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Visualizza Versione Completa : << XI Seduta Assemblea Costituente - Revisione stilistica >> discussione



Daniele
13-11-09, 03:31
E' convocata in data Sabato 14 Novembre alle ore 21 l'Assemblea Costituente con il seguente O.d.G:
-Revisione stilistica del testo

E' concesso intervenire ai forumisti Ronnie e diegol che ne hanno fatto regolare richiesta

Il Presidente
On.Daniele

Ronnie
14-11-09, 02:48
TITOLO II

RAPPORTI POLITICI

Sezione I - Partiti Politici e Associazioni

Art. 1
La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

-La prima sezione denominata "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti appunto politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

-La seconda sezione denominata "Registro libere associazioni" invece sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.

Art. 1
1. La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir ed il diritto di tutti ad un veloce accesso a tutte le informazioni del forum sono tutelati.
2. E' istituito il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", esso si compone di due sezioni.
a) sezione "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
b) sezione "Registro libere associazioni" riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione.

Art. 2
Affinchè un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione deve presentare entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni quanto segue:

* Nome ufficiale del partito
* sigla ufficiale
* Simbolo ufficiale
* Carta dei valori
* Lista iscritti con almeno cinque presenze.
* thread istituzionale.

Inoltre esso deve sottostare all'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.

Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e l' esclusione dalla competizione elettorale.

La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.

Art. 2
1. Per l'iscrizione nella prima sezione ogni movimento deve presentare, entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni, quanto segue:
a) Nome del partito
b) Sigla
c) Simbolo
d) Carta dei valori
e) Lista iscritti con almeno cinque presenze
f) thread istituzionale
2. Ogni movimento iscritto è soggetto al rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.
3. Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e
l'esclusione dalle competizioni elettorali.
4. La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


Art. 3
E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.

Art. 3
Il Ministero degli Interni raccoglie tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e li comunica alla commissione elettorale.

Art. 4
Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale, composta da 5 membri, il Presidente della Corte Costituzionale e 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha comunque il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione, dovrà collaborare con l' amministrazione nelle operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni e quali no.

Art. 4
1. Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, si insedia una commissione elettorale, composta dal Presidente della Corte Costituzionale e da 4 forumisti scelti dall'Amministrazione, che ha il potere di rimuoverli e sostituirli in ogni momento.
2. La commissione collabora con l'amministrazione nelle operazioni di voto e stabilisce quali partiti politici iscritti nel registro hanno i requisiti per poter partecipare alle elezioni.
3. La commissione resta attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione.

Art. 5
E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previo autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito cui il simbolo appartiene.

Art. 5
1. E' vietato utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previa autorizzazione della dirigenza di essi all'amministrazione del forum.
2. E' vietato utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del rappresentante del partito titolare.

Art. 6
Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale, identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quanto non si sia iscritti regolarmente al registro dei partiti politici.

Art. 6
Durante tutto il periodo della campagna elettorale, è vietato fare attività o propaganda elettorale, identificandosi come partito concorrente alle elezioni fino a quando non regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.



Parte seconda: Ordinamento del gioco.



TITOLO I


IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere

Art. 7
Il Parlamento si compone della Camera e del Senato.

Art. 7
Il Parlamento comprende Camera e Senato.

Art. 8
La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:

13 eletti fino a 200 voti validi.
15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
25 eletti da 1001 voti in poi.

Sono eleggibili per la Camera dei Deputati tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.

Art. 8
1. La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
2. Il numero di eletti per ciascun ramo varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni secondo la proporzione:


13 eletti fino a 200 voti validi.
15 eletti da 201 fino a 400 voti.
17 eletti da 401 fino a 600 voti.
19 eletti da 601 fino a 800 voti.
21 eletti da 801 voti a 1000 voti.
25 eletti da 1001 voti in poi.

3. Sono eleggibili per la Camera o per il Senato tutti i forumisti con, rispettivamente, almeno 250 o 500 post.


Art. 9
la Camera dei Deputati e il Senato sono eletti per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposte dalla legge ordinaria.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 9
1. Camera e Senato sono eletti per sei mesi, contati al netto delle pause istituzionali disposte dalla legge ordinaria.
2. La durata di ciascun ramo non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


Art. 10
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 10 giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 10
1. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 30 giorni dallo scioglimento delle precedenti.
2. La prima riunione ha luogo non oltre il 10 giorno dalle elezioni.
3. Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


Art. 11
Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, deve conformarsi alle norme costituzionali.

La Corte Costituzionale può giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.

E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.

Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.

Art. 11
1. Ciascuna camera stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
2. Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, si conforma alle norme costituzionali.
3. La Corte Costituzionale può giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
4. E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento.
5. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
6. I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle sedute.

Art. 12
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.

Art. 12
Ciascuna camera elegge fra i suoi membri il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla Costituzione e l'Ufficio di Presidenza secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 13
Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
Dal terzo scrutinio in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13
1. Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
2. Dal terzo scrutinio in poi l'elezione richiede la sola maggioranza semplice dei presenti.


Art. 14
Il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.

I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno.
Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.

Art. 14
1. I Presidenti della Camera e del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata rispettivamente da almeno cinque Deputati o da altrettanti Senatori.
2. I Deputati e i Senatori che mancano all' appello per quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadono e sono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o, nell' impossibilità di farlo, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.


Art. 15
Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato decadano dal loro incarico alla terza censura Costituzionale decretata da parte della Corte Costituzionale.

Art. 15
1. L'operato, sospetto di incostituzionalità, del Presidente di una delle due Camere è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale, a seguito di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post.
2. Se la Corte riscontra un comportamento incostituzionale nell'operato del Presidente può ammonirlo con censura deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
3. Il Presidente decade dal suo incarico alla terza censura decretata dalla Corte.


Art. 16
1. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 17
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.

Art. 18
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che ad ciascun deputato della Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.

Art. 18
L'iniziativa delle leggi di competenza della Camera appartiene al Governo e a ciascun Deputato, nelle modalità indicate dai regolamenti.

Art. 19
Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco, legge elettorale, Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.

Art. 19
1. Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera:
a) le modifiche alla Costituzione
b) i progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco
c) la legge elettorale
d) i question-time di attualità politica
e) tutte le attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net
2. E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.

Art. 20
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.

Art. 20
L' iniziativa delle leggi di competenza del Senato appartiene a ogni Senatore e al Governo, nelle modalità indicate dai regolamenti.

Art. 21
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.

Art. 21
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti i disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.

Art. 22
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.

Art. 22
Il Governo in carica può presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardante le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.

Art. 23
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare alla Camera dei Deputati o al Senato a seconda della specifica competenza.
La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.

Art. 23
1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti con almeno 100 post, alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza, di un progetto redatto in articoli.
2. La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione.


Art. 24
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.

Art. 24
Il regolamento di ciascuna camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza tramite voto a maggioranza semplice.

Art. 25
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
Nel caso in cui il Presidente non adempia entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, provvede il vice Presidente, o il guardasigilli.

Art. 25
1. Il Presidente di PIR promulga ogni legge entro dieci giorni dall'approvazione.
2. Egli, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
3. Se il ramo del parlamento competente l'approva nuovamente, la legge è promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
4. Nel caso in cui il Presidente non adempia entro tre giorni, provvedono il vice Presidente, o il guardasigilli.

Art. 26
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 26
1. È indetto referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:


30 cittadini fino a 2000 utenti iscritti al sito
45 cittadini da 2001 a 5000 utenti iscritti al sito
60 cittadini sopra i 5000 utenti iscritti al sito

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere i due rami del Parlamento.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti pari o maggiore al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali, approssimato per difetto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. La legge regola le modalità di attuazione del referendum.


TITOLO II


IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET

Art. 27
Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.

Art. 27
1. Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione e, mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
2. È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
3. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
4. Può inviare messaggi alle Camere.
5. Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Conferisce le onorificenze del forum, istituite con legge ordinaria.

Art. 28
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.
Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente collegati.

Art. 28
1. II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
2. Se la maggioranza non è raggiunta al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
3. Contestualmente alla candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente collegati.

Art. 29
Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale.
Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi)

Art. 29
1. Non possono ricandidarsi a Presidente i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale.
2. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura completa.

Art. 30
1. Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
2. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.

Art. 31
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.

Art. 31
1. Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti.
2. Tutte le consultazioni sono pubbliche in apposito thread.

Art. 32
1. Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
2. Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.

Art. 33
1. La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
2. Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.

Art. 34
Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.

Art. 35
Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.

Art. 36
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.

Art. 36
1. Il voto di fiducia è autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net su richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
2. Il Presidente di Politicainrete.net consulta il Presidente della Camera e il Presidente del Senato e stabilisce se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no ed agisce di conseguenza.
3. Tutte le consultazioni sono pubbliche.
4. Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale.

Art. 37
1. Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
2. La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.

Art. 38
soppresso

Art. 39
soppresso

Art. 40
Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.

Art. 40
1. Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
2. In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assume la carica di Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.

Art. 41
Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza della stessa.
Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte.
In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 5 giudici.
Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.

Art. 41
1. Se l'operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
2. Se la Corte se riscontra un comportamento incostituzionale può ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza.
3. Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale.
4. In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può dichiarare, con l'unanimità dei 5 membri, l'immediata decadenza del Presidente.
5. Egli non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.

Art. 42
1. Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
2. Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.

Ronnie
14-11-09, 02:49
TITOLO III

IL GOVERNO

Art. 43
Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.

Art. 43
1. Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.
2. Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato è Capo del Governo.
3. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
4. Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.

Art. 44
Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.

Art. 45
In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve comunque in ogni caso passare obbligatoriamente da un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.

Art. 45
1. In ogni i ramo del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro.
2. La mozione deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
3. Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione sono convocate entrambe le camere per decidere sulla sfiducia.
4. Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve ottenere preventivamente un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
5. Il voto contrario di una o d'entrambe le camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.

Art. 46
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.

Art. 46
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net procede secondo gli articoli 26 - 27 e 28, ed a seconda dei casi nomina un nuovo Primo Ministro o guida lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci siano le premesse per un nuovo governo politico.

Art. 47
Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne fa esplicita richiesta.
Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale valutare preventivamente su richiestae o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.

Art. 47
1. Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie che ne prevedano.
2. Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente si conforma alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.

Art. 48
1. Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
2. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
3. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Art. 49
Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.

Art. 49
1. Il Governo si riunisce in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno.
2. Il regolamento stabilito dal Consiglio è emanato dal Capo del Governo e si conforma alle norme costituzionali.
3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.



TITOLO IV



GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte Costituzionale

Art. 50
E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum Corte Costituzionale.

Art. 50
La Corte Costituzionale di Politicainrete svolge le proprie funzioni nel Forum "Corte Costituzionale".

Art. 51
La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione dal Vice-Procuratore .

Art. 51
La Corte Costituzionale è composta da 5 membri in carica per 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, astensione o ricusazione dal Vice-Procuratore.

Art. 52
Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.

Art. 52
Sino a quando non sono riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti sono prorogati nei loro poteri.

Art. 53
I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i 500 messaggi dai cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
I due distinti thread di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha durata di ore settantadue, con il metodo del sondaggio.
Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.

Art. 53
1. I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale sono eletti, tra i forumisti che hanno 500 post, dai cittadini di Politicainrete.net che hanno diritto di voto alle elezioni politiche.
2. Due thread di voto con il metodo del sondaggio, relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net.
3. La procedura elettorale dura settantadue ore.
4. Le elezioni si aprono la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura.
5. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
6. Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali.
7. Le candidature sono presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
8. Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread.
9. Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente; viene eletto Vice Procuratore generale il secondo più votato.

Art. 54
I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti. Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.

Art. 55
La Corte Costituzionale delibera solo in presenza del numero legale, ossia con 3 o più giudici. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.

Art. 55
1. La Corte delibera solo in presenza del numero legale, ossia con 3 o più giudici.
2. I voti di astensione non contano ai fini del risultato, ma vengono conteggiati per il numero legale.
3. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.

Sezione II - L' indipendenza del giudiziario

Art. 56
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.

Art. 57
Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.

Art. 58
L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.

Art. 58
L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, a pena di decadenza.

Sezione III - Il Presidente della corte

Art. 59
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
2. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.

Art. 60
In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.

Art. 61
Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.

Sezione IV - Competenze della corte.

Art. 62
Competenze relative al Forum Transatlantico: La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.

Art. 62
La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.

Sezione V - Requisiti per adire la Corte.

Art. 63
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politicainrete.net.

Art. 63
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità, con almeno 500 post al momento della sottoscrizione del ricorso, i responsabili ufficiali di un partito, ciascun Congressista o il Presidente di Politicainrete.net.

Art. 64
Il Regolamento interno prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.

Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale

Art. 65
In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.

Art. 66
1. In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento.
2. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.

Art. 67
Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.

Art. 68
1. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto.
2. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.

Sezione VII - Le sentenze della corte.

Art. 69
Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 70
1. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore.
2. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.

Art. 71
La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati alla Camera dei Deputati dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.

Art. 71
La Costituzione può essere modificata con disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati nei modi e nelle forme previste dal regolamento interno alla stessa Camera.

Art. 72
Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno sei Deputati.

Art. 73
I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dei Deputati dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.

Art. 73
1. I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
2. Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
3. Se un disegno di legge di modifica costituzionale viene respinto dal Senato esso torna alla Camera che può modificarlo e rinviarlo al Senato per l'approvazione definitiva.

Art. 74

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 75
soppresso

Art. 76
All avvio della prima Legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.

Art. 76
All avvio della prima Legislatura sono considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, che non possono essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.

Art. 77
Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che avrà luogo in seguito alle elezioni che si terranno in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via del tutto eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale saranno esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:

-Aganto (Amministratore)
-Nicola (Amministratore)
-Templares (Amministratore)
-Venom (Amministratore)
-Eric Draven ( Pubblico Ministero del sito)

Art. 77
Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che ha luogo in seguito alle elezioni che si tengono in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale sono esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:



Aganto (Amministratore)
Nicola (Amministratore)
Templares (Amministratore)
Venom (Amministratore)
Eric Draven (Pubblico Ministero del sito)


Art. 78
Il Collegio dei Probiviri si esprimerà con sentenza, che verrà adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto. La sentenza sarà insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le Istituzioni e tutti i forumisti del Forum.

Art. 78
1. Il Collegio dei Probiviri si esprime con sentenza, adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto.
2. La sentenza è insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le Istituzioni e tutti i forumisti del Forum.

Art.79 - Clausola di salvaguardia delle funzioni pubbliche
In generale, tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:

1- Ban definitivo
2- Sospensione superiore a 20 giorni
3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni
4- Dimissioni volontarie.

Restano comunque valide, e immediatamete applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.

Art. 79 - Clausola di salvaguardia delle funzioni pubbliche
1. Tutte le cariche pubbliche decadono al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Ban definitivo
b) Sospensione superiore a 20 giorni
c) Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni
d) Dimissioni volontarie.
2. Restano valide le diverse disposizioni previste per la decadenza di cariche pubbliche.

Ronnie
14-11-09, 03:33
+++ ATTENZIONE LEGENDA PER I COSTITUENTI +++

I testi sopra riportati si leggono in questo modo:


Alcuni articoli sono evidentemente duplicati, essi sono quelli in cui ci sono state modifiche formali del testo.
Nella copia verde (la prima) c'è il testo normale della Costituzione (http://forum.politicainrete.net/transatlantico/32741-costituzione.html)
Nella copia viola (la seconda) sono gli stessi articoli sono riformulati per abbreviarli/chiarirli.



In tutti gli articoli verdi salvo quelli seguiti da una copia viola (perchè per quelli la modifica è solo nella copia in viola) sono stati inseriti i numeri dei commi, anche al fine di migliorare la reperibilità per chiunque delle norme e di agevolare una futura riduzione drastica del numero degli articoli.



Nessuna delle modifiche stilistiche compiute in questa operazione ha avuto il fine di impattare sul significato normativo sostanziale delle proposizioni. Il fine è stato invece quello di:
- ridurre quantitativamente il testo
- riformulare le espressioni poco chiare



+++ ATTENZIONE METODO DI LAVORO +++

Il lavoro di cui sopra sarebbe semplicemente ingestibile se compiuto con emendamenti articolo per articolo. E' dunque secondo me indispensabile procedere ad un solo maxiemendamento correttivo concordato fra tutti che sia strutturato nella forma "gli articoli dall'1 al 79 sono sostituiti dai seguenti...", così da votare solo una volta.

+++ ATTENZIONE, RICHIESTA AI COSTITUENTI +++

Il lavoro di cui sopra non è finito nè definitivo e richiede sostegno:


La revisione ha riguardato solo il corpo del testo ma non ha riguardato il numero degli articoli, essenzialmente al fine di permettere ai costituenti di rendersi conto più facilmente di eventuali discrepanze sostanziali fra testo approvato e testo corretto stilisticamente.


La revisione infatti è stata operata da una persona umana, che può fare errori, si richiede dunque ai costituenti di verificarla (i.e. di controllare norma per norma la corrispondenza sostanziale dei contenuti) anche loro per maggiore sicurezza e di proporre le eventuali ri-correzioni del caso.


Quando si potrà dare per compiuto con successo il controllo di corrispondenza (si richiede al Presidente Daniele di stabilire un termine, magari la metà della seduta, per chi vuole far notare discrepanze) io provvederò a fare una nuova versione del testo ricorretto, la quale vedrà anche una razionalizzazione degli articoli importante, così da eliminare le discrasie fra articoli di una riga e articoli di 20, per arrivare a una leggibilità media maggiore ed a un numero di articoli più contenuto dell'attuale sproposito di 79... Si coglie l'occasione per rammentare che nella vecchia costituzione gli articoli sulle stesse materie trattate erano esattamente la metà.


GRAZIE

Ronnie
14-11-09, 04:07
A titolo informativo la diminuzione di lunghezza fra il testo originale ed il testo rivisto è di ben 2500 caratteri, su un totale originario di circa trentamila.

FalcoConservatore
14-11-09, 12:35
Ho letto la revisione proposta da Ronnie; francamente non noto modificazioni sostanziali delle norme, ma solo legittime rifinuture stilistiche.

Invito i colleghi costituenti a prenderne lettura, e di segnalare eventuali casi dubbi. Ma - al di là di quello che si può pensare su Ronnie - bisogna ammettere che ha fatto un lavoro che si può apprezzare e condividere.

Comunque, è assolutamente lecito che da parte di tutti ci sia un controllo rigoroso, affinchè le norme nella sostanza restino quelle originariamente approvate. Quindi, se qualcuno nota dei cambiamenti eccessivi o che toccano la sostanza...lo dica senz'altro. Siamo qui per discuterne.

Newborn
14-11-09, 13:54
Piccola modifica per due piccole omissioni all'articolo 76 (presente sia nell'originale che nella revisione)


Art. 76
All'avvio della prima Legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dall' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.

Teddy
14-11-09, 14:17
Suggerisco ai colleghi costituenti di leggere i due testi,pre e post lifting, in maniera prospettica.Sarà più facile il confronto.

Daniele
14-11-09, 22:03
Dichiaro aperta la seduta

Teddy
15-11-09, 13:22
Visto che questo è un gioco aperto a tutti i forumisti, a prescindere dalle conoscenze giuridiche o dalle capacità comunicative.
Visto inoltre, che il testo costituzionale è il risultato dell'intenso lavoro e dell'impegno oneroso dei costituzionalisti proponenti i testi,non ritengo necessario avviare una fase di riscrittura formale della costituzione.

Ronnie
15-11-09, 14:12
In altre parole siccome il gioco è aperto a tutti a prescindere dal fatto che tutti capiscano, rendiamo loro più difficile ed oneroso capire. Geniale.

Ecco la "prova provata" che quando si criticavano i miei testi per la lunghezza in realtà si usava solo la prima critica generica e più idiota per aggredirne l'autore.

L'unico problema era proprio l'autore. Per questo oggi a una mia proposta di indiscutibile accorciamento medio e chiarificazione dei testi si risponde con il più banale e generico degli argomenti stupidi cioè quello che facendolo non si rispetterebbe il lavoro dei costituenti.

Se uno fa una cosa e uno gli dice "ma guarda che così puoi migliorarla un poco", giustamente nella testa dell'On Bilderberg s'evoca l'immagine di una mancanza di rispetto.

Senza parole!

Teddy
15-11-09, 21:32
In altre parole siccome il gioco è aperto a tutti a prescindere dal fatto che tutti capiscano, rendiamo loro più difficile ed oneroso capire. Geniale.

Ecco la "prova provata" che quando si criticavano i miei testi per la lunghezza in realtà si usava solo la prima critica generica e più idiota per aggredirne l'autore.

L'unico problema era proprio l'autore. Per questo oggi a una mia proposta di indiscutibile accorciamento medio e chiarificazione dei testi si risponde con il più banale e generico degli argomenti stupidi cioè quello che facendolo non si rispetterebbe il lavoro dei costituenti.

Se uno fa una cosa e uno gli dice "ma guarda che così puoi migliorarla un poco", giustamente nella testa dell'On Bilderberg s'evoca l'immagine di una mancanza di rispetto.

Senza parole!

Chiedo ai Moderatori in primis, e all'Amministrazione per conoscenza,il rispetto dei regolamenti, i consulenti possono esporre le proprie considerazioni esclusivamente di natura tecnico-giuridica, non possono polemizzare con i membri dell'assemblea.
Grazie.

Ronnie
15-11-09, 22:36
Chiedo ai Moderatori in primis, e all'Amministrazione per conoscenza,il rispetto dei regolamenti, i consulenti possono esporre le proprie considerazioni esclusivamente di natura tecnico-giuridica, non possono polemizzare con i membri dell'assemblea.
Grazie.

La mia era una risposta tecnico giuridica. Riguardava il principio della chiarezza e conoscibilità della legge, riguardava la procedura parlamentare, i precedenti nella discussione parlamentare delle scorse legislature di cose analoghe (leggi brevi/lunghe) ed una critica ai pretesi principi "proporre migliorie è mancare di rispetto a chi lavora" e "se possono giocare anche persone che non capiscono allora non aiutiamole a capire".

Se poi le brucia l'efficacia della risposta è un suo problema onorevole

Chiedo ai Moderatori in primis, e all'Amministrazione per conoscenza

lei manca di rispetto al presidente dell'assemblea, al quale le cose si chiedono in primis

Teddy
15-11-09, 22:52
La mia era una risposta tecnico giuridica. Riguardava il principio della chiarezza e conoscibilità della legge, riguardava la procedura parlamentare, i precedenti nella discussione parlamentare delle scorse legislature di cose analoghe (leggi brevi/lunghe) ed una critica ai pretesi principi "proporre migliorie è mancare di rispetto a chi lavora" e "se possono giocare anche persone che non capiscono allora non aiutiamole a capire".

Se poi le brucia l'efficacia della risposta è un suo problema onorevole


lei manca di rispetto al presidente dell'assemblea, al quale le cose si chiedono in primis




Io chiedo il rispetto delle regole, il presidente di questa assemblea non le ha firmato nessuna regola in bianco.Lei non può polemizzare, o fare delle facili ironie.
Si ricordi che questa assemblea non è sua, il padrone di casa sono i forumisti che ci hanno votato per stare qui.

Ronnie
15-11-09, 22:59
Io chiedo il rispetto delle regole, il presidente di questa assemblea non le ha firmato nessuna regola in bianco.Lei non può polemizzare, o fare delle facili ironie.
Si ricordi che questa assemblea non è sua, il padrone di casa sono i forumisti che ci hanno votato per stare qui.
Lei chiede il rispetto di regole che non esistono per come lei le intende. Nessuna regola vieta ad oggi ai non congressisti di partecipare. Anzi, l'articolo 11 della Costituzione appena approvata recita:


Art. 11


Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.

Al momento attuale il Presidente dell'Assemblea assomma in sè tutti i poteri per la sua gestione e con atto riconosciuto dalla stessa amministrazione mi ha dato diritto di parola, senza dire affatto che potessi dire solo tecnicismi o che non potessi replicarle a tono.

Le ripeto che lei chiedendo "ai moderatori e all'amministrazione in primis" e senza neppure accennare al Presidente Daniele di intervenire per silenziarmi viola LA FORMA e LA SOSTANZA delle regole.



in primis le cose si chiedono al Presidente dell'AC
il presidente dell'AC mi ha dato diritto di tribuna, e lo esercito, e nessuno può levarmelo se non lui


GRAZIE

Teddy
15-11-09, 23:07
Chiedo che venga messa la voto il prima possibile questa mozione urgente:



- Si stabilisce che nessun altra persone che non sia stata regolamente eletta all' assemblea costituente, possa partecipare, in nessuna veste, alle sedute dedicate ai lavori costituenti in genere e in particolar modo a quelel sedute che precedono l' approvazione proposte costituzionali stesse.

Eventuali ospiti potranno intervenire solo e soltanto dietro invito del presidente della Assemblea Costituente sole e soltano in apposite sedute organizzate per migliorare stilisticamente quanto già discusso e approvato in precedenza.

Quindi chiediamo che nessun ospite possa parlare durante i lavori delle sedute riguardanti la legge elettorale e i regolamenti Senato e Camera dei deputati.

Ma possa farlo solo dopo l' approvazione dei testi finali, in separata seduta, con l' unico scopo di correggere stilisticamente i testi approvati.

Chiediamo inoltre che il presidente vigili attentamente alla condotta di questi ospiti e nel caso essi si mettano a polemizzare con i costituenti, chiediamo il loro immediato allontanamento, in quanto essi potrebbero rappresentare un pericolo per i delicati equilibri interni e politici della costituente stessa.

Teddy
15-11-09, 23:11
Chiedo naturalmente l'interruzione dei lavori per permettere che la mia mozione possa essere discussa e messa ai voti.

Daniele
15-11-09, 23:13
Ora basta con le polemiche, Ronnie i tuoi sforzi sono apprezzabili, ma lo sai bene che non puoi presentare testi, ti ho fatto parlare come esperto perchè mi sembra giusto concederti un'opportunità, ma non si può destabilizzare la situazione

Ronnie
15-11-09, 23:14
Chiedo al Presidente Daniele di non perdere tempo e di non mettere al voto mozioni che stabiliscano prassi destinate a diventare incostituzionali, poichè egli è il solo titolare del potere di stabilire chi parla e non deve spogliarsene accettando voti d'assemblea che sancirebbero il potere delle maggioranze sulla libertà di espressione che lei ad oggi ha garantito. La Costituzione parla di forme per concedere il diritto di parola nei lavori del Parlamento, non parla di limitazioni ad esso alla sola revisione post-approvazione in sedute ad hoc. Il caso della mia denuncia di 6 diverse incostituzionalità in una bozza al voto nella seduta sui regolamenti è sufficiente a dimostrare l'utilità dell'intervento del sottoscritto in aula.

Teddy
15-11-09, 23:18
Chiedo al Presidente Daniele di non perdere tempo e di non mettere al voto mozioni che stabiliscano prassi destinate a diventare incostituzionali, poichè egli è il solo titolare del potere di stabilire chi parla e non deve spogliarsene accettando voti d'assemblea che sancirebbero il potere delle maggioranze sulla libertà di espressione che lei ad oggi ha garantito. La Costituzione parla di forme per concedere il diritto di parola nei lavori del Parlamento, non parla di limitazioni ad esso alla sola revisione post-approvazione in sedute ad hoc. Il caso della mia denuncia di 6 diverse incostituzionalità in una bozza al voto nella seduta sui regolamenti è sufficiente a dimostrare l'utilità dell'intervento del sottoscritto in aula.

Lei qui sta operando da costituzionalista.Chiedo il ripristino della legalità!!!

Garat
15-11-09, 23:20
Lei qui sta operando da costituzionalista.Chiedo il ripristino della legalità!!!

Mi associo.

Daniele
15-11-09, 23:21
I lavori sono sospesi fino alle 21 di domani sera

Ronnie
15-11-09, 23:23
Ora basta con le polemiche, Ronnie i tuoi sforzi sono apprezzabili, ma lo sai bene che non puoi presentare testi, ti ho fatto parlare come esperto perchè mi sembra giusto concederti un'opportunità, ma non si può destabilizzare la situazione

Io sono perfettamente conscio di questo, infatti io posto opinioni non proposte. Il diritto di proposta non ce l'ho. Se volessi postare proposte le farei postare a Carrie.

Ciò che hai scritto in altra sede (http://forum.politicainrete.net/transatlantico/32948-ronnie-interviene-assemblea-prima-dellapertura-3.html#post625687) è chiarissimo Daniele:

"Ronnie può postare una costituzione ex novo, ma non essendo eletto la sua proposta non conta nulla"

Il resto è aria fritta, a meno che tu non stia facendo una marcia indietro, cosa che domando.

Burton Morris
15-11-09, 23:57
Ora basta con le polemiche, Ronnie i tuoi sforzi sono apprezzabili, ma lo sai bene che non puoi presentare testi, ti ho fatto parlare come esperto perchè mi sembra giusto concederti un'opportunità, ma non si può destabilizzare la situazione

Quoto convintamente. Mi appello al buon senso di tutti affinché le decisioni del presidente vengano rispettate, anche quelle che (intervento di Ronnie) possano scontentare qualcuno, secondo me state drammatizzando troppo , si è concesso solo un intervento tecnico che mi pare fra l'altro non del tutto inutile.

Eric Draven
16-11-09, 18:53
non posso che concordare con Burton Morris.

le decisioni del Presidente Daniele sono state prese in piena autonomia,non dubbi su questo.

e se qualcuno ha tanta paura dell'espressione di semplici opinioni,beh,c'è di che essere preoccupati.

Venom
16-11-09, 22:01
La sospensione è prolungata fino a nuovo ordine.

Venom
17-11-09, 00:11
Prego continuate pure.

zulux
18-11-09, 02:30
Chiedo che venga messa la voto il prima possibile questa mozione urgente:



- Si stabilisce che nessun altra persone che non sia stata regolamente eletta all' assemblea costituente, possa partecipare, in nessuna veste, alle sedute dedicate ai lavori costituenti in genere e in particolar modo a quelel sedute che precedono l' approvazione proposte costituzionali stesse.

Eventuali ospiti potranno intervenire solo e soltanto dietro invito del presidente della Assemblea Costituente sole e soltano in apposite sedute organizzate per migliorare stilisticamente quanto già discusso e approvato in precedenza.

Quindi chiediamo che nessun ospite possa parlare durante i lavori delle sedute riguardanti la legge elettorale e i regolamenti Senato e Camera dei deputati.

Ma possa farlo solo dopo l' approvazione dei testi finali, in separata seduta, con l' unico scopo di correggere stilisticamente i testi approvati.

Chiediamo inoltre che il presidente vigili attentamente alla condotta di questi ospiti e nel caso essi si mettano a polemizzare con i costituenti, chiediamo il loro immediato allontanamento, in quanto essi potrebbero rappresentare un pericolo per i delicati equilibri interni e politici della costituente stessa.

...annuncio il mio voto favorevole alla mozione dell'amico bildeberg...

discovery
18-11-09, 12:22
mi dichiaro CONTRARIO alla mozione BILDERBERG, per come è formulata.




- Si stabilisce che nessun altra persone che non sia stata regolamente eletta all' assemblea costituente, possa partecipare, in nessuna veste, alle sedute dedicate ai lavori costituenti in genere e in particolar modo a quelel sedute che precedono l' approvazione proposte costituzionali stesse.

INUTILE E RIDONDANTE



Eventuali ospiti potranno intervenire solo e soltanto dietro invito del presidente della Assemblea Costituente sole e soltano in apposite sedute organizzate per migliorare stilisticamente quanto già discusso e approvato in precedenza.

Quindi chiediamo che nessun ospite possa parlare durante i lavori delle sedute riguardanti la legge elettorale e i regolamenti Senato e Camera dei deputati.

Ma possa farlo solo dopo l' approvazione dei testi finali, in separata seduta, con l' unico scopo di correggere stilisticamente i testi approvati.
allora tanto vale vietare qualsiasi intervento. Sono d’accordo di aprire sedute ad hoc per gli interventi esterni, ma perchè limitare gli argomenti? Anche perchè sarebbe più di facciata che altro, potendo il forumista esterno aprire n 3d non istituzionali sui lavori dell’assemblea senza alcuna limitazione



Chiediamo inoltre che il presidente vigili attentamente alla condotta di questi ospiti e nel caso essi si mettano a polemizzare con i costituenti, chiediamo il loro immediato allontanamento, in quanto essi potrebbero rappresentare un pericolo per i delicati equilibri interni e politici della costituente stessa.qui poi siamo all'asilo nido. Nominiamo anche un capoclasse?



secondo me bastano due punti:

1) ogni SINGOLO intervento esterno, richiesto da forumisti o da costituenti, dovrà essere vagliato e autorizzato PUBBLICAMENTE dal Presidente dell'Assemblea

2) per gli interventi esterni AUTORIZZATI dalla Presidenza verranno aperte apposite sedute dell'Assemblea.
Sarà facoltà del Presidente dell'Assemblea decidere se accorpare gli interventi in un unica seduta o aprire una seduta per ogni intervento.


comunque rispetterò l'esito del voto della mozione.

si è già perso fin troppo tempo per questa questione.

discovery
18-11-09, 18:40
aggiungo un' introduzione alla mia contro-proposta per la mozione bilderberg:




Possono chiedere di intervenire in Assemblea tutti i forumisti non appartenenti ad istituzioni ne a partiti in essa rappresentati.

ogni SINGOLO intervento esterno dovrà essere richiesto, vagliato e autorizzato PUBBLICAMENTE dal Presidente dell'Assemblea

per gli interventi esterni AUTORIZZATI dalla Presidenza verranno aperte apposite sedute dell'Assemblea.
Sarà facoltà del Presidente dell'Assemblea decidere se accorpare gli interventi in un unica seduta o aprire una seduta per ogni intervento.




l'introduzione mi pare ovvia, se il mio partito è in assemblea non ho bisogno di intervenire personalmente, posso delegare il costituente che mi rappresenta.

Daniele
19-11-09, 22:10
La Seduta è chiusa