pare che le aule siano quasi tutte senza la foto del Presidente, la Moratti me le ha lasciate senza soldi.

Su, patrioti, dopo aver respinto l'assalto islamico rinsaldandoci nella fede è ora di unirsi al nostro Presidente simbolo dei valori unificatori della Patria.

Festeggiamo la Vittoria del 4 novembre con una bella sottoscrizione a favore della Moratti.


Corriere della Sera, 1.11.03
Problema di costi, niente foto del Presidente


ROMA - Nelle aule, soprattutto alle superiori, manca il crocifisso. E anche la foto del Presidente della Repubblica. Secondo provvedimenti amministrativi ancora in vigore, dovrebbero esserci. Il simbolo della fede cristiana e l’immagine che rappresenta lo Stato laico sono caduti in desuetudine per ragioni non esclusivamente ideologiche. La fornitura dei due arredi per centinaia di migliaia di aule rappresenta un costo che Comuni e Province, non più sollecitati dalle scuole, hanno cancellato molto volentieri dai bilanci. La foto del Presidente della Repubblica, dagli anni ’70 in poi, è stata richiesta sempre meno dai presidi alle prese con scritte e disegni irriverenti sulle pareti dei propri istituti.
La presenza del Crocifisso e dell’immagine del Capo dello Stato - originariamente il ritratto del re - è prevista da un regio decreto del 1924, ripreso successivamente da diverse disposizioni amministrative. In una circolare del 19 ottobre 1967, la foto del Presidente figura tra gli arredi obbligatori. Vengono anche descritte le procedure che gli enti locali devono seguire per ottenere i contributi dallo Stato. In quegli anni l’immagine della più alta carica della Repubblica comincia ad essere considerata un arredo non indispensabile. Infatti nel febbraio del 1973 le scuole ricevono una nuova circolare, questa volta dal ministero dell’Interno: «E’ stato segnalato che non sempre le aule scolastiche sono fornite del ritratto del capo dello Stato... Ciò posto si prega di invitare le amministrazioni comunali e provinciali, cui spetta l’onere dell’arredamento degli edifici scolastici, perché provvedano sollecitamente a dotare le aule della fotografia del presidente della Repubblica...». L’ultima circolare sul ritratto del capo dello Stato arriva nel 1983.
«L’esposizione è entrata in disuso per motivi economici, la scolarizzazione di massa ha portato il numero delle aule a circa 400 mila, sia per motivi politici - dice Rosario Drago, esperto di scuola - La divisione ideologica del Paese passava anche attraverso l’immagine del presidente della Repubblica».

G. Ben.

http://utenti.lycos.it/brunik2/foto/793090070.jpg
iniziativa di Libero: una bandiera europea e una foto del nostro Presidente in ogni aula

brunik
01-11-03, 20:13
In origine postato da brunik

Leggi Libero di oggi: a dargi retta sembrerebbe che gli islamici stiano saccheggiando le chiese e facendo dei falò nelle piazze: E ADESSO IL CROCIFISSO LO BRUCIANO è il bel titolone a 9 colonne.

Reazione logica che può scattare nel cervello di qualcuno: e allora noi assaltiamo le moschee e dichiariamo guerra a Gheddafi. Avanti, Cristiani, uniamoci nella lotta alla mezzalunaaaa!

Ma datevi tutti una calmata, vah, che prima d'oggi non ve ne era fregato mai niente del crocifisso.

Sono diventati tutti defensor fidei improvvisamente, cos'è questa ondata di integralismo?

Povera Italia, che fine stiamo facendo con tutti questi pollisti con libertà di parola.

Troppo lassismo, troppa liberttà, ognuno qua puo' sparare la sua cazzata, e più grossa è e più gli danno ragione.

Ma andate in Chiesa a pregare un po' anche voi e a pentirvi dei vostri peccati, alcuni dei quali mortali, come la "falsa testimonianza", invece di organizzare le crociate, vah.

A proposito, Alessandra, tu da quanto tempo non ci vai in Chiesa? Guardate che dovete essere quelli che danno il buon esempio per primi, se volete iniziare battaglie a difesa della Cristianità.

http://utenti.lycos.it/brunik/libero031031.gif

Guardate un po' se non ci ho beccato. Ho postato la prima pagina di Libero sul principale ed eccoli qua, gli integralisti cristiani, pronti a brandire la spada contro la scimitarra.


In Origine Postato da Felix
se bruciano i crocifissi, noi bruceremo le loro moschee.
Se spargono il sangue dei cristiani, noi faremo scorrere torrenti rossi di sague islamico.
Occhio per occhio, dente per dente.

saluti cristiani


In Origine Postato da Aryan
http://www.redmorgan.com/assets/images/Monochrome/KKK_ds.jpg

io cosí la brucerei... ;)


In Origine Postato da ariel
bisognerebbe bruciare la falce e il martello...

Pieffebi
03-11-03, 22:27
da www.avenire.it

" Non è vero che il nuovo concordato ha cambiato il contesto

Perché quel magistrato non si è informato meglio?


Ersilio Tonini

Caro Direttore,
ho qui sotto gli occhi il testo della famosa ordinanza che tanto ha sovreccitato gli animi nei giorni scorsi. Mi riferisco - serve dirlo? - al caso Ofena.
Possibile, mi son detto, che un giudice del nostro Paese si sia avventurato in una disfida così radicale senza attingere a motivazioni proporzionate di evidenza solare?
E perché deve accadere che un gesto di tale gravità venga annunciato senza che ai cittadini sia dato di accedere concretamente alle motivazioni reali del provvedimento stesso?
Già, perché nel testo dell'ordinanza le ragioni ci sono e dette a voce franca, con l'atteggiamento di chi sembra dire: volete avere una spiegazione del tutto? Chiedetelo alla Santa Sede, dal momento che nel firmare l'Accordo di revisione del Concordato del 18.2.1984, con la nota 1 del Protocollo addizionale, essa ha ammesso "non più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, quale figurava nei Patti Lateranensi del 1929".
Interpretazione, questa, chiaramente contraddetta lungo tutto il testo dell'Accordo ove, dopo aver regolamentato la materia più delicata qual è il matrimonio religioso con effetto civile, si punta l'attenzione sull'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche con termini più che solenni: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libera coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento".
Con il che la Repubblica ci tiene a far sapere che con quell'Accordo due obiettivi vengono raggiunti: la trasmissione dei valori fondamentali per il futuro umano del Paese e il risp etto della responsabilità dei genitori che è pure uno dei valori sostanziali della nostra Costituzione. Sicché la laicità dello Stato resta intatta, anche se del tutto diversa da quell'altra che vorrebbe ridurre ogni espressione religiosa a un evento intimo, senza alcuna rilevanza nella vita sociale. Il tema è appena abbordato. Comunque ne valeva la pena.
"


Cordiali saluti

brunik
04-11-03, 03:16
Oh, bravo Pieffebi, vedo con piacere che adesso leggi l'Avvenire e vai a messa tutte le domeniche.

Ma guarda che Pollo Solitario è diventato anche più bravo di te: lui si è fatto l'abbonamento a Famiglia Cristiana e fa volontariato all'oratorio, dove si è trovato una brava ragazza, di quelle belle dentro e con la testa a posto, con la quale farà l'amore solo dopo il matrimonio, dal quale nasceranno tanti bambini.

I valori cristiani trionfano nella Casa delle Libertà, l'era ora.

Ed ora, dopo il crocifisso, sarebbe il momento di una bella battaglia per il ripristino del Rosario obbligatorio in tutte le scuole durante l'intervallo.

Pieffebi
04-11-03, 22:42
guarda che durante il ramadam di giorno devi digiunare e non sparare cazzate.........che è peccato.

Pieffebi
04-11-03, 23:27
Scusa....non avevo notato che le ultime cazzate le hai sparate....a notte fonda. Allah ti perdonerà.

Pan e Salam

brunik
05-11-03, 15:44
Allora, ste Rosario obbligatorio, lo vogliamo far dire nelle scuole o no?

Pensate che bello spettacolo, una classe di 20 bambini con la maestra che dice la prima metà dell'Ave Maria in latino (Ave maria, gratia plena, Dominus tecum...) e i piccoli che rispondono con l'altra (Santa Maria, mater Dei,...)

E alle spalle della maestra, un crocifisso gigante, simbolo della civiltà cristiana.

Essi così si sentiranno parte profonda della nostra civiltà, e saranno orgogliosi di essere Occidentali e di combattere per il Papa.

Dobbiamo riscoprire le radici, guardate che i nostri nonni facevano così, prima che arrivasse Canale 5 a rovinare la nostra integrità e di conseguenza a farci invadere dai musulmani.

Forza, pollisti, è con questi simboli che trionferemo su Maometto, fate una cosa giusta, una volta, non aspettate che sia sempre Libero a darvi le indicazioni.

anton
05-11-03, 16:03
In origine postato da brunik
Allora, ste Rosario obbligatorio, lo vogliamo far dire nelle scuole o no?

Pensate che bello spettacolo, una classe di 20 bambini con la maestra che dice la prima metà dell'Ave Maria in latino (Ave maria, gratia plena, Dominus tecum...) e i piccoli che rispondono con l'altra (Santa Maria, mater Dei,...)

E alle spalle della maestra, un crocifisso gigante, simbolo della civiltà cristiana.

Essi così si sentiranno parte profonda della nostra civiltà, e saranno orgogliosi di essere Occidentali e di combattere per il Papa.

Dobbiamo riscoprire le radici, guardate che i nostri nonni facevano così, prima che arrivasse Canale 5 a rovinare la nostra integrità e di conseguenza a farci invadere dai musulmani.

Forza, pollisti, è con questi simboli che trionferemo su Maometto, fate una cosa giusta, una volta, non aspettate che sia sempre Libero a darvi le indicazioni.
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e mi raccomando.... niente preservativi.. al massimo solo coitus interruptus...e anche poca flanella..... solo lo stretto indispensabile a maschi un po..... refrattari.......le donne non ne hanno bisogno... ricordatevelo sempre..