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Visualizza Versione Completa : Regolamento della Camera



FalcoConservatore
16-06-10, 12:23
Parte prima – Disposizioni preliminari



Articolo 1 - I deputati

I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento, che avviene con accettazione esplicita del mandato nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, che dovrà accettare o rifiutare il mandato nei successivi 5 giorni. La mancata accettazione entro i predetti termini equivarrà a rifiuto. Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato

Nota: Parti giudicate incostituzionali e cassate dal Collegio dei Probiviri con sentenza del 9/04/2010
Nota: Interpretazione vincolante del Collegio dei Probiviri emessa con sentenza del 9/04/2010



Articolo 2 – Il Presidente della Camera

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. L’elezione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.



Articolo 3 - I Vicepresidenti

Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.






Parte seconda - Del Presidente, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi parlamentari






Articolo 4 – Il Presidente della Camera

Il Presidente rappresenta la Camera dei deputati. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno .In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
4.1 Ogni atto o comportamento del Presidente della Camera che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente della Camera e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.



Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente della Camera ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei deputati, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare attivamente anche i singoli membri del Gruppo Misto.



Articolo 6 – I gruppi parlamentari

Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi .I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.






Parte terza – il Funzionamento della Camera





Articolo 7 – La presentazione delle proposte di legge

L'iniziativa legislativa é esercitata tramite la presentazione della proposta di legge nell’apposito thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" predisposto dal Presidente dell’Assemblea nei sette giorni successivi alla sua elezione. Il Presidente della Camera verifica che la proposta di legge rispetti i requisiti formali previsti dalla Costituzione ed in caso di verifica positiva provvede alla calendarizzazione della stessa.



Articolo 8 – La seduta parlamentare

La seduta parlamentare è convocata dal Presidente della Camera tramite l'apertura di un apposito thread. Tra la convocazione e l’apertura della discussione è necessario un preavviso minimo di 24 ore. Ciascuna seduta è composta da due sessioni: sessione di discussione della durata di 72 ore, e sessione di voto della durata di 48 ore. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.



Articolo 9 – Convocazione in seduta comune delle Camere

La Camera dei Deputati è convocato in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.



Articolo 10 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia

La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
10.2 La seduta segue le regole delle ordinarie sedute parlamentari.
10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente della Camera dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.




Art. 11 – Impeachment di uno o più Magistrati

La procedura di impeachment di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei congressisti.Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti nella procedura di impeachment è disposta obbligatoriamente dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/4 dei votanti,



Art. 12 – Impeachment del Presidente della Camera

La procedura di impeachment del Presidente della Camera viene attivata su richiesta di almeno cinque deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera La rimozione del Presidente della Camera è ordinata dal Presidente di PIR obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 2/3 dei congressisti.



Art. 13 - Question Time

Ogni gruppo parlamentare può presentare una interrogazione rivolta al Governo affinché il Primo Ministro o il Ministro competente per materia chiarisca una questione di attualità politica, economica o relativa all’attività governativa.

13.1 Il soggetto istituzionale al quale è rivolta l’interrogazione ha l’obbligo di rispondere all’interrogazione nei sette giorni successivi alla richiesta di Question Time. Il capogruppo del gruppo parlamentare richiedente, o un altro membro del gruppo da lui delegato, hanno facoltà di dichiararsi soddisfatti o meno della risposta ricevuta, ed eventualmente di replicare. Alla replica il soggetto al quale è stata rivolta la prima interrogazione ha facoltà di rispondere per iscritto entro i successivi 7 giorni.