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Visualizza Versione Completa : Thread di raccolta proposte di legge iniziativa Popolare



Garat
26-05-10, 22:39
Proposta di legge popolare
Privatizzazione parziale e riammodernamento RAI

Art. 1
Due due delle tre frequenze televisive pubbliche con le strutture collegate verranno privatizzate.

Art. 2
La privatizzazione avverrà tramite asta pubblica il cui accesso è garantito a qualsiasi soggetto, cordata o impresa che abbia i seguenti parametri:

2.1. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia in alcun modo collegabile ad attività politiche/ partitiche.
2.2. Sia assicurata oltre ogni dubbio la copertura finanziaria ed i necessari presupposti tecnici.
2.3. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non abbia alcun collegamento con la malavita.
2.4. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia già proprietario di altri mass media italiani.

Art. 3
L'asta pubblica dovrà avvenire nel massimo rispeto die parametri di trasparenza e nel massimo rispetto delle normative vigenti e verrà fatta sotto il controllo di una apposita commissione parlamentare il più trasversale e plurale possibile.

Art. 4
Il soggetto, la cordata o l'impresa che vinceranno l'asta dovranno garantire che, in caso di riduzione del personale ci sia un adeguato piano di trasferimento/prepensionamento a tutela dei dipendenti delle reti privatizzate.

Art. 5
La rete che rimarrà pubblica dovrà finanziarsi tramite un canone giusto da stabilirsi in sede parlamentare, quindi viene ridotto lo spazio pubblicitario al minimo necessario.

Art. 6
La direzione della rete pubblica viene affidata ad un CdA di nomina parlamentare, che però dovrà rispettare parametri meritocratici e di preparazione.

Art. 7
La rete che rimarrà pubblica dovrebbe dedicarsi principalmente a sport, informazione e cultura.

Firme raccolte

Occidentale
Virus
Manfr
Daniele
Amalie
Laico
Spycam
Ortodossia
WalterA
Italianista
Daniele. San
Ochtopus
John Galt
Albyi
Teddy

Richiedo l'inserimento di questo tema nel calendario dei dibattiti, grazie.

Cabraizinho
01-06-10, 17:58
Proposta di legge popolare - Regolamentazione della Prostituzione

Premessa:
Attualmente in Italia la prostituzione non è regolamentata. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le prostitute spesso sono vittime di abusi e violenza da parte di persone con precedenti penali che rappresentano i capi dell’organizzazione territoriale. Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”. Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di legalizzare la prostituzione (come è già avvenuto con ottimi risultati in Olanda e in Germania, ad esempio) per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.

Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remunerati
L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.


Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata da cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno, di età superiore ai 18 anni.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
3. La stipula dei contratti di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una dichiarazione di consenso scritto.
4. L'esercizio della prostituzione è consentito solo sulla base di controlli sanitari periodici ed obbligatori.
5. La fruizione delle prestazioni sessuali è consentita solo a persone maggiorenni e comporta l'utilizzo del preservativo.


Articolo 3: Postriboli
I tenutari predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Tali aree non possono essere collocate in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole. Gli standard sanitari e di sicurezza di dette aree saranno periodicamente controllate dalle autorità competenti ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.


Articolo 4: Reati
1. E' punito con una pena di reclusione da 1 a 3 mesi l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici. Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.
2. E' punito con una pena di reclusione tra i 5 e i 10 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.
3. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 10 e i 30 anni.


Articolo 5: Pagamento dei tributi
E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro.


Firmatari (15):
Cabraizinho
Polemiko
benfy
L'anticristo
Supermario
Daniele
Laico
virus
Massimo Piacere
John Galt
Giò91
occidentale
-Duca-
Undertaker
Tuxar

Garat
08-06-10, 10:49
PDL Anti corruzione PA

Art. 1
Sono previste revisioni delle normative già vigenti tesa ad aumentare la durata e la gravità delle sanzioni di qualsiasi tipo per i dipendenti di qualsiasi livello della PA che abbiano commesso reati legati allo svolgimento dei loro uffici.

Art. 2
E' previsto la sospensione immediata ed automatica per qualsiasi dipendente della PA di qualsiasi livello che sia sottoposto a processo per reati quali la sottrazione di fondi pubblici o la corruzione per tutto il periodo del procedimento.
In caso risulti l’innocenza dell’imputato, lo Stato è tenuto a risarcire gli stipendi, i contributi e l’anzianità perduti.

Art. 3
E' prevista l'aggiunta automatica della pena accessoria dell'inibizione all'accesso a qualsiasi ruolo nella PA alle sanzioni computate dai magistrati nei confronti di coloro che abbiano commesso reati quali sottrazione di fondi pubblici o corruzione.

Art. 4
La durata della sanzione accessoria prevista dall'Art. 3 avrà durata stabilita dal magistrato competente in base alla gravità del reato commesso.

Art. 5
I dipendenti della PA che abbiano commesso il reato di sottrazione di fondi pubblici sono tenuti alla restituzione completa delle somme sottratte anche tramite il pignoramento e la vendita delle proprietà personali.

Art. 6
E' prevista l'istituzione di speciali ispettori con competenza in ambito regionali, il cui compito sarà la verifica dei criteri di trasparenza e correttezza dell'operato dei dipendenti di qualsiasi livello della PA.

Art. 7
E' posto un limite numerico su base mensile alle consultazioni esterne che i dirigenti dei vari organi della PA potranno utilizzare.
Tale limite verrà stabilito a livello regionale.

Hanno già firmato:
Cabraizihno
Occidentale
TipoDestra
Ada Desantis
John Galt
Rasputin
Laico
C@scista
Italianista
Daniele
Spycam
Cavaliere Nero
Undertaker
Burton Morris
Mc Lovin
Zulux

Supermario
08-06-10, 13:11
Thread di raccolta proposte di legge popolari



Per la presentazione in aula del Senato farà testo l' ordine cronologico di pubblicazione in queso thread.


Supermario

Presidente del Senato.

Cabraizinho
17-06-10, 15:11
Proposta di legge popolare Cabraizinho/Rudy - Conservazione cellule staminali del cordone ombelicale

Premessa
La presente proposta di legge vuole essere un contributo per consentire anche alle donne italiane la conservazione per uso autologo delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale del proprio figlio, potendo scegliere tra la "donazione", attraverso le banche pubbliche, o la "conservazione autologa" attraverso le banche private convenzionate e accreditate, mantenendo la possibilità di una "donazione" successiva attraverso le banche pubbliche convenzionate, qualora soggetti compatibili ne facciano richiesta.


Articolo 1: Finalità
a) Ogni donna ha il diritto di conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. È altresì suo diritto scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale alla collettività, attraverso un atto libero e gratuito, o se conservarlo per proprio uso.
b) La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche (sono le cellule in grado di auto-riprodursi e dare vita ad altre cellule dalle quali derivano tutte le cellule del sangue) sono consentite in ogni caso.


Articolo 2: Autorizzazione di strutture private
a) Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
b) Le strutture di cui al comma a, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue del cordone ombelicale conservati e per rendere disponibili le informazioni raccolte sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale presso le banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo.
c) Nel caso di compatibilità degli HLA del sangue del cordone ombelicale conservato da una struttura privata autorizzata, il centro trasfusionale convenzionato (vedi comma b) provvede a:

- richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
- rimborsare il proprietario delle spese da lui sostenute;
-richiedere alla struttura privata senza oneri a carico di quest’ultima, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile, da essa conservato, ed inviarlo alla struttura privata richiedente.


Articolo 3: Cessione del cordone ombelicale
Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture private di cui all'articolo 2, rimane in ogni caso di proprietà della donna alla quale appartiene. E' sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta.


Cabraizinho
Rudy
Duca
Polemiko
Cavaliere Nero
Maria Vittoria
Supermario
Popolare
Meridionale
C@scista
Tuxar
Garat
mc lovin
Italianista
Varoma