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Visualizza Versione Completa : Ddl intercettazioni: i contenuti di una norma aberrante



Rasputin
09-06-10, 13:59
Notate bene: sarà vietato ( pena multe pesantissime) pubblicare anche intercettazioni tra indagati non coperte da segreto istruttorio.
Napolitano può firmare un orrore del genere ? Purtroppo sì :gluglu:


Intercettazioni, come cambia il ddl - LASTAMPA.it (http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/201006articoli/55761girata.asp)


Intercettazioni, i giorni restano 75 con proroghe di 72 ore

Rimane il tetto dei 75 giorni di tempo per intercettare il telefono di un indagato previa autorizzazione del tribunale collegiale. Un emendamento al ddl, però, prevede che le intercettazioni vengano prorogate di 72 in 72 ore qualora esistano «elementi fondanti per l’accertamento del reato», o «indicazioni rilevanti per impedire la commissione di un reato». Il pm potrà ordinare autonomamente alla polizia giudiziaria di eseguire i controlli, ma subito dopo dovrà chiedere la convalida al giudice collegiale, allegando tutta la documentazione che dimostri l’effettiva necessità di ogni proroga. In mancanza della ratifica, la conversazione registrata non avrà alcun valore: sarà carta straccia, insomma. In un primo momento si era ipotizzato che le proroghe non superassero le 48 ore.

Giornali, tornano le maxi multe agli editori
Per gli editori tornano le maxi-multe in un primo tempo ridimensionate nel disegno di legge che approda al Senato. C’è un emendamento nel quale si prevede che i proprietari dei giornali rispondano di un nuovo reato punito con sanzioni pecuniarie che superano i 450 mila euro. Si tratta della pubblicazione di intercettazioni destinate alla distruzione, cioè di quelle conversazioni telefoniche ininfluenti ai fini dell’inchiesta che il pm sta conducendo. Per i giornalisti che violano il divieto è già prevista una condanna severa: fino a tre anni di carcere. Multe pesanti sono previste anche per la pubblicazione di intercettazioni per le quali il magistrato non ha decretato la distruzione, anche se non coperte dal segreto d’indagine. In altri termini: i lettori non potranno più leggere il testo di una conversazione fra indagati.

Norma transitoria, la legge vale per i processi in corso
Scompare quella parte dell’emendamento al ddl che prevedeva l’entrata in vigore della legge 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si menzionano solo una serie di obblighi e divieti per i pm titolari dei procedimenti in corso, e non solo per quelli a venire. Il magistrato, ad esempio, dovrà da subito informare il Vaticano nel caso stia già intercettando o indagando un sacerdote. E’ diverso il discorso sulle modifiche del codice di procedura penale: non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge e per i quali sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione o proroga alle intercettazioni: le conversazioni già registrate, insomma, saranno «salve». Ma se il pm vorrà farne di nuove o prorogarle, dovrà attenersi ai termini imposti dalle nuove norme: 75 giorni di tempo più le proroghe di 72 ore.

Ricusazione, ci vorrà il parere della Procura
È uno dei punti più spinosi del ddl sulle intercettazioni. Il disegno di legge imponeva l’abbandono dell’inchiesta al magistrato indagato anche in seguito a una denuncia per fuga di notizie. In altri termini, per imporgli di passare la mano, bastava il semplice sospetto che fosse lui il responsabile della diffusione di informazioni coperte dal segreto: un’arma, questa, formidabili nelle mani dell’imputato a cui sarebbe bastato comprare una carta bollata e inoltrare la denuncia per rallentare e rendere più complesso il procedimento a suo carico. Il ddl prevedeva anche l’astensione del pm che ha rilasciato pubbliche dichiarazioni sulla sua inchiesta. Qualcosa, però, è cambiata. L’avvicendamento automatico viene sostituito con una valutazione del capo dell’ufficio: sarà il responsabile della procura, a decidere se il suo sostituto dovrà o meno farsi da parte.

Giornalisti, botta e risposta assolutamente impubblicabili
Sarà difficile, molto difficile per i giornalisti informare e per i lettori essere informati. Il ddl sancisce il divieto totale della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche, anche di quelle non più coperte dal segreto imposto dall’indagine in corso. La prima versione andava oltre, impedendo qualsiasi informazione su tutti gli altri atti dell’inchiesta, compresi quelli ormai a conoscenza dell’indagato e quindi non più top secret, fino al rinvio a giudizio dell’imputato. A queste condizioni, il silenzio sulle indagini sarebbe potuto durare anni, considerata la lentezza della macchina giudiziaria. Ora le maglie del divieto sono state sia pure impercettibilmente allargate. Se rimangono assolutamente impubblicabili le intercettazioni, è consentito ai giornalisti di dare informazioni almeno «per riassunto» sugli atti dell’inchiesta non più coperti dal segreto.