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Visualizza Versione Completa : Normativa in materia di tutela del sardo / lezes subra de su sardu



Vincent II
14-01-06, 12:34
Legge 15 Dicembre 1999, n. 482
" Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999




Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresí ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresí stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16.
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vincent II
14-01-06, 12:45
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[..]


Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

[..]

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

[..]

Vincent II
14-01-06, 12:55
Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345


Regolamento di attuazione della legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche
(G.U. 13 settembre 2001)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Art.1
Aspetti generali





1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.17 della legge 15 dicembre 1999, n.482, in seguito denominata “legge”.

2. Destinatari di detto regolamento sono i soggetti indicati dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall’art.18, comma 1, della legge medesima. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione degli statuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale, se più favorevoli alla minoranza delle norme previste dai rispettivi statuti e ordinamenti.

3. L’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza stessa è storicamente radicata e comunque in cui la lingua ammessa a tutela è la modalità di espressione di un numero di persone tale da giustificare l’adozione delle varie misure protettive e promozionali previste dalla legge. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi sulla delimitazione dell'ambito territoriale con atto motivato e nel rispetto dei principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 con la quale la popolazione residente el comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione territoriale in cui si applicano le disposizini di tutela. La presenza si presume quando il comune, o parte di esso, sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore all'entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall’art. 2 della legge. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – ed al Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché alla Regione interessata.

4. Le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta, ne danno comunicazione per il riconoscimento alle amministrazioni previste al comma 3 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta di minoranze già istituiti, la comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2000 [2001].







Art. 2
Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado


1. Al fine di assicurare l’apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento e nell’ambito della propria autonomia e competenza indica i criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 della legge.

2. Le istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, nell’ambito della propria autonomia, prevista dall’art. 21, commi 5,8,9,10 e 1 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle Università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l’attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a partire dall’avvenuta comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse le istituzioni scolastiche che usino la lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia, ovvero quelle che già usino in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.




Art. 3
Iniziative in ambito universitario a favore della lingua delle minoranze



1. Il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica favoriranno le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge prevedendo, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate, percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e l'attivazione di corsi universitari sulla lingua e la cultura delle minoranze di cui all’art.2 della legge. A tal fine, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni scolastiche delle regioni interessate, i suddetti Ministeri concorrono in sede di coordinamento interministeriale, entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, a definire un quadro formativo di riferimento.


2. Le Università delle regioni interessate potranno avviare una fase di sperimentazione dei relativi corsi universitari per una durata massima di tre anni, a decorrere dalla data dell’avvenuta adozione da parte dei consigli provinciali delle delimitazioni territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, della legge. Le specifiche modalità della sperimentazione, anche al fine di definire il quadro formativo di riferimento, potranno essere previste in appositi accordi di programma o in specifiche convenzioni con altre istituzioni.

3.. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse le Università che abbiano già istituito in via sperimentale o permanente corsi delle lingue ammesse a tutela.




Art. 4
Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali,
comunità montane, province e regioni


1. Al fine di garantire l’immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3, della legge, l’ente locale o la regione debbono assicurare la presenza di personale interprete qualificato.

2. In materia di verbalizzazione si fa ricorso alle apposite disposizioni contenute negli statuti degli enti locali e nei regolamenti interni dei consigli regionali.

3. La presenza della condizione, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti delle comunità montane, delle province, e delle regioni.




Art. 5
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela




Le giunte comunali, nell’ambito dei territori individuati ai sensi dell’articolo 3 della legge, in seguito all’autorizzazione ricevuta, anche in sede di approvazioone o di variazione del bilancio dai Consigli comunali per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché degli enti pubblici non territoriali, si avvarranno per la traduzione di tali atti di traduttori qualificati.





Art. 6
Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni




1. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all’articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello tu per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela, e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.


2. Le amministrazioni pubbliche interessate valutano, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure coordinate, sentite le istituzioni di cui all'art. 16 della Legge e nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, l’opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le medesime suindicate finalità.

4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'art. 9 della legge, gli enti locali possono, con norma statutaria e/o regolamentare, disciplinare l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni/ Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.




Art. 7
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari




1. La documentazione da allegare alla domanda per il riconoscimento del diritto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, è quella prevista dalla normativa vigente che disciplina detta materia.


2. Il periodo di novanta giorni entro cui si deve concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento prefettizio di cui all’art.11, comma 2, della legge, si intende non comprensivo di eventuali impugnative e ricorsi avversi allo stesso.




Art. 8
Adempimenti




1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Ministro per gli affari regionali, sentito il Comitato consultivo istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge.


2. Le amministrazioni dello Stato debbono trasmettere, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.

3. Gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali trasmettono, a pena di decadenza, alle regioni interessate per territorio e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – entro il 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.

4. Entro il 30 settembre le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – i programmi di cui al comma 3.

5. Entro il 31 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate, sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 alla amministrazioni statali e alle Regioni, sulla base dei programmi presentati.

6. Entro la fine dell’anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti alle Regioni, nonché al trasferimento alle stesse delle somme spettanti agli altri soggetti di cui al comma 3 prelevate dai fondi di cui agli articoli 9 e 15.

7. Entro la fine dell’anno le Regioni provvedono a liquidare agli altri soggetti di cui al comma 3 le somme ad essi spettanti.

8. Il Ministro del Tesoro, con apposito decreto di variazione, provvede ad assegnare alle amministrazioni statali le somme alle stesse destinate riducendo in proporzione lo stanziamento dei capitoli iscritti sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari regionali.

9. La rendicontazione prevista dall’articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell’anno precedente, ivi inclusi i risultati conseguiti.

10. L’applicazione dell’articolo 10 della legge è disciplinata da apposite disposizioni contenute negli statuti degli enti locali interessati.




Art. 9
Interpreti e traduttori




1. In materia di incarichi agli interpreti e traduttori, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico, che disciplinano il loro rapporto di lavoro.





Art. 10
Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.




1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 12 della legge la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza.


2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in
sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.




Art. 11
Comitato Tecnico Consultivo



1. Il Ministro per gli affari regionali ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque almeno due volte l'anno, consulta, ai fini della applicazione della legge l'apposito Comitato Tecnico consultivo istituito con proprio decerto il 17 marzo 2000




Art. 12
Disposizione transitoria




1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, la ripartizione dei fondi, di cui all’articolo 8, i termini di cui ai commi 2, 3 dell’articolo 8, sono rispettivamente fissati in tre mesi dalla data in entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 4, 4, 6 dell’articolo 8 sono fissati rispettivamente in quattro, cinque e sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Vincent II
14-01-06, 19:42
Promozione e valorizzazione della
cultura e della lingua della Sardegna

LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1997



TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di inte`grazione interna, I'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture reionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello

Statuto speciale.
Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, I'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della,pari dignità e del pluralismo linguistico s,anciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti intemazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 199'.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al diálett sassarese e a quello gallurese

Art 3
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e gaIantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione: a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla prograrnmazione culturale regionale; b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali; c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale; d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività; e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibro territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto: a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:
I) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea.
3) dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;
4) dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge; b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:
I) cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici, architettonici, paesaggistici ed amlientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela; c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si awale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche funzioni.

Art. 5
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, I'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio 2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, inforrnazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo l
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi
4.L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è composto da: a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre; b) ·m rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici; c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805; d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna; e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio provinciale; f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, designato dal collegio dei docenti; g) il Presidentc dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiomamento Educativo (I.R.R.S .A.E.); h) il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.).
5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava

Art. 6
Nomina e durata dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.
3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconferrnati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o soprawenuta incompatibilità, I'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, inforrnazione spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, I'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento 6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, I'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport prowede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7
Coordinamento con organi statali
1. L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.

Art. 8
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assurnere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi programmi di attività.
2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport prowede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato propone, awalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

Art. 10
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi
1. L'Arnministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere: a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 8; b) I'informatizzazione; c) la pubblicazione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

Art. 1 1
Conferenze annuali
1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.

Art. 12
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l'Osser- vatorio, un Piano triennale di interventi.
2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.
3. Il Piano puo essere aggiomato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e prograrnmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue I'almonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene: a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano; b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strurnenti di verifica di ogni progetto-obiettivo; c) I'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento; d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della -presente legge; e) i criteri di ammissibilità del!e spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale; f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14; g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'Arnministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

Art. 13
Interventi finanziari
1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità: a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate; b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate; c) per gli enti locali singoli gli enti pubblici e morali e lniversità fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, amrnesse e documentate d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, I'Amministrazione regionale puo concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 12.
2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiomamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c), d) ed e) del cornma 1, il sostegno finanziario puo essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità: a) la raccolta, I'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna; b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna; c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti natlralistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte; d) I'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e Ia ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo; e) I'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffilsione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali; f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programrru ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici; g) I'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concementi situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale; h) I'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio; i) I'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture; I) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna; m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferirnento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non puo superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comrna 1.
5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, infommazione, spettacolo e sport entro sessanta giomi dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiomamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati: a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiomata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi; b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente; c) certificato di vigenza, per le società; d) relazione illustrativa dei programmi di attività; e) piano economico e bilancío di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività concementi la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.

Art. 14
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa
1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giomalistiche in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di Cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norrne, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.
4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, I'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concementi programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

Art. 15
Borse di studio
1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, I'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, infommazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio.

Art. 16
Convenzioni con strutture esteme
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiomamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DIDATTICA DELLE SCUOLE
Art. 17
Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi
1. L'Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, svolgano attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, I'esercizio del diritto allo studio, I'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari: a) lingua e letteratura sarde; b) storia della Sardegna; c) storia dell'arte della Sardegna; d) tradizioni popolari della Sardegna; e) geografia ed ecologia della Sardegna; f), diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 1 8
Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi
1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.

Art. 19
Finanziamento dei corsi universitari
1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26.

Art. 20
Sussidi all'attività di sperimentazione
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi: a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza; b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare; c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, I'Amministrazione regionale è altresi autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

Art. 2 1
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività.

Art. 22
Centri di servizi culturali
1. L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della fnalità della presente legge ed in particolare per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. I .

TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compib di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e lunguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi cosi svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal comspondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali arnministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relabve strutture, utilizzanqo, a tal fine, i corsi di aggiomamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amrninistrazione regionale predisporà entro tre mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi

Art. 24
- Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Art. 25
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, I'Amministrazione regionale prowede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel prograrnma di cui all'articolo 12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi: a) attività inforrnativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna; b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi; c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nellc Università sardc o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il Ministero degli affari esten, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al rigurdo condizioni di reciprocità.

Art. 26
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1998-1999 sono introdotte le seguenti variazioni
In diminuzione:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016-
Fondo speciale per fronteggiare spése correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 301 L.R. 30 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, cornma 2, L.R. 8 marzo 1997. n. 9)
1997 -----------------------------
1998 -----------------------------
1999 ----------------------------
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
11l- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11024-
Spese per l'effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt. 1, 14 e 16, L.R. 25 giugno 1984, n. 31, e artt. 3, comma 3, e 33, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 -~~~~~~~~~~~~~~~
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11028 -
Contributi all'Ente per le scuole materne per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, adibiti a scuola materna e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature, anche didattiche e ludichè (art. 75, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, cornrna 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 33, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, cornrna 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 ----------------------
1998 ---------------------
1999 ---------------------
Cap. 11090/01 -
Spese per la partecipazione della Regione alle flere annuali del libro e per iniziative di informazione sull'attività regionale (L.R. 7 maggio 1953, n. 11, art. 78, cornma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 germaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3, cornma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11099
Finanziamento per l'attività istituzionale di Enti ed organismi con finalità didattiche e socio- culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comrna 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, cornrna 3, art. 32, comma 7 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 -----------------
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire. 2.000.000.000
Cap. 11115-
Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 ----------------------
1988 lire 1.430.000.000
1999 lire 1.430.000.000
In aumento:
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02093 -
Spese per la qualificazione, I'aggiomamento, la specializzazione e la fomnazione professionale del personale dell'Arnministrazione regionale, spese per favonre la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiomamento, di specializzazione e di fomnazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); nonché da parte del personale del ruolo speciale prowisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)
1997 ~~~~~~~~~~~~~
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 02102-
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell 'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. I l giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1997 -------------
1998 lire 30.000.000
1999 lire 30.000.000
1l- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11061 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04)
Finanziamento ai comuni per l'istituzione delle Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi eper la qualificazione e aggiomamento del personale e contributi per le ricerche e il ripristino dei toponimi (artt. 8, 23, comma 4, e art. 24 della presente legge)
1997
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 11061/01-(N.I.) 1.1.1.4.1.1.06.06(05.04)
Spese per l'istituzione del Catalogo generále della cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 9, 10, 17 e 18 della presente legge)
1997 ----------------------
1998 lire 2.600.000.000
1999 lire 2.600.000.000
Cap. 11061/02 - (N.I.) 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04)
Spese per l'effettuazione delle Conferenze annuali sulla cultura e lingua sarda e per la stipula di convenzioni con istituzioni universitarie, enti e associazioni pubbliche e private e con esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarda (artt. 11 e 16 della presente legge)
1997 -------------------
1998 lire 230.000.000
l 999 lire 230.000.000
Cap. 11061/03-(N.I.)2.1.1.5.8.2.06.06(05.04)
Contributi a Universita, istituzioni scolastiche, enti locali, imprese, società e soggetti privati operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a tutela della cultura e della lingua sarde; contributi al settore dei mass-media che trattino argomenti in lingua sarda (artt. 13 e 14 della presente legge)
1997 ----------------
1998 lire 1.900.000.000
1999 lire 1.900.000.000
Cap. 11061/04- (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06(05.04)
Borse di studio sulla lingua e cultura sarde (art. 15 della presente legge)
1997--------------------
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000
Cap. 11061/05-.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06(05.04)
Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi all'àpprofondimento scientifico delle conoscenze relative alla cultura e alla lingua sarde (art. 19 della presente lee) 1997
1998 lire 450.000.000 I999 lire 450.000 000 Cap. 11061/06 -(N .I.) 2.1.1.6.2.2.06.06(05.04)
Finanziamenti per la sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi scolastici a tutela della cultura e della lingua della Sardegna e per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti per l'insegnamento della cultura e della lingua sarde, nonché per l'acquisto di materiale didattico (art. 20 della presente legge)
1997 ---------------
1998 lire 670.000.000
1999 lire 670.000.000
Cap. 11061/07-(N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06(05.04)
Interventi per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, e conferimento di borse di studio a giovani stranicri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi (art. 25 della presente legge)
1 997 ---------------
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art.27
Entrate in vigore
1.La presente legge entra invigore il 1º gennaio 1998

fonte: http://www.partal.com/alguer/llei.htm

repubricanu
14-01-06, 21:15
Una legge all'apparenza giusta ma artefice di 3000 problematiche che ne evidenziano le lacune di fondo ed i rallentamenti eterni per una ipotetica applicazione:
Assenza di una lingua unificata.
Difficoltà di aggiornare tutte le variabili ed omologarle nei rapporti tra la P.A. ed il cittadino.
Difficoltà della P.A. al riguardo con riferimento anche agli atti da assumere per attivarsi in tal senso come descritto.
Personale disomogeneo nella sua redistribuzione nel territorio ed assenza di un ufficio specifico che si occupi di gestire il coordinamento sul territorio di un'operazione simile.
Ed in più: svariate amministrazioni che neppure si interessano alla questione.
E i problemi son pure altri,ma non basterebbero 3 pagine...

Su Componidori
18-01-06, 20:56
Per Vincent II


Se vuoi continuare a postare in questo forum, non riportare leggi o testi molto lunghi che si possono trovare tranquillamente in rete, di solito non li legge nessuno, se non dopo averli stampati.
Limitati ad elencare gli estremi delle normative e serviti dei link.

Vincent II
18-01-06, 21:01
Per Vincent II


Se vuoi continuare a postare in questo forum...
Ma è una minaccia? E io che pensavo di fare una cosa buona... Boh.

Su Componidori
18-01-06, 21:12
Nessuna minaccia, semplicemente un invito ad usare più corretamente il forum.