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Visualizza Versione Completa : I Venticinque punti programmatici dell'N.S.D.A.P.



Avamposto
26-07-10, 11:29
PROGRAMMA UFFICIALE DELL'N.S.D.A.P. REDATTO DA ADOLF HITLER NEL 1920 -





"Era il 24 febbraio del 1920 - scrive Hitler nel "Mein kampf" - quando tenemmo nella grande sala della birreria Reale di Monaco la prima vera assemblea del nostro ancor giovane partito, e più di duemila persone approvarono all'unanimità i venticinque punti del nostro nucleo politico". Il programma razzista fu ignorato da tutti i vescovi cattolici e dai protestanti. Nel "Mein kampr', scritto nel 1924, Hitler abbozza il futuro Stato tedesco e illustra i mezzi con cui esso può diventare il padrone della terra sottomettendo le razze inferiori. Il Vaticano ignora tutto e nel 1933 stipula un Concordato con il dittatore nazista.



PROGRAM.MA DEL PARTITO NAZIONAL-SOCL4LISTA



1) Riunione di tutti i tedeschi nella Grande Germania.

2) Abolizione del trattato di Versailles.

3) Rivendicazione dello spazio vitale.

4) Definizione di cittadino (Volkgenosse): solo chi è di sangue tedesco.

5) Esclusione degli ebrei dalla comunità tedesca.

6) Chi non è cittadino, è soggetto alla legge degli stranieri.

7) Chi non è cittadino può essere espulso quando lo Stato non sia in grado di assicurare il nutrimento alla società tedesca.

8) Le cariche pubbliche sono riservate ai cittadini.

9) Diritto e dovere al lavoro.

10) Abolizione dei redditi non derivanti da lavoro.

11) Eliminazione della schiavitù dell'interesse.

12) Confisca dei profitti di guerra.

13) Nazionalizzazione delle industrie monopolistiche.

14) Partecipazione dei lavoratori agli utili nelle grandi imprese.

15) Sviluppo della previdenza per la vecchiaia.

16) Potenziamento del ceto medio.

17) Riforma fondiaria.

18) Punizione degli usurai, incettatori, trafficanti al mercato nero.

19) Sostituzione del diritto romano con il diritto tedesco.

20) Riforma della scuola in senso nazionalista.

21) Protezione della madre e del bambino.

22) Creazione di un esercito popolare.

23) Limitazioni alla libertà di stampa e dell'arte.

24) Libertà delle confessioni religiose, purché non contrarie alla moralità della razza germanica.

25) Creazione di una forte autorità centrale del Reich.

Gianky
26-07-10, 12:50
PROGRAMMA UFFICIALE DELL'N.S.D.A.P. REDATTO DA ADOLF HITLER NEL 1920 -





"Era il 24 febbraio del 1920 - scrive Hitler nel "Mein kampf" - quando tenemmo nella grande sala della birreria Reale di Monaco la prima vera assemblea del nostro ancor giovane partito, e più di duemila persone approvarono all'unanimità i venticinque punti del nostro nucleo politico". Il programma razzista fu ignorato da tutti i vescovi cattolici e dai protestanti. Nel "Mein kampr', scritto nel 1924, Hitler abbozza il futuro Stato tedesco e illustra i mezzi con cui esso può diventare il padrone della terra sottomettendo le razze inferiori. Il Vaticano ignora tutto e nel 1933 stipula un Concordato con il dittatore nazista.



PROGRAM.MA DEL PARTITO NAZIONAL-SOCL4LISTA



1) Riunione di tutti i tedeschi nella Grande Germania.

2) Abolizione del trattato di Versailles.

3) Rivendicazione dello spazio vitale.

4) Definizione di cittadino (Volkgenosse): solo chi è di sangue tedesco.

5) Esclusione degli ebrei dalla comunità tedesca.

6) Chi non è cittadino, è soggetto alla legge degli stranieri.

7) Chi non è cittadino può essere espulso quando lo Stato non sia in grado di assicurare il nutrimento alla società tedesca.

8) Le cariche pubbliche sono riservate ai cittadini.

9) Diritto e dovere al lavoro.

10) Abolizione dei redditi non derivanti da lavoro.

11) Eliminazione della schiavitù dell'interesse.

12) Confisca dei profitti di guerra.

13) Nazionalizzazione delle industrie monopolistiche.

14) Partecipazione dei lavoratori agli utili nelle grandi imprese.

15) Sviluppo della previdenza per la vecchiaia.

16) Potenziamento del ceto medio.

17) Riforma fondiaria.

18) Punizione degli usurai, incettatori, trafficanti al mercato nero.

19) Sostituzione del diritto romano con il diritto tedesco.

20) Riforma della scuola in senso nazionalista.

21) Protezione della madre e del bambino.

22) Creazione di un esercito popolare.

23) Limitazioni alla libertà di stampa e dell'arte.

24) Libertà delle confessioni religiose, purché non contrarie alla moralità della razza germanica.

25) Creazione di una forte autorità centrale del Reich.


Grande programma! Solamente non mi è chiaro il punto 19).

Qualcuno mi sa spiegare la differanza tra "diritto romano" e "diritto tedesco"?

Giò
26-07-10, 12:57
Grande programma! Solamente non mi è chiaro il punto 19).

Qualcuno mi sa spiegare la differanza tra "diritto romano" e "diritto tedesco"?

Il movimento nazionalsocialista, analogamente a tanti altri movimenti pangermanisti dell'epoca, voleva il ritorno ad una sorta di "diritto tedesco" primigenio legato al Volk tedesco e l'abbandono del diritto romano, in quanto considerato troppo formalista, cervellotico, sclerotizzante e capzioso.
Questo veniva considerato un fattore di decadenza e degenerazione e a causa della sua "impersonalità" il diritto romano venne considerato anche 'cosmopolita'. In tal modo si contrapponeva il cosmopolitismo del "diritto romano" e il carattere etno-centrico di quello tedesco, legato al sangue germanico.

Gianky
26-07-10, 12:59
Il movimento nazionalsocialista, analogamente a tanti altri movimenti pangermanisti dell'epoca, voleva il ritorno ad una sorta di "diritto tedesco" primigenio legato al Volk tedesco e l'abbandono del diritto romano, in quanto considerato troppo formalista, cervellotico, sclerotizzante e capzioso.
Questo veniva considerato un fattore di decadenza e degenerazione e a causa della sua "impersonalità" il diritto romano venne considerato anche 'cosmopolita'. In tal modo si contrapponeva il cosmopolitismo del "diritto romano" e il carattere etno-centrico di quello tedesco, legato al sangue germanico.

Grazie.

Avamposto
26-07-10, 13:02
Durante il periodo del Medioevo in Germania vigevano consuetudini locali oltretutto frammentate per ceti. Il diritto medioevale tedesco è segnato, in particolare, dalle norme contenute nei cosiddetti Landfrieden, dai diritti delle città e dal diritto consuetudinario, il quale ci è stato tramandato in particolare negli atti privati.

In Germania il diritto consuetudinario ebbe sempre una grande importanza, nella misura in cui - anche quando il diritto romano fu considerato legge in Germania (ossia fino all’entrata in vigore del Bürgerliches Gesetzbuch, il codice civile tedesco il 1° gennaio 1900) in virtù del fenomeno detto della recezione del diritto romano - quest’ultimo fu tuttavia sempre applicato come diritto consuetudinario. A comprova di ciò, è proprio in Germania con Georg Friedrich Puchta che lo studio del diritto consuetudinario è stato sviluppato scientificamente.

In ogni caso il diritto tedesco medioevale conobbe anche grandi raccolte di testi legislativi, in particolare il cosiddetto Sachsenspiegel, letteralmente specchio sassone e, per la Svevia, lo Schwabenspiegel.


Lo specchio sassone è la più rilevante raccolta normativa del Medioevo tedesco. Sebbene si tratti soltanto di una raccolta privata e del diritto sassone e del diritto consuetudinario, guadagnò rapidamente un influsso tale, che nella Sassonia e nella Germania settentrionale fino all’epoca moderna inoltrata funse da elemento fondamentale per l’applicazione del diritto e per la giurisprudenza.


Per Landfrieden si intende un accordo che sancisce la rinuncia ad avvalersi della faida, accordo che poteva aver applicazione solo per un determinato territorio (p. es: solamente per il ducato di Baviera), o per periodi particolari (per un anno a partire dall'emanazione del Landfrieden, oppure solamente per il periodo della quaresima), o per particolari categorie di persone (clerici, pellegrini, ecc...).



Nel 1495 l'Imperatore Massimiliano I di Asburgo, su pressione della dieta di Worms, istituì il Reichskammergericht, il Tribunale camerale dell'Impero. Questo consesso, con sede permanente a Francoforte (quindi lontano dall'influenza dell'imperatore che risiedeva a Vienna) e poi a Spira, diventò il supremo organo giudiziario dell'Impero. Tale Tribunale era costituito da 16 assessori, di cui almeno 8 dovevano essere specialisti del diritto romano (successivamente una tale formazione fu richiesta a tutti i membri).

Ora l'imperatore, considerata la problematica frammentazione dei diritti locali tedeschi, previde che essi fossero applicati soltanto se invocati espressamente dalle parti, mentre negli altri casi egli dispose che si dovesse giudicare secondo il diritto comune imperiale.

Il Reichskammergericht rappresentò quindi uno strumento impareggiabile per la penetrazione del diritto romano nel mondo germanico. Nel contempo esso comportò la marginalizzazione dei diritti locali di stampo germanico.




Per ulteriori approfondimenti: Wapedia - Wiki: Storia del diritto germanico (http://wapedia.mobi/it/Storia_del_diritto_germanico)

Eridano
26-07-10, 13:12
Il movimento nazionalsocialista, analogamente a tanti altri movimenti pangermanisti dell'epoca, voleva il ritorno ad una sorta di "diritto tedesco" primigenio legato al Volk tedesco e l'abbandono del diritto romano, in quanto considerato troppo formalista, cervellotico, sclerotizzante e capzioso.
Questo veniva considerato un fattore di decadenza e degenerazione e a causa della sua "impersonalità" il diritto romano venne considerato anche 'cosmopolita'. In tal modo si contrapponeva il cosmopolitismo del "diritto romano" e il carattere etno-centrico di quello tedesco, legato al sangue germanico.
Questo punto è uno di quelli decisamente positivi e pienamente auspicabile in uno stato etnico per il nostro futuro. E magari anche per il presente.

Gianky
26-07-10, 13:18
Bah, con tutto il rispetto per il futuro Fuhrer, su questo punto 19) non sarei d'accordo, mi sembra che il diritto romano sia enormemente superiore agli altri. Ad ogni modo questo era il programma iniziale del partito che, mi pare, si chiamasse ancora DAP, partito dei Lavoratori Tedeschi, mi sembra che, poi, nello sviluppo del NSDAP e del Terzo Reich, la Romanità e l'Ellenismo furono dei modelli per il Fuhrer.

Lupo
26-07-10, 14:57
Il diritto romano tende a sviluppare l'ordinamento del mondo in senso materialistico ... ha ragione il Führer.

msdfli
26-07-10, 23:31
Esteso

Programma del Partito Nazionalsocialista dei
Lavoratori Tedeschi (N.S.D.A.P.) - 1920
1. Noi chiediamo la riuni!cazione di tutti i tedeschi in una Grande Germania, nel
rispetto del principio dell’autodeterminazione dei popoli.

2. Noi chiediamo che il popolo tedesco abbia gli stessi diritti di quelli di altre nazioni e
che i Trattati di Pace di Versailles e di St. Germain vengano abrogati.

3. Noi chiediamo territori (colonie) per il sostentamento del nostro popolo e per
garantire spazio vitale alla popolazione eccedente.

4. Solo coloro che sono nostri compatrioti possono diventare cittadini tedeschi. Solo
coloro che hanno il sangue tedesco, indipendentemente dal credo religioso che
professano, possono essere nostri compatrioti. Per questi motivi nessun Ebreo può
essere considerato un compatriota.

5. Coloro i quali non sono cittadini tedeschi possono vivere in Germania come stranieri
e devono essere soggetti alle leggi sugli stranieri.

6. Il diritto di scegliere il governo e di stabilire le leggi dello Stato apparterrà solo ai
cittadini Tedeschi. Chiediamo quindi che nessun ufficio pubblico, sia nel governo
centrale, provinciale o comunale, possa essere gestito da chi non è un cittadino
tedesco. Noi ci consideriamo in guerra contro l’attuale sistema parlamentare
corrotto, dove le cariche pubbliche vengono assegnate dai Partiti a persone di favore
che non posseggono le necessarie capacità e idoneità a ricoprirle.

7. Noi chiediamo che lo Stato si impegni soprattutto ad assicurare ad ogni cittadino la
possibilità di vivere decentemente, guadagnando quanto necessario al proprio
sostentamento. Qualora non fosse possibile raggiungere questo obbiettivo per tutti,
gli stranieri (cioè i non Tedeschi) dovranno essere espulsi dal Reich.

8. Qualsiasi ulteriore immigrazione di non-Tedeschi dovrà essere bloccata. Noi
chiediamo che a tutti i non-Tedeschi entrati in Germania dal 2 agosto 1914 in poi,
venga imposto di lasciare immediatamente il Reich.

9. Tutti i cittadini devono avere uguali diritti e uguali doveri.

10. Il primo dovere di ogni cittadino deve essere quello di lavorare con le braccia o con la
mente. Nessun individuo svolgerà lavori che non siano nell'interesse della collettività.

11. Che tutte le rendite e i redditi non derivanti da lavoro, vengano aboliti e che venga
eliminata la Schiavitù dell'Interesse.

12. Poiché ogni guerra impone al popolo tremendi sacri!ci economici e di sangue, tutto
il pro!tto individuale derivante da essa dovrà essere considerato un tradimento nei
confronti del popolo stesso. Chiediamo pertanto la con!sca totale di tali pro!tti.

13. Chiediamo la nazionalizzazione di tutti i monopoli.

14. Chiediamo la compartecipazione agli utili delle grandi industrie.

15. Chiediamo un generoso aumento delle pensioni di vecchiaia.

16. Chiediamo la creazione e il mantenimento di un sano ceto medio, l'affidamento
immediato alle comunità locali di grandi negozi da dare in affitto a basso costo ai
piccoli commercianti che dovranno però garantire la fornitura degli
approvvigionamenti necessari allo Stato, alle Province e ai Comuni.

17. Chiediamo una riforma agraria che sia conforme alle esigenze Nazionali e la
promulgazione di una legge che consenta di espropriare le terre necessarie al bene
comune, senza alcuna compensazione economica per i proprietari. Chiediamo
inoltre l'abolizione dei canoni d'affitto sui terreni e il divieto di speculare sulla terra.

18. Chiediamo di intraprendere una guerra spietata nei confronti di coloro che operano
contro il bene comune. Traditori, usurai, pro!ttatori, ecc..... dovranno essere puniti
con la morte, indipendentemente dalla razza alla quale appartengono o dal credo
religioso che professano.

19. Chiediamo che il Diritto Romano, che tende a sviluppare l’ordinamento del mondo
in senso materialistico, sia sostituito dal Diritto Comune Tedesco.

20. Per rendere possibile ad ogni tedesco capace ed attivo, di ricevere la più elevata
istruzione ed avere quindi l'opportunità di raggiungere posizioni di comando, è
necessario che lo Stato si assuma la responsabilità di organizzare il sistema culturale
della Nazione. I programmi di studio di tutti gli istituti didattici saranno adattati alle
esigenze della vita reale. Il concetto di Stato dovrà essere insegnato nelle scuole sin
dai primi anni. Chiediamo che i bambini particolarmente dotati e !gli di genitori
poveri, indipendentemente dalla professione che questi ultimi svolgono, vengano
istruiti a spese dello Stato.

21. Lo Stato ha il dovere di migliorare il livello sanitario nazionale creando centri di
assistenza alla maternità, vietando il lavoro minorile, sviluppando l'attività fisica
attraverso l'introduzione di giochi e ginnastica obbligatori e sostenendo l'attività di
associazioni che si occupano dell'educazione !sica dei giovani.

22. Chiediamo la creazione di un esercito nazionale popolare.

23. Chiediamo che venga intrapresa un’azione giudiziaria contro coloro che
propagandano deliberatamente menzogne politiche diffondendole attraverso la
stampa. Per rendere possibile la creazione di una stampa tedesca, noi chiediamo che:
a. Tutti i direttori di quotidiani pubblicati in lingua tedesca e i loro collaboratori,
siano cittadini tedeschi.
b. I Quotidiani non tedeschi siano pubblicati solo dietro espressa autorizzazione
dello Stato, ma non in lingua tedesca.
c. Tutti gli interessi !nanziari che per qualsiasi motivo possano in$uenzare i
quotidiani tedeschi, siano proibiti per legge ai non- Tedeschi e chiediamo che la
pena per la violazione di questa legge sia la soppressione immediata del
quotidiano e l'espulsione dei colpevoli dal Reich.
Chiediamo che vengano soppressi i quotidiani che agiscono contro il bene comune.
Chiediamo un'azione giudiziaria contro quelle tendenze che nell'arte e nella
letteratura hanno un'in$uenza negativa sulla vita del nostro Popolo e che ogni
organizzazione che operi od agisca in contrasto con le sopra elencate richieste venga
sciolta.

24. Chiediamo libertà di culto per tutte le fedi religiose, in quanto esse non mettono in
pericolo l'esistenza dello Stato e non offendono il senso morale ed etico della razza
tedesca. Il Partito in quanto tale, rappresenta il punto di vista di una positiva
Cristianità senza peraltro legarsi a nessuna particolare confessione religiosa. Esso
combatte contro lo spirito materialista degli Ebrei ed è convinto che una ripresa
economica duratura del nostro Paese possa realizzarsi nel rispetto del principio:
l’interesse collettivo prima dell’interesse privato.

25. Per portare a compimento questo programma, chiediamo la creazione di una forte
autorità centrale nello Stato e l'incondizionata autorità dello Stato e delle sue
Organizzazioni sul Parlamento. Chiediamo la creazione di commissioni in
rappresentanza delle varie professioni e strati sociali del Reich per assicurare che le
leggi promulgate dall'autorità centrale siano rispettate e fatte rispettare dagli stati
federati.
I leader del Partito si impegnano a realizzare gli obbiettivi sopraelencati ad ogni costo
sacri!cando, qualora fosse necessario, anche la propria vita.

Monaco, 24 febbraio 1920

Gianky
27-07-10, 08:31
Il diritto romano tende a sviluppare l'ordinamento del mondo in senso materialistico ... ha ragione il Führer.

Messa così, è chiaro: il Führer ha SEMPRE ragione!

Avamposto
22-08-10, 20:55
Messa così, è chiaro: il Führer ha SEMPRE ragione!

Esattamente Ultima Legione: proprio cosi'! SEMPRE! :gluglu:


In ogni caso le basi teoriche del Nazionalsocialismo, oltre a questo programma, stanno qui:

http://www.lanzone.it/Shoah/Immagini/mein-kampf.gif

Agesilao22
22-08-10, 21:28
Grande programma! Solamente non mi è chiaro il punto 19).

Qualcuno mi sa spiegare la differanza tra "diritto romano" e "diritto tedesco"?

Giustizia e Onore, di Luca Leonello Rimbotti

La dottrina Nazionalsocialista nel Diritto e dello Stato, un saggio del ’38, torna in stampa dopo più di 70 anni

La cultura giuridica del nostro Paese, fortemente influenzata dal Diritto romano e ancorata a concezioni liberal-borghesi che si erano formate nel Risorgimento, era ben lontana da un’idea di Diritto legata a sentimenti identitari, che era invece molto radicata in Germania


Un nuovo strumento viene messo a disposizione degli studi storici: la ripubblicazione, a cura dell’Associazione Culturale Thule Italia, di un notevole testo del 1938, La dottrina nazionalsocialista del diritto e dello Stato di Carlo Lavagna, arricchito di una prefazione di Sonia Michelacci. Diciamo subito che, anche a distanza di oltre settant’anni, il libro mantiene tutta la sua importanza anche oggi. Anzi, storicizzando la materia, esso ci permette di venire a conoscenza sia dell’ideologia giuridica della “nuova Germania”, sia dell’opinione che i teorici italiani del tempo si erano fatti di quella dottrina. All’epoca uno dei non molti studi in profondità sul pensiero politico dell’organicismo in auge nel Terzo Reich, il libro di Lavagna ripresenta infatti la tipica dicotomia fra i due orientamenti fondamentali del diritto italiano e di quello germanico, che in quegli anni era considerato un vero e proprio discrimine ideologico: più individualista il primo, comunitario il secondo. Così, infatti, venivano definiti i due sistemi, ma noi segnaliamo che la generalizzazione nascondeva un equivoco. La lotta contro il “diritto soggettivo”, che i nuovi giuristi del Reich impegnavano, era infatti indirizzata contro il “diritto romano”, ma con questo termine per solito si indicava – e ancora oggi si indica – per lo più il tardo diritto giustianianèo, non quello romano vero e proprio.

Questo, infatti, come sappiamo almeno dal Mommsen, era anch’esso soprattutto comunitario: le istituzioni romane nel IV secolo avanti Cristo, il Senato, i magistrati, i censori, «tennero alto potentemente e spesso violentemente l’amore del pubblico bene», come scriveva il vecchio storico tedesco. Si sa che dopo, dalle XII Tavole in poi, ma soprattutto in epoca imperiale e poi classicamente con Giustiniano, il “diritto romano” di romano arcaico trattenne ben poco, disperdendosi in quella serie di garanzie individualistiche che, per l’appunto, erano combattute dai giuristi nazionalsocialisti. Lavagna sottolineò che il diritto tedesco varato dopo il 1933 riscoprì la «maniera organico-unitaria» che era stata del giurista Otto von Giercke, morto nel 1921, il quale fu tra i più convinti sostenitori di quello che veniva chiamato Genossenschaftsrecht, il diritto comunitario. Esso si incentrava sulla considerazione che la comunità popolare ha un diritto primario sull’individuo, essa viene prima, sia storicamente che come principio, e sovrasta l’individuo nel senso che costui, se astratto, se isolato dalla sua collettività di appartenenza, addirittura non ha rilievo sociale, e neppure giuridico. Su questa scia si posero quegli studiosi tedeschi che, con varie sfumature e di diversa formazione, parteciparono all’edificazione giuridica del Terzo Reich. Secondo Karl Larenz, uno dei maggiori studiosi tedeschi dell’epoca, la concezione comunitaria e “plurale” doveva avere assoluta preminenza su quella del particolarismo “singolare” e individuale: «Il singolo ha una concreta personalità soltanto come essere vivente in comunità, come Volksgenosse», precisava Lavagna. Sonia Michelacci, nella sua densa prefazione, non manca di rilevare che l’orientamento giuridico nazionalsocialista superava il formalismo nominalista e rompeva la stessa tradizione occidentale, parlando di cose che nei codici borghesi dell’epoca moderna non compaiono. Lo Spirito, l’Onore, la Fedeltà, che nelle proclamazioni tedesche hanno rilievo giuridico in quanto attribuzioni essenziali della persona, non hanno un loro corrispettivo nel diritto italiano, né in quello penale del 1930, né in quello civile del 1942, elaborato da Grandi e ancor oggi alla base del nostro ordinamento. Il riferirsi dello stesso Fascismo all’antico “diritto di Roma”, non era che annuncio retorico: di fatto quel diritto cosiddetto “di Roma” aveva più cose in comune con quello giacobino-napoleonico, che non con quello romano-repubblicano. Il fatto rilevante, comunque, è che i riferimenti nazionalsocialisti al senso dell’appartenenza e dell’onore di rango – sul quale si misura la responsabilità individuale -, decisivi e qualificanti per i giuristi nazionalsocialisti, non ebbero un loro referente nei moderni diritti europei, e non lo ebbero neppure nei confronti di quello fascista: lo ebbero, invece, nell’arcaico diritto romano repubblicano’dove, ad esempio, l’onore sociale del civis aveva gran rilievo. Protagonista unico del nuovo rapporto sociale e del nuovo Stato sorto con l’affossamento della Repubblica di Weimar – di cui per altro non fu mai abrogata ufficialmente la costituzione – era il popolo. E il concetto superiore che racchiudeva il protagonismo del popolo all’interno della macchina giuridica era lo Spirito di comunità, il Gemeingeist, ciò che Lavagna definiva come «quid energetico superiore», vale a dire l’elemento che tutto condizionava: era il «principio, cioè regola o volontà o forza o, comunque, qualcosa di idealmente superiore che governa il reale». A lato di questo concetto sovrano troviamo elementi sociali e politici, che quel rivoluzionario diritto considerava giuridici: al di sopra di tutti, la figura del Fuhrer, principale fonte di diritto in quanto investita della massima responsabilità, e quella della Gefolgschaft, il Seguito. E poi vi troviamo concetti etici, come appunto la fedeltà e l’onore, anch’essi estranei alla concezione giuridica borghese, e invece considerati centrali in quella nazionalsocialista. La considerazione che presiede a questa interpretazione è una netta predominanza del politico sul sociale e del sociale sul privato. Assai bene rammenta la Michelacci che tale organicismo ha implicazioni di filosofia, e di filosofia idealistica, che finivano col considerare l’universalismo – come lo chiamava Lavagna – come la vera dimensione della legge: tutto si svolge nell’universo della comunità, tutto è comunità: «Il diritto insomma – scrive la prefatrice – deve fondarsi sulla coesione tra i singoli e il tutto, deve essere “forma di vita della comunità popolare”, un Sein (essere) e non solo un Sollen (Dover essere)». È così spiegato bene lo straordinario distacco fra il diritto borghese e quello nazionalsocialista, il cui fulcro è nella fusione tra pensiero giuridico e pensiero politico ma, soprattutto, nel fatto che «la scienza giuridica viene innalzata al rango di scienza militante dove i giuristi sono chiamati a ricoprire la posizione di soldati politici del fronte del diritto». Concezione inaudita per i codici liberali, inammissibile per il garantismo individualista, altamente sovversiva per il concetto di legge in ambito democratico-occidentale, e dunque massimo punto di rottura nella tradizione giuridica borghese degli ultimi tre secoli. Il libro di Lavagna, tutt’altro che ostico alla lettura, si presenta come un ottimo momento di conoscenza delle teorie e dei punti di vista che i giuristi nazionaloscialisti dispiegarono nelle varie fasi. A smentita infatti di un supposto “pensiero unico” dominante nel Terzo Reich, noi rileviamo una grande varietà di interpretazioni, da Koellreutter a Larenz a Hohn. Proprio quest’ultimo, già sodale di Carl Schmitt, ne divenne avversario una volta entrato nelle SS, così che il famoso Kronjurist ne ebbe la carriera limitata, anche se ugualmente ricca di riconoscimenti ufficiali. Ma Schmitt, che è rimasto di gran lunga il più famoso, non fu certo il solo a lavorare per un nuovo concetto comunitario di giustizia. Un intero spaccato di pensiero politico europeo del secolo XX è nelle pagine di Lavagna oggi riscoperte. Non solo norme giuridiche, dunque, ma dottrina dello Stato, filosofia, etica, concezione del mondo.

In Linea del 13/06/2010, rip. in Thule Italia Giustizia e Onore (http://thule-italia.com/wordpress/archives/1924)