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brunik
29-12-03, 12:12
COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL

PREAMBOLO
Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
.
TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE

Art.1
La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .
Art.2
Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
Art.3
La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione
Art.4
Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
Art.5
I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.
Art.6
La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge

TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per otto mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati.
Il Presidente uscente conserva il seggio in Congresso, ma solo per una legislatura e non a discapito degli altri partiti, cioè il partito del Presidente uscente non dovrà essere favorito rispetto agli altri nel numero totale di seggi.
Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione . In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
Art.10
Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.
Art.11
Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.
Art.12
II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. L'indicata nuova deliberazione non può essere rifiutata.
Art.14
Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.
Art.15
Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
Art.16
Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
Art.17
Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate.

TITOLO III. IL GOVERNO
Art.18
Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
Art.19
II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e Sviluppo, delle Riforme, delle Pari Opportunità Forumistiche e dei Rapporti con il Congresso. Il Premier può a sua discrezione nominare altri Ministri per un massimo di otto,nove Dicasteri in totale.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
Art.20
Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
Art.21
Il Parlamento di Pol è monocamerale, la Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol
I deputati del Congresso, detti congressisti, sono eletti con sistema propoporzionale con sbarramento al 3% .
Se, durante il mandato, alcuni congressisti rassegnano le loro dimissioni, si provvede a nominare i sostituti tra i primi non eletti nelle liste dei singoli partiti. Se non sono presenti abbastanza candidati alla sostituzione Il Congresso delibera con legge ordinaria in Assemblea Straordinaria.
Art.22
La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità, compreso il Presidente di Pol
Art.23
La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 55% dei seggi e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
Il Premio si applica per la coalizione che prende più voti, in caso di parità di voti (es Coalizione A =49 voti, Coalizione B=49 voti…) viene premiata la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
La coalizione vincente prende il 55% dei seggi (8 congressisti su 15 ..pari al circa il 54% dei seggi).

Se nessuna coalizione arriva al 43 % dei voti.. si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI...
Se una coalizione ottiene piu del 55 % dei voti.. le attribuzione seggi sono in base proporzionale (per nn penalizzare la coalizione vincente.)

Il voto non sarà segreto e potranno votare solo i forumisti che hanno raggiunto i 150 post.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale.
Il voto DISGIUNTO non è ammesso. I forumisti che voteranno un Partito e un presidente candidato da un lista avversaria della formazione votata vedranno il loro voto INVALIDATO.
Le elezioni dureranno 5 giorni dopodichè il voto sarà chiuso e i vincitori saranno proclamati dalla Commissione Costituente.

Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Art.24
L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.
Art.25
Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o della maggioranza dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
Art.26
II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
Art.27
Le leggi sono votate dal Congresso di Pol.
Art.28
La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento a maggioranza del 75%. La dichiarazione di guerra consiste nel contattare l’amministrazione del sito per sanzionare (sino alla espulsione dal sito) eventuali disturbatori o per risolvere problemi che rischiano di paralizzare lo svolgimento della regolare vita politica.
Art.29
Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri e consiste nel contattare l’amministrazione per “richiamare” eventuali disturbatori.
Art.30
L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.
Art.31
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
Art.32
L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
Art.33
Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri del Congresso.
Art.34
Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.

TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art.35
Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura..
I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, il secondo nominato dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3, convocato in seduta apposita ,il terzo è un componente laico dell'amministrazione .

Oltre ai tre componenti di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.

Art.36
Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.

Art.37
Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
Art.38
Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.

Art.39
Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.

Art.40
Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

Art.41
Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili

Art.42
I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale

Art.43
Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.

Art.44
Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.

Art.45
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche.

TITOLO VII. IL REFERENDUM
Art.46
La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
Art.47
La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
Art.48
Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
Art.49
l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
Art.50
il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.
Art.51
Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.




TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art.52
L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi.

brunik
29-12-03, 12:15
LEGGE NR. 1 DEL 28 DICEMBRE 2003

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

art. 1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea ovvero, su richiesta di almeno 5 forumisti, dal Presidente di POL ovvero dal Primo Ministro mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capogruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno

art. 2. L'assemblea viene convocata di regola almeno ogni primo giovedì del mese e deve riportare all'ordine del giorno tutte le proposte di legge pubblicate nel mese precedente sul forum dal Presidente di POL o dai congressisti. In casi di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata anche in altra data.

art. 3. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno e gli articolati delle proposte di legge. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. il Presidende del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. In caso di parità tra pareri positivi e negativi prevale il voto del Presidente di POL. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

art. 4. Entro tre giorni dalla chiusura della votazione il Presidende dell'assemblea ovvero il Presidente di POL pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.

art. 5. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a due congressi consecutivi viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Per assenza dal congresso si intende la mancata partecipazione al voto.

art. 6. In caso di decadimento o di dimissioni al posto del congressista decaduto o dimessosi verrà nominato, in ordine di priorità:

- il candidato non eletto dello stesso partito che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità di preferenze si preferisce il candidato con più post.

- il candidato della coalizione che alle elezioni ha sostenuto il medesimo presidente che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità si preferisce il candidato con più post.

- l'elettore dello stesso partito o, in mancanza, della stessa coalizione che abbia all'attivo più post.

Qualora non esistano altri elettori del partito o della coalizione il posto rimarà vacante.

Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro tre giorni. In caso contrario il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista

art. 7. i congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo è composto dai membri delle coalizioni che abbiano almeno tre congressisti. Il capogruppo di ciascun gruppo è il congressista con più post all'attivo, salva diversa espressa designazione dei membri del gruppo. I congressisti dei partiti con meno di tre eletti possono unirsi ad un altro gruppo parlamentare, o, in alternativa, far parte del gruppo misto

F.to Il Presidente
Brunik

brunik
29-12-03, 12:16
LEGGE NR. 2 DEL 28 DICEMBRE 2003

GAZZETTA UFFICIALE DI POL

art. 1 E' istituita la Gazzetta Ufficiale di POL (GUP)

art. 2 La GUP consta in un thread lucchettato posto in rilievo, nel quale il Presidente di POL e i moderatori dovranno datare, numerare e postare tutti i provvedimenti ufficiali degli organi di POL

art. 3 Ogni provvedimento pubblicato sulla GUP ha valore vincolante per tutti i forumisti ed entra in vigore immediatamente, salva espressa indicazione contenuta nella norma

art. 4 Il primo provvedimento da pubblicare sulla GUP è la Costituzione di POL già approvata dal congresso di POL.

F.to Il Presidente di POL
Brunik

brunik
29-12-03, 12:29
NOMINA PRESIDENTE DEL CONGRESSO

il Presidente di POL

viste

le risultanze dell'assemblea del 22-28 dicembre 2003

nomina

DANNY78 Presidente del Congresso

Il Presidente
Brunik

brunik
11-01-04, 02:04
DECRETO DEL PRESIDENTE DI POL NR. 2 DEL 11 GENNAIO 2004

NOMINA DEL GOVERNO DI POL

Il Presidente di Pol

visto

l'esito del secondo congresso di POL

nomina

il Governo di POL nelle persone dei seguenti forumisti:


Primo Ministro: Red River

Ministro dell'Interno: Umberto

Ministro per le Riforme con delega alla Camera dei Fora: Manfr

Ministro per le pari opportunità con delega al Lavoro e Sviluppo: asti_sinistra

Ministro per la giurisprudenza e la Giustizia: benfy

Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega alla propaganda: Livio


Il governo di POL entra in carica con i poteri conferiti dalla Costituzione con effetto immediato.

POL, addì 11 gennaio 2004

Il Presidente
Brunik

brunik
28-01-04, 00:25
DECRETO LEGGE nr. 1 del 20 GENNAIO 2004

apporvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2003

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO


IL PRESIDENTE DI POL

VISTA la Costituzione di Pol

SENTITO il parere del Consglio dei Ministri

A SEGUITO della delibera del Congresso

EMANA deguente decreto.


Art. 1


Vengono istituiti i reati di Vilipendo al Presidente di Pol, al Governo (con particolare attenzione ai "puffoni"), offesa disturbo della libera vita politica di Pol, invadenza e defive schifaniche particolarmente retinenti e petulanti.


Art.2

Per questi reati viene somministrata, dal Prefetto di Pol un periodo di VILLEGGIATURA BENEVOLA.

Art. 3

Il Prefetto di Pol è nominato dal Consiglio dei Ministri sentito il parere obbligatorio non vincolante del Congresso.

Il Prefetto può formare un commissione prefettizia le lo affianchi.
I componenti della Commissione non possono essere di numero superiore a tre.

Art. 4 (Art. 185 T.U. 1926)

La VILLEGGIATURA si estende da uno a cinque mesi e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in un sotto forum di cui all'art. 9, in un comune del Regno (del Presidente Brunik) diverso dalla residenza forumistica abituale del confinato.


Art. 5 (art. 184 T.U. 1926)

Possono essere assegnati alla VILLEGGIATURA di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

gli ammoniti;

le persone diffamate ai termini dell'articolo 1;

coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato.

L'assegnazione allla VILLEGGIATURA BENEVOLA non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.


Art. 6 (art. 186 T.U. 1926)

L'assegnazione alla VILLEGGIATURA di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione PREFETTTZIA di cui all'articolo 2, su rapporto motivato del Ministro dell'Interno. Nell'ordinanza è determinata la durata. La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino. Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradottodinanzi ad essa in stato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.


Art. 7 (art. 187 T.U. 1926)

Le ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.


Art. 8

Contro decisione el Prefetto di Pol è ammesso ricorso al Presidente di POL.

Art. 9

Il Ministero dell'Interno si impegna a creare appositi limbi (gulag)all'inteno dei forum di pol dove depositare i forumisti condannati alla VILLEGGIATURA BENEVOLA, per il bene della Comunità.

Art.10

Chi è sottoposto alla VILLEGGIATURA BENEVOLA a causa del suo impegno civile e sociale è esonerato da ogni impegno parlamentare o politico all'interno del Parlamento


Art.10
La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale




E' FATTO OBBLIGO AD OGNI FORMISTA RISPOETTARE IL SEGUENTE DECRETO


Il Primo Ministro
On. Red River


Il Ministro dell'Interno
Umberto

Il Presidente di POL
Brunik

brunik
11-02-04, 22:19
LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL 11.02.2004

MODIFICA ARTICOLO 35 DELLA COSTITUZIONE

Il Presidente di POL

viste

le risultanze del congresso di POL nr. 3 chiuso l'11.02.2004

emana

la seguente legge costituzionale:

art. 1) l'art. 35 della Costituzione di POL viene modificato come segue:

"art. 35 - Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura..
I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3 che si riunisce in seduta apposita."

POL, addì 11.02.2004

IL PRESIDENTE

Brunik

brunik
11-02-04, 22:23
LEGGE COSTITUZIONALE NR. 2 DEL 11.02.2004

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL

Il Presidente di POL

viste

le risultanze del congresso di POL nr. 3 chiuso l'11.02.2004

emana

la seguente legge costituzionale:


DDL COSTITUZIONALE N°2: MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL

I seguenti articoli della Costituzione della Comunità di POL vengono modificati come segue:

"
TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
…..
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. Le dimissioni, per qualunque motivo, del Presidente di POL provocano lo scioglimento del Congresso di POL e le dimissioni el governo in carica. Qualora il titolo di Presidente di POL resti vacante per motivi diversi dalle dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente del Congresso, come indicato dall'Articolo 9.

Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, tranne che nel caso di dimissioni, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
….

Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
se la legge è stata rinviata dal presidente di POL al congresso per una nuova deliberazione questa dovrà raggiungere una maggioranza di 2/3 perchè possa entrare in vigore perdurando il rifiuto del presidente alla promulgazione.
…..

TITOLO III. IL GOVERNO
Art.18
Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
Art.19
II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità e dei Rapporti Istituzionali.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.


TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
Art.21
Il Parlamento di Pol è monocamerale. La Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol. La legge elettorale del Parlamento di POL è riportata nell'Articolo 23, Comma Primo, e viene considerata, ai fini della revisione delle norme Costituzionali, come articolo di legge ordinaria.
Art.22
La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità: ad essi verranno aggiunti due seggi di diritto, uno per il Presidente eletto e uno per il primo tra i candidati alle Elezioni Presidenziali non eletti.
Art.23
Il voto sarà palese e a suffragio universale diretto.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Art. 23 comma 1
La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 60% dei seggi (9 seggi su 15) e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
Il Premio si applica per la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
Se la coalizione o gruppo di partiti il cui candidato o candidati alla Presidenza sia stato sconfitto ottiene la maggioranza assoluta dei voti si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI.
Se la coalizione il cui candidato alla Presidenza sia stato eletto ottiene più del 60 % dei voti le attribuzione seggi sono in base proporzionale.

….

Art.25
Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
Art.26
II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
Art.27
Le leggi sono votate dal Congresso di Pol. Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 15 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Consiglio Costituzionale

…..

TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art.35
Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.
I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso, con una maggioranza minima dei 2/3, che si riunisce in seduta apposita. Qualora i due membri laici del Consiglio Costituzionale non risultino eletti al primo scrutinio, si proseguirà con un secondo. Se neanche dal secondo scrutinio saranno stati designati i componenti, gli scrutini successivi si terrano con una maggioranza richiesta del 50%+1.
Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.

Art.36
Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio. E' compito del Consiglio Costituzionale intervenire nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi di POL
….."

POL, addì 11.02.2004

IL PRESIDENTE

Brunik

brunik
11-02-04, 22:26
LEGGE COSTITUZIONALE NR. 3 DEL 11.02.2004

MODIFICA ARTICOLO 52 DELLA COSTITUZIONE


Il Presidente di POL

viste

le risultanze del congresso di POL nr. 3 chiuso l'11.02.2004

emana

la seguente legge costituzionale:
art. 1) L'art. 52 della Costituzione di POL viene modificato come segue:

L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene presentato in Congresso ottenendo parere favorevole almeno dalla maggioranza dei 3/5 dei voti validi.
le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.

IL PRESIDENTE DI POL

Brunik

brunik
17-02-04, 20:08
LEGGE NR. 3 DEL 17.2.2004 - MODIFICA ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

art. 1) l'art. 7 della legge nr. 1 del 28.12.04 (regolamento dell'assemblea), viene modificato come segue:

art. 7. i congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo è composto da almeno due congressisti. Il capogruppo di ciascun gruppo è il congressista con più post all'attivo, salva diversa espressa designazione dei membri del gruppo. I congressisti dei partiti con meno di due eletti possono unirsi ad un altro gruppo parlamentare, o, in alternativa, far parte del gruppo misto

IL PRESIDENTE

BRUNIK

brunik
17-02-04, 20:10
LEGGE NR. 4 DEL 17.2.2004 . CREAZIONE DELLA CAMERA DEI FORA

art. 1) -Viene aperto sul Forum "Parlamento di POL-Camera" un thread, posto in rilievo, chiamato "Camera dei Fora-Assemblea Permanente".

art. 2) Il thread è da considerarsi una riunione permanente dei moderatori dei Fora della Comunità di POL. Alla presidenza dell'assemblea, sarà eletto dal Congresso con maggioranza di due terzi dei voti espressi considerati validi uno dei suddetti moderatori, che avrà il compito di stabilire l'ordine del giorno delle discussioni e di coordinare l'attività dell'Assemblea.

art. 3)Scopo dell'Assemblea sarà quello di fungere da spazio libero di discussione per i moderatori dei vari forum, che qui potranno liberamente discutere delle loro idee e proposte all'Amministrazione e agli utenti dei sito.

IL PRESIDENTE

BRUINIK

brunik
17-02-04, 20:14
LEGGE NR. 5 DEL 17.2.2004 DDL N°5

STATO DELLA COMUNITA' DI POL.

ART. 1) Viene aperto, posto in rilievo e lucchettato un apposito thread denominato "Stato della Comunità di POL".

ART. 2) in detto thread, non meno di una volta al mese, il Governo della Comunità di POL, nella persona del Presidente della Comunità di POL e/o del Presidente del Consiglio dei Ministri, espone alla Comunità lo Stato delle cose e degli avvenimenti nella Comunità.

art. 3) Detto thread raccoglie anche i discorsi del Presidente della Comunità e del Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto concerne eventi straordinari, celebrazioni e comunicazioni del Governo alla popolazione forumistica su ogni altra materia.

art. 4) In detto thread, alla fine del mese, i leader di ogni partito possono ognuno presentare un proprio post con le loro opinioni, osservazioni e confutazioni su quanto esposto fino a quel momento dal governo.

IL PRESIDENTE
BRUNIK

brunik
17-02-04, 20:17
LEGGE NR. 6 DEL 17.2.2004 VILIPENDIO DEL PRESIDENTE DI POL

art.1

chiunque offende in maniera pesante l'onore e il prestigio del presidente di POl eè punito con la chiusura dei propri thread sul forum camera di POL per un periodo tra un mese e un anno.

se membro del parlamento di POL con la sospensione da una a cinque sedute, se ministro con la cessazione del mandato.


art.2
l'iniziativa spetta al ministro della giustizia e se le accuse lo riguardano direttamenteal presidente del consiglio.

art.3 la decisione spetta al consiglio costituzionale che decide a maggioranza assoluta.

IL PRESIDENTE

BRUNIK

brunik
17-02-04, 20:20
LEGGE NR. 7 DEL 17.2.2004 LA RAPPRESENTATIVITA' DELLE DONNE ALL'INTERNO DEGLI ORGANI DIRIGENTI DI POL.




ART 1- CANDIDATURA DELLE DONNE
Ogni Partito dovra' candidare ALMENO 1 candidata DONNA se supera il numero di 2 DUE candidati (ovvero dal 3° candidato in poi).
Fino a 10 candidati uomini la candidata donna dovra essere ALMENO 1, oltre i 10 candidati uomini, ogni 2 candidati in piu', 1 canidata DONNA in piu' (come da TABELLA).

TABELLA

1 CANDIDATO UOMO --- NESSUNA DONNA OBBLIGATORIAMENTE
2 CANDIDATI UOMINI --- NESSUNA DONNA OBBLIGATORIAMENTE
3 UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOTALE 4)
4 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOTALE 5)
5 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOTALE 6)
6 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 7)
7 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 8)
8 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 9)
9 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 10)
10 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 11)
11 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 12)
12 CANDIDATI UOMINI --- 2 CANDIDATE DONNE (TOT 14)
13 CANDIDATI UOMINI --- 2 CANDIDATE DONNE (TOT 15)
14 CANDIDATI UOMINI --- 3 CANDIDATE DONNE (TOT 17)

_________________________________________________
ART 2- FORMAZIONE DEL GOVERNO

Nella formazione del Governo, ALMENO 1 MINISTERO spetta ad una DONNA.
Nel caso in cui il PRESIDENTE VINCENTE ED INCARICATO DELLA FORMAZIONE DEL GOVERNO non trovasse entro 15 GIORNI dalla proclamazione a PRESIDENTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, 1 MINISTRO DONNA all'interno delle proprie liste e/o preferenze da proporre, il Presidente dovra' proporre 1 MINISTERO ad UNA delle DONNE CANDIDATE FRA TUTTI I PARTITI PERDENTI LE ELEZIONI.
Nel caso in cui NESSUNA DONNA DEI PARTITI PERDENTI (o nel caso in cui TUTTI i partiti contrapposti non dovessero contemplare 1 DONNA in quanto tutti inferiori di numero ai 3 candidati -vedi Art1) PROPOSTA DAL PRESIDENTE dovesse accettare il MINISTERO, il PRESIDENTE, potra' far ricoprire il Ministero mancante da un UOMO DEL SUO GOVERNO.

Le eventuali CANDIDATE MINISTRO DI UN PARTITO PERDENTE INCARICATE DAL PRESIDENTE hanno ognuna 24 ore di tempo per accettare la candidatura, nel caso di mancata risposta verra' considerata come rifiuto e il presidente proporra' una nuova candidata.
Il Presidente dovra' cercare in questo caso una candidata fra le opposizioni per un massimo di 5 giorni a partire dalla sua elezione.
Scaduti i 5 giorni potra' appunto incaricare 1 UOMO del suo Governo.
I partiti perdenti avranno chiaramente diritto di proposta dell'eventuale candidatura al Presidente.

IL PRESIDENTE

BRUNIK

brunik
17-02-04, 20:35
COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL


TESTO VIGENTE DAL 17.2.2004 CON LE INTEGRAZIONI E LE MODIFICHE

PREAMBOLO
Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
.
TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE

Art.1
La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .
Art.2
Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
Art.3
La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione
Art.4
Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
Art.5
I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.
Art.6
La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge

TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. Le dimissioni, per qualunque motivo, del Presidente di POL provocano lo scioglimento del Congresso di POL e le dimissioni el governo in carica. Qualora il titolo di Presidente di POL resti vacante per motivi diversi dalle dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente del Congresso, come indicato dall'Articolo 9.
Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, tranne che nel caso di dimissioni, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
Art.10
Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.
Art.11
Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.
Art.12
II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
se la legge è stata rinviata dal presidente di POL al congresso per una nuova deliberazione questa dovrà raggiungere una maggioranza di 2/3 perchè possa entrare in vigore perdurando il rifiuto del presidente alla promulgazione.

Art.14
Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.
Art.15
Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
Art.16
Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
Art.17
Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate.

TITOLO III. IL GOVERNO
Art.18
Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
Art.19
II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità e dei Rapporti Istituzionali.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
Art.20
Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
Art.21
Il Parlamento di Pol è monocamerale. La Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol. La legge elettorale del Parlamento di POL è riportata nell'Articolo 23, Comma Primo, e viene considerata, ai fini della revisione delle norme Costituzionali, come articolo di legge ordinaria.
Art.22
La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità: ad essi verranno aggiunti due seggi di diritto, uno per il Presidente eletto e uno per il primo tra i candidati alle Elezioni Presidenziali non eletti.
Art.23
Il voto sarà palese e a suffragio universale diretto.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Art. 23 comma 1
La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 60% dei seggi (9 seggi su 15) e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
Il Premio si applica per la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
Se la coalizione o gruppo di partiti il cui candidato o candidati alla Presidenza sia stato sconfitto ottiene la maggioranza assoluta dei voti si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI.
Se la coalizione il cui candidato alla Presidenza sia stato eletto ottiene più del 60 % dei voti le attribuzione seggi sono in base proporzionale.

Art.24
L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.

Art.25
Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.

Art.26
II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
Art.27
Le leggi sono votate dal Congresso di Pol. Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 15 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Consiglio Costituzionale

Art.28
La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento a maggioranza del 75%. La dichiarazione di guerra consiste nel contattare l’amministrazione del sito per sanzionare (sino alla espulsione dal sito) eventuali disturbatori o per risolvere problemi che rischiano di paralizzare lo svolgimento della regolare vita politica.
Art.29
Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri e consiste nel contattare l’amministrazione per “richiamare” eventuali disturbatori.
Art.30
L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.
Art.31
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
Art.32
L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
Art.33
Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei membri del Congresso.
Art.34
Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.

TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Art.35
Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.
I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso, con una maggioranza minima dei 2/3, che si riunisce in seduta apposita. Qualora i due membri laici del Consiglio Costituzionale non risultino eletti al primo scrutinio, si proseguirà con un secondo. Se neanche dal secondo scrutinio saranno stati designati i componenti, gli scrutini successivi si terrano con una maggioranza richiesta del 50%+1.
Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.
Art.36
Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio. E' compito del Consiglio Costituzionale intervenire nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi di POL

Art.37
Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
Art.38
Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.

Art.39
Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.

Art.40
Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

Art.41
Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili

Art.42
I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale

Art.43
Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.

Art.44
Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.

Art.45
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche.

TITOLO VII. IL REFERENDUM
Art.46
La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
Art.47
La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
Art.48
Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
Art.49
l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
Art.50
il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.
Art.51
Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.




TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art.52
L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi.

brunik
28-02-04, 23:13
NOMINA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI FORA

il Presidente di POL

viste

le risultanze dell'assemblea del 23 febbraio 2004

nomina

DANNY78 Presidente della Camera dei Fora

Il Presidente
Brunik

brunik
28-02-04, 23:16
legge nr. 8 del 28 febbraio 2004
CREAZIONE DELLA BICAMERALE-PARLAMENTO DI POL.

art. 1 - Viene creata la “Bicamerale-parlamento di pol”
Il Congresso nomina il Presidente della Bicamerale , scelto tra i congressisti.

art. 2 - Viene Aperto un thread sul Forum “Senato” dove il Presidente della Bicamerale si Presenta, presenta il Nostro Forum.
Ogni congressista eletto potrà partecipare alla Bicamerale e fare proposte

art. 3 - Le proposte presentate , se approvate in bicamerale, dovranno essere ratificate in Congresso.

art. 4 - Se un moderatore del forum “Senato” chiude preventivamente il thread , la Bicamerale sarà riaperta una sola volta.

art. 5 - Alla seconda chiusura il Progetto verrà abbandonato, se richiesto esplicitamente dai frequentatori del forum “Senato”

IL PRESIDENTE
[I]Brunik[/B]

brunik
28-02-04, 23:20
legge nr, 9 del 28 febbraio 2004
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI POL

Alla legge nr. 1 del 28 dicembre 2003 ("REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA!") viene aggiunto il seguente articolo.

Art 8
Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale

Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni proposta di legge presentata in Congresso.
I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.

Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.

Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza + 1 degli aventi diritto (arrotondando per eccesso se il totale della divisione non è un numero intero), viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
Il numero legale per questa assemblea è di 8 congressisti.
Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro1 settimana con lo stesso Odg.
Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.


Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

La maggioranza qualificata, necessaria in ogni votazione, sarà ottenuta dividendo il numero dei voti validi per due aggiungendone uno.
Es.
Richiesta di num.legale
Partecipanti 15
Votanti(voti validi) 12
Astenuti 3
Maggioranza qualificata : 12/2+1=7

Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso o per difetto sul numero totale dei voti validi.
Da 0,1 o inferiori sopra lo zero a 0,4 o superiori sotto lo 0,5 viene arrotondato per difetto, da 0,5 in poi viene arrotondato per eccesso.
Esempio.
Richiesta numero legale
Partecipanti 14
Votanti (voti validi)13
Astenuti 1
Quorum 3/5= 7,8 arrotondato per eccesso a 8
Quorum 2/3= 8,6 arrotondato per eccesso a 9


IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
28-02-04, 23:22
legge nr. 10 del 28 febbraio 2004
ISTITUZIONE DEL CONCORSO SUPER-POL

art. 1.
Viene costituito il concorso Super-pol

art. 2.
il gioco si prefigge il compito di Indovinare 5 eventi sportivi e non che si svolgeranno durante 2 settimane.

art. 3.
Vince chi indovina 4 o 5 risultati degli eventi proposti
Esempio eventi:
Partite di calcio, Basket, Formula Uno, Vincitore Sanremo, Vincitore Grande Fratello, olimpiadi e cose simili.

art. 4.
Il vincitore/i dei tutti e 5 gli eventi guadagnano 5 punti
Il vincitore/i di 4 eventi guadagna 1 punto

art, 5.
il Concorso dura per tutta la Legislatura del Congresso, alla fine chi ottiene più punti “Vince una CARICA ISTITUZIONALE”
da scegliere tra:
- Csm
- Consiglio Costituzionale
- Commissioni parlamentari
- diritto di partecipare a Congresso e proporre leggi non avendo diritto al voto.

art, 6.
I Promotori del gioco saranno 5 :le cariche istituzionali ( Presidente di pol, Presidente del Consiglio, Presidente del Congresso) più 2 promotori per le opposizioni

art. 7.
I promotori apriranno un thread apposito per “scommettere” e proporranno una cinquina di eventi che si terranno nelle 2 settimane successive, si potrà scommettere sino ad una data stabilita di volta in volta. E poi si aspettano i risultati.
I messaggi scritti non potranno essere editati pena il decadimento della scommessa presentata.



IL PRESIDENTE
[IBrunik[/i]

brunik
28-02-04, 23:26
legge costituzionale nr. 4 del 28 febbraio 2004
RIFORMA DEL CONSIGLIO COSTITUZIONALE DEL CSM CON LA CREAZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI POL.

Vengono modificati i seguenti articoli della Costituzione di POL

Art.35
Viene istituita La Corte Suprema di Pol che comprende cinque membri, il cui mandato dura per l’intera legislatura.
I componenti della Corte Suprema sono 5; uno è il Presidente di Pol, gli altri quattro nominati dal parlamento con la maggioranza dei 2/3 senza possibilità di abbassamento del quorum.
Le sue sedute devono tenersi in uno spirito di libertà e democrazia.
Il Presidente della Corte Suprema è eletto alla prima riunione convocata su apposito thread dal Presidente di Pol.



Art.36
La Corte Suprema giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL, decide in caso di contestazione e sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
Sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.
Per i suddetti punti La Corte Suprema assume le funzioni di Consiglio Costituzionale.
Per i suddetti punti La Corte Suprema si riunisce come Consiglio Costituzionale.

La Corte Suprema ha anche il compito di risolvere le questione giuridiche che sorgono nella Comunità di POL, in questo caso assume le funzioni di CSM e quindi si riunisce come Csm.


Art.37
Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità della norma se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.


Art. 38

Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta di POL.
Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza pena la cessazione dalla carica.
La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.
I



Art.39
Il consiglio costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL, la sentenza segue le norme di cui all’art. 38.
I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.
La sentenza è inapellabile.
Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.



Art.40
La Corte Suprema riunita come Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.
Il CSM-POL è appunto la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono inappellabili se espresse alla unanimità.

Art.41

I componenti della Corte Suprema di Pol sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura stesso ( in questo caso la decisione può non essere alla unanimità).

Art.42
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Comunità di Pol che sono riconosciute nei reati di Diffamazione, Vilipendio, Clonazione.

Art 43.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare contro qualunque forumista.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art 44
Quando un forumista è accusato di un reato ( vilipendio, diffamazione, clonazione), può essere interpellato il Csm che decide se ci sia bisogno di un processo riunendosi in seduta ordinaria.
Possono fare richiesta di intervento nel Csm tutti i forumisti che abbiano superato i 150 post.
Se viene ritenuta valida la possibilità di ricorrere al processo contro il forumista, il Csm stesso istituisce il procedimento penale contro l’accusato/a.
Il processo penale contro il forumista si svolge tramite una Seduta Straordinaria del Csm presieduta dal Presidente del Csm in cui la giuria sono appunto tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Processo penale viene tenuto su thread aperto appositamente dal Presidente del Csm.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti ai membri del Csm , di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

Ad esposizione finita di entrambe le parti in causa il Csm si ritira per deliberare ed emette una sentenza entro una settimana.

Le punizioni comminate dal Csm possono andare da una semplice ammonizione Ufficiale alla ineleggibilità in Congresso per una legislatura.
Se un forumista viene condannato ad ineleggibilità in Congresso per più di una volta, non potrà più ricoprire cariche pubbliche ed istituzionali.
Un forumista Ammonito 5 volte durante un anno viene dichiarato ineleggibile in Congresso e non potrà più ricoprire cariche pubbliche o istituzionali.

Art 45
Si può ricorrere in appello solo se la sentenza non è emessa alla unanimità.

Nel caso di Appello, si svolge un nuovo processo con le stesse modalità dell’articolo 44 , se anche in questo caso la sentenza non viene emessa alla unanimità i gradi di giudizio sono comunque conclusi e la sentenza diviene definitiva ed inappellabile


IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
28-02-04, 23:30
legge costituzionale nr. 5 drl 28 febbraio 2004
MODIFICA ARTICOLO 22 DELLA COSTITUZIONE:VINCOLO DI MANDATO

L'art. 22 della Costituzione di POL viene modificaro come segue:


Art.22
La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità, compreso il Presidente di PoL. I congressisti esercitano le loro prerogative senza vincolo di mandato.


IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
09-03-04, 01:25
NOMINA CORTE SUPREMA DI POL


Il Presidente di Pol

visto

-l'art. 35 della Costituzione
l- 'esito del quinto congresso di POL

nomina

la Corte Suprema di POL nelle persone dei seguenti forumisti:

- BRUNIK, LOCKE, MANFR,BENFY ED O’REI

Pol, addì 9 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
09-03-04, 01:29
NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI FORA


Il Presidente di Pol

visto


l- 'esito del quinto congresso di POL

nomina

il presidente della Camera dei Fora nella persona dell'on. MCANDRY


Pol, addì 9 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
09-03-04, 01:31
NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA BICAMERALE-PARLAMENTO DI POL


Il Presidente di Pol

visto


l- 'esito del quinto congresso di POL

nomina

il presidente della bICAMERALE-pARLAMENTO DI pol nella persona del Presidente BRUNIK


Pol, addì 9 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
09-03-04, 01:33
LEGGE NR. 11 DEL 9 MARZO 2004

ISTITUZIONE COMMISSIONI PARLAMENTARI


1.
Viene data la possibilità al Congresso di istituire delle Commissioni Parlamentari

2.
Le commissioni parlamentari potranno riguardare inchieste contro fatti avvenuti nel forum, riforme costituzionali, singoli argomenti che interessano i lavori del congresso.

3.
Potranno chiedere al Congresso l’istituzione di una Commissione Parlamentare:
- 3 congressisti
- il Presidente di Pol
- Il Primo Ministro di pol
- 2 Ministri
- minimo5 forumisti in proposta comune.

4.
I componenti delle Commissioni sono 4 in totale e possono essere scelti tra:
- congressisti
- Forumisti con almeno 200 messaggi postati.

5.
Il Congresso vota l’approvazione delle nascita delle Commissione e dei suoi componenti con maggioranza semplice.

6.
Ogni legislatura congressuale potrà avere al massimo 5 commissioni

7.
La Commissione ha tempo 3 mesi per Presentare un Documento comune che poi, se richiesto, potrà essere esaminato e votato dal parlamento.

brunik
09-03-04, 01:37
LEGGE COSTITUZIONALE N.6 DEL 9 MARZO 2004

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE, MODIFICA ARTICOLO 30 DELLA COSTITUZIONE

L'art. 30 della costituzione viene modificato come segue:

Art.30

L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 150 post

IL PRESIDENTE
Brunik

brunik
22-03-04, 17:42
Il Presidente Brunik

visto

l'art. 11 della Costituzione di POL

revoca

il mandato al Ministro per le pari opportunità con delega al Lavoro e Sviluppo asti_sinistra

e assume ad interim detto ministero.

Pol, 22/3/2004

IL PRESIDENTE

Brunik

brunik
24-03-04, 22:56
Il Presidente di POL

visto

l'art. 8 della Costituzione
l'art. 9 della Costituzione
l'art. 35 della Costituzione

Convoca

La Corte Suprema in data 25.3.2004 su questo forum

designa

presidente provvisorio della Corte Suprema il Presidente del Congresso on.le Danny

rassegna

le proprie dimissioni dalla Presidenza di POL con effetto immediato

proclama

lo scioglimento dell'assemblea e del governo

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, si accommiata augurando un felice proseguimento dei lavori e serene e proficue elezioni.

VIVA POL !!

Pol, addì 24.3.2004

IL PRESIDENTE
Brunik