PDA

Visualizza Versione Completa : La svalutazione del lavoro dal pacchetto treu al jobs act



MaIn
18-11-17, 15:31
https://www.risorgimentosocialista.it/index.php/2015/12/02/la-svalutazione-del-lavoro-dal-pacchetto-treu-al-jobs-act/



Basti ricordare a questo proposito il Pacchetto Treu del 1997, che ha aumentato la cosiddetta flessibilità in entrata, senza, peraltro, accompagnarla con le necessarie tutele per i lavoratori nel passaggio da una tipologia di contratto ad un’altra. La conseguenza è che il mercato del lavoro italiano è diventato precario ben oltre i livelli raggiunti negli altri paesi europei (fonte: OCSE – Employement Outllook di Luglio 2015).

Dunque, la riforma del lavoro attuata dal Jobs Act, non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce coerentemente e porta a compimento il processo di deregolamentazione e di precarizzazione del lavoro, sostenuto anche dai precedenti governi di centro-sinistra.

La sistematica operazione di svilimento del valore e della centralità del lavoro e di attacco ai diritti e alla dignità dei lavoratori condotta in questi anni, anche con la complicità di una parte della sinistra, spiega la limitata e tardiva reazione contro il Jobs Act, che rappresenta solo l’atto conclusivo di un processo di attacco al lavoro, portato avanti secondo la nota teoria della rana bollita elaborata da Noam Chomsky, noto linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense:



Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana;
Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare;
La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa;
L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita.
Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.

L’esperienza rappresentata da Chomsky mostra che – quando un cambiamento si effettua in maniera sufficientemente lenta – sfugge alla coscienza e non suscita – per la maggior parte del tempo – nessuna reazione, nessuna opposizione, nessuna rivolta.

Alla gradualità dell’azione è stato inoltre associato uno stravolgimento del significato delle parole usate per accompagnare “l’ebollizione”: il termine “Riforme” a cui di solito è data un’ accezione positiva, di carattere comunque evolutivo è costantemente usato per coprire manovre e provvedimenti di natura negativa, di carattere spesso anche fortemente regressivo.

Torna utile, a questo punto, un breve riepilogo delle “riforme” in tema di lavoro e occupazione attuate negli ultimi 18 anni:

1997: il Governo Prodi I, con il cosiddetto “Pacchetto Treu” (legge n. 196 del 24 giugno 1997) introduce le prime fattispecie di lavoro di tipo interinale “dimenticandosi” di prevedere un adeguato sistema di ammortizzatori sociali a sostegno di chi perdeva il lavoro, generando in tal modo la terribile piaga della precarietà. E’ in questo periodo – in realtà appena prima – che nascono anche i famigerati Co.co.co;
2003: il Governo Berlusconi II vara la cosiddetta “Riforma Biagi” [Legge delega 14 febbraio 2003 n. 30 e Decreto Legislativo (attuazione delle deleghe) 10 settembre 2003 n. 276)], la quale sostituisce i Co.co.co. con i Co.co.pro ed introduce altre fattispecie di lavoro precario come il “contratto di lavoro intermittente” (o a chiamata: “job on call”) e il lavoro ripartito (“job sharing”) e quant’altro. Bisogna tuttavia ammettere che i Governi presieduti da Silvio Berlusconi – benché ci avessero provato – non sono mai riusciti a riformare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e ciò per ferma e concreta opposizione sia di una parte del centro-sinistra (di allora), che dei sindacati;
2011-2012: dal novembre 2011 al dicembre 2012 il PD (che sostiene, insieme all’allora PDL, il Governo tecnico presieduto dal prof. Mario Monti) vota a favore di una serie di misure che non avrebbero mai dovuto trovare asilo in una Repubblica democratica fondata sul lavoro: il Partito Democratico esprime infatti in Parlamento voto favorevole sia alla cosiddetta “Riforma Fornero” sulle pensioni (che da un lato ha innalzato l’età pensionabile e dall’altro ha generato il vergognoso problema degli “esodati”), sia alla parziale riforma del mercato del lavoro (targata sempre Elsa Fornero, il ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti) avvenuta con Legge n. 92/2012, la quale dà di fatto inizio allo smantellamento dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori;
2012: nel marzo 2012 l’Italia (insieme ad altri ventiquattro Stati membri dell’UE) sottoscrive il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria (il cosiddetto “Fiscal Compact”) e i parlamentari del Partito Democratico – insieme ai parlamentari dell’allora PDL – votano in favore dell’autorizzazione alla ratifica del predetto Trattato (luglio 2012), spingendosi addirittura a votare – ancor prima di autorizzare la ratifica del Fiscal Compact – a favore dell’inserimento in Costituzione dello scellerato vincolo del pareggio di bilancio (nuova formulazione dell’art. 81 Cost. introdotta con Legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1). Nell’ambito della contabilità di Stato, il pareggio di bilancio comporta che l’ammontare delle spese pubbliche sostenute dallo Stato e dagli altri enti pubblici sia uguale alle entrate: lo Stato, in tal modo, evita di ricorrere all’indebitamento, ossia al deficit di bilancio pubblico. L’ammontare complessivo dei disavanzi pubblici accumulati ogni anno porta invece alla formazione del debito pubblico. La costituzionalizzazione del predetto vincolo determina l’impossibilità per la Repubblica italiana di poter fare ricorso all’indebitamento al fine di creare piena occupazione (quindi la nuova formulazione dell’art. 81 Cost. è in aperto contrasto con gli artt. 1 co. I, 4, 35 e segg. Cost.). In pratica, auto-imponendosi il pareggio di bilancio, il Parlamento italiano ha vietato Keynes per legge condannando noi contemporanei e almeno due successive generazioni alla precarietà, allo sfruttamento e alla povertà;
2014: nel dicembre 2014 (Governo presieduto dal Segretario del PD Matteo Renzi ,sostenuto dal suo partito, da Scelta Civica di Monti, dall’UDC di Casini e dal NCD di Alfano, nel frattempo fuoriuscito dal quello che era il PDL) il Parlamento approva una legge con la quale delega il Governo a riformare il mercato del lavoro (Legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, chiamata pomposamente “Jobs Act”). Una delega “in bianco” che il Governo Renzi utilizza ampiamente (emanando i relativi decreti attuativi), esautorando di fatto sia la Costituzione che lo Statuto dei Lavoratori. Tanto nel caso della Legge Fornero quanto in quello del Jobs Act, una gran parte del centro-sinistra e dei sindacati non si sono mai seriamente opposti né al Governo Monti né al Governo Renzi (che hanno sostenuto e sostengono in Parlamento), anzi – come si è visto – il PD ha addirittura espresso voto apertamente favorevole nei confronti della Legge n. 92/2012 (Fornero) e della Legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 (Jobs Act). La Legge n. 92/2012 mette per la prima volta le mani sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori riducendo drasticamente lo spazio decisionale del giudice nelle ipotesi di reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo (cioè, ad esempio, per cause economiche). In pratica il giudice, di fronte ad un lavoratore di un’impresa con più di 15 dipendenti che ha presentato ricorso avverso un licenziamento per g.m.o., non potrà più ordinare all’impresa il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato se non esclusivamente nel caso in cui il motivo addotto sia manifestamente infondato e/o carente. Negli altri casi (sempre di licenziamento per g.m.o.) vige invece una mera tutela di tipo risarcitorio che prevede un indennizzo in favore del lavoratore che va da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità.
2015: Con la pubblicazione dei decreti attuativi, il cosiddetto “Jobs Act”, voluto fortemente dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dai suoi sostenitori, finalmente scopre le carte: benché sia prevista la graduale introduzione di un contratto unico a tempo indeterminato e a tutele crescenti (che andrebbe, a detta di Renzi & Co, a sostituire quelle forme contrattuali che hanno dato origine alla piaga della precarietà), la caratteristica dell’indeterminatezza del nuovo contratto di lavoro è volutamente superata da norme che – sia formalmente che sostanzialmente – precarizzano ancora di più il mercato del lavoro e creano gli strumenti per lo smantellamento dei diritti dei lavoratori, generando un ampio squilibrio tra le posizioni contrattuali tra lavoratore e datore. In altre parole, l’art. 18 della Legge n. 300/1970 non esiste praticamente più!
Con il Jobs Act la tutela del reintegro viene mantenuta solo in pochissimi casi, vale a dire solo per le seguenti tipologie di licenziamenti ritenuti illegittimi:

licenziamenti discriminatori (non esiste al mondo un solo imprenditore che si sognerebbe di scrivere sulla lettera di licenziamento che il motivo è, ad esempio, il sesso del lavoratore o il colore della sua pelle);
licenziamenti nulli, cioè quelli intimati senza l’osservanza delle norme di legge (è sufficiente recarsi da un buon avvocato per non commettere errori);
licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (cioè quelli cosiddetti disciplinari) per i quali il giudice ritenga che il fatto materiale contestato al lavoratore sia insussistente.
Si ponga la giusta attenzione al tenore letterale della norma: “INSUSSISTENZA del fatto materiale contestato al lavoratore” (art. 3 co. II del Decreto Legislativo sul contratto a tutele crescenti)! In pratica, nel caso in cui il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa sia ritenuto ad esempio sproporzionato (cioè il fatto contestato al lavoratore sussiste ma la sanzione del licenziamento è ritenuta sproporzionata), il giudice non potrà più disporre che l’imprenditore provveda alla reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro, bensì potrà riconoscere a quest’ultimo soltanto una tutela di tipo risarcitorio (di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità).

Inoltre, per quel che concerne invece i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (vale a dire quelli cosiddetti economici), il Jobs Act prevede unicamente la sola tutela risarcitoria (sempre calcolata nello stesso modo), infatti è stata eliminata ogni ipotesi di reintegro come ad esempio quella della manifesta infondatezza e/o carente motivazione del licenziamento per g.m.o. prevista dalla Legge Fornero!

Per di più, nonostante i dati futuri sul PIL e sull’occupazione potrebbero essere migliori rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, è lecito immaginare che l’esito del Jobs Act non sarà affatto quelo di creare nuovi posti di lavoro, bensì a “regolarizzare” i contratti di lavoro precari di coloro che un’occupazione già ce l’hanno (mantenendoli comunque precari, nonostante il nome dato alla nuova tipologia contrattuale con cui vengono regalati ai datori ben 8060 euro pro capite per lavoratore assunto, senza alcun obbligo di stabilizzazione, né di formazione professionale!

Durante i periodi di crisi del passato il nostro Paese era solito utilizzare la leva della svalutazione monetaria allo scopo di far abbassare i prezzi delle merci da esportare (quindi senza intaccare né i salari né le tutele contrattuali e di legge in favore dei lavoratori) e far ripartire le esportazioni. Oggi, con la moneta unica, gli Stati dell’Eurozona non possono più sfruttare la leva della svalutazione monetaria, quindi si sono ridotti – per cercare di mantenere una pur minima competitività e salvare il punto di pareggio (break even point o BEP) – a voler svalutare il lavoro!

Ciò detto, risulta dunque chiaro che il vero obiettivo del Jobs Act è quello di ridurre i salari (attraverso la creazione di una concorrenza spietata tra i richiedenti lavoro) e di smantellare le tutele/garanzie contrattuali e di legge in favore dei lavoratori (facilitando ad esempio i licenziamenti o i demansionamenti), con lo scopo di far abbassare i prezzi dei prodotti da esportare e far riprendere le esportazioni senza far leva sulla svalutazione della moneta (il Quantitative Easing di Draghi ha, sì, prodotto una svalutazione dell’Euro nei confronti del dollaro che produrrà molto probabilmente un aumento dell’export, ma è anche vero che trattasi di uno strumento eccezionale e non convenzionale che la BCE – con ogni probabilità – non utilizzerà più). Il lavoro, tuttavia, non si crea solo se aumentano le esportazioni (fattore comunque fondamentale), ma anche – e soprattutto – quando lo Stato crea le concrete condizioni per la ripresa dei consumi interni, i quali aumentano solo se un numero sempre maggiore di cittadini percepisce un reddito dignitoso che gli consenta di spendere.

E’ utile, a questo punto, ricordare la formula della Domanda Aggregata di Keynes:

AD (Aggregate Demand) = C (Consumi privati) + I (Investimenti privati) + G (Spesa Governativa) + EX (Esportazioni) – IM (Importazioni).

Il PD e la Presidenza del Consiglio dei Ministri difendono strenuamente questo provvedimento, sbandierando, di solito in TV e sui altri media, numeri e dati “ad papocchiam”. L’analisi vera, fornita dall’ISTAT, che come Ente Pubblico di Ricerca appositamente preposto gode della necessaria autorevolezza nell’elaborare i dati, nonché di una minima “terzietà” rispetto alle parti in causa (Governo da una parte, Lavoratori e/o aspiranti tali dall’altra), delinea invece un quadro fortemente critico: da quando è stata introdotta la decontribuzione (1° gennaio 2015) a tutto settembre, ossia in 9 mesi, l’occupazione è cresciuta di appena 185 mila unità e, sorprendentemente, la quota di lavoratori a tempo determinato (i “precari” che si desiderava stabilizzare) non solo non è diminuita, ma è addirittura aumentata! Nel secondo trimestre di quest’anno (ultimo dato ISTAT disponibile), la quota dei precari non solo risulta un po’ maggiore che nel corrispondente trimestre dell’anno scorso, ma è tornata quasi al suo massimo storico (14,2%), toccato durante il governo Monti.

Ne emerge uno sbugiardamento totale delle politiche governative, che cercano disperatamente di nascondere sotto il tappeto la polvere di ciò che è in tutta evidenza un clamoroso flop. Appena 185 mila posti di lavoro sono tutt’altro che un risultato minimamente apprezzabile. Il flop è evidente, soprattutto, se si considera anche solo il rapporto costi/benefici, perché i costi sono stati altissimi (circa 12 miliardi, spalmati in 3 anni, per i soli assunti nel 2015), ma i benefici occupazionali sono stati minimi. Per rendersene conto, basta confrontare l’incremento di posti nei primi 9 mesi del 2015 (vigente la decontribuzione, e con il PIL in crescita), con quello dei primi 9 mesi del 2014 (senza decontribuzione, e con il PIL in calo). Sembra incredibile, ma la formazione di posti di lavoro è del tutto analoga: 185 mila nel 2015, 159 mila nel 2014. La differenza è trascurabile (prossima all’errore statistico), tanto più se si considera che nel 2014 l’economia andava decisamente peggio che nel 2015. Nel corso di quest’anno, nonostante una congiuntura decisamente più favorevole, nonché la spinta della decontribuzione, la formazione di posti di lavoro è migliorata di appena 26 mila posti (185 mila contro 159 mila).

Ma il flop è evidente anche e soprattutto per una ragione più ampia, nei confronti della quale l’ottimismo governativo appare ancora più fuori luogo, se possibile: i posti di lavoro che mancano sono circa 7 milioni: circa un milione ne sono stati persi durante la crisi del 2007-2014, e altri 6 milioni era il delta, già prima della crisi, tra la situazione italiana e il tasso di occupazione medio dei paesi Ocse. 7 milioni di posti di lavoro rappresentano circa 10 punti in più nel tasso di occupazione.

Alla luce di questi dati, quando viene presentato come un grande risultato un aumento di qualche decimale del tasso di occupazione, o un aumento di qualche decina di migliaia di posti nel numero di occupati, va denunciato l’evidente smarrimento nel leggere e comunicare gli ordini di grandezza. Basterebbe fare mente locale sul fatto che, a questo ritmo, e sempre che non intervengano nuove crisi e battute d’arresto, saremo un paese in linea con i livelli Ocse non prima del 2045…

FRANCO CESARI

Assemblea del MOVIMENTO PER IL “RISORGIMENTO SOCIALISTA”