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Supermario
19-04-10, 13:46
Regolamento del Senato










Introduzione e Linea guida



Lo scopo del Senato è quello permettere una discussione seria, dettagliata, esaustiva ed pluralista dei temi trattati, con lo scopo di produrre e approvare delle leggi sulla materia in questione.

Senato vuole inoltre essere una vera e propria palestra d' oratoria politica, dove i vari Senatori sfideranno nelle sue aule, altri Senatori in un si spera acceso contraddittorio pubblico, in difesa dei propri ideali e dei propri valori.



Art. 1 - Tutta l'attività del Senato sarà svolta in una sottosezione del Parlamento Virtuale, dedicata.
Nella sottosezione saranno presenti obbligatoriamente due thread in rilievo e chiusi ai non addetti ai lavori:

- Albo delle leggi approvate
- Ufficio di Presidenza del Senato

Art. 2 - Al termine delle elezioni del Senato e alla distribuzione ufficiale dei seggi, il Senatore eletto, con più post all'attivo assume l' incarico di presidente provvisorio del Senato.

Art. 3 - Entro tre giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni ad opera della amministrazione, il presidente provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Senato, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Senatore con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente del Senato e per le due vicepresidenze del Senato.
Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.

La carica del Presidente del Senato sarà attribuita secondo Costituzione.
Le cariche di Vicepresidente del Senato saranno attribuite nelle stesse modalità di quelle per il Presidente del Senato.

Il Presidente del senato puo' essere destituito nel caso e con le modalità previste dalla Costituzione
I Vicepresidenti possono a loro volta essere destituiti con le stesse modalità previste dalla Costituzione per la destituzione del Presidente del senato.

Art. 4 - Una volta eletto il Presidente del Senato, le varie liste o coalizioni politiche presenti in Senato dovranno indicare pubblicamente ed ufficialmente il loro capogruppo presso l' ufficio di presidenza.
Fatto ciò il Presidente del Senato dovrà convocare i capigruppo nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere.

I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per il Senato.

Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.
Un turno di discussione può durare un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto.

La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.

Art. 5 - La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:

- Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.

- Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.

- Un quarto tema può essere proposto dal Governo in carica.

Il relatore di questo progetto di legge potrà essere il capo del governo stesso o il ministro competente.

Il Governo potrà comunque presentare la propria proposta di legge per ogni tema trattato dal Senato nel turno di dibattito, attraverso il capo del governo o il ministro competente.

Questo però non inciderà nella libertà di ogni Senatore o delle singole liste di presentare un proprio progetto di legge.

Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.

Non potrà porre veti alle libere scelte tematiche dei partiti, ma piuttosto dovrà fare opera di persuasione e convincimento sul buonsenso di chi ha proposto un tema troppo vago o generalista.

Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga che un tema è troppo grande e complesso, il Presidente del Senato potrà suddividerlo in due o più sottotemi che verranno poi votati separatamente e se approvati assumeranno la valenza di Legge del Senato.

Art. 6 - Una volta scelti i temi, spetterà al Presidente del Senato aprire una seduta del Senato ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.

Art. 7 - Il Presidente del Senato dovrà far svolgere quattro fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
Il presidente del Senato potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare tutte e tre le fasi, più il tempo necessario per la votazione entro il turno di dibattito di massimo venti giorni escluse le operazioni di voto.

Le quattro fasi sono:

- Dibattito libero
- Fase di scrittura delle proposte di legge
- Fase di presentazione
- Illustrazione posizione politica della lista d' appartenenza e dichiarazione di voto

Nella fase di dibattito i Senatori potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente carpire se ci sono possibilità d' intesa con altre liste su posizioni comuni.

Nella fase di scrittura delle proposte di legge, chi vuole potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.


Nella fase di presentazione i relatori dovranno semplicemente postare nel thread apposito aperto dal Presidente del Senato il loro progetto di legge.
In questa fase i Senatori che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente.

Nella fase della dichiarazione di voto, i relatori presenteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
In questa fase potranno intervenire tutti i Senatori eletti.
Ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.

Art.8 - I progetti di legge dovranno essere presentati in aula in questa forma:

- Dovrà essere riportato in calce il titolo del Tema trattato e il nome del suo relatore.

- Dovrà seguire un testo libero di presentazione della legge e annunciazione d' intenti che questa legge vuole perseguire.

- Successivamente ci dovrà essere una seconda parte, divisa dalla prima , titolata in calce "Proposte", nella quale si dovranno elencare una o più proposte concrete per finalizzare e rendere pratica l' annunciazione d' intenti della prima parte.

Art. 9 - Finite le quattro fasi il Presidente del Senato, nello stesso thread apre la fase di voto vera e propria.
Il voto avrà una durata di 72 ore e dovrà essere conteggiato entro il turno di dibattito.

Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Art. 10 - Tutte quelle proposte di legge approvate, diventeranno leggi ufficiali dello Stato, fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l' approvazione di un altra proposta di legge sul medesimo tema.
Le leggi approvate in ogni caso non potranno più essere modificate o sostituite, e quello specifico tema non potrà più essere trattato fino alla fine della legislatura.
Solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
Le leggi approvate verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate" messo in rilievo nel sottoforum "Senato".

Art. 11 - Ogni legge approvata, oltre ad una numerazione progressiva, porterà anche il nome del proprio relatore e un titolo.

Ogni legge approvata sarà riportata nel trhead "Albo delle leggi approvate".
Nel titolo del thread dovrà anche essere specificato il numero della legislatura.

Il Thread dovrà essere organizzato in questo modo:

Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.

Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dal Senato.

Art. 12 - Nel caso di richiesta ufficiale di 5 Senatori, il Presidente del Senato e i rappresentanti ufficiali delle liste presenti in Senato ( o i loro sostituti indicati fra gli altri senatori ) andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno del Senato, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale.
In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti Senatori rappresenta.
Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.

Art.13 - Fermo restanto che I Senatori decadranno secondo le modalità previste dalla Costituzione, al Presidente e Vicepresidenti spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposito thread intitolato "Presenze/Assenze al Senato".

Art.14 - In osservanza alla Costituzione il Senato accoglierà, discuterà e voterà ed eventualmente emenderà le proposte di legge ordinarie di iniziativa popolare in una seduta dedicata.
Spetterà al Presidente del Senato controllare che la proposta di legge sia conforme come forma a quanto richiesto dal regolamento interno del Senato.



Disposizione transitoria


Le norme sull'elezione e destituzione dei vicepresidenti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 3 non esprimono effetti nei confronti dei vicepresidenti in carica all'entrata in vigore di questa legge
Essi rimangono in carica fino alle successiva elezione del Senato a seguito della quale avrà piena forza l'articolo 3.




Il Presidente promulga
Cabraizinho





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