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cantone_nordovest
17-07-10, 17:36
Tanto x non essere presi in giro .. non più di tanto , almeno .

Il Federalismo autentico e compiuto si riconosce dalla pluralità di codici legislativi : uno e un solo Codice Federale e tanti Codici Statuali (Cantonali) quanti sono i Cantoni federati

Mi spiego :

Il Federalismo si sviluppo’ storicamente all’interno di una dinamica corrente fra il principio della Difesa e quello della Giustizia

Vi è una connessione fra la materia della “difesa” e quella della “giustizia” , connessione che potremmo esprimere così : come l’esigenza di una comune difesa contro nemici esterni fu storicamente all’origine del patto federativo fra Stati territorialmente contigui , e sorse allora la Federazione , così allo stesso modo - ma specularmente - una diversa percezione sulla “giustizia” costituisce il vincolo (cioè un ostacolo) all’evoluzione del processo verso una piena fusione dentro ad un unico stato

Dunque , almeno sul piano storico , “difesa” e “giustizia” sono i due contrappesi della bilancia dello Stato Federale

Esplicitiamo il concetto di “giustizia” : intendo tutto un complesso di règole , usi , consuetudini , riti e costumanze che sono il frutto di un “comune sentire” di un popolo , della sua coscienza collettiva , così come si è conformata in virtù del rapporto con il territorio , in primo luogo , ed ha prodotto una certa caratteristica identita’ sociale , economica , culturale , e - infine - etnica ; identita’ che - insieme con il territorio cui è inscindibilmente legata - è differente da popolo a popolo

La giustizia non è il corpo di leggi stabilite da un Imperatore , un re , o da un parlamento democraticamente eletto : la giustizia è la soluzione che ogni Popolo si dà intorno all’eterno problema che ruota intorno alle polarità bene/male , giusto/sbagliato

In conclusione, la giustizia è l’espressione più autentica dell’identita’ psicologica di un popolo

Morale : in uno stato autenticamente federale la materia “giustizia” dovrà scindersi su due livelli ; un livello Statale , che riflettera’ gli aspetti maggiormente connessi a quella che è l’identita’ di un popolo (diritto di famiglia , delle successioni , dei contratti , della proprieta’ fondiaria etc. , e inoltre gli aspetti di più rilevante impatto emotivo della repressione penale) ; e un livello Federale competente per gli aspetti meno connessi all’identita’ medesima

Così , sul piano del diritto penale uno stesso reato , ad esempio l’omicidio , potrà essere punito più o meno severamente , secondo le diverse sensibilita’ delle singole Comunita’ statuali ; o addirittura potrà essere definito diversamente : ad esempio la soppressione del consenziente nel caso di eutanasia in alcune Comunita’ statuali potrà essere punito sotto il titolo dell’ omicidio , in altre no

In pratica , all’Autorita’ federale residuera’ la incriminazione di tutte le condotte idonee a minare il fondamento della stessa Autorita’ , più tutta la materia del diritto penale commerciale comune (la materia commerciale , per propria intrinseca vocazione , ha sempre richiesto la maggior armonizzazione possibile , ed anche storicamente si sviluppò in modo piuttosto allineato fra le grandi aree di influenza legislativa dell’Europa)

Un doppio binario , dunque , statale e federale , con le opportune norme di collegamento , atte a dirìmere i conflitti di competenza ; sul versante dell’organizzazione degli uffici giudiziari , vi sara’ - come negli U.S.A. - una magistratura statale e una federale , un ufficio del pubblico ministero statale e un ufficio del p.m. federale , con le rispettive norme procedurali

Senza doppio binario in tema di giustizia non vi è federalismo , si resta nel regionalismo

cantone_nordovest@libero.it