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Visualizza Versione Completa : Ansa News: alla Camera dei deputati passano quasi tutti gli emendamenti



C@scista
01-02-16, 17:01
Ansa POL 01/02/2016 PIR CITY -
Alla Camera dei deputati ottengono la maggioranza quasi tutti gli emendamenti proposti ai 4 disegni di legge in discussione sull'immigrazione, sulle carceri , e sulla depenalizzazione delle droghe leggere. Bocciato unicamente l'emendamento Molly sul DDL Gdem relativo alla vaccinazione



A sorpresa alla Camera dei deputati ottengono la maggioranza quasi tutti gli emendamenti proposti ai 4 disegni di legge in discussione. Passa cosi sia L'emendamento presentato dal deputato di Forza della Libertà Perseo (emendamento relativo alla parte che discilina la cittadinanza) sul disegno di legge del governo C@scista sull'immigrazione che i tre emendamenti presentati da Gdem88 a nome del Partito del Progresso relativo al DDL sulle carceri voluto dal partito di maggioranza PCF, cosi come passa anche l'emendamento del deputato C@scista sulla mozione della deputata Molly relativo alla depenalizzazione delle droghe leggere.
La Camera boccia unicamente l'emendamento Molly sul DDL Gdem relativo alla vaccinazione , emendamento che puntava a limitare la campagna di vaccinazione
http://www.termometropolitico.it/media/2015/07/unioni-civili-discussione-tempi-manca-relazione-governo-300x217.png

https://forum.termometropolitico.it/685682-camera-dei-deputati-di-pol-seduta-legislativa-xvii-leg-iv-s.html#post15149227



I 3 disegni di legge su cui il parlamento esprimerà il suo voto tra 24 ore sono stati pertanto tutti parzialmente modificati rispetto al loro impianto originario

Di seguito i testi che saranno posti al voto.
Su alcuni di essi sono state effettuate delle modifiche di stile per inserire gli emendamenti e sono state sistemate frasi che non avevano più senso a causa dell'emendamento poi approvato.


C.1R/15
DDL del Governo C@scista sull'immigrazione

Presentazione e annunciazione d'intenti
La presente legge è mirata al raggiungimento di una seria azione di repressione dello sfruttamento del traffico dell’immigrazione clandestina e ad una ordinata disciplina giuridica dei respingimenti , delle espulsioni dei clandestini e della possibilità di ricorso per i richiedenti il diritto di asilo come profughi. La legge è altesi finalizzata alla gestione dei flussi regolari dell’immigrazione e alla disciplina della concessione della cittadinanza agli stranieri

Capo I
Articolo 1
Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina

1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dall'articolo primo della presente legge.
2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
4. Aggravanti del Reato. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
7. Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

Capo II

Articolo 2
Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi

1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
2 bis Nelle ipotesi residuali in cui non è per il semestre o per l'anno in corso possibile procedere all'espulsione immediata di alcuni clandestini in quanto gli stati di transito e di origine rifiutano per quel semestre o quell'anno il rimpatrio i clandestini verranno successivamente ed immediatamente espulsi il semestre o l'anno successivo ,o gli anni successivi senza limite di tempo e senza possibilità di sanatorie, non appena lo stato di transito o di origine accetteranno il rimpatrio
Gli stati che in un anno rifiutano il rimpatrio perdono il diritto di essere presi in considerazione nell'anno in corso per la formazione delle liste dell'immigrazione regolare
3. Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti.
3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario per farli rimanere nei centri il minor tempo possibile, al massimo per due settimane. I minori senza famiglia vengono tenuti separati dagli adulti. Inoltre, una volta che sono stati trasferiti in uno dei centri, a ogni minore viene assegnato un tutore che si occupi anche di aiutarlo nelle procedure burocratiche.
4. Espulsione dei clandestini. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento.
4-bis. I clandestini che non ottemperano al loro dovere di lasciare il paese, ivi inclusi immigrati regolari a cui sono venuti meno i requisiti per restare legalmente in Italia, se facenti ricorso e risultati perdenti, una volta espulsi non avranno più la possibilità di entrare legalmente in Italia, in qualsiasi forma, compresa quella per scopi turistici.
5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.

Articolo 3
Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo

1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto obbligatoriamente per almeno tre mesi in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
1-bis. Le procedure di accertamento del diritto di asilo devono essere completate in meno di 6 mesi.
2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
3. Le spese per l'accertamento del procedura di accertamento del diritto di asilo come profughi e per il rimpatrio dei clandestini sono coperte riallocando la metà dei fondi impiegati precedentemente dal governo italiano per la missione Triton. Tenendo conto che nell'arco dell'intero anno 2014 la missione Triton è costata compessivamente all'Unione europea 650 milioni di euro spesi da tutti gli stati dell'Unione e considerando che nel 2013 la precedente missione "Mare Nostrum" è costata all'italia (come dichiarato nella relazione del ministro del interno del 2014) 110 milioni di euro (9,2 milioni al mese) si prevede di destinare da parte del governo italiano, per il 2016, 60 milioni di euro alla Missione Frontex (in considerazione dei ridotti flussi di immigrazione clandestini causati dalla presente legge) destinando 50 milioni di euro per il finanziamento del meccanismo di controllo dello status di profugo e delle espulsioni dei clandestini.

Capo III

Articolo 4
Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione

1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
- i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
- ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
- iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
6-bis. Gli immigrati ammessi privi di cittadinanza in un paese dell'Unione Europea devono presentare garanzie economiche, una parte delle quali è congelata in appositi conti sottoposti alla disponibilità dello Stato per rimpatriarli in caso di necessità o per soddisfare i crediti insoluti vantati da cittadini italiani nei loro confronti. Il Governo stipula accordi con tutte le nazioni dell'Unione che prevedano la disponibilità delle stesse al rimpatrio dei propri cittadini responsabili di reati, perché scontino la pena nel paese d'origine.
7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

Articolo 5
Il permesso di soggiorno

1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
3-bis. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di parte di quanto versato in contribuzione previdenziale.

Capo IV

Articolo 6
Cittadinanza

1. Lo straniero, se discendente da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado, può richiedere la cittadinanza italiana senza altri obblighi oltre i requisiti al comma 3.

2. Lo straniero entrato regolarmente e non discendente da italiani, o nato in Italia da genitori non italiani può richiedere la residenza italiana.
Sono compresi nella residenza tutti i diritti propri della cittadinanza italiana, tranne la possibilità di svolgere servizi nell'Esercito, forze di Polizia o Vigili Urbani, di accedere alla Magistratura, di votare o candidarsi alle elezioni Politiche.

3. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) Non aver commesso reati;
- b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.

C.3/15
DDL Molly sull'antiproibizionismo

Preambolo

Il proibizionismo delle sostanze stupefacenti, creato negli anni '30 negli Stati Uniti per scopi puramente propagandistici e affaristici, ha ormai ampiamente dimostrato la propria inefficacia nel contrastare la diffusione dell'abuso (o uso irresponsabile) di sostanze più o meno pericolose, dimostrandosi al contempo la principale causa del mantenimento di un oligopolio criminale che gestisce un mercato da centinaia di miliardi di euro.
Il dogma proibizionista è stato poi imposto a tutto il mondo con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti redatta dall'ONU https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_unica_sugli_stupefacenti scritta nel 61 e entrata in vigore nel '75, curiosamente proprio in quegli anni in cui le droghe pesanti iniziarono a comparire sul mercato italiano e non solo, andando a distruggere i movimenti di protesta dal loro interno.

Il fallimento di questo dogma proibizionista è ormai riconosciuto dai più, ad esclusione di ambienti ormai minoritari quali movimenti religiosi o medioevalisti. E' il momento allora di porre fine a un sistema che consente alle criminalità organizzate e alle loro coperture legali nella cosiddetta società civile di arricchirsi mentre lo stato indirizza la repressione agli anelli più deboli di questa catena.

Art. 1

E' abrogato il testo unico sugli stupefacenti DPR 309 del 9-10-1990

Art. 2

E' istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato di studio delle sostanze stupefacenti, composto da medici, studiosi, ricercatori, neurologi estratti a sorte e comunque non di nomina politica.

Art. 3

Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di informazione sugli effetti delle sostanze psicotrope, di prevenzione, di disintossicazione, di invito all'uso responsabile e consapevole delle sostanze.

Art. 4
E' istituita una tabella delle sostanze psicotrope a possibile forte impatto sulla salute e sulla pubblica sicurezza. E' vietata la produzione, l'importazione o la vendita delle sostanze presenti in questa tabella, se non previa autorizzazione del Ministero della Salute. L'infrazione del divieto di vendita delle sostanze indicate nella tabella costituisce reato ed è punita con una pena da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di reclusione.

Art. 5

Il comitato si riunisce ogni 12 mesi per aggiornare la tabella di cui all'art. 4.

Art. 6

Ogni sostanza non inclusa nella tabella, è da considerarsi liberamente producibile o coltivabile per uso personale o per possesso senza alcun limite, e per la vendita all'interno dei limiti dell'attività non professionale

Art. 7

Il consiglio dei ministri, in particolare i ministeri di interno, giustizia, sanità e istruzione, si mettono a disposizione del Comitato per le iniziative di informazione e di prevenzione

C.4/15
Mozione Haxel sulle carceri italiane


LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

INVITA

il Governo Italiano ad adottare le seguenti misure:


Si propone con priorità assoluta il varo di un "piano carceri" che preveda l' ampliamento delle carceri esistenti e/o la costruzione di nuovi edifici in grado di sanare ogni possibile violazione delle convenzioni internazionali sulla dignità delle persone detenute; per la celere realizzazione e messa in opera del nuovo piano il Governo potrà valutare procedure d’urgenza nelle gare d’appalto.

Si chiede che Lo Stato Italiano (utilizzando la possibilità prevista dalla convenzione di Strasburgo del 1983, ratificato dall'Italia e inserita nel proprio ordinamento dal 1989 ) si impegni a stipulare una serie di accordi con tutti gli Stati che rispettano i diritti umani in base al quale gli stranieri condannati in Italia per reati penali sconteranno la pena decisa dai tribunali italiani nelle carceri del loro paese d'origine.

Si propone che per i condannati con sentenza definitiva a tre anni di carcere è previsto la sostituzione della carcerazione con gli arresti domiciliari a meno che non si tratti di condannati recidivi

Si propone che I detenuti siano inseriti in programma di reinserimento e rieducazione sociale, tramite lavori sociali e professionali e per i minorenni saranno aggiunti gli studi scolastici

Si propone di utilizzare i moderni sistemi di controllo per i detenuti che scontano i domiciliari; tale spesa è coperta dal detenuto stesso, secondo un meccanismo proporzionale legato agli indicatori ISEE, secondo il criterio di progressività e di sostenibilità dei costi per il gruppo familiare a cui il detenuto appartiene.

Si chiede che per una migliore efficienza siano stabiliti i ruoli delle forze di polizia, con obbligo di pattugliamenti ove necessario e di controllo periodico dei detenuti domiciliari

Si chiede che siano accorpati le forze di polizia locale e penitenziaria (che diventeranno sottosezioni operative nei rispettivi ambiti con la dovuta autonomia, per garantire l'efficacia dell'azione rispettivamente sui territori comunali e nelle strutture carcerarie) a quella di Stato, mentre invece siano di nuovo separate le forze di Guardia Forestale e i Carabinieri

Si propone che i detenuti che autofinanzino le loro spese tramite il lavoro abbiano diritto a uno sconto del 20% della durata della pena.

Si chiede, infine, che venga previsto un 2xmille per il sistema carcerario.
C.5/15

Mozione Gdem88 sull'obbligatorietà delle vaccinazioni nelle comunità scolastiche


LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL
VISTO





Che le CV nazionali contro la poliomielite, il tetano, la difterite, l’epatite B e la pertosse che nel 2013 erano di poco superiori al 95% (valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014 (http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/Piano2012-2014.asp)), nel 2014 sono scese al di sotto di tale soglia ( fonte: Reparto di Epidemiologia delle malattie infettive, Cnesps-Iss - Le coperture vaccinali in Italia nel 2014: qualche riflessione (http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/copertureMin2014.asp));





http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/img/copertureMin2014.png

Che i dati del 2014 confermano che il calo registrato a partire dal 2012 non è una flessione temporanea ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno. Sebbene il decremento sia limitato, la riduzione delle coperture vaccinali a 24 mesi che si è registrata in questi ultimi 2 anni per poliomielite, epatite B, difterite e pertosse, può portare alla creazione di sacche di persone suscettibili con conseguenze gravi (fonte: ibidem)





Che In Italia le vaccinazioni per l’infanzia obbligatorie per legge sono la vaccinazione antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n° 891), la vaccinazione antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 1966, n° 51), la vaccinazione antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n° 292), la vaccinazione antiepatite virale B (Legge 27 maggio 1991, n° 165). Le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib), sono fortemente raccomandate, ma non sono state imposte per legge;

Che molti genitori di oggi sono cresciuti senza avere alcuna cognizione dei rischi causati dalle malattie prevenibili con le vaccinazioni e dei benefici che derivano dalla immunizzazione per l’individuo e per la comunità ( le precedenti generazioni ben comprendevano invece il valore dei vaccini perché avevano avuto una esperienza diretta o indiretta dei danni causati da queste malattie);

Che i danni provocati dalla diffusione di informazioni tendenziose da parte delle associazioni antivax stanno trasformando la nostra comunità, con la diffusione del rifiuto delle vaccinazioni e quindi dell’indebolimento delle immunità diffuse;

Che le informazioni diffuse a macchia d’olio da costoro risultano smentite dall'OMS e da diverse ricerche scientifiche;




CONSIDERATO


L’appello di un numero sempre maggiore di genitori per una maggiore tutela dei bambini in età scolare attraverso una maggiore attenzione alle vaccinazioni e un più forte contrasto della “dispersione immunitaria”, espresso fra le altre cose anche su un importante luogo di mobilitazione civica come Change.org con oltre 20.000 firme; (https://www.change.org/p/vaccinazion...etition-no_msg (https://www.change.org/p/vaccinazioni-obbligatorie-nelle-comunit%C3%A0-scolastiche?recruiter=89921332&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg))





Che gli assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitisi a Roma il 14/10/2015 hanno deciso all'unanimità di inserire nel nuovo "Piano nazionale di prevenzione vaccinale", che si sta scrivendo in questi giorni, anche la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto di vaccinazioni;

Che Il piano vaccinale andrà il 20 ottobre alla Conferenza delle Regioni e successivamente alla Stato-Regioni, che avrà l’ultima parola in merito;




PLAUDE


Alle decisioni prese unanimamente dagli assessori alla Sanità delle Regioni Italiane, condividendo la preoccupazione per la situazione attuale delle vaccinazioni in Italia;



AUSPICA




Che la Conferenza delle Regioni, la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero della Salute possano recepire queste decisioni sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per i bambini in età scolare, prendendo quindi una forte posizione a favore della salute dei più piccoli e delle loro famiglie, contrastando una pericolosa disinformazione medico-sanitaria che, nel medio periodo, rischia di essere decisamente nociva per il nostro Paese.