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occidentale
24-08-10, 18:22
COSTITUZIONE

1 - L'Alto Consiglio
2 - Il Consiglio dei Gran Maestri
3 - Il Governo

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
L'Impero di PIR è nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla libertà e sull'uguaglianza formale di tutti i sudditi.

Articolo 2
La libertà individuale dei sudditi è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui e non collida con il volere supremo dell'Imperatore.

La libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa.

Articolo 3
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio degli Alti Maestri della Imperiale Massoneria o del Governo.


Articolo 4
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.

Articolo 5
Tutti i sudditi dell'Impero che ne fanno richiesta cittadini hanno diritto di voto, altrimenti votano solo i membri della massoneria imperiale.

Articolo 6
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, che però non potranno mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione.


ORDINAMENTO DELL’IMPERO
CAPO I
IL CONSIGLIO


Articolo 1
Il Consiglio viene eletto da tutti i cittadini dell’Impero tramite libere elezioni.

Il numero dei componenti è di 3 (tre) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell’Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri ed i Ministri fanno parte di diritto del Consiglio aggiungendosi ai tre membri elettivi, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo.

Articolo 3
Il Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.

Solo l’Imperatore può, tramite decreto, prorogare i termini della legislatura, per un periodo definito e non superiore ai tre (3) mesi.

Articolo 4
Le elezioni di un nuovo Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.

Articolo 6
Il Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, che farà da referente presso l’Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Articolo 7
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore.

Articolo 8
Esclusivamente i membri del Governo, del Consiglio dei Gran Maestri e del Consiglio possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.


CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA MASSONERIA IMPERIALE


Articolo 1
Il Consiglio dei Gran Maestri è composto dall'Imperatore e da tutti coloro che fanno parte della Massoneria Imperiale


Articolo 2
Il Consiglio dei Gran Maestri è tenuto ad assistere l’Imperatore nella gestione delle materie riguardanti Affari Esteri e Difesa dell’Impero.
Il parere dei Gran Maestri deve essere tenuto in considerazione su tutto ciò che riguarda gli aspetti sopra citati.
Il Consiglio dei Gran Maestri ha competenza anche sulla gestione del periodo di vacanza del Trono, qualora tale situazione si presenti, e la gestione dell'elezione eventuale del successore al trono.

Articolo 3
Il Consiglio dei Gran Maestri gestisce collegialmente le questioni relative ai Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

Articolo 4
Tutte le decisioni prese dal Consiglio devono essere convalidate dall’Imperatore e dal ministro interessato.

Articolo 5
I Gran Maestri svolgono la funzione di Giuria in sede processuale; hanno il compito di emettere un verdetto relativo alla colpevolezza o all‘innocenza dell‘imputato.


Articolo 6
Nel caso in cui l’Impero sia momentaneamente sprovvisto di Gran Maestri, le prerogative del Consiglio dei Gran Maestri vengono assunte dall’Imperatore.

Articolo 7
Lo stato di guerra viene decretato esclusivamente dall’Imperatore, dopo avere sentito il parere del Governo e dei Gran Maestri.
Lo stato di guerra è regolato dal Consiglio dei Gran Maestri attraverso leggi ordinarie.

CAPO III
IL GOVERNO

Articolo 1
Il Governo è composto dai Ministri e presieduto dal Primo Ministro.

Articolo 2
Il numero dei Ministeri non è fisso, ma esso può variare a seconda delle necessità.
La legge stabilisce comunque quali debbano essere i Ministeri fondamentali.
Essi sono:
Ministero degli Affari Esteri;
Ministero della Difesa;
Ministero della Propaganda;
Ministero degli Affari Interni;
Ministero della Giustizia;
Ministero della Cultura;
Ministero dell'Informazione.
Le competenze di ciascun ministero sono regolate dalle leggi ordinarie

Articolo 3
I Ministeri degli Esteri e della Difesa vengono gestiti collegialmente dall'Imperatore e dal Consiglio dei Gran Maestri. Gli altri Ministri vengono nominati dal Primo Ministro eletto tramite elezioni o nominato nei casi previsti dalle leggi.
Essi possono essere anche membri del Gran Consiglio.
Nel caso in cui non lo siano, hanno il diritto di assistere e di intervenire alle discussioni ma non quello di votare.

Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l’Imperatore può revocare la nomina di Ministro e affidarla a persone più idonee.


Articolo 5
Il Governo resta in carica quanto il Consiglio.
Tuttavia in casi di particolare necessità l’Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.

Visto, come si fa a mettere assieme una Costituzione:chefico:

Manfr
24-08-10, 21:23
COSTITUZIONE

1 - L'Alto Consiglio
2 - Il Consiglio dei Gran Maestri
3 - Il Governo

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
L'Impero di PIR è nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla assoluta libertà dei costumi.

Articolo 2
La libertà individuale dei sudditi è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui e non collida con il volere supremo dell'Imperatore.

La libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa.

Il culto dei Numi Tutelari dell'Mpero è la Religione di Stato dell'Impero di PIR. Gli altri culti sono tollerati in base alle leggi vigenti e alla loro predisposizione al libertinaggio.

Articolo 3
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio degli Alti Maestri della Imperiale Massoneria o del Governo.


Articolo 4
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.

Articolo 5
Il diritto di voto per l'elezione dell'Imperatore appartiene ai membri della Massoneria Imperiale. Ogni cittadino di PIR può chiedere di esservi ammesso se ne possiede i requisiti indicati insidacabilmente da questa. Ogni cittadino di PIR può entrare su sua richiesta a far parte del comune volgo dell'Impero, e può votare per l'elezione del Consiglio Plebeo.

Articolo 6
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, che però non potranno mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione.
* Proposta aggiuntiva: I partiti Britney National Party e Partito Imperiale Rivoluzionario per il Liberalsocialismo Aristocratico sono i partiti dei membri più attivi e libertini della cittadinanza imperiale, avanguardia dello svacco nella lotta per rafforzare e sviluppare il sistema Imperiale e il cuore dell'organizzazione dei desideri dello Stato. :D


ORDINAMENTO DELL’IMPERO
CAPO I
IL CONSIGLIO PLEBEO


Articolo 1
Il Consiglio Plebeo viene eletto da tutti i cittadini dell’Impero tramite libere elezioni.

Il numero dei componenti è di 3 (tre) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell’Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri ed i Ministri fanno parte di diritto del Consiglio aggiungendosi ai tre membri elettivi, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo.

Articolo 3
Il Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.

Solo l’Imperatore può, tramite decreto, prorogare i termini della legislatura, per un periodo definito e non superiore ai tre (3) mesi.

Articolo 4
Le elezioni di un nuovo Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.

Articolo 6
Il Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, denominato Re dei Folli, che farà da referente presso l’Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Articolo 7
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore.

Articolo 8
Esclusivamente i membri del Governo, del Consiglio dei Gran Maestri e del Consiglio possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.


CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA MASSONERIA IMPERIALE


Articolo 1
Il Consiglio dei Gran Maestri è composto dall'Imperatore e da tutti coloro che fanno parte della Massoneria Imperiale.


Articolo 2
Il Consiglio dei Gran Maestri è tenuto ad assistere l’Imperatore nella gestione delle materie riguardanti Affari Esteri e Difesa dell’Impero.
Il parere dei Gran Maestri deve essere tenuto in considerazione su tutto ciò che riguarda gli aspetti sopra citati.
Il Consiglio dei Gran Maestri ha competenza anche sulla gestione del periodo di vacanza del Trono, qualora tale situazione si presenti, e la gestione dell'elezione eventuale del successore al trono.

Articolo 3
Il Consiglio dei Gran Maestri gestisce collegialmente le questioni relative ai Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

Articolo 4
Tutte le decisioni prese dal Consiglio devono essere convalidate dall’Imperatore e dal ministro interessato.

Articolo 5
I Gran Maestri svolgono la funzione di Giuria in sede processuale; hanno il compito di emettere un verdetto relativo alla colpevolezza o all‘innocenza dell‘imputato.


Articolo 6
Nel caso in cui l’Impero sia momentaneamente sprovvisto di Gran Maestri, le prerogative del Consiglio dei Gran Maestri vengono assunte dall’Imperatore.

Articolo 7
Lo stato di guerra viene decretato esclusivamente dall’Imperatore, dopo avere sentito il parere del Governo e dei Gran Maestri.
Lo stato di guerra è regolato dal Consiglio dei Gran Maestri attraverso leggi ordinarie.

CAPO III
IL GOVERNO

Articolo 1
Il Governo è composto dai Ministri e presieduto dal Primo Ministro.

Articolo 2
Il numero dei Ministeri non è fisso, ma esso può variare a seconda delle necessità.
La legge stabilisce comunque quali debbano essere i Ministeri fondamentali.
Essi sono:
Ministero degli Affari Esteri;
Ministero della Difesa;
Ministero della Propaganda;
Ministero degli Affari Interni;
Ministero della Giustizia;
Ministero della Cultura;
Ministero dell'Amore

Le competenze di ciascun ministero sono regolate dalle leggi ordinarie

Articolo 3
L'imperatore nomina i Ministri e il Primo Ministro
Essi possono essere anche membri del Gran Consiglio.
Nel caso in cui non lo siano, hanno il diritto di assistere e di intervenire alle discussioni ma non quello di votare.

Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l’Imperatore può revocare la nomina di Ministro e affidarla a persone più idonee. L'Imperatore può conferire titoli nobiliari, e funzioni aggiuntive, nei limiti delle leggi ordinarie.


Articolo 5
Il Governo resta in carica quanto il Consiglio.
Tuttavia in casi di particolare necessità l’Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.

Così è più imperialmassonico e libertino :D

Italianista
24-08-10, 21:47
COSTITUZIONE

1 - L'Alto Consiglio
2 - Il Consiglio dei Gran Maestri
3 - Il Governo

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
L'Impero di PIR è nazione sovrana, libera ed indipendente fondata sulla assoluta libertà dei costumi.

Articolo 2
La libertà individuale dei sudditi è inattaccabile a condizione che non invada la libertà altrui e non collida con il volere supremo dell'Imperatore.

La libertà di pensiero, opinione ed espressione non è assoggettata al buon gusto, così come lo sono critiche e giudizi riferiti ad essa.

Il culto dei Numi Tutelari dell'Mpero è la Religione di Stato dell'Impero di PIR. Gli altri culti sono tollerati in base alle leggi vigenti e alla loro predisposizione al libertinaggio.

Articolo 3
Le azioni compiute dai singoli cittadini imperiali non sono legate all'Impero e non sono quindi ad esso imputabili, a meno che non siano state eseguite sotto delega dell'Imperatore, del Consiglio degli Alti Maestri della Imperiale Massoneria o del Governo.


Articolo 4
Succede all'attuale imperatore colui che viene scelto da quest'ultimo, in caso ciò non sia possibile il successore viene deciso con una votazione a cui partecipano tutti gli aventi diritto al voto.

Articolo 5
Il diritto di voto per l'elezione dell'Imperatore appartiene ai membri della Massoneria Imperiale. Ogni cittadino di PIR può chiedere di esservi ammesso se ne possiede i requisiti indicati insidacabilmente da questa. Ogni cittadino di PIR può entrare su sua richiesta a far parte del comune volgo dell'Impero, e può votare per l'elezione del Consiglio Plebeo.

Articolo 6
Chiunque può fondare un partito di qualsiasi genere, che però non potranno mirare nei programmi e nella pratica a violare i principi fondamentali di questa Costituzione.
* Proposta aggiuntiva: I partiti Britney National Party e Partito Imperiale Rivoluzionario per il Liberalsocialismo Aristocratico sono i partiti dei membri più attivi e libertini della cittadinanza imperiale, avanguardia dello svacco nella lotta per rafforzare e sviluppare il sistema Imperiale e il cuore dell'organizzazione dei desideri dello Stato. :D


ORDINAMENTO DELL’IMPERO
CAPO I
IL CONSIGLIO PLEBEO


Articolo 1
Il Consiglio Plebeo viene eletto da tutti i cittadini dell’Impero tramite libere elezioni.

Il numero dei componenti è di 3 (tre) membri.
Sono eleggibili tutti i cittadini dell’Impero, i quali hanno la libertà di accettare o rifiutare tale carica.
La ripartizione dei seggi è proporzionale al numero di voti ricevuti da una singola forza politica.

Articolo 2
I Gran Maestri ed i Ministri fanno parte di diritto del Consiglio aggiungendosi ai tre membri elettivi, ma non possiedono diritto di voto nelle deliberazioni di tale organo.

Articolo 3
Il Consiglio resta in carica per un periodo di sei (6) mesi.

Solo l’Imperatore può, tramite decreto, prorogare i termini della legislatura, per un periodo definito e non superiore ai tre (3) mesi.

Articolo 4
Le elezioni di un nuovo Consiglio devono avere luogo entro e non oltre un mese dalla chiusura del precedente.

Articolo 6
Il Consiglio nomina autonomamente il suo Presidente, denominato Re dei Folli, che farà da referente presso l’Imperatore delle deliberazioni prese dal Gran Consiglio.

Articolo 7
Le deliberazioni sono pubbliche e non possono avere carattere segreto.
Le deliberazioni non sono valide se non sono accolte dal voto favorevole della maggioranza dei membri che esprimono il loro voto non astenendosi.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il consenso dell’Imperatore.

Articolo 8
Esclusivamente i membri del Governo, del Consiglio dei Gran Maestri e del Consiglio possono proporre e discutere leggi in Gran Consiglio.


CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA MASSONERIA IMPERIALE


Articolo 1
Il Consiglio dei Gran Maestri è composto dall'Imperatore e da tutti coloro che fanno parte della Massoneria Imperiale.


Articolo 2
Il Consiglio dei Gran Maestri è tenuto ad assistere l’Imperatore nella gestione delle materie riguardanti Affari Esteri e Difesa dell’Impero.
Il parere dei Gran Maestri deve essere tenuto in considerazione su tutto ciò che riguarda gli aspetti sopra citati.
Il Consiglio dei Gran Maestri ha competenza anche sulla gestione del periodo di vacanza del Trono, qualora tale situazione si presenti, e la gestione dell'elezione eventuale del successore al trono.

Articolo 3
Il Consiglio dei Gran Maestri gestisce collegialmente le questioni relative ai Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

Articolo 4
Tutte le decisioni prese dal Consiglio devono essere convalidate dall’Imperatore e dal ministro interessato.

Articolo 5
I Gran Maestri svolgono la funzione di Giuria in sede processuale; hanno il compito di emettere un verdetto relativo alla colpevolezza o all‘innocenza dell‘imputato.


Articolo 6
Nel caso in cui l’Impero sia momentaneamente sprovvisto di Gran Maestri, le prerogative del Consiglio dei Gran Maestri vengono assunte dall’Imperatore.

Articolo 7
Lo stato di guerra viene decretato esclusivamente dall’Imperatore, dopo avere sentito il parere del Governo e dei Gran Maestri.
Lo stato di guerra è regolato dal Consiglio dei Gran Maestri attraverso leggi ordinarie.

CAPO III
IL GOVERNO

Articolo 1
Il Governo è composto dai Ministri e presieduto dal Primo Ministro.

Articolo 2
Il numero dei Ministeri non è fisso, ma esso può variare a seconda delle necessità.
La legge stabilisce comunque quali debbano essere i Ministeri fondamentali.
Essi sono:
Ministero degli Affari Esteri;
Ministero della Difesa;
Ministero della Propaganda;
Ministero degli Affari Interni;
Ministero della Giustizia;
Ministero della Cultura;
Ministero dell'Amore

Le competenze di ciascun ministero sono regolate dalle leggi ordinarie

Articolo 3
L'imperatore nomina i Ministri e il Primo Ministro
Essi possono essere anche membri del Gran Consiglio.
Nel caso in cui non lo siano, hanno il diritto di assistere e di intervenire alle discussioni ma non quello di votare.

Articolo 4
In caso di inadempienza dei propri doveri l’Imperatore può revocare la nomina di Ministro e affidarla a persone più idonee. L'Imperatore può conferire titoli nobiliari, e funzioni aggiuntive, nei limiti delle leggi ordinarie.


Articolo 5
Il Governo resta in carica quanto il Consiglio.
Tuttavia in casi di particolare necessità l’Imperatore può prorogare i termini della durata di tale organo, previa autorizzazione del Consiglio dei Gran Maestri.

Così è più imperialmassonico e libertino :D


Ministero dell'Amore? Maestà dovete pagare il copyright :D

Garat
25-08-10, 00:23
Ministero dell'Amore? Maestà dovete pagare il copyright :D

Io suggerisco il ministero dell'amore libbbbero.:sofico:

John Galt
25-08-10, 10:03
Confratelli quando avrò tempo vi sottoporrò una mia proposta di Statuto Imperiale.

Ora però non ho tempo che ho lezione, forse nel pomeriggio ci riuscirò.


Nel frattempo ho messo un pò di fuffa in rilievo, che non si dica che non usiamo bene il nostro forum!

HA NOI!

Italianista
25-08-10, 10:11
Io suggerisco il ministero dell'amore libbbbero.:sofico:

Perchè no? Se pò fà :sofico:

John Galt
25-08-10, 16:16
DE CONSTITVTIO IMPERII PIR


DELL'IMPERO

Articolo Primo

L'Impero di PIR è vna Monarchia Assolvta che si riconosce nei valori immortali della Massoneria, degli Illvminati, dei Rettiliani e dell'Impero Galattico dei Sith.

L'Vnica Vera fede riconoscivta è qvella nella Divina Britney e nella sva discepola LvpaNera, anch'essa ascesa alla gloria divina.

Il Potere e la Potenza derivano direttamente dalla Divina Britney tramite la Profetessa LvpaNera e si incarnano nella persona del Sovrano che è anche la Gvida Svprema del Cvlto.

Chivnque qvestioni le nostre istituzioni Cesaropapiste è pvnito con la Pena piv' Severa.

Articolo Secondo

I Cittadini dell'Impero sono divisi in Patrizi e Plebei.
Sono considerati Patrizi tvtti i Senatori dell'Impero. Il resto degli vtenti del Forvm sono i Plebei.

Solo i Patrizi godono di tutti i diritti e le libertà, mentre i Plebei devono lavorare e stare zitti.


DELLE ISTITVZIONI IMPERIALI

Articolo Terzo

L'Imperatore è il Capo Svpremo dello Stato e della Religione nonchè fonte primaria del diritto canonico, civile, penale e costitvzionale.

L'Imperatore viene eletto fra i senatori ogni qval volta il predecessore si dimetta, mvoia (ban) o sia vcciso (sparisce dal forvm per troppo tempo).

L'Imperatore nomina tvtte le Cariche Imperiali e approva tvtte le leggi.

Articolo Qvarto

Il Cancelliere Svpremo è nominato a vita dall'Imperatore. Egli presiede il Senato e ne dirige i lavori convocando le sedvte qvando necessario.

Articolo Qvinto

Il Senato è formato da tvtti i Senatori. Ogni sedvta dura qvanto un Congresso di PL ai tempi di Ronnie, ossia qvanto si vuole.
L'ODG è fissato ad inizio sedvta dal Cancelliere con le proposte dei Senatori.

Non si pvò aprire vna sedvta prima della fine della precedente.

Nell'Archivio Imperiale si terrà traccia di tutte le sedvte.

Articolo Sesto

La Suprema Corte Inquisitoria Imperiale è formata da tre Senatori nominati di volta in volta dall'Imperatore e svolge le fvnzioni di Tribvnale, Corte Costitvzionale e qvant'altro.

Articolo Settimo

Ogni atto e nomina Imperiale saranno trascritti nel Libro Mastro Imperiale.


DELLE ALTRE CARICHE

Articolo Ottavo

L'Imperatore pvò nominare qvante cariche vuole, che essi siano Ministri, Militari, Nobili o Dignitari.


DELLA RIFORMA DELLA CONSTITVTIO

Articolo Nono

La Constitvtio pvò essere modificata di sva volontà dall'Imperatore o dal Senato con voto.

Manfr
25-08-10, 18:14
Appoggio la proposta di Caimano, mi pare efficacemente autocratica, massonica e cazzara :giagia:

occidentale
25-08-10, 18:43
cedo alla vostra volontà:D

Italianista
25-08-10, 19:10
Come vuole l'Imperatore :D