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Visualizza Versione Completa : 35 - statuto CMI



Zarskoeselo
20-07-05, 18:41
Articolo 1
È costituita con sede in Venezia l’Associazione denominata Coordinamento Monarchico Italiano, con sigla breve indicato anche C.M.I. La Sede sarà a Venezia con indirizzo da individuare a cura dell’Assemblea dei Soci Fondatori e potrà essere trasferita altrove con voto unanime dei medesimi.


Articolo 2
Il Coordinamento Monarchico Italiano si ispira agli ideali del riformismo e al principio della libertà responsabile, nel rispetto dei valori del Risorgimento Italiano, della Monarchia costituzionale e unificatrice, della coesione nazionale ed europea e del pluralismo democratico.
Il Coordinamento Monarchico Italiano riconosce quale Capo di Casa Savoia il figlio e successore di Re Umberto II, S.A.R. il Principe di Napoli Vittorio Emanuele, e come Suo diretto erede S.A.R. il Principe di Piemonte e di Venezia Emanuele Filiberto; nonché i successori secondo la legge salica.
Si propone:
- di coordinare gli associati nella realizzazione delle attività di ispirazione monarchica, risorgimentale e patriottica;
- di essere il motore di un progresso sostenibile e sensibile ai mutamenti della società;
- di partecipare e di concorrere alla soluzione dei problemi reali di tutte le categorie professionali e sociali, con particolare attenzione verso quelle più deboli, nell’intento di perseguire l’uguaglianza delle possibilità;
- di favorire un collegamento costante fra cultura e politica, coinvolgendo le componenti più differenti, affinché dalla molteplicità di esperienze possano scaturire iniziative concrete, valide e sostenibili;
- di valorizzare e tutelare il nostro patrimonio artistico, storico e culturale, le nostre usanze e tradizioni, con particolare riferimento al periodo risorgimentale, e al processo di unificazione nazionale italiana;
- di migliorare i rapporti tra cittadini e politica e quindi tra politica e società.

Articolo 3
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo “2” il Coordinamento Monarchico Italiano promuove, organizza e gestisce, in Italia e all’estero, attività in diversi campi, così meglio specificati:
- CULTURA: pubblicazioni anche multimediali, mostre, convegni, conferenze e dibattiti; ricerche storiche, etniche, e antropologiche; qualsivoglia iniziativa finalizzata alla tutela dei beni artistici, monumentali e architettonici.
- AMBIENTE: ogni forma di salvaguardia della natura e di ricerca ambientale e la promozione di iniziative connesse alla attività di Protezione Civile e Difesa Civile intese come contributi alla sicurezza del cittadino e della comunità; nonché alla tutela dell’ambiente nell’armonia di uno sviluppo tecnologico sostenibile.
- SOLIDARIETA’: interventi a sollievo delle situazioni di disagio individuale o collettivo.
- POLITICA: ogni forma democratica di partecipazione diretta o indiretta alle scelte politiche - istituzionali.
- TURISMO SOCIALE e TEMPO LIBERO: viaggi, soggiorni, sport, ricreazione, hobbies e quant’altro ritenuto utile per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4
Il Coordinamento Monarchico Italiano può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

Articolo 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, di ammissione e dalle elargizioni, donazioni e contributi di enti pubblici e privati; nonché dal residuo delle le varie attività.
Le quote associative sono quelle determinate annualmente per gli associati e devono essere versate entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le quote di ammissione sono quelle determinate per il primo ingresso e devono essere versate entro 30 giorni dalla notifica dell’accettazione della domanda.

Articolo 6
Possono aderire al Coordinamento Monarchico Italiano Associazioni, Organizzazioni, Enti legittimamente costituiti che manifestano palesemente la volontà di rispettare lo Statuto e gli obiettivi indicati negli articoli 2 e 3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da almeno un Fondatore.
La domanda è valutata dalla prima riunione utile dei Fondatori i quali possono determinarne l’immediata ammissione con voto unanime appositamente verbalizzato.
L’elenco degli Associati è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro.

Articolo 7
Gli organi del Coordinamento Monarchico Italiano sono:
- l’Assemblea dei Fondatori;
- il Portavoce;
- il Segretario Generale - Tesoriere;
- la Consulta degli Associati.
Gli organi elettivi restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 8
L’Assemblea dei Soci Fondatori è l’organo sovrano del Coordinamento Monarchico Italiano.
Si riunisce su convocazione del Portavoce o, nel caso di suo impedimento, del Segretario Generale.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tutti i Fondatori (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sono ammesse le deleghe. Ogni socio può detenere una sola delega.
L’Assemblea è presieduta dal Portavoce, a meno di diversa decisione assunta all’unanimità dei presenti.
Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice degli Associati (presenti in proprio o per delega).
Ogni anno, entro il mese di febbraio va tenuta, un’Assemblea Ordinaria dei Fondatori dedicata alla gestione dell’Associazione.
A questa Assemblea compete provvedere in particolare:
- alla nomina del Portavoce, se decaduto;
- alla nomina del Segretario Generale, se decaduto;
- all’approvazione del rendiconto consuntivo annuale;
- all’approvazione del rendiconto preventivo, della quota associativa annuale, quella di adesione e
delle linee programmatiche presentate dal Portavoce.
- all’approvazione dei regolamenti applicativi previsti dallo Statuto e loro modificazioni,
- all’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;

Articolo 9
I Soci Fondatori si riuniscono almeno una volta al trimestre e tracciano gli indirizzi operativi del Coordinamento Monarchico Italiano sulla base delle linee-guida proposte dal Portavoce e già approvate dall’Assemblea.
Su proposta del Portavoce o del Segretario Generale o di uno o più Fondatori, possono essere assegnati agli Associati incarichi finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi. L’approvazione di tale mandato richiede il voto unanime dei Fondatori.

Articolo 10
Con voto unanime dei Fondatori è possibile la cooptazione, tra gli Associati di coloro che siano ritenuti particolarmente meritevoli, ai quali sarà riconosciuto il diritto di voto nell’Assemblea dei Fondatori e la possibilità di accedere alle cariche sociali.

Articolo 11
Il Portavoce ha la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio del Coordinamento Monarchico Italiano; presiede le assemblee e le riunioni e compie ogni atto previsto dal presente Statuto o dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali ed alla tutela degli interessi dell’associazione.

Articolo 12
Il Segretario Generale e Tesoriere è responsabile del patrimonio di cui all’art. 5. Cura la sua raccolta e ha il compito di promuovere iniziative volte a incrementarlo.
Cura altresì la redazione del rendiconto annuale consuntivo, che verrà presentato per l’approvazione all’Assemblea annuale dei Fondatori.

Articolo 13
La Consulta degli Associati è formata da tutti coloro che aderiscono al Coordinamento Monarchico Italiano come previsto dall’art. 6 e dal regolamento in vigore.
Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Portavoce mediante lettera.
Nel corso della riunione il Portavoce illustra le attività svolte e acquisisce i suggerimenti e i consigli espressi dagli aderenti per l’organizzazione delle iniziative da programmare e presentare nel corso della successiva Assemblea dei Fondatori.

Articolo 14
Il Coordinamento Monarchico Italiano ha durata illimitata. Per il suo scioglimento è necessario il voto favorevole unanime dei Soci Fondatori espresso in assemblea.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina un liquidatore che, coadiuvato dal tesoriere, provvederà alla devoluzione del patrimonio in beneficenza.

Articolo 15
Il simbolo del Coordinamento Monarchico Italiano si richiama a quelli dell’Europa e del Movimento Monarchico Italiano. E’ composto da un cerchio a fondo azzurro nella circonferenza del quale sono disegnate, all’interno, le stelle della Bandiera Europea con al centro la Bandiera Sabauda stilizzata del MMI bordata in tinta oro. Nel medesimo cerchio è inscritta la denominazione “Coordinamento Monarchico Italiano” in caratteri color bianco.

Articolo 16
Con la sottoscrizione dello Statuto i Soci Fondatori si impegnano ad inserire il simbolo del Coordinamento Monarchico Italiano nelle loro pubblicazioni, nei loro siti Internet, nella corrispondenza e nelle tessere sociali. Analogo impegno è assunto dai nuovi Associati all’atto della loro ammissione.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con apposito regolamento.

Articolo 17
Nel caso in cui insorgano controversie sulla interpretazione del presente Statuto, o sui deliberati di tutti gli organi statutari, gli Associati, rinunciano ad adire all’autorità giudiziaria ordinaria preferendo rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale disciplinato dalle regole dell’arbitraggio irrituale.

Articolo 18
Per quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Venezia, li 17 marzo 2005

Conterio
21-07-05, 13:57
Grazie Zarsko... lo stampato a parte, e cercherò di studiarlo bene, al fine di poterne utilizzare le varie finalità in modo costruttivo.

Per quanto riguarda la Vostra esperienza in Siti Web, mi potete spiegare come si fà a possederne uno e come si provvede al suo aggiornamento ?

P.S. Domanda rivolta anche a Sarchiamope !

Salutoni

United Royalist
21-07-05, 18:29
Ma non si chiamava Istituto della Real Casa Savoia? Perchè tutti questi cambiamenti di sigla?

Zarskoeselo
21-07-05, 19:45
Ma che diamine, eppure mi sembra tutto chiaro!Ripeto per l'ennesima volta: Il Cmi NON E' UNA NUOVA SIGLA, non un' Associazione per persone fisiche, ma un coordinamento di associazioni. Sono Enti ed associazioni ad aderirvi, non le persone.
L'IRCS è una associazione alla quale aderiscono PERSONE FISICHE e che fa parte del CMI. Ora è chiaro?

Conterio
21-07-05, 21:25
Chiaro... il CMI, è un ombrello, sotto al quale potrebbero riparare tutte le altre sigle Monarchiche... AM UMI MMI IRCS ecc. Ecc.

E' l'abbozzo, del progetto di unione, che NOI auspichiamo, e che è stato lanciato dal Malnati, sul finire della sua opera "La grande Frode".... ok ?

Tutti uniti, per l'istituto Monarchico, perchè no, ...Borboni compresi !!

Ciao

lupocattivo (POL)
22-07-05, 22:46
Anch'io sto stampando e me lo leggero con calma. Se riesce ad aggregare sia benvenuto, ce n'è proprio bisogno, qui ogni giorno esce fuori una nuova sigla, sembra una moda, bisognerebbe spiegare ai monarchici che non si applica il motto tante le teste quante le sentenze (se volete ve la affliggo anche in latino).

Zarko, tu ne fai parte. Quante adesioni ci sono state? Nel senso: non sarà l'ennesimo guscio vuoto?

Zarskoeselo
23-07-05, 00:56
Lupo, torno a ripetere che il CMI NON E' UNA NUOVA SIGLA, non un' Associazione per persone fisiche, ma un coordinamento di associazioni. Sono Enti ed associazioni ad aderirvi, non le persone. Perciò IO NON NE FACCIO PARTE. Ne fanno parte l'AIRE, l'Associazione TRICOLORE, l'MMI, ecc.

lupocattivo (POL)
23-07-05, 18:26
sorry, avevo capito che tu ne eri il rappresentate.

Zarskoeselo
23-07-05, 18:33
Be' posso dire che ne fanno parte le associazioni a cui sono iscritto.