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Visualizza Versione Completa : XXVI Seduta del Senato: Principi di intervento minimo di governo



Supermario
25-06-10, 21:02
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XXVI Seduta del Senato




Principi di intervento minimo di governo
poteri, responsabilita', e limitata influenza sulla liberta' personale







La fase di dibattito resterà aperta fino a martedi 30 alle ore 21:00



Sen. Supermario

Presidente del Senato.


.

John Galt
26-06-10, 17:54
Il tema mi sembra molto ampio... Più che una dichiarazione piena di belle parole che cosa si vuole ottenere qui?

Supermario
26-06-10, 21:06
Il tema mi sembra molto ampio... Più che una dichiarazione piena di belle parole che cosa si vuole ottenere qui?

Il tema è stato scelto da PL.

Personalmente attendo una loro proposta di legge e poi vedrò.

John Galt
27-06-10, 02:01
Il tema è stato scelto da PL.

Personalmente attendo una loro proposta di legge e poi vedrò.

Concordo, vediamo dove vogliono andare a parare.

C@scista
27-06-10, 12:53
Il tema mi sembra molto ampio... Più che una dichiarazione piena di belle parole che cosa si vuole ottenere qui?

Mah ho il sospetto che PL utilizzerà questo tema per fare della mera propaganda delle solite irricevibili teorie anarco capitaliste da strapazzo

John Galt
27-06-10, 13:41
Mah ho il sospetto che PL utilizzerà questo tema per fare della mera propaganda delle solite irricevibili teorie anarco capitaliste da strapazzo

Concordo. Prepariamoci a qualche vaccata di quel filone. :sofico:

*-RUDY-*
27-06-10, 17:02
cascista non cominciare a dire cavolate.. nessuna propaganda...
preparero' una proposta di legge, fintanto siete chiamati a non dire cavolate.

zulux
27-06-10, 21:10
Il tema è stato scelto da PL.

Personalmente attendo una loro proposta di legge e poi vedrò.


Concordo, vediamo dove vogliono andare a parare.

...sì... mi pare giusto...

C@scista
28-06-10, 13:58
cascista non cominciare a dire cavolate.. nessuna propaganda...
preparero' una proposta di legge, fintanto siete chiamati a non dire cavolate.
Mah!
Ci faccia almeno una breve descrizione del contenuto della proposta di legge a cui pensa cosi almeno potremmo farcene un'idea

*-RUDY-*
28-06-10, 14:15
sara' una proposta molto snella in contrasto con altre cose che sono passate in senato.
La mia idea e' delimitare l'area di azione dell'intervento di governo a poche specifiche aree giustificando la cosa tramite principi a mio modo di vedere "sacri" come la proprieta' privata, la famiglia etc.
ho cominciato a scriverla ieri sera, oggi sono al lavoro tutto il giorno per cui spero di riuscire a finire in nottata.

occidentale
28-06-10, 15:54
Colleghi, calma e gesso.
Attendiamo la proposta piellina, prima di saltare loro addosso.
:chefico:

Supermario
29-06-10, 20:34
In attesa concedo per questo tema ulteriori 24 ore di tempo.

Cesare
29-06-10, 23:45
Presumo si faccia una modifica costituzionale, mettendo un nuovo punto nella prima parte. Io lo metterei come articolo secondo o terzo (scalando di conseguenza tutti gli altri a seguire) vista l'importanza di tale argomento di principio.

John Galt
30-06-10, 00:58
Dato che PL temporeggia, presento questo DDL sui "Principi di Intervento Minimo dello Stato". Pur nell'intento provocatorio la mia è una proposta serissima.



DDL GALT

Il Senato di PIR riconosce i seguenti principi di intervento minimo dello stato

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

occidentale
30-06-10, 01:03
Chissà perchè credo che PL non apprezzerà.....

John Galt
30-06-10, 01:06
Chissà perchè credo che PL non apprezzerà.....

Lo so, però questo tema se ci pensa Sen. Occidentale è demenziale, perchè davvero ci può stare dentro il contrario di tutto... Mi ha sorpreso che la presidenza del senato, così solerte ad ammonire tutti nel presentare temi che fossero specifici abbia acconsentito a questo tema uber che include tutto.

Oggettivamente nel mio DDL (scritto con l'aiuto di 475 persone :sofico: ) ci sono tutti i "Principi di Intervento Minimo" di uno Stato. L'Italia. :sofico:

occidentale
30-06-10, 01:09
Lo so, però questo tema se ci pensa Sen. Occidentale è demenziale, perchè davvero ci può stare dentro il contrario di tutto... Mi ha sorpreso che la presidenza del senato, così solerte ad ammonire tutti nel presentare temi che fossero specifici abbia acconsentito a questo tema uber che include tutto.

Oggettivamente nel mio DDL (scritto con l'aiuto di 475 persone :sofico: ) ci sono tutti i "Principi di Intervento Minimo" di uno Stato. L'Italia. :sofico:

Appunto per questo non credo che PL apprezzi. Non ritengo che abbiano una alta opinione delle formulazioni della Assemblea Costituzionale.

John Galt
30-06-10, 01:12
Appunto per questo non credo che PL apprezzi. Non ritengo che abbiano una alta opinione delle formulazioni della Assemblea Costituzionale.

Fottesega, tanto il loro DDL conterrà le solite robe di Hermann-Hoppe e di altri ultraliberisti dell'ultradestra americana, quindi non l'avrei votato comunque. Almeno posso, invece che votare contro, votare per un bellissimo ddl.:sofico:

occidentale
30-06-10, 01:14
Fottesega, tanto il loro DDL conterrà le solite robe di Hermann-Hoppe e di altri ultraliberisti dell'ultradestra americana, quindi non l'avrei votato comunque. Almeno posso, invece che votare contro, votare per un bellissimo ddl.:sofico:

Amen.:chefico:

*-RUDY-*
30-06-10, 04:52
quasi pronta... mi scuso del ritardo ma ho avuto problemi personali.

Supermario
30-06-10, 12:59
Lo so, però questo tema se ci pensa Sen. Occidentale è demenziale, perchè davvero ci può stare dentro il contrario di tutto... Mi ha sorpreso che la presidenza del senato, così solerte ad ammonire tutti nel presentare temi che fossero specifici abbia acconsentito a questo tema uber che include tutto.



La presidenza del Senato prima d' intervenire e dar fiato alla bocca.. gradiva leggere la proposta dell' onorevole Rudy nel merito... e poi nel caso l' avrebbe indirizzata in due-tre sottotemi più specifici.

E per avvalersi di questa possibilità ha prolungato il tempo a disposizione per il dibattito.

Detto questo chiaramente non posso accettare il suo ddl in quanto appunto troppo generico e vasto.

Invito inoltre l' on.Senatore Rudy a concentrare la sua proposta su un solo aspetto specifico ben delineato.

*-RUDY-*
30-06-10, 15:46
e' pronta...


mi aspetto nientemeno che l'unanimita'.

si tratta di quattro punti molto semplici..

postero' le motivazioni di seguito cosi' da favorire il dibattito.

*-RUDY-*
30-06-10, 15:47
ce' da dire che cmq Galt ci ha centrato parecchio.

*-RUDY-*
30-06-10, 15:48
Principi dell'Intervento Limitato del Governo

Il Senato di PIR invita gli organi legislativi reali a:

1) attenersi strettamente agli obblighi costituzionali e a cassare la il diffuso malcostume di delegare i processi legislativi ad altri soggetti amministrativi, non eletti dal popolo, ne' a dare diritti di "veto" implicito o esplicito, a questi soggetti non garantiti dalla carta costituzionale.

2) Prima di votare un qualsivoglia atto di legge, verificare che l'esercizio di quel potere sia autorizzato espressamente dalla Costituzione.

3) esercitare la propria autorita' costituzionale per garantire l'assunzione in posizioni "critiche" delle macchina statale di cittadini "consci" delle limitazioni costituzionali dei poteri dei vari parlamenti, nazionali, federali o regionali.

4) Approvare un limite del numero di mandati consecutivi dei vari eletti, in modo da riavvicinare il potere legislativo al popolo.

*-RUDY-*
30-06-10, 15:54
motivazione generale: il modello del "governo pachidermico" e' una delle peggiori sciagure per la vita dei cittadini. Negli ultimi 50 anni queste forme abonormi hanno sempre di piu' limitato la liberta' dei cittadini arrivando addirittura a sfondare aree che sono a mio avviso intoccabili come la proprieta' privata, la famiglia, il diritto al lavoro etc.

AL fine di favorire una coerenza ideologica tra il volere del popolo a la Costituzione, (SI badi bene che sto parlando di una qualsiasi costituzione, sia essa quella Italiana, Tedesca o Americana) gli eletti devono mettere in atto un principio del governo limitato che applichi attentamente quanto richiesto dai cittadini e presente nella costituzione.

Il limite di mandato e' solo un esempio e sono disposto a considere anche altre soluzioni che voi troverete ragionevoli.

In questo modo si evita che si crei un apparato di Para-Stato fatto di lacche', lobbisti, "associazioni politiche" (che vengono chiaramente pagate coi soldi dei cittadini) che finiscono per inceppare la macchina statale con tanto di veti e contro-veti. Inoltre si evita di assumere in cariche manageriali personaggi che si ritengano intoccabili, dei quasi-re, che come re non sono mai stati eletti dal popolo. Questi altrimenti si infiltrano nei meandri del Para-Stato guadagnando continuamente poteri non presenti nella Costituzione.

*-RUDY-*
30-06-10, 15:57
voglio proprio vedere come fate a votare contro a una cosa del genere...


avanti col dibattito.

C@scista
30-06-10, 15:59
avanti col dibattito.

Senatore Rudy non mi è chiaro cosa significhi la sua proposta numero tre

3) esercitare la propria autorita' costituzionale per garantire l'assunzione in posizioni "critiche" delle macchina statale di cittadini "consci" delle limitazioni costituzionali dei poteri dei vari parlamenti, nazionali, federali o regionali.
Potrebbe spiegarmela (e ovviamente spiegarla all'intero Senato) dettagliatamente?

*-RUDY-*
30-06-10, 16:02
si hai ragione magari devo scriverlo in modo migliore.

cio' che voglio dire e':
1) il potere di assumere in cariche "critiche" (intendendo cariche che hanno di riflesso un compito legislativo o di interpretazione delle leggi) deve essere degli organi legislatvi eletti o devono venire direttamente dal popolo.
2) gli organi legislativi eletti prima di assumere tizio in tale carica devono "sincerarsi" che tizio abbia ben chiaro sia le distinzioni dei poteri, sia quanto presentato esplicitamente nella costituzione. Che Egli pertanto non si avventuri in esercizi interprativi col solo fine di creare una nicchia di potere intorno a se'.

C@scista
30-06-10, 16:08
Capisco.
Dunque dopo aver analizzato le proposte del senatore Rudy comunico che il PCF si impegna a votarle (anche se consiglio una migliore formulazione tecnica del punto tre).
Detto per inciso non sono però certo che le proposte presentate (di cui in ogni caso confermo l'appoggio quando si arriverà alla fase di votazione) rispondano al concetto di stato minimo

*-RUDY-*
30-06-10, 16:15
guarda mi sono basato su delle letture del Cato Institute per i Policy Makers...

volevo fare una cosa reale e praticabile, che trovasse ampio accordo e che andasse a toccare una cosa molto sentita come lo smantellamento del sistema para-statale, che non lo dice nessuno, ma e' una delle causa delle sciagure italiane.
E poi uno puo' restare delle proprie idee politiche pur capendo l'importanza delle cosa.

C'e' da dire che forse a posteriori avrei dovuto chiamare la proposta di legge "Principi di intervento minimo di governo"

il termine minimo in inglese lo si puo' trovare come "small" o "limited"...


datemi un paio di ore e riscrivo il terzo comma.

John Galt
30-06-10, 16:21
Questa discussione dadaista si conclude con un ddl dadaista...

Mi chiedo di cosa stiamo parlando, del sesso degli angeli o contando i peli dei gatti.

Questa ammucchiata di proposte "populiste" o talmente ampie da non prendere una reale posizione mi sembrano tutte un'inutile perdita di tempo, che il senato ha impiegato per votare quella che potremmo chiamare "la legge aria fritta".

Senza contare che il punto 3 apre la strada all'elezione dei Magistrati da parte del popolo, cosa che ritengo una cosa sbagliatissima, preferendo altra impostazione.

Per questo voterò contro a questo DDL "Aria Fritta" ed invito tutti a fare altrettanto.

*-RUDY-*
30-06-10, 16:45
Galt ti sbagli,
l'elezione dei magistrati e' una cosa da dirimersi in sede costituzionale cosa non toccata da questa proposta.
La formulazione e' tale da creare la piu' ampia convergenza tra le forze politiche, non c'e' nessun tranello.
Io con la mia proposta chiedo solo di difendere quello che c'e' scritto in maniera implicita nella costituzione a scapito di un azione di governo che altrimenti cresce in maniera pachidermica.

John Galt
30-06-10, 16:48
Comunque dato che il DDL di Rudy parla di diversi temi ed ha comunque una connotazione molto generale, presento questo DDL alternativo che è parimenti su diversi temi e molto generale, ma comunque inerente con il tema della discussioneo ossia i PRINCIPI DI INTERVENTO MINIMO DELLO STATO.

Se il DDL Rudy verrà accettato e quello presentato da UPP no sarà un fatto gravissimo, invito il Presidente del Senato a metterlo ai voti insieme alla proposta Rudy o a cassarli entrambi.


DDL GALT/2

Il Senato di PIR ritiene che i principi minimi di intervento dello Stato siano i seguenti:


118. I cittadini dell’ITALIA hanno diritto al lavoro, cioè diritto di ricevere un lavoro garantito e
retribuito secondo la quantità e la qualità [delle loro prestazioni].
Il diritto al lavoro è assicurato dall’organizzazione socialista dell’economia nazionale,
dall’aumento incessante delle forze produttive della società sovietica, dall’eliminazione della
possibilità di crisi economiche e dalla liquidazione della disoccupazione.
119. I cittadini dell’ITALIA hanno diritto al riposo.
Il diritto al riposo è assicurato dalla riduzione della giornata lavorativa fino a 7 ore per l’immensa
maggioranza degli operai, dall’istituzione di congedi annuali per gli operai e gli impiegati con
mantenimento del salario, e dalla predisposizione di un’ampia rete di sanatori, case di riposo e
club, posta al servizio dei lavoratori.
120. I cittadini dell’ITALIA hanno diritto all’assistenza materiale durante la vecchiaia, nonchè in
caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa.
Questo diritto è assicurato dall’ampio sviluppo dell’assicurazione sociale degli operai e degli
impiegati a carico dello Stato, dall’assistenza medica gratuita ai lavoratori, e dall’ampia rete di
stazioni di cura messa a disposizione dei lavoratori.
121. I cittadini dell’ITALIA hanno diritto alla istruzione. Questo diritto è assicurato dall’istruzione
elementare, generale ed obbligatoria, dal carattere gratuito dell’istruzione, compresa l’istruzione
superiore, da un sistema di borse di studio statali per l’immensa maggioranza degli studenti delle
scuole superiori, dall’insegnamento scolastico nella lingua materna e dall’organizzazione
dell’insegnamento professionale, tecnico e agronomico gratuito per i lavoratori nelle officine, nei
sovchoz, nelle stazioni di macchine e trattori e nei kolchoz.
122. Alla donna sono accordati nell’ITALIA diritti uguali a quelli dell’uomo in tutti i campi della
vita economica, statale, culturale e socio-politica.
La possibilità di esercitare questi diritti è assicurata dall’attribuzione alla donna dello stesso diritto
dell’uomo al lavoro, alla retribuzione del lavoro, al riposo, all’assicurazione sociale e
all’istruzione; dalla tutela, da parte dello Stato, degli interessi della madre e del bambino; dalla
concessione di congedi di gravidanza alla donna, con mantenimento del salario, e da un’ampia rete
di case di maternità, di nidi e di giardini d’infanzia.
123. L’uguaglianza giuridica dei cittadini dell’ITALIA indipendentemente dalla loro nazionalità e
razza, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale e socio-politica, è legge irrevocabile.
Qualsiasi limitazione diretta o indiretta dei diritti e, al contrario, qualsiasi attribuzione di privilegi
diretti o indiretti ai cittadini in dipendenza della razza o della nazionalità alla quale appartengano,
così come qualsiasi propaganda di settarismo razziale o nazionale, ovvero di odio e disprezzo, è
punita dalla legge.
124. Allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, la Chiesa nell’ITALIA è separata
dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare culti religiosi e la libertà di propaganda
antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini.
125. In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare il regime socialista, ai
cittadini dell’ITALIA è garantita dalla legge:
a) la libertà di parola;
b) la libertà di stampa;
c) la libertà di riunione e di comizi;
d) la libertà di cortei e manifestazioni di strada.
Questi diritti dei cittadini sono assicurati mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro
organizzazioni le tipografie, le scorte di carta, gli edifici sociali, le strade, i mezzi di
comunicazione e le altre condizioni materiali necessarie per il loro esercizio.
126. In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di sviluppare 1’autonomia
organizzativa e l’attività politica delle masse popolari, è assicurato ai cittadini dell’ITALIA il diritto
di unirsi in organizzazioni sociali: sindacati, consorzi cooperativi, organizzazioni della gioventù,
organizzazioni sportive e di difesa, associazioni culturali, tecniche e scientifiche, mentre i cittadini
più attivi e più coscienti provenienti dalle file della classe operaia e da altri strati di lavoratori si
riuniscono nel Partito Comunista (bolscevico) dell’ITALIA, che è il reparto d’avanguardia dei
lavoratori nella loro lotta per il consolidamento e lo sviluppo del regime socialista, e che
rappresenta il nucleo direttivo di tutte le organizzazioni dei lavoratori, sia sociali che statali.
127. Ai cittadini dell’ITALIA è assicurata l’inviolabilità della persona. Nessuno può essere
sottoposto ad arresto se non in base a sentenza (postanovlenie) di un tribunale o con la conferma del
procuratore.
128. L’inviolabilità del domicilio dei cittadini e il segreto della corrispondenza epistolare sono
tutelati dalla legge.
129. L’ITALIA accorda il diritto di asilo ai cittadini stranieri perseguitati per avere difeso gli
interessi dei lavoratori, o per la loro attività scientifica, o per avere partecipato a lotte di liberazione
nazionale.
130. Ogni cittadino dell’ITALIA è tenuto ad osservare la Costituzione
ad eseguire le leggi, ad osservare la disciplina del lavoro, a
comportarsi con onestà nei confronti del dovere sociale e a rispettare le regole della convivenza
socialista.
131. Ogni cittadino dell’ITALIA è tenuto a salvaguardare e a consolidare la proprietà sociale
socialista, come base sacra e inviolabile del regime sovietico, fonte della ricchezza e della potenza
della patria, fonte di vita agiata e civile per tutti i lavoratori.
Coloro che attentano alla proprietà sociale, socialista, sono nemici del popolo.
132. Il servizio militare generale è obbligatorio per legge. Il servizio militare nell’Armata Rossa
Operaio-contadina è obbligo d’onore per tutti i cittadini dell’ITALIA.
133. La difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino dell’ITALIA. Il tradimento della patria – la
violazione del giuramento, il passaggio al nemico, il danno causato alla potenza militare dello Stato,
lo spionaggio – è punito con il massimo rigore della legge, come il più grave dei misfatti.

*-RUDY-*
30-06-10, 17:15
Galto ma perche' non presenti il tuo DDL in una seduta a parte... non si e' mai vista una cosa totalmente diversa..

non capisco poi perche' la vuoi mandare in caciara..

la mia e' una proposta semplice, fattibile, e in linea con l'ordinalmento di Senato.

occidentale
30-06-10, 18:00
Comunque dato che il DDL di Rudy parla di diversi temi ed ha comunque una connotazione molto generale, presento questo DDL alternativo che è parimenti su diversi temi e molto generale, ma comunque inerente con il tema della discussioneo ossia i PRINCIPI DI INTERVENTO MINIMO DELLO STATO.

Se il DDL Rudy verrà accettato e quello presentato da UPP no sarà un fatto gravissimo, invito il Presidente del Senato a metterlo ai voti insieme alla proposta Rudy o a cassarli entrambi.

Evviva il soviet supremo!!!:D

Supermario
30-06-10, 18:47
C'e' da dire che forse a posteriori avrei dovuto chiamare la proposta di legge "Principi di intervento minimo di governo"



Np cambiamo il titolo alla discussione.

Supermario
30-06-10, 18:52
Sia il DDL Galt 2 che il DDL Rudy sono ammessi alla votazione.

*-RUDY-*
30-06-10, 19:18
presidente supermario.. ma che senso ha fare copia incolla e storpia una Costituzione, importante quale quella italiana, in Senato?

non si rischia di creare un precedente? oltretutto PIR la sua costituzione ce l'ha gia'.

Mentre il mio testo si basa su un invito a tutti i parlamentari del mondo, e rammento che e' di fatto questa la finalita' delle discussioni in Senato.. si fare passare "mozioni" strutturate, inviti su temi di attualita' politica, quello di Galt e' di fatto un doppione satirico e di cattivo gusto di un testo che e' vigente in Italia dal dopoguerra.

Supermario
30-06-10, 19:21
presidente supermario.. ma che senso ha fare copia incolla e storpia una Costituzione, importante quale quella italiana, in Senato?

non si rischia di creare un precedente? oltretutto PIR la sua costituzione ce l'ha gia'.

Mentre il mio testo si basa su un invito a tutti i parlamentari del mondo, e rammento che e' di fatto questa la finalita' delle discussioni in Senato.. si fare passare "mozioni" strutturate, inviti su temi di attualita' politica, quello di Galt e' di fatto un doppione satirico e di cattivo gusto di un testo che e' vigente in Italia dal dopoguerra.



Tratto dal regolamento:



Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.

Non potrà porre veti alle libere scelte tematiche dei partiti, ma piuttosto dovrà fare opera di persuasione e convincimento sul buonsenso di chi ha proposto un tema troppo vago o generalista.

Supermario
30-06-10, 19:24
Chiaramente l' articolo in questione andrà modificato onde evitare che in futuro si ripetano infantilismi simili.

Von Righelli
30-06-10, 21:18
Principi dell'Intervento Limitato del Governo

Il Senato di PIR invita gli organi legislativi reali a:

1) attenersi strettamente agli obblighi costituzionali e a cassare la il diffuso malcostume di delegare i processi legislativi ad altri soggetti amministrativi, non eletti dal popolo, ne' a dare diritti di "veto" implicito o esplicito, a questi soggetti non garantiti dalla carta costituzionale.

2) Prima di votare un qualsivoglia atto di legge, verificare che l'esercizio di quel potere sia autorizzato espressamente dalla Costituzione.

3) esercitare la propria autorita' costituzionale per garantire l'assunzione in posizioni "critiche" delle macchina statale di cittadini "consci" delle limitazioni costituzionali dei poteri dei vari parlamenti, nazionali, federali o regionali.

4) Approvare un limite del numero di mandati consecutivi dei vari eletti, in modo da riavvicinare il potere legislativo al popolo.

Attendo anche io la precisazione del punto 3,ma chiedo anche a quanto dovrebbe ammontare il limite di mandati consecutivi (non mi è mai piaciuta l'idea di porre un limite ai mandati,ma se fosse un limite di minimo 5 mandati potrei accettarlo)

*-RUDY-*
30-06-10, 22:21
io vorrei fare passare il concetto di limite di mandato, credo sarebbe gia' abbastanza poi dipenda da situazione in situazione... Senato, Camera, Regioni, Comuni, Assemblee di Circoscrizione etc.

Pensare che uno debbe essere eletto per sempre a me sa di Corea del Nord, non da repubblica democratica.

zulux
30-06-10, 23:27
l'art 3 è molto vago... per il resto sono d'accordo...

*-RUDY-*
01-07-10, 01:48
ok, versione riveduta e corretta

Il Senato di PIR invita gli organi legislativi reali a:

1) Attenersi strettamente agli obblighi costituzionali e a cessare il diffuso malcostume di delegare i processi legislativi ad altri soggetti amministrativi, non eletti dal popolo. Conseguentemente a negare diritti di "veto" implicito o esplicito, a questi soggetti non autorizzati dalla carta costituzionale.

2) Prima di votare un qualsivoglia atto di legge, verificare che l'esercizio di quel potere sia autorizzato espressamente dalla Costituzione.

3) Nell'esercizio della propria autorita' costituzionale, a non finanziare occupazione pubblica attraverso la creazione di posizioni lavorative "burocratiche" che distanzino il privato cittadino dagli organi legislativi. A tal fine sono da evitarsi le posizioni lavorative in aree particolarmente critiche circa l'amministrazione e l'interpretazione della legge per soggetti non eletti direttamente dal popolo. Da ultimo, a promuovere la formazione civica del lavoratore pubblico "conscio" delle limitazioni costituzionali, dei poteri dei vari parlamenti, nazionali, federali o regionali e del suo ruolo nella macchina pubblica.


4) Approvare un limite del numero di mandati consecutivi dei vari eletti, in modo da riavvicinare il potere legislativo al popolo.

*-RUDY-*
01-07-10, 01:54
Nota a margine. Per quanto taluni la definiscano "vaga" la mia proposta porta a un risparmo netto per la macchina statale attraverso il suo snellimento con annesso miglioramento dell'efficienza.

Von Righelli
01-07-10, 13:45
io vorrei fare passare il concetto di limite di mandato, credo sarebbe gia' abbastanza poi dipenda da situazione in situazione... Senato, Camera, Regioni, Comuni, Assemblee di Circoscrizione etc.

Pensare che uno debbe essere eletto per sempre a me sa di Corea del Nord, non da repubblica democratica.

Non dico essere eletto per sempre,ma dal numero di mandati possibili dipendono molte cose. Se il limite fosse di 2 mandati consecutivi (come proponeva Grillo) ad esempio,persone come Giolitti o Cavour non avrebbero potuto essere quello che sono stati.

*-RUDY-*
01-07-10, 17:07
per dire vi sono gia' limiti di mandato per i sindaci...
io chiedo semplicemente che vi sia una disciplina di mandato da stabilirsi a seconda della carica eletta.
se vuoi specificare la cosa in modo migliore per te e gli amici del PDL, saro' felice di considerare emendamenti.

Supermario
02-07-10, 07:46
Dichiaro chiusa la fase di dibatitto.